Qualora non risulti che il nucleo familiare fosse travagliato da particolari divisioni o incomprensioni, deve presumersi che il dolore per la perdita della vittima sia stato assai intenso, a causa della prematurità del decesso.
Un fattore accrescitivo del dolore va ravvisato, per i figli (anche se maggiorenni), nella assenza della fondamentale e necessaria figura paterna, proprio nel periodo della vita di transizione tra l’adolescenza e la maturità, nel quale particolarmente rilevante è l’ausilio, la guida e l’indirizzo che possono derivare dalla persona del padre.
Per contro, un fattore lenitivo del dolore va ravvisato nella convivenza di madre e figlia, essendo nozione di fatto rientrante nella comune esperienza che la pietà e la consolazione di persone care, nei momenti di particolare sconforto, hanno l’effetto di attenuare le sofferenze morali.
L'esistenza del rapporto di coniugio è circostanza idonea a far ritenere - secondo ciò che per lo più accade - una stabile contribuzione economica del defunto a sostegno di moglie e figlia, pertanto può concludersi che le attrici abbiano subìto un pregiudizio economico in conseguenza della morte della vittima, pari alle minori spese che verosimilmente il defunto avrebbe erogato a beneficio del nucleo familiare.
Essendo praticamente impossibile la aestimatio di questo danno nel suo preciso ammontare, dovrà farsi ricorso al criterio equitativo.
A tal fine si dovrà ipotizzare una vita residua del de cujus pari ad anni 70 (età media degli individui di sesso maschile) cui sottrarre gli anni vissuti (età al momento della morte).
In questa valutazione occorre fare riferimento alla vita biologica e non a quella lavorativa, in quanto deve ritenersi ex art. 115 c.p.c. che, anche dopo il pensionamento, il de cuius non avrebbe certamente sospeso l’ausilio economico alla propria moglie.
In relazione alla liquidazione del danno subito dalla figlia della vittima, posto che - in base agli attuali costumi sociali, valutati sulla scorta delle più accreditate risultanze statistiche - con l'alzarsi del tasso globale di scolarizzazione della popolazione si eleva l'età di primo ingresso nel mondo del lavoro (con conseguente ritardo nel distacco del figlio dal nucleo familiare e nel raggiungimento della indipendenza economica) può presumersi secondo la comune esperienza, un normale giudizio probabilistico, un criterio di normalità che tale totale indipendenza sia raggiunta all'età di 28 anni.
Se la morte sopravviene a distanza di tempo dall’infortunio, la vittima subisce una lesione della salute nell’arco di tempo che va dall’infortunio alla morte, che può assumere rilevanza giuridica a condizione che la vittima sia in grado di avvertire la "perdita" (biologica) subita, e quindi di patire un danno biologico risarcibile.
Infatti, in virtù della incompatibilità "ontologica" tra lesione della salute e perdita della vita, il danno biologico è trasmissibile non perché la vittima sia sopravvissuta (il che non avrebbe senso), ma perché ha subìto un danno giuridicamente apprezzabile, danno che invece manca allorché la morte sia immediata, ovvero allorché la vittima non sia in grado di percepire la propria menomazione, pur non essendo la morte immediata.
Rileva dunque, ai fini della risarcibilità del danno biologico agli eredi della vittima, non se la sopravvivenza della vittima sia stata lunga o breve, ma se la vittima, nel tempo intercorso tra le lesioni e la morte, abbia patito un danno biologico: abbia, cioè, avuto la possibilità di percepire se stessa e la propria esistenza irrimediabilmente vulnerate e compromesse.
Se, infatti, l’essenza del danno biologico va ravvisata in una perdita di tipo esistenziale, cioè nella perduta possibilità, per la vittima, di godere delle ordinarie occupazioni cui attendeva prima del sinistro, tale danno non può essere ravvisato allorché l’infortunio sia stato di entità tale da sopprimere le facoltà neurosensoriali della vittima, sì da ridurla in uno stato vegetativo.
Il danno biologico può dunque sussistere anche se la sopravvivenza è stata brevissima, quando la vittima sia restata vigile e cosciente; mentre può mancare, anche nel caso di sopravvivenza prolungata, quando le facoltà intellettive dell’infortunato siano state del tutto soppresse dalle lesioni seguite al trauma.
Per contro, sciolto il matrimonio per morte del coniuge e riacquistato lo stato libero, nulla più impedisce al coniuge del defunto di avere rapporti sessuali quomodolibet, pertanto la relativa pretesa risulta infondata.
Ove, poi, il danno in questione si volesse far coincidere con la sofferenza causata dalla perdita del ius in corpus, tale pregiudizio ha natura morale, e viene risarcito attraverso la liquidazione di quest’ultimo tipo di danno.
Fonte: sito web IPSOA