Il Danno da Perdita di chance

Breve Riassunto

dr. Antonio De Rosa


Con riferimento a questo tipo di danno, è possibile esporre le conclusioni a cui è giunta la dottrina, dopo circa un ventennio di discussioni e dibattiti, sul tema del danno da perdita di chance segnalando come il dibattito non è ancora concluso ed è suscettibile d’altre evoluzioni nel corso del tempo.
Questo perché l’argomento trattato è un argomento relativamente giovane, infatti, pur essendo, trascorso un ventennio dalla prima pronuncia giurisprudenziale sulla chance, [1] solo da pochi anni se ne parla in modo continuo e soprattutto è possibile ritrovare un sempre crescente numero di sentenze emesse sull’argomento, infatti, prima non era possibile ritrovare una grossa produzione giurisprudenziale, perché vi era una scarsa considerazione dell’argomento data anche la sua natura, iniziale di semplice aspettativa di mero fatto pertanto questa, poteva trovare tutela solo come lesione di una posizione giuridica soggettiva, la chance intesa appunto come aspettativa di mero fatto non poteva essere ne considerata ne risarcita. [2] Questo era dovuto alla nozione della responsabilità civile, la quale,era intesa come tutela dei soli diritti soggettivi assoluti, essendo legata alla teoria della colpa.

Secondo questa teoria, il risarcimento del danno era dovuto soltanto quando esisteva un collegamento certo tra condotta ed evento e pertanto, si poteva dimostrare la colpevolezza del soggetto agente .[3]
La conseguenza di questa teoria era che la responsabilità ed il conseguente obbligo risarcitorio assumevano un ruolo di sanzione all’interno dell’ordinamento. In questo modo, non si poteva comprendere le mutate esigenze di protezione espresse dai consociati se non attraverso vere proprie operazioni d’ortopedia giuridica[4]In realtà la dottrina moderna ha chiarito come la responsabilità civile non era legata alla teoria della colpa come criterio ordinatore della stessa. L’abbandono di tale posizione si è ripercossa sul piano del risarcimento del danno, infatti, alla luce delle conclusioni, riportate sull’ingiustizia del danno, il principio dell’integrale riparazione sembra rispondere più a criteri di limiti alla risarcibilità dello stesso ovvero come quantificazione, pertanto in questa direzione, l’ingiustizia è riferita al danno e non alla condotta o al fatto, emerge dunque così una funzione diversa della responsabilità civile, la quale, si pone come principale obiettivo non già l’aspetto sanzionatorio quanto invece una funzione di protezione di situazioni soggettive da non intendersi solo ed univocamente come tutela di diritti soggettivi assoluti.[5]
Alla luce di ciò è stato possibile ricomprendere la chance non già come aspettativa legittima tutelata soltanto di riflesso dall’ordinamento quale lesione di diritti soggettivi, bensì come danno autonomo suscettibile di valutazione economica, perché perdita attuale di un miglioramento patrimoniale futuro è possibile.[6]

In definitiva con la chance si esprime l’esigenza di tutelare non già le probabilità perdute quanto piuttosto la valutazione di un certo comportamento imposto dalla legge[7] quale il dovere di correttezza e buona fede nelle obbligazioni art. 1175.c.c. , nelle trattive art. 1337 c.c. o l’ordinaria diligenza richiesta nell’adempimento delle obbligazioni art. 1176 c.c. o con riferimento alla seconda parte del predetto articolo, alla colpa professionale ovvero all’obbligo che aveva il professionista d’informare il proprio assistito sulle possibilità che questi aveva di conseguire un risultato. Da tutte queste situazioni può derivare un danno ingiusto ex. 2043. tutelabile direttamente dall’ordinamento perché espressione di un interesse protetto dallo stesso ordinamento e per quanto riguarda la sua liquidazione si assume come parametro di riferimento l’utile economico realizzabile diminuito di un coefficiente di riduzione che dipenda dal grado di probabilità di conseguirlo e qualora non sia possibile determinare il danno nel suo preciso ammontare, a norma degli articoli 1226 e 2056 c.c. potrà essere liquidato dal giudice ( anche d’ufficio ) equitativamente, ricorrendo a presunzioni ad elementi indiziari e calcolo di probabilità[8]

Infine a conclusione del lavoro svolto non resta che evidenziare come la chance rappresenti oggi una forma di tutela della personalità umana.
Questo valore è espresso nella carta fondamentale all’articolo. 2 e segna il passaggio da una concezione settoriale dell’ordinamento ad una concezione unitaria dello stesso sulla base dei valori espressi dalla costituzione. Con riferimento all’area del danno da perdita di chance è necessario, in via preliminare, chiarire il concetto di danno nei suoi aspetti di danno patrimoniale e non patrimoniale e verificare come al loro interno possa trovare spazio il danno da perdita di chance.

Con il termine danno patrimoniale; si fa riferimento alla situazione del patrimonio del soggetto danneggiato dal fatto illecito o del creditore, prima della commissione del fatto illecito o all’inadempimento.
La norma fondamentale è l’art. 1223 c.c, il quale come abbiamo avuto modo di vedere si compone di una parte percettiva che suggerisce un criterio di delimitazione delle conseguenze dannose risarcibili. Questo in conseguenza del lungo lavoro interpretativo svolto dalla dottrina sull’articolo appena citato, infatti, l’art. 1223 c.c. “ il risarcimento del danno per l’inadempimento o il ritardo o il fatto illecito deve comprendere così la perdita subita dal creditore o danneggiato quanto il mancato guadagno, perché ne siano conseguenze immediate e dirette.”. Come si evince dalla lettura del testo esso esprime una chiara direttiva nel senso di una reintegrazione integrale del patrimonio leso dall’inadempimento o dal fatto illecito in tale direzione si muovono insieme dottrina e giurisprudenza proprio perché il risarcimento del danno sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale art. 2043 c.c. o responsabilità contrattuale art. 1218 c.c.[9] è volto a ripristinare il patrimonio del danneggiato, ripristinando la situazione originaria antecedente al momento in cui si è verificato il fatto produttivo del danno.
Il fatto può essere sia un fatto illecito sia un inadempimento, la direttiva in esame è rubricata risarcimento del danno in questo modo si pone come clausola generale dell’ordinamento. Ragionando in questi termini, sia la Dottrina che la Giurisprudenza, sono giunti a collocare l’art. 1223 nell’ambito delle norme la cui funzione è la delimitazione delle conseguenze risarcibili dell’evento dannoso lasciando alle norme sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ( art. 1218 e 2043 c.c.) la disciplina del nesso causale tra condotta ed evento.[10]
Ora il problema si presenta in una veste più chiara, infatti, da una lettura sistematica della norma si evince come il danno risarcibile e danno patrimoniale possono assumere una duplice prospettiva ovvero: La perdita patrimoniale cioè, la diminuzione subita e il mancato aumento del patrimonio, ovvero, il guadagno che avrebbero potuto percepire il creditore o il danneggiato, qualora non fosse stato attuato l’inadempimento o il fatto illecito.
La terminologia più ricorrente per alludere a questi due termini è di Danno Emergente ( perdite subite) e Lucro Cessante (mancato guadagno). La distinzione tra mancato guadagno e perdita subita non stà ad indicare, nel contesto dell’ art. 1223 c.c., una differenza di disciplina, bensì svolge soltanto una funzione descrittiva del danno risarcibile. Pertanto le due figure di danno emergente e di lucro cessante servono soltanto ad identificare i pregiudizi relativi come aspetti del danno risarcibile.
A maggior chiarimento possiamo aggiungere che la differenza tra questi due aspetti consiste nel rilievo di come le perdite subite corrispondono a sottrazioni d’utilità, le quali già esistevano nel patrimonio del danneggiato, mentre i lucri cessanti corrispondono a nuove utilità presumibilmente conseguibili dal danneggiato, qualora non si fosse verificato il fatto illecito o l’inadempimento.
In definitiva, il danno può sempre atteggiarsi come danno emergente e lucro cessante è l’unica differenza tra i due elementi dal danno consiste nella maggiore difficoltà di prova inerente al lucro cessante, con il risultato che questa figura di danno si presterà più facilmente ad essere soggetto ad una valutazione equitativa[11].
Nell’ambito del lucro cessante, si è tentato di farvi rientrare la nozione di perdita di chance. Con riferimento a questo problema la dottrina per lungo tempo ha escluso la risarcibilità[12], sulla base del presupposto che la chance si risolveva nella lesione di un interesse di mero fatto pertanto si è tentato di impostare il problema della risarcibilità in altri termini e si è rilevato come si pervenga a risultati diversi a seconda che si equipari la perdita di chance al lucro cessante o al danno emergente.[13]

Considerando la chance come perdita di un risultato utile, questa si differenzia dal lucro cessante perché esiste maggiore incertezza tra condotta ed evento [14] riguardo al verificarsi del pregiudizio. Nel lucro cessante la prova che deve essere fonita non riguarda lo stesso lucro cessante in se considerato, quanto i requisiti e i presupposti necessari, affinché lo stesso lucro cessante quale danno risarcibile viene in essere.
Si è osservato come, con riguardo al lucro cessante, la certezza del danno, indica la garanzia circa la sussistenza dei presupposti, inoltre atteso che il criterio sancito dall’art. 1223 c.c. (risarcibilità delle conseguenze immediate e dirette) s’integra quali la certezza, attualità e prevedibilità del danno, sorgerebbero problemi sotto il profilo causale, perché assimilando la chance al lucro cessante, si è alla presenza di un pregiudizio solo potenziale o eventuale e quindi collegato in modo incerto con l’evento dannoso, ovvero il danno derivante da perdita di chance essendo privo di certezza non può essere risarcito.[15]La chance intesa, quindi, come risultato utile non può trovare spazio all’interno del danno patrimoniale proprio perché priva del requisito di certezza. Invece, quando si guarda alla chance, non già come perdita di un risultato utile, bensì, come l’opportunità che ha il soggetto danneggiato di conseguire un risultato che si configuri utile, nelle aspirazioni del soggetto stesso; la prospettiva cambia radicalmente e la chance può essere risarcita perché, in quest’ipotesi, essa diviene un’aspettativa già presente nel patrimonio del danneggiato.
Una parte della dottrina, propone quindi di considerare la perdita di chance non già come lucro cessante, bensì come danno emergente; questo sulla scorta dell’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, operato sull’art. 1223 con riferimento alla risarcibilità delle conseguenze mediate indirette, le quali, da una prima lettura dell’articolo in esame non rientra nell’area del danno risarcibile, perché questo interpretato in modo letterale risarcisce solo le conseguenze immediate e dirette; infatti, per lungo tempo la dottrina per ricomprendere questi danni e ricorsa a metodi d’ortopedia legislativa[16], questo perché mancava una tutela della persona adeguata, infatti, la chance intesa appunto come opportunità ha potuto trovare spazio con riferimento alla tutela della persona, proprio perché la corte costituzionale nella sentenza n 84/86, la qual è definita da molti autori come storica, perché ha definito il valore persona, alla luce dei valori costituzionali espressi negli articoli 2,3,32,24 cost, come un complesso d’opportunità e d’aspettative ( presenti e future), tutte direttamente tutelabili ex art 2043 c.c[17].

Alla luce del dibattito, qui appena intravisto, per ricomprendere tali danni all’ interno dell’ area risarcibile la dottrina ha elaborato un doppio principio, ovvero con riferimento al danno patrimoniale si sancisce il principio dell’ integrale risarcimento del danno secondo il disposto letterale dell’ art. 1223.c.c.; mentre con riferimento ai danni mediati indiretti, questi vanno risarciti secondo il principio della regolarità causale, il quale è desunto dall’articolo. 41.2. comma del c.p il rapporto di causalità è escluso quando l’evento si è verificato per il sopravvenire di un’anomala deviazione rispetto a quello che, senza la stessa deviazione, sarebbe stato lo sviluppo normale della serie causa Procedendo in questa direzione si è giunti ad affermare, come la perdita di chance non è un danno futuro quanto un danno presente perché la chance è perduta nel momento in cui avviene il fatto illecito, tuttavia per aversi certezza del danno da perdita di chance è necessario che le probabilità di conseguire il risultato favorevole siano superiori al 50%[18]
Seguendo tale prospettiva la chance è considerata di per sé risarcibile, rappresentando un bene avente valore economico esistente nel patrimonio del soggetto. In questo senso la chance ha trovato applicazione soprattutto all’interno del diritto del lavoro[19] con riferimento alle inadempienze del datore di lavoro. Si parte dal presupposto di come la chance d’accesso ad un’attività lavorativa è già nel patrimonio del danneggiato e pertanto la perdita è suscettibile di valutazione economica[20]

Per il danno non patrimoniale, il codice prevede una regola di tipicità legislativa (art. 2059) questo è identificato con il danno morale- soggettivo, quindi con il dolore, fisico o psichico. Non si dubita come il risarcimento del danno, si possa avere solo nei casi espressamente determinati dalla legge, e riguarda le ipotesi in cui il danno deriva da un fatto illecito, il quale, si configura anche come reato ( art 185 2 comma c.p.) e le offese contenute in scritti o discorsi pronunciati davanti alle autorità giudiziarie( art 89 comma 2 c.p.c. e art 598 comma 2 c.p.p.) a queste ipotesi di recente si è aggiunta l’ipotesi prevista dalla legge sulla responsabilità per colpa grave e dolo del giudice sul risarcimento del danno non patrimoniale derivante da privazione della libertà personale.
La nozione di danno non patrimoniale aveva, inizialmente funzione meramente punitiva; in questa direzione si voleva accogliere un concetto ristretto di danno morale consistente nel danno morale soggettivo, consistente nel perturbamento dello stato d’animo del danneggiato, derivatogli dall’offesa ricevuta, come tale non valutabile in termini monetari[21].
La teoria era sostenuta sulla base del vecchio codice penale in cui era all’art. 38 aveva previsto la riparazione in denaro per ogni delitto contro l’onore della persona o della famiglia, in tal senso il danno morale, consisteva nei dolori e nelle sofferenze, non potendo essere propriamente risarcito perché non sarebbe diminuito il patrimonio della persona che li subisce, pertanto, era possibile solo alleviarlo punendo le persone, le quali, avevano commesso l’offesa obbligandole a pagare un compenso a titolo di conforto.
Pertanto una simile scelta legislativa di restringere la risarcibilità dei danni morali era giustificata sull’origine storica della norma; ovvero, la necessità di attuare un particolare rafforzamento del carattere preventivo e sanzionatorio della responsabilità civile in relazione a fatti illeciti particolarmente qualificati, e più di altri da prevenire.[22] Pur tuttavia una simile giustificazione conduce ad una equiparazione tra danno morale e pena privata questa appare appropriata soltanto per quei fatti lesivi di interessi come l’ onore appunto e la reputazione, in cui è possibile instaurare una correlazione effettiva tra la sanzione con funzione punitiva e l’ intenzionalità di arrecare l’ offesa da parte del danneggiante.[23]
Una tale giustificazione non appare sufficiente quando si tratta di fatti illeciti, i quali, integrano reati meramente colposi come nel caso delle lesioni personali perché in simili casi l’ unico profilo considerato dai giudici è, il profilo, risarcitorio satisfattorio e non certo punitivo, in considerazione di come tra i parametri di riferimento non figura la gravità della condotta. Ciò posto si evince come la giustificazione, oggi, di questo restringimento dell’area danni morali sia nel rilievo di voler collocare tali danni nell’ambito delle norme ispirate a ridurre la risarcibilità degli stessi, i quali, sono di difficile accertamento.[24]
La correlazione tra l’art. 2059 del codice civile e l’art 185 c.p. fa in modo come questo è il caso principale in considerazione della scelta operata dal legislatore di restringere appunto l’area del danno morale ai casi previsti dalla legge e di quello operata dall’art 185 c.p. di estendere a tutti i reati, senza distinzione tra quelli dolosi e colposi, il risarcimento del danno non patrimoniale.

Da quanto fin qui esposto è possibile arguire come il danno non patrimoniale, si differenzia dal danno patrimoniale in merito al risarcimento; proprio perché, il danno non patrimoniale è collocato nell’ambito delle conseguenze mediate indirette la cui risarcibilità è valutata in modo equitativo secondo il disposto degli articoli 1223, 1225, 1227 c.c. i quali circoscrivono l’area del danno morale al solo perturbamento soggettivo subito dal danneggiato appare più manifesto e in un certo senso in re ipsa[25].

Accanto a questi due tipi di danni si è inserito un terzo tipo di danno i danni alla persona.[26] Proprio con riferimento a questo tipo di danno trovano applicabilità il danno da perdita di chance occorre precisare come per danno alla persona s’intende il danno al valore persona inteso come valore nel suo complesso, costituito da un patrimonio d’utilità scarse.
In altri termini la persona è considerata e tutelata nel suo modo di esistere, di essere, in tutte le sue occupazioni presenti e future nelle quali si realizza la sua personalità.[27] Con riferimento a tale tipo di definizione, si può comprendere l’area del danno da perdita di chance la quale essendo direttamente collegato alla tutela della persona[28] abbraccia un’area la quale copre tanto la responsabilità precontrattuale, come la mancata conclusione di un contratto per via di false informazioni; quanto la responsabilità contrattuale ed extra, con riferimento alla seconda, può essere l’inadempimento delle obbligazioni del datore di lavoro, infine con riferimento all’ultima è possibile riferirsi alla perdita della capacità lavorativa. L’ ambito è vasto, proprio perché vasto è l’ambito in cui può manifestarsi la personalità dell’individuo così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 84/86.

In fine occorre ancora evidenziare come oggi la Giurisprudenza di concerto con la dottrina ritiene che il Danno da Perdita di chance rientri nel lucro cessante proprio perché rappresenta la violazione di precisi obblighi che si fanno discendere dalla legge o dal contratto obblighi che sono posti a carico di un soggetto e che costituiscono un interesse della controparte come sono la diligenza nell’adempimento delle obbligazioni espresso dal primo comma dell’articolo 1176 e che rappresentano un interesse del creditore a vedere soddisfatta la prestazione la quale richiede da parte del debitore una diligenza adeguata al tipo di prestazione richiesta così è possibile parlare di perdita di chance con riferimento alla mancata vittoria di una causa a seguito della violazione dell’obbligo di diligenza professionale richiesto al professionista, nello specifico un avvocato.
Come dimostrato dalla sentenza n. 1286, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione il 6/2/1998[29], nella sentenza si legge, infatti, “ In ipotesi di responsabilità (già accertata con sentenza passata in giudicato) del professionista per negligente condotta della causa, ai fini della prova del danno e del nesso di causalità, tra la condotta del professionista ed il pregiudizio che il cliente assume di aver subito, è sufficiente dimostrare che il corretto svolgimento dell’attività difensiva del legale avrebbe avuto probabilità di successo”. Dalla sentenza evidenziata; si ricava come il ricorso al criterio della chance rappresenti oggi un criterio utile per la quantificazione del danno. Nel quale, entrano in gioco proprio le probabilità di successo che una determinata attività in assenza d’errori compiuti dal professionista e che costituiscono la violazione di precisi obblighi contrattuali quale e la diligenza nell’adempimento del mandato, articolo 1710 del cod. civ. Infine proprio l’indagine sulla colpa ha portato ad evidenziare delle aree di confine tra la colpa contrattuale e la colpa aquiliana perché entrambe hanno il medesimo fondamento ovvero il risarcimento del danno.
In questo modo è stato possibile enucleare tutta una serie d’ipotesi in cui comprendere il danno da perdita di chance senza ricorrere a tecniche d’ortopedia giuridica[30].

E' possibile evidenziare, come la chance, può trovare applicazione nella disciplina del Lavoro sia come mancata conclusione del contratto di lavoro a seguito del comportamento illecito del futuro datore di lavoro così come sancito dalla sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro il 19/11/1983 n 6906 in cui si legge che “ E’ risarcibile il danno da perdita di una chance, già esistente nel patrimonio dei dipendenti al momento del comportamento illecito del datore di lavoro, ed idonea a produrre anche solo probabilmente e non con assoluta certezza un determinato reddito” dalla sentenza riportata si ricava come la perdita di chance non costituisce la perdita di un risultato favorevole (diritto al posto di lavoro), quanto la perdita di possibilità di conseguire un risultato utile (diritto a poter sostenere gli ulteriori esami al fine di ottenere quel posto di lavoro), possibilità esistente nel patrimonio dei lavoratori nel momento in cui hanno subito il comportamento illecito dell’azienda e la conseguente lesione del proprio diritto la quale si configura come un’aspettativa legittima tutelata dall’ordinamento proprio perché rappresenta un diritto in attesa di espansione, rappresentando la concreta possibilità da parte dei lavoratori di concludere il contratto mandato a monte a seguito del comportamento illecito del futuro datore di lavoro[31].
Sia, come violazione di precisi obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro come può essere il danno prodotto da dequalificazione professionale così come affermato nella sentenza del 26/08/1196 emessa dal pretore di Milano nella quale si evidenzia come l’assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori, costituisce una chiara violazione dell’art 2103 cod civ sostituito dall’articolo 13 della legge in materia di lavoro del 27 maggio 1970 n 300 un assegnazione a mansioni inferiori comporta una perdita una perdita di possibilità (chance) di valorizzare ed utilizzare la sua professionalità determinandone l’ impoverimento che ne impedisce la crescita in termini professionali appunto. In tale prospettiva, è evidente come il demansionamento determina per il lavoratore un pregiudizio al suo bagaglio professionale che si traduce in un danno patrimonialmente valutabile e risarcibile in via equitativa dal Giudice secondo un calcolo prognostico sulle probabilità effettive e concrete, che ha il lavoratore, di conseguire un risultato utile impiegando al meglio il suo bagaglio professionale.[32]

In ultimo è possibile parlare di danno da perdita di chance con riferimento ai danni alla persona a seguito di sinistro in cui è possibile la risarcibilità del danno da perdita di chance lavorativa come affermato dal tribunale di Forlì nella sentenza del 5/12/1989.[33] Dall’esame delle sentenze riportate è possibile evidenziare come il danno da perdita di chance si collega al danno evento proprio perché rappresenta la violazione di precisi obblighi quali appunto la buona fede nelle trattative o la diligenza professionale o ancora il dovere di protezione dell’altrui incolumità e pertanto concorre a qualificare la condotta del soggetto come colposa o dolosa che esprime appunto si badi bene non l’ illecita del danno cosi come si riteneva un tempo quanto l’ illiceità del comportamento, pertanto, la chance, rappresenta un utile strumento per graduare tutelare tutte le posizioni sopra evidenziate che altrimenti resterebbero inespresse.[34]Così inteso, il danno da perdita di chance rientra oggi nel lucro cessante proprio perché lo stesso, oggi, alla luce degli sviluppi sull’ingiustizia del danno non rappresenta più un bene suscettibile di valutazione economica quanto il vantaggio derivante dalle situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento[35].

In sostanza si è passati da una sostanziale irrisarcibilità del danno da perdita di chance, alla sua piena risarcibilità, come dimostrato dalle recenti sentenze emesse dalla Suprema Corte Di Cassazione in materia.[36]

In fine, a conclusione del lavoro, resta da segnalare come, la nozione del danno da perdita di chance assume un significato diverso ogni qual volta si fa riferimento alla responsabilità del medico nei confronti del paziente, il quale, a seguito d’interventi o di cure erronee, sia stato privato della chance di guarire o di sopravvivere, in queste ipotesi il termine chance assume un significato ambiguo potendo essere usato al contempo al fine di condannare il medico a risarcire il danno quando sarebbe potuto andare indenne da responsabilità per incertezza del nesso di causalità, e a ridurre il quantum del risarcimento, quando con il fatto medico concorra un rischio oggettivo[37].
In campo medico si usa il termine chance per valutare il pregiudizio subito proprio perché in questi casi è certa la non corretta esecuzione dell’intervento, ma non l’apporto causale riguardo alla produzione dell’evento stesso morte o peggioramento delle condizioni di salute, pertanto in questo senso la chance non rappresenta una possibilità preesistente nel patrimonio dell’individuo proprio perché è lo stesso comportamento del medico a provocare il danno quindi così intesa il termine chance assume il significato di un’indagine sul comportamento tenuto dal medico al fine di valutare la sua responsabilità non già dal punto di vista della causalità bensì dalla diligenza impiegata nell’intervento e se in sostanza questa è adeguata al tipo di cure richieste e se esistevano al momento dell’intervento situazioni oggettive di rischio connesse con l’intervento stesso[38].

In conclusione possiamo segnalare come in questo campo il dibattito resta aperto, proprio perché non vi è nessuna certezza del danno neppure probabile quindi la chance diviene uno strumento per valutare il pregiudizio subito dal paziente or bene proprio in virtù di questo aspetto molti autori n’escludono la risarcibilità non potendosi dimostrare neppure potenzialmente una qualche responsabilità in capo al medico dal punto di vista oggettivo della causalità materiale bensì soltanto dal punto di vista della diligenza media richiesta dal tipo d’attività esercitata dal soggetto articolo. 1176. comma .2.cod civ[39]

Infine a conclusione del lavoro svolto non resta che ribadire come oggi la chance, rappresenti oggi all’ interno del sistema normativo uno strumento utile per valutare in concreto la violazione degli obblighi di buona fede e di diligenza che sono espressione diretta dell’ articolo 2 della costituzione che informa di se tutto l’ ordinamento pertanto così intesa la chance può trovare accoglimento all’ interno del sistema normativo proprio come tutela della personalità umana espresso dall’ articolo sopra riportato e risarcibile anche in via equitativa dal giudice ogni qual volta non si riesce a dimostrare l’ esatto ammontare del danno mentre per la sua esistenza è sufficiente dare la prova non dell’ effettivo raggiungimento di un risultato quanto la violazione dei doveri di diligenza e buona fede che non hanno permesso in concreto il verificarsi della possibilità di conseguire un risultato utile o di evitare un danno.

Note:

1 Si veda, in proposito, la sentenza sul caso Steffer Cassazione 19/11/1983 n. 6906. Riportata nella rivista .N.G.C.C. Del 1991 parte seconda p. 142.

2 In proposito è possibile leggere l’opinione espressa da Busnelli. Diritto e Obbligazioni. P. 719. Torino. 1989. Busnelli ritiene che la chance è un’aspettativa di mero fatto priva del collegamento materiale tra condotta ed evento richiesto dall’articolo 1223 del codice civile pertanto alla luce di ciò non è possibile risarcire il danno derivante da perdite di possibilità.

3 In proposito è possibile le opinioni critiche espresse, su una simile impostazione della responsabilità civile e sul conseguente obbligo risarcitorio, da Cesare Salvi nell’enciclopedia del diritto voce responsabilità extracontrattuale p 1187ss, Visentini Trattato Breve Della responsabilità Civile, p. 37.ss, ed infine M. Barcellona “Strutture Della Responsabilità E Ingiustizia Del Danno” in Riv. Europa e Diritto Privato Del. 2000. P. 401. Ss Tutti concordi nel ritenere come l’evoluzione della responsabilità civile è dovuta alla considerazione di come la colpa non sia più l’unico criterio d’imputabilità del fatto al soggetto quanto piuttosto rappresenti uno dei cretini d’imputazione del fatto ad un soggetto

4 M. Barcellona. In rivista Europa e Diritto Privato del 2000. P. 409.

5 F. Mastropaolo. ’Enciclopedia Del Diritto Trecani. Voce Danno ( III Risarcimento del danno ).P. 5. Il Mastropaolo ritiene che il danno può riguardare i beni patrimoniali come quelli non patrimoniali. La sua qualificazione non è sempre perfettamente simmetrica alla qualificazione del bene protetto dal diritto leso, perché, la lesione può coinvolgere anche altri beni; pertanto è da respingere l’idea che il risarcimento, così come inteso secondo la teoria dell’integrale riparazione dei danni possa compiutamente ripristinare la situazione anteriore al verificarsi dell’evento proprio perché lo stesso concetto di risarcimento per equivalente suppone che esso non ripari lo stesso in modo perfetto. Pertanto il principio dell’integrale riparazione del danno rispondente ad un ideale di giustizia correttiva giustificata dalla colpa appare superato, perché la lesione del bene oggetto del diritto coinvolge anche altri beni. Ciò posto, per qualificare un danno, bisogna porsi dal punto di vista degli interessi tutelati e non gia dei rimedi, come può essere il risarcimento. Proprio perché quest’ ultimo esprime la tutela accordata dall’ordinamento al tipo d’interesse protetto.

6P. G. Monateri. Trattato di Diritto Civile Diretto da Rodolfo Sacco. Le Fonti Delle Obbligazioni. 3. La Responsabilità Civile. Torino .1998. P. 283.

7 U. Violante nella nota di commento alla sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile il 25/09/1998 è riportata nella rivista: Danno e Responsabilità n. 5/99 P. 536. Sostiene che “ La chance perduta costituisce in definitiva un escamotage, di cui si avvale l’interprete per più facilmente individuare e graduare il quantum risarcitorio da infliggere a chi col suo comportamento non si è uniformato ai principi della correttezza e della lealtà e che per questo deve essere sanzionato. Ciò che diviene oggetto di risarcimento, non è allora la chance irrimediabilmente compromessa di conseguire un risultato utile, bensì la violazione dell’obbligo giuridicamente rilevante che imponeva un certo comportamento. Alla suddetta violazione può attribuirsi un valore in termini pecuniari proprio in ragione dell’entità della chance che si assume perduta; quest’ ultima si atteggia a misura del quantum da risarcire, così consentendo di graduare la sanzione pecuniaria in maniera più o meno gravosa.”.

8 Confrontare l’opinione espressa da A. L. Bitetto. In Riv. Danno E Responsabilità. N. 4/2002 .P. 395 ss. La quale sostiene che “ Il danno da perdita di chance va liquidato in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli probabilità che aveva il soggetto danneggiato di raggiungere un risultato utile, assumendo come parametro di valutazione proprio la chance, ovvero proprio il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo e deducibile dagli elementi della situazione giuridica dedotta oppure con ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 cod civ.”

9U. Majello. Rassegna di diritto civile del 1988. Ritiene che, “Nell’azione di responsabilità, la causa petendi della domanda di reintegrazione, inerente, al diritto leso è l’imputabilità del fatto lesivo al danneggiante. L’ individuazione del criterio d’imputazione potrà influire sull’individuazione della norma da applicare, solo quando dal tipo d’imputazione l’ordinamento fa dipendere una speciale regola della responsabilità. Nel delineato sistema generale della responsabilità la responsabilità contrattuale deve certamente considerarsi un’ipotesi speciale, proprio perché la sua disciplina è caraterrizzata dal fenomeno della perpetuatio obligationis nel rilievo di come il diritto al risarcimento del danno da inadempimento è sottoposto alla stessa disciplina generale dell’originario diritto di credito. Al di là, di questa particolarità normativa, ritengo tuttavia è possibile finire: U n sistema comune di responsabilità in cui sia ricompresa anche la responsabilità aquiliana, avendo entrambe lo stesso fondamento e la stessa funzione.”.

10 Op. cit. In La Responsabilità Civile a cura di M. Bessone e G. Alpa. Torino 1996.P. 62. Al fine di comprendere, il risarcimento dei danni mediati indiretti all’interno del dettato normativo dell’articolo 1223 cod civ si ammesso un doppio criterio: “ Così, per i danni immediati e diretti è ammissibile la risarcibilità in conformità ad un semplice rapporto di condizionalità, essendo, ricompresi nella previsione letterale dell’articolo 1223 cod civ. Invece per i danni mediati indiretti non essendo ricompresi nella previsione letterale dell’articolo in esame è richiesto invece un nesso di causalità regolare.

11 Salvi in Digesto 4 edizione p. 64

12Busnelli in Diritto e Obbligazioni 3, considera non risarcibile la perdita di chance proprio perché danno futuro ed incerto non dimostrabile essendo, privo del collegamento materiale tra condotta ed evento. Busnelli, Diritto e Obbligazioni 3 Torino 1989. P. 729.

Contra confrontare Franzoni, Dei fatti illeciti, in commentario al codice civile. Scialoja e Branca. A cura di Galgano. Libro IV. Delle obbligazioni(2043/2059), Bologna –Roma, 1993. sub. Art. 2056 p. 821, Franzoni sostiene che tale impostazione sia oggi da ritenersi superata a seguito degli sviluppi del dibattito sull’ingiustizia del danno, proprio perché riferendo l’ingiustizia al danno e non alla condotta è possibile risarcire la perdita di chance la quale, costituisce la violazione di situazioni ben determinate quali appunto l’obbligo di tutela dell’altrui incolumità o l’obbligo di diligenza richiesta nell’adempimento delle obbligazioni. Essendo il danno qualificato ingiusto quando lede un interesse tutelato dall’ordinamento, è possibile risarcire la perdita di chance come violazione d’interessi meritevoli di tutela. Infine il problema del nesso di causalità richiesto dall’articolo 1223, richiamato dall’articolo 2056, si supera ponendo bene in evidenza che essendo la chance una lesione di situazioni ben determinate al danneggiato è sufficiente dare la prova della violazione di questi obblighi e non dimostrare la colpevolezza del danneggiante.

13 Bocchiola, Perdita di una chance e certezza del danno. In Riv. Trim. Di Diritto e Proc. Civile. 1976. P. 55 ss.

14 F. Ghisiglieri, il quale dice espressamente come il problema del nesso di causalità legato alla perdita di chance, non deve essere inquadrato dalla falsa prospettiva del collegamento materiale tra condotto ed evento dannoso, perché, in tal senso, non essendo certo il verificarsi dell’evento vi sarebbe incertezza tra il nesso materiale e il danno, viceversa, qualora questo è costituito dalle probabilità perdute, allora, il collegamento è certo essendo dimostrato che un fatto illecito produce come conseguenze anche la perdita d’occasioni di raggiungere un risultato il problema è definire il campo d’applicazione della chance al fine di dettare regole certe per il suo risarcimento. Francesco Ghisiglieri. In, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Del. 91. Parte seconda p. 141e seguenti.

15 G.Visentini, Trattato Breve Della Responsabilità Civile, Padova. 1996. P. 513. La Visentini ritiene come in generale non sia possibile far rientrare all’interno del danno patrimoniale, il danno da perdita di chance, perché questo tipo di danno, si presenta come un pregiudizio spesso incerto e collegato solo in modo molto probabile all’evento dannoso. Come tale, il danno da perdita di chance, per essere risarcito richiede il ricorso al giudizio equitativo e si sottrae all’applicazione del principio della riparazione integrale caratterizzante il risarcimento del danno patrimoniale.

16 M. Barcellona, Strutture della Responsabilità e Ingiustizia del Danno. P. 401 ss. In Riv. Europa e Diritto Privato del 2000. 1

17 La sentenza è riportata in I Fatti Illeciti, Ingiustizia Del Danno di Giovanna Visentini. Padova. 1997. P. 11ss.

18 Così si è espressa la dottrina più recente per tutti confrontare Bocchiola op. cit. P. 85. Pur tuttavia parte della dottrina resta scettica sull’argomento confrontare Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, III volume, Torino 1989. P. 659.Iquali ricollegando la chance al lucro cessante n’escludono la risarcibilità per mancanza dei requisiti d’attualità e certezza del danno.

19 In primis la sentenza emessa dalla Suprema Corte Di Cassazione sezione lavoro nel 19/11/1983 n 6906 pubblicata in Foro it, 1984, I 1830, e in Giustizia Civile, 1984, I 1841.

20 In tal senso è possibile leggere la sentenza della corte Costituzionale n. 84/86 riportata nel volume primo dei fatti illeciti Padova 1997. P. 11.ss. Inoltre, si veda anche la sentenza emessa dalla Suprema Corte Di Cassazione a sezioni unite, il 19/12/1985 n 6506, pubblicata su Riv. Diritto Commerciale. P. 207. Con nota di Zeno- Zencovich. Il danno per la perdita d’utilità futura. Del 1986 parte II. Investita della questione della risarcibilità della perdita di un’occasione, il caso riguardava una commissione di un concorso Enel, la quale, aveva escluso illegittimamente dalle prove orali un soggetto che aveva già superato le prove scritte. Nella specie era in gioco una lesione di un interesse legittimo. I giudici evitarono lo scoglio dell’irrisarcibilità, derivante dal tipo di lesione ragionando in termini di chance, ovvero, l’opportunità persa di poter conseguire un’utilità futura, attribuendo all’aspettativa di vincere il concorso il valore del 50% dell’incremento patrimoniale rappresentato dalla retribuzione concernente il posto Enel non coperto.

21 Salvi in: Digesto. Discipline Privatistiche sezione civile V. Torino 1989. P. 66.ss. Visentini op. cit. P. 528

22 Una ricostruzione di tale precedente si legge nella sentenza n. 84. Emessa dalla Corte Costituzionale nel 1986. Cit. nella nota .102.

23 Busnelli, Bigliazzi Geri, Natoli Diritto Civile III. Volume Torino. 1989. La concezione tradizionale dei fatti illeciti. P. 673

24 Visentini op. cit. P. 530

25 Salvi op cit. P. 69

26 Salvi. Digesto delle discipline privatistiche. Torino. 1989. P. 67. Afferma che: ” Al sistema bipolare si sostituisce un sistema tripolare, al danno patrimoniale si aggiunge, nell’area dell’art. 2043 c.c, il danno personale il quale non è né patrimoniale né non patrimoniale. All’ art. 2059 c.c. è assegnato un ambito operativo, ridotto alle sole ipotesi in cui dal fatto lesivo sono derivanti, appunto, dal dolore fisico e sofferenze morali dove la vittima ha diritto ad un surplas di risarcimento monetario.

27 Sull’argomento ( Danno Biologico), è possibile confrontare le sentenze emesse, dalla Corte Costituzionale, negli anni. 1979. E. 1986, rispettivamente numeri .88/79 e 84/86. La n .88 e pubblicata. In Riv. Giur. It. del 1980 Parte. I. P. 9. Con nota di Guido Alpa, il quale pone in evidenza come la corte nella sua pronuncia, evidenzi il carattere fondamentale del diritto alla salute quale diritto primario dell’individuo tutelabile direttamente ex art. 2043c.c. Sentenza emessa dalla stessa corte nell’anno 1986 n 84 (nota 62) in cui si afferma in modo inequivocabile come la salute non, si riferisce al solo concetto medico legale quanto travalica questo concetto ed afferisce direttamente al valore persona, inteso come patrimonio di valori e d’opportunità, presenti e future, tutte direttamente tutelabili.

28 Valentina Di Gregorio, Valutazione Equitativa Del Danno. P. 748. Ss. A cura dei Fatti Illeciti. Padova. 1999

29 Con la sentenza sopra evidenziata la Suprema Corte statuisce che ai fini del risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance di vincere una causa e in generale per la colpa del professionista è sufficiente dimostrare che il comportamento diligente del professionista avrebbe portato alla possibilità di evitare il danno. Nello specifico è sufficiente dimostrare che la causa si poteva vincere in assenza dell’errore dell’avvocato. La sentenza sopra riportata è pubblicata nel terzo volume dei Fatti illeciti, Causalità e Danno a cura di G. visentini. Padova. 1999. P. 657.

30 Barcellona, in rivista Europa e Diritto privato del 2000 P. 454. ss. Ritiene che “ In materia di responsabilità Civile, Le chances acquisitive di utilità siano riferite alle Res le quali comprendono tanto le res corporales in senso proprio (diritti reali ) tanto la sfera personale le cui utilità e chances acquisitive dipendono dall’integrità psico fisica del danneggiato( corpo, salute, ecc.) e sia le utilità chances acquisitive di utilità riferite alle res incorporales ove esse siano legate alla possibilità di conseguire un risultato di modo che il verificarsi del fatto dannoso pregiudichi in modo definitivo la possibilità di conseguire un bene in tutte queste ipotesi il principio della colpa non è affatto un criterio principale perché si coordina con altri criteri quali la prevedibilità del danno e la possibilità che in concreto lo stesso potesse verificarsi.”.

31 La sentenza in epigrafe è riportata nel terzo volume dei fatti Illeciti Causalità e Danno a cura di G. Visentini, Padova. 1999. P. 300ss. Nei motivi della decisione si legge come: “La chance rappresenta una violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative perché il futuro datore di lavoro, col suo comportamento, ha dato fondato motivo ai lavoratori di confidare nella conclusione del contratto. L’ ingiustificato rifiuto del futuro datore di lavoro di consentire ai lavoratori di proseguire nelle ulteriori prove costituisce la violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative, avendo detti lavoratori superato con esito positivo le prove fisico attitudinali avevano diritto di partecipare alle prove pratiche, proprio perché il contratto deve va interpretato ed eseguito secondo buona fede, pertanto l’illegittimo allontanamento dei lavoratori costituisce una violazione del dovere di buona fede nelle trattative secondo il disposto dell’articolo 1337 cod civ il quale recita appunto le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede. In questo modo, la chance non è un danno futuro quanto invece un danno presente proprio perché costituisce la perdita d’occasione reale di concludere il contratto mandato a monte, dando luogo alla responsabilità per c.d. culpa in contraendo con conseguente obbligo di risarcimento del danno da perdita di chance”

32 Sentenza emessa dal pretore di Milano il 26/08/1996 pubblicata in Rivista critica di Diritto del Lavoro del 1997. P. 140

33 Questa sentenza è riportata nella collana I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale: V. Di Gregorio, La Valutazione Equitativa Del Danno. Padova. 1999. P. 749.

34 U. Violante nella nota di commento alla sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile il 25/09/1998 è riportata nella rivista: Danno e Responsabilità n. 5/99 P. 536. Sostiene che “ La chance perduta costituisce in definitiva un escamotage, di cui si avvale l’interprete per più facilmente individuare e graduare il quantum risarcitorio da infliggere a chi col suo comportamento non si è uniformato ai principi della correttezza e della lealtà e che per questo deve essere sanzionato. Ciò che diviene oggetto di risarcimento, non è allora la chance irrimediabilmente compromessa di conseguire un risultato utile, bensì la violazione dell’obbligo giuridicamente rilevante che imponeva un certo comportamento. Alla suddetta violazione può attribuirsi un valore in termini pecuniari proprio in ragione dell’entità della chance che si assume perduta; quest’ ultima si atteggia a misura del quantum da risarcire, così consentendo di graduare la sanzione pecuniaria in maniera più o meno gravosa.”.

35 F . Mastropaolo. Alla voce risarcimento del Danno. Enciclopedia del Diritto Trecani. P. 12. Sostiene che “ Il danno da perdita di chance rientra nel lucro cessante perché il lucro cessante non è nè un bene autonomo né un’entità, bensì è soltanto un vantaggio derivante dal bene oggetto delle situazioni soggettive tutelate dal diritto. In questo senso tanto l’ipotesi di impegnare economicamente in un futuro lavoro la propria integrità fisica ( perdita di chance) come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 6906 del 19/11/1983, sia la possibilità di vincere una causa come sancito dalla sentenza n. 1286 del 06/02/1998 non sono probabilità di mero fatto ma dipendenti dal diritto che ha il creditore cliente alla prestazione. In entrambe le ipotesi, la chance si collega al danno evento ossia a quel primo evento che segna la violazione di posizione giuridica tutelata dall’ordinamento. Infine per gli interessi coinvolti non occorre verificare l’esistenza di una specifica tutela, poiché la loro rilevanza e l’ingiustizia della loro lesione viene data dalla connessione col bene giuridico violato o con la posizione giuridica violata.”.

36 Per tutte Si veda la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione. II. Sezione civile il 13/12/2001 n. 15759. Pubblicata nella rivista Danno e Responsabilità n. 4/2002. P. 393. Con nota d’A. L. Bitetto. La Bitetto rileva che “ La chance oggi è espressione della prevedibilità del danno sancito dall’articolo 1225 cod civ proprio in considerazione dei principi di lealtà e correttezza che costituiscono l’espressione del più generale principio di solidarietà sociale e di protezione del valore persona in tutte le sue manifestazioni espresso dall’articolo 2 della carta fondamentale così come indicato nella sentenza della Corte Costituzionale nel lontano 1986”

37 Princigalli, perdita di chances e danno risarcibile, in Rivista critica di diritto privato del 1985 n 18 p 315_ 321 evidenzia come la teoria del danno da perdita di chance in campo medico assume un significato ambiguo proprio perché la chance non è un diritto o un’opportunità presente nel patrimonio dell’individuo bensì è l’opportunità di una migliore qualità della vita o l’opportunità di guarigione ed in questo senso non è possibile stabilire un collegamento certo in termini di causalità materiale tra condotta ed evento perciò si fa riferimento alla diligenza usata dal medico per valutare l’esito delle cure ed in questo senso la chance, diviene uno strumento per obbligare al risarcimento del danno il medico ogni volta che questi potrebbe andarne indenne non essendovi certezza del danno in termini di causalità o per ridurre il quantum quando si presentano situazioni oggettive connesse con l’intervento eseguito.

38 De Matteis. La responsabilità medica. Padova. 1995. P 445. Colpa omissiva e nesso di causalità e perdita di chance. Evidenzia come “ In campo medico ogni qual volta si ha un peggioramento dello stato di salute del paziente è certa la non riuscita dell’intervento ciò che non è certo è l’apporto causale ovvero non è certo che l’errato intervento abbia determinato un peggioramento dello stato di salute del paziente perciò non è possibile parlare chance come possibilità di conseguire un risultato utile bensì si deve guardare alla condotta tenuta dal medico proprio perché è il medico stesso che determina il danno all’origine con la sua condotta pertanto in questi casi bisogna indagare sulla diligenza richiesta per il tipo d’intervento ovvero si compie un’indagine volta ad accertare se il danno poteva essere evitato usando l’ordinaria diligenza oppure esisteva situazioni di rischio oggettive connesse con il tipo d’intervento eseguito tali da giustificare il rischio di un peggioramento pertanto in questi termini la chance assume il significato di possibilità di evitare un danno è diviene uno strumento utile per valutare proprio la condotta del medico e conseguentemente il pregiudizio subito dal paziente ovvero se lo stesso poteva essere evitato proprio perché al paziente non si è preclusa la possibilità di conseguire un risultato utile quanto la possibilità di evitare un danno.

39 Visentini. Trattato Breve delle Responsabilità Civile. Padova. 1996. P. 552. Sostiene che il dibattito in dottrina sul danno da perdita di chance di guarigione è molto acceso. Tuttavia, essa ritiene che le obiezioni espresse in termini di causalità non sembrano insormontabili.