Novità dal centro - n. 35 del 9.12.1997

SEZIONI UNITE

"Professionisti - Geometri - Cancellazione dall'albo a seguito di fallimento - Natura - Sanzione disciplinare - Esclusione - Contestazione preventiva dell'addebito ex art.12 del R.D. n. 274 del 1929 - Necessità - Insussistenza - Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo - Avvio del procedimento di cancellazione - Obbligo di comunicazione ex art.7 primo comma, della cit. legge n. 241 - Esclusione - Fondamento - Presenza di particolari esigenze di celerità - Conseguenze - Deroga all'obbligo di comunicazione, prevista dal secondo comma del cit. art.7 - Applicabilità - Operatività".

La cancellazione dall'albo professionale dei geometri a seguito di sentenza dichiarativa del fallimento dell'iscritto non presuppone una preventiva comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione, giacché non trattandosi di provvedimento di natura disciplinare non devono osservarsi le regole previste dall'art.12 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, per la tutela dei diritti del geometra incolpato di compartimenti contrari alla deontologia, mentre, per altro verso non può trovare applicazione il primo comma dell'art.7 della legge n. 241 del 1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) che, con formulazione tale da ricomprendervi tutti i provvedimenti amministrativi, salve le eccezioni di cui al successivo articolo 13 della stessa legge, impone di comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi, atteso che il procedimento diretto alla cancellazione del geometra a seguito di fallimento, per le incapacità (anche di diritto pubblico) automaticamente derivanti da questo, deve considerarsi caratterizzato da particolare esigenze di celerità, e rientra quindi fra quelli per i quali, ai sensi del secondo comma del menzionato articolo 7 della legge 241, in deroga a quanto disposto dal primo comma, la comunicazione dell'avvio non é dovuta.

(Corte Cass., Sez. U, Sent. N. 9432 del 25.9.1997).
 
 

"Tributi locali (Comunali, provinciali, regionali) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Regime transitorio - Contributo di miglioria - Presupposto - Verificatosi anteriormente all'inizio del periodo considerato agli effetti dell'INVIM - Detraibilità del contributo - Esclusione".

In tema di INVIM, la detraibilità del contributo di miglioria a norma della disposizione transitoria di cui all'art.32, terzo comma del d.P.R.26 ottobre 1972 n. 643, é esclusa ove il suo presupposto (ossia l'esecuzione dell'opera pubblica che ad esso ha dato causa) si sia verificato anteriormente all'inizio del periodo considerato agli effetti dell'INVIM.

(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 9476 del 26.9.1997).
 

"Avvocato e procuratore - Previdenza - Prosecuzione dell'attività dopo il pensionamento - Contributo soggettivo nella misura ridotta del tre per cento del reddito - Decorrenza- Dal primo giorno dell'anno successivo a quello di maturazione del quinquennio dal pensionamento".

In materia di previdenza forense, ai sensi dell'art.10, terzo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576, come modificato dall'art.2 della legge 2 maggio 1983 n. 175, per l'avvocato pensionato, che prosegue l'attività professionale oltre la data del pensionamento, la riduzione alla misura del tre per cento del reddito del contributo soggettivo, decorre, alla luce del tenore letterale e della "ratio" della disposizione nonché in considerazione del principio di infrazionabilità dei contributi annuali, solamente a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di maturazione del quinquennio dal pensionamento (non diversamente da come successivamente disposto, con più chiara formulazione, dall'art.5 della legge 11 febbraio 1992 n. 141).

(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 10033 del 14.10.1997).
 

SEZIONI SEMPLICI
 

"Procedimenti speciali - Procedimento per le controversie previdenziali (Disposizioni particolari) - Procedimento - Spese giudiziali - Esenzione del lavoratore soccombente - Limiti - Condizioni - Individuabilità di una controversia previdenziale - Necessità - Nullità del ricorso introduttivo - Conseguenze - Valido rapporto processuale - Insussistenza - Controversia previdenziale - Configurabilità - Esclusione - Esenzione dal carico delle spese processuali - Inapplicabilità".

L'esenzione dall'onere delle spese di lite, prevista all'art.152 disp.att.cod.proc.civ., in favore del lavoratore soccombente nei giudizi (non temerariamente) promossi per ottenere prestazioni previdenziali, presuppone che il ricorso sia in concreto configurabile come atto introduttivo di una causa previdenziale, e non trova quindi applicazione, quando per la sua nullità (anche in conseguenza della mancata allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata) esso non sia idoneo a dar vita ad un valido rapporto processuale, con conseguente necessità di far ricorso, in tale ipotesi, al principio della soccombenza.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9328 del 20.9.1997).
 

"Igiene e sanità pubblica - Servizio Sanitario Nazionale Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere - Psicologi psicoterapeuti - Equiparazione ai medici - Cessazione a seguito della riforma sanitaria e del d.P.R.n.761 del 1979 - Salvaguardia delle posizioni in atto - Limiti".

L'equiparazione degli psicologi psicoterapeuti ai medici é stata prevista per un periodo limitato dalle leggi 18 marzo 1968 n. 431 e 21 giugno 1971 n. 515, venendo meno a seguito della riforma attuata con la legge n. 833 del 1978 e in particolare a seguito del d.P.R.20 dicembre 1979 n. 761 sullo stato giuridico dei dipendenti delle unità sanitarie locali, in quanto la salvaguardia delle posizioni pregresse, prevista dall'art.14 della legge 20 maggio 1985 n. 207 riguarda solo gli psicologi che abbiano maturato il diritto alla equiparazione prima dell'entrata in vigore del richiamato d.P.R.n.761 del 1979.

(Corte Cass., Sez. L. Sent.n.9586 del 1.10.1997).
 

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Figurativi - Riposi per allattamento - Diritto alla contribuzione figurativa - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale ex artt.3 e 38Cost. dell'art.56 R.D.L. n. 1827 del 1935 - Manifesta infondatezza".

I riposi (cosiddetti per allattamento) per l'assistenza del bambino nel suo primo anno di vita, che sono usufruibili (anche dal padre in alternativa alla madre a norma dell'art.7 legge n. 903 del 1977, così come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1993 ), nel numero di uno o due al giorno a seconda della durata dell'orario giornaliero di lavoro, a norma dell'art.10 della legge n. 1204 del 1971, e non sono retribuiti ma compensati con un'indennità erogata dall'I.N.P.S. a norma dell'art.7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, non attribuiscono il diritto ad una contribuzione figurativa ai fini previdenziali, in quanto rappresentano eventi diversi da quelli previsti dall'art.56, primo comma, lett. A) del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 e agli stessi non assimilabili in via di analogia.

Infatti, mentre tutti gli eventi considerati dalla citata disposizione del R.D.L. n. 1827 del 1935 (e similmente la donazione di sangue relativamente alla giornata in cui essa avviene, giusta la legge n. 107 del 1990 e la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 1992) sono caratterizzati dalla mancanza totale di prestazione lavorativa, con la conseguente negativa incidenza sul piano retributivo e della copertura previdenziale, nell'ipotesi in questione il soggetto é in grado di assolvere normalmente la propria obbligazione lavorativa, dalla quale viene esonerato parzialmente e per un tempo esiguo, né può fondatamente richiamarsi la nozione di "malattia", conseguendone così anche la non configurabilità di una violazione degli art.3 e 38Cost.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.9618 del 2.10.1997).
 

"Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle ferrovie dello Stato - In genere - Prestazioni personali continuative in base a convenzione ex art.26 legge n. 1236 del 1959 - Autonomia del rapporto "ex lege" - Esclusione - Accertamento in concreto del carattere subordinato o autonomo del rapporto - Necessità".

Ove l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato abbia fatto ricorso alle convenzioni di cui all'art.26 legge 30 dicembre 1959 n. 1236 (espressamente conservato in vigore dall'art.31 legge 27 luglio 1967 n. 668) per l'espletamento dei servizi (cosiddetto di accudienza o comunque di "minima importanza") previsti dal medesimo art.26, il giudice - richiesto dell'accertamento del carattere subordinato del rapporto - deve verificare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dell'incaricato per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione, senza che dall'art.26 possa farsi discendere una e vincolante qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo, dato che questa interpretazione sarebbe contrastante con i principi costituzionali (cfr. Corte Cost.n.121 del 1993 e 115 del 1994).

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.9722 del 7.10.1997).
 

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento - Ripetizione di pagamento indebito - Dolo dell'assicurato - Elemento ostativo dell'irripetibilità ex art.52 legge 88 del 1989 e art.1, comma duecentosessantacinquesimo, legge n. 662 del 1996 - Aumenti delle pensioni integrate al minimo - Dichiarazioni richieste all'assicurato - Falsità - Presunzione di dolosità - Limiti".

In materia di dolo del beneficiario di prestazioni previdenziali, rilevante al fine di escludere l'irripetibilità delle somme indebitamente versategli dall'istituto assicuratore sia a norma dell'art.52 della legge n. 88 del 1989 (inciso da Corte Cost.n.39 del 1993 e autenticamente interpretato dall'art.13, primo comma, legge n. 412 del 1991), sia dell'art.1, comma duecentosessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996, il principio che la sottoscrizione di una dichiarazione non veritiera non é di per sé necessariamente prova definitiva ed insuperabile di una condotta dolosa va integrato, con riferimento al diritto alle maggiorazioni delle pensioni integrate al minimo in godimento da parte di titolari ultrasessantacinquenni previste a partire dall'1 gennaio 1985 dalla legge n. 140 del 1985 e a partire dall'1 luglio 1988 dalla legge n. 544 del 1988, dalla specificazione che la natura degli adempimenti richiesti all'interessato per il riconoscimento del diritto a dette maggiorazioni e la falsità delle dichiarazioni in tali occasioni rilasciate danno luogo alla presunzione di una condotta consapevole e volontaria - in altri termini, dolosa - a fronte della quale incombe al pensionato l'onere di provare che il suo comportamento dipende da mera colpa e specificamente da una non completa ed attenta valutazione delle circostanze che detto comportamento hanno determinato.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.9734 del 7.10.1997).
 

"Avvocato e procuratore - Previdenza - Iscrizione con effetto retroattivo o retrodatazione dell'iscrizione ex art.29 d.P.R.n.576 del 1980 - Pensione di vecchiaia - Decorrenza retroattiva - Ammissibilità".

In caso di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense con effetto retroattivo, o di retrodatazione degli effetti della precedente iscrizione, sulla base di domanda in tal senso proposta dall'interessato in base all'art.29 del d.P.R.20 settembre 1980 n. 576 entro il termine da ultimo prorogato dall'art.12 della legge 11 febbraio 1992 n. 141 fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della stessa legge, il diritto alla pensione di vecchiaia ha una decorrenza anche retroattiva determinata con riferimento al compimento del sessantacinquesimo anno dell'assicurato, se in conseguenza della suddetta domanda l'iscritto raggiunga i trenta anni di iscrizione e contribuzione, e ciò in forza della espressa menzione della retroattività da parte del citato art.29 e in armonia con una tendenza degli ordinamenti previdenziali alla retrodatazione degli effetti degli atti di recupero dei periodo suscettibili di tardiva copertura assicurativa.

(Corte Cass., Sez. L. Sent.n.10352 del 21.10.1997).
 

"Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale - Condotta antisindacale - Eventuale plurioffensività - Configurabilità - Azioni a tutela dell'interesse sindacale e dell'interesse individuale del singolo lavoratore - Distinzione e autonomia - Conseguenze - Attualità della condotta e permanenza dei suoi effetti - Verifica - Momento rilevante - Lesione degli interessi esclusivamente sindacali - Vicende relative all'eventuale azione individuale intrapresa dal lavoratore - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Accoglimento in via interinale e con provvedimento cautelare della impugnativa del trasferimento da parte del lavoratore - Interesse del sindacato alla proposizione del ricorso ex art.28 Stat. Lav. - Permanenza - Mancata proposizione di tale ricorso nell'attualità del comportamento lesivo - Successiva proposizione dello stesso in relazione al successivo sfavorevole andamento del giudizio individuale - Attualità della lesione - Insussistenza - Interesse al ricorso - Esclusione".

La condotta antisindacale prevista nell'art.28 dello Statuto dei lavoratori può comportare anche la lesione dell'interesse individuale del singolo lavoratore (come, nell'ipotesi, in specie ricorrente, di trasferimento di dirigente sindacale) dando vita in tal caso ad azioni distinte, autonome e senza reciproche interferenze; ne consegue che l'attualità di tale condotta e la permanenza dei suoi effetti, requisiti la cui positiva verifica condiziona la concessione del provvedimento repressivo a carico del datore di lavoro, vanno accertate con riferimento agli interessi dei quali il sindacato é portatore esclusivo e non possono esser condizionate dalle vicende relative all'eventuale azione individuale intrapresa dal lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che da un lato l'accoglimento di quest'ultima in via interinale e con provvedimento cautelare non fa venire meno l'interesse del sindacato alla proposizione del ricorso ex art.28 cit. e che, d'altro lato e specularmente, la mancata proposizione di tale ricorso nell'attualità del comportamento lesivo non legittima la successiva proposizione dello stesso quale reazione ad una condotta non più attuale, sol perché le vicende successive del giudizio promosso dal lavoratore sono state sfavorevoli a quest'ultimo.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.10339 del 21.10.1997).
 

"Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria - Divieto di cumulo con gli interessi ex art.16, sesto comma, legge 412 del 1991 - Oggetto della disposizione - Natura della prestazione - Irrilevanza - Qualità del soggetto erogatore di ente gestore di forme di previdenza obbligatorie - Rilevanza - Conseguenze - Applicabilità del divieto alla indennità di buonuscita (già) corrisposta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato dall'O.P.A.F.S.".

Ai fini della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria prevista dall'art.16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, non rileva - come si evince dalla lettera della disposizione - la natura previdenziale (e non retributiva) delle prestazioni, ma la circostanza che l'erogazione delle stesse sia posta a carico di "enti gestori di forme di previdenza obbligatoria".

Pertanto la relativa norma trova applicazione anche con riferimento all'indennità di buonuscita corrisposta ai dipendenti delle ferrovie dello Stato dall'O.P.A.F.S. (Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello stato), che apparteneva a tale categoria di enti, avuto riguardo alle sue finalità e alle sue modalità di finanziamento. D'altra parte l'art.21 della legge n. 210 del 1985 istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato ha mantenuto fermo il trattamento previdenziale e pensionistico dei dipendenti in atto al momento della sua entrata in vigore e quindi anche la gestione O.P.A.F.S., quanto meno fino alla soppressione dell'ente in esecuzione della deliberazione del C.I.P.E. 12 agosto 1992 di trasformazione dell'Ente in società per azioni.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.10355 del 21.10.1997).
 

"Patrimonio dello Stato e degli enti pubblici - Indisponibile - Per destinazione - Ente pubblico economico - Elaboratori elettronici e relativi terminali - Utilizzazione per maggiore funzionalità organizzativa e non direttamente per il servizio pubblico di trasporto - Appartenenza al patrimonio indisponibile - Esclusione - Pignorabilità - Sussistenza".

Le apparecchiature di elaborazione di dati (calcolatori elettronici o "computer") e i relativi terminali, di proprietà di un ente pubblico economico esercente servizi pubblici di trasporto, che non siano direttamente destinati all'attività di trasporto ma appartengano all'ambito di quelli utilizzati per la migliore organizzazione del servizio pubblico, non fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente e quindi sono assoggettabili a pignoramento.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.10529 del 25.10.1997).
 

"Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere - Giudizio di cassazione - Transazione nel corso dello stesso - Cessazione della materia del contendere - Rilevanza - Conseguenze - Sopravvenuta inammissibilità del ricorso - Formula di definizione del procedimento - Inammissibilità o rigetto del ricorso - Esclusione - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza - Decisione nel merito - Configurabilità - Esclusione - Caducazione della sentenza impugnata per effetto della transazione - Sussistenza - Documentazione della transazione - produzione ex art.372cod.proc.civ. - Ammissibilità".

In caso di transazione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, va rilevata la cessazione della materia del contendere, la quale non comporta una decisione nel merito della causa e il relativo accertamento di fatto, ma l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per il venir meno dell'interesse al ricorso.

Il procedimento va definito con la formula della dichiarazione dell'improcedibilità del ricorso e non con quella del rigetto del ricorso, poiché quest'ultima non dà il dovuto rilievo al venir meno dell'interesse all'impugnazione e fa supporre un esame della stessa nel merito, che, invece, é precluso dall'evento sopravvenuto, che comporta anche che la sentenza impugnata perda ogni effetto tra le parti; circostanza questa che spiega perché non sia necessaria la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Nel quadro di questa ricostruzione la produzione dei documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere deve ritenersi ammissibile a norma dell'art.372cod.proc.civ. in quanto inerenti alla inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.10567 del 27.10.1997).
 

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Lavoratori marittimi - Disposizioni speciali sull'infortunio "in itinere" ex art.6 T.U.n.1124 del 1965 - Incidenza - Inapplicabilità dei principi generali sull'infortunio "in itinere" - Esclusione - Personale arruolato su pescherecci - Consuetudine del pernottamento a casa - Infortunio nel relativo tragitto - Indennizzabilità - Autorizzazione del comandante allo sbarco - Provvedimento formale - Necessità - Esclusione - Fattispecie".

Le disposizioni specifiche dell'art.6 del testo unico sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R.n.1124 del 1965) sull'indennizzabilità degli infortuni "in itinere" dei marittimi, che si verifichino durante i viaggi compiuti dai medesimi per imbarcarsi o per rimpatriare, hanno giustificazione nel fatto che esse si riferiscono ad ipotesi antecedenti all'inizio del lavoro e seguenti alla sua cessazione e non comportano l'inapplicabilità al personale marittimo dei principi sull'infortunio "in itinere" elaborati in via generale sulla base delle norme di cui agli artt.2 e 4 del T.U., i quali, in particolare, possono giustificare l'indennizzabilità degli infortuni verificatisi nel corso degli spostamenti tra posto di imbarco di un motopeschereccio e abitazioni dei marittimi sul medesimo arruolati, quando questi ultimi, per consuetudine - in relazione anche alla scarsa abitabilità del natante - e con il permesso del comandante (la cui autorizzazione allo sbarco a norma dell'art.188 cod. nav.

Non deve necessariamente essere integrato da un atto formale) si rechino a casa per pernottare salvo ad imbarcarsi di nuovo quando il battello salpi per la pesca. (La presenza degli altri requisiti dell'infortunio "in itinere" indennizzabile non ha formato oggetto di esame in cassazione, stante l'inammissibilità, per la loro genericità, delle doglianze al riguardo formulate dall'Istituto assicuratore).

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.10621 del 28.10.1997).
 

"Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (Impiegati ed agenti) - Esonero - Malattie ricorrenti eccedenti la normale tollerabilità - Disciplina ex art.2110cod.civ. - Inapplicabilità - Grado massimo di tollerabilità delle assenze per malattia - Determinabilità in base alla disciplina speciale in materia - Sussistenza - Disciplina dell'esonero per inabilità al servizio - Applicabilità - Conseguenze normative - Valutazione prognostica - Rilevanza - Giudizio medico secondo le forme di legge - Necessità".

Nel rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione (cosiddetti autoferrotranvieri), l'ipotesi delle reiterate assenze per malattia che superino i limiti della tollerabilità (cosiddetta eccessiva mobilità) non é disciplinata dall'art.2110cod.civ., poiché la normativa generale può trovare applicazione solo in presenza di lacune non colmabili della disciplina speciale, mentre, da un lato, dalle disposizioni di questa disciplina relativa al trattamento economico e normativo per il caso di malattia (ivi compresa l'aspettativa per malattia), e alla misura dei relativi contributi previdenziali attraverso cui viene alimentata la Cassa di soccorso (che eroga il "sussidio" spettante durante le assenze per malattia), possono trarsi elementi utili per determinare detta soglia di tollerabilità (la quale può indicarsi in periodi di assenza per malattia di quattro mesi, continuativi o meno, ogni anno, se tale tasso di assenteismo si proietta su periodi di tre anni), e dall'altro, l'ipotesi in questione può e deve essere ricondotta alla previsione normativa dell'esonero per inabilità al servizio di cui all'art.27, primo comma, lett. B) del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A (dovendosi escludere invece la pertinenza delle figure della palese insufficienza e dello scarso rendimento di cui alle lett. c) e d), circostanza la quale comporta sul piano normativo che elemento necessario per l'esonero sia il giudizio prognostico (basato sulla eziologia delle malattie) di una reiterazione nel futuro delle assenze incompatibili con un regolare servizio, e che, a norma dell'art.27, secondo comma, l'esonero sia preceduto da un giudizio medico reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art.29.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.10617 del 28.10.1997).
 

"Personalità (Diritti della) - Riservatezza - Immagine - In genere - Diritto al nome ed all'immagine - Contratto di sponsorizzazione - Oggetto - Natura - Obbligazioni dello sponsor e dello sponsorizzato - Portata - Qualità soggettiva dello sponsor - Coincidenza, nella sua persona, della qualità di produttore della merce o di titolare del marchio "veicolati" - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Nel caso di mancata coincidenza di tale qualità - Connotazione di contratto a favore di terzi o in nome altrui - Necessità - Esclusione.

Contratti in genere - Contratto a favore di terzi - In genere".

Il cosiddetto contratto di "sponsorizzazione" - figura non specificamente disciplinata dalla legge - comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto - il quale viene detto "sponsorizzato" (ovvero, secondo la terminologia anglosassone, "sponseé") si obbliga a consentire, ad altri, l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo; tale uso dell'immagine pubblica può prevedere anche che lo "sponseé" tenga anche determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale. La obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell'art.1174cod.civ., e corrisponde all'affermarsi, nel costume sociale, della commercializzazione del nome e dell'immagine personali, e viene accompagnata - ordinariamente - da una "esclusiva", ovvero dall'obbligo, per le parti contraenti, di non consentire - anche per un certo tempo dopo la cessazione del rapporto - almeno all'interno del medesimo comparto commerciale, analoga veicolazione.

Da un tal complesso di caratteristiche non discende - peraltro - che un contratto di sponsorizzazione debba, indefettibilmente, essere concluso da uno "sponsor" il quale sia egli stesso il produttore industriale di una determinata merce, ovvero il titolare del diritto di marchio da veicolare, ben potendo il requisito della patrimonialità dell'obbligazione riconoscersi sussistente anche in presenza di un contratto nel quale il contraente "sponsor" sia altro soggetto, che tragga utilità dallo sfruttamento dell'immagine in questione, ancorché diverso risulti l'organizzatore della relativa produzione. Da ciò consegue che, nel caso in cui lo "sponsor" sia il distributore esclusivo, per l'Italia, di un certo prodotto, dalla sua relazione di affari con il produttore e dal fatto che anche quest'ultimo tragga vantaggio dalla maggiore penetrazione del suo marchio presso i consumatori, non può trarsi, in via automatica, la conclusione per cui egli sia un contraente in conto altrui, dovendo - invece - tale eventuale qualità accertarsi in fatto.

(Corte Cass., Sez. I, Sent.n.9880 dell'11.10.1997).
 

"Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori - Genitori - Condotta pregiudizievole al figlio - In genere - Sottrazione illecita di figlio minorenne - Successiva introduzione in Italia di un procedimento di separazione personale dei coniugi - Potere del giudice della separazione di pronunciarsi sulla richiesta di affidamento del minore - Inconfigurabilità ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 - Conseguenze - Obbligo di sospensione di ogni decisione al riguardo fino alla definizione del procedimento di riconsegna del minore - Necessità - Autorità giudiziaria competente al riguardo - Tribunale dei Minorenni - Rilevanza dei provvedimenti eventualmente già assunti in ordine all'affidamento - Limiti.

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - Affidamento dei figli".

Alla stregua delle disposizioni di cui agli artt.16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, il giudice nazionale adito con la richiesta del provvedimento interinale o definitivo di affidamento del minore, ma é tenuto a sospendere ogni decisione al riguardo sino alla definizione del procedimento di riconsegna del minore previsto dalla Convenzione suddetta, procedimento alla definizione del quale é competente il Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art.7 della legge n. 64 del 1994 di esecuzione della Convenzione, senza che - per l'appunto - su di tale competenza spieghi effetto alcuno la pendenza di procedimenti relativi all'affidamento del minore e senza che abbiano rilievo ostativo, in relazione ai provvedimenti che il Tribunale é chiamato ad emettere ai sensi della Convenzione, gli eventuali provvedimenti presi, in qualunque tempo, nei suddetti procedimenti, potendo esso tenerne conto unicamente prendendone in considerazione le motivazioni al fine di stabilire se ne risultino elementi ostativi, ai sensi della Convenzione, alla riconsegna del minore al genitore al quale sia stato sottratto.

(Corte Cass., Sez. I, Sent.n.10090 del 15.10.1997).
 

"Società - Di capitali - Società cooperative - In genere (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilità limitata e non limitata) - Società cooperativa di produzione e lavoro - Scopo istituzionale - Conseguenze - Potere di direzione e di coordinamento - Portata - Potere di disporre l'assegnazione o il trasferimento di un socio ad un'altra sede della società - Configurabilità - Limiti - Criterio della buona fede - Rispetto - Obbligatorietà.

Contratti in genere - Effetti del contratto - Esecuzione di buona fede".

Le società cooperative di produzione e lavoro, avendo come loro scopo istituzionale quello di "fornire occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione", sono necessariamente caratterizzate da un'organizzazione produttiva, la quale postula l'attribuzione, in capo ad esse società, di poteri di direzione e di coordinamento relativo all'espletamento delle prestazioni di lavoro da parte dei soci.

Deve pertanto riconoscersi che tali società, in presenza di comprovate esigenze organizzative, abbiano il potere di disporre l'assegnazione (e l'eventuale trasferimento) dei propri soci in una delle diverse sedi nelle quali si articoli lo svolgimento della loro attività. L'esercizio di un tal potere non si rivela - tuttavia - senza limiti, dovendo invece esso svolgersi - in applicazione dei principi generali in tema di rapporti obbligatori - nel rispetto del criterio della buona fede, il quale, nell'ambito del diritto privato, va sempre più assumendo il ruolo di "regola di governo della discrezionalità", e la cui applicabilità in materia societaria non é revocabile in dubbio".

(Corte Cass., Sez. I, Sent.n.10422 del 23.10.1997).

Novità dal centro - n. 36 del 22.12.1997

CASSAZIONE CIVILE

SEZIONI SEMPLICI

"Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (Impiegati ed agenti) - Esonero - Lavoratori inidonei trasferiti a mansioni inferiori - Piano di esodo ex art.3 Legge n. 270 del 1988 - Valenza risolutoria - Sussistenza - Funzione dell'istituto previdenziale - Oggetto - Verifica della compatibilità previdenziale - Effetti - Integrazione dell'efficacia - Assenso del lavoratore al piano di esodo - Efficacia preclusiva dell'impugnativa - Configurabilità".
 

Nel procedimento, previsto dall'art.3 legge n. 270 del 1988, relativo all'esodo dei dipendenti delle aziende concessionarie di pubblici trasporti dichiarati inidonei alle mansioni di provenienza e non utilizzati in mansioni di livello analogo o superiore, l'intervento dell'istituto previdenziale, cui sono rimesse le valutazioni di compatibilità previdenziale del programma di esodo, rappresenta solo un elemento cui é subordinata l'efficacia di questo programma, costituente espressione di un potere di recesso dell'azienda dai rapporti di lavoro, basato su una speciale fattispecie di esonero e come tale incidente immediatamente sulla sfera individuale del lavoratore.

Conseguentemente l'assenso del lavoratore alla sua inclusione nel piano di esodo può precludergliene la impugnativa, quale atto unilaterale di rinuncia alla stessa o come componente di un atto bilaterale di risoluzione del rapporto.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.10757 del 3.11.1997).
 

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento - Pro - Rata esteri - Norme sulla ripetizione degli indebiti previdenziali ex art.1, come duecentosessantesimo, legge n. 662 del 1996 - Applicabilità".
 

Le disposizioni dell'art.1, comma duecentosessantesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in materia di limiti alle azioni di ripetizioni di indebito da parte dell'INPS e degli altri enti previdenziali nei confronti dei soggetti assicurati sono applicabili anche agli importi di pensione comunemente denominati pro - rata esteri (art.8 legge n. 153 del 1969), in considerazione dell'ampiezza delle fattispecie cui ha inteso fare riferimento il legislatore e del mancato impiego, nel testo della legge, dell'espressione "indebito pagamento", sostituita da quella di "indebita percezione".

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.10809 del 4.11.1997).
 

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Rendita vitalizia - Prova scritta del rapporto - Necessità - Interesse del datore di lavoro ad eccepirne la mancanza - Sussistenza - Fattispecie".
 

Nella causa promossa dal lavoratore nei confronti dell'ex datore di lavoro e dell'INPS per la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art.13 della legge n. 1338 del 1962, a seguito della prescrizione dei contributi previdenziali non versati, anche il datore di lavoro ha legittimazione ed interesse a far valere la mancanza della necessaria prova scritta del rapporto di lavoro, stante la possibile diversità dell'onere economico su lui gravante a seguito di costituzione della rendita rispetto a quello di una diversa forma di risarcimento. (Sulla base del riportato principio la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice d'appello, pur ribadendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto "inter partes", aveva rigettato, a seguito di appello del solo datore di lavoro, la domanda di costituzione della rendita vitalizia per difetto di prova documentale del rapporto di lavoro).

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.10824 del 4.11.1997).
 

"Beni immateriali - Brevetti - Invenzioni industriali - Del prestatore di lavoro - Disciplina delle cd. invenzioni di servizio e d'azienda - Deroga alla attribuzione all'inventore dei diritti derivanti dall'invenzione - Sussistenza - Contemperamento degli interessi - Diritti del prestatore di lavoro - Specifica retribuzione o equo indennizzo - Invenzione come oggetto del contratto - Conseguenze - Attività di ricerca - Equiparabilità a quella avente ad oggetto invenzioni - Esclusione - Invenzione risultato probabile di un diverso oggetto contrattuale - Disciplina ex art.37, secondo comma, R.D. n. 1127 del 1939 - Applicabilità".
 

La disciplina di cui all'art.23 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, nel sancire l'automatica appartenenza al datore di lavoro dei diritti derivanti dall'invenzione, e nel porre così un'eccezione al principio che titolare dei diritti stessi é lo stesso inventore, dà rilievo alla circostanza che l'invenzione é conseguita dal dipendente nell'ambito di strutture organizzate dal datore di lavoro con oneri economici anche di rilevante entità; tuttavia, al fine di contemperare i due interessi contrapposti, la stessa disciplina prevede altresì che al lavoratore derivi dal suo apporto un concreto profitto, che deve essergli assicurato mediante l'erogazione da parte del datore di lavoro o di una specifica retribuzione o di un equo premio.

La concretizzazione della prima ipotesi presuppone un preventivo accordo delle parti, che é insito nella previsione dell'art.23, primo comma, della invenzione come oggetto della prestazione lavorativa, fermo restando che quella del lavoratore dipendente rimane una prestazione di mezzi e non di risultato (onde il contratto ai sensi del primo comma comprende implicitamente anche l'attività di ricerca finalizzata alla invenzione), poiché in tal caso la retribuzione pattuita sarà necessariamente compensativa dell'invenzione; non é sufficiente, invece, che sia convenuta come oggetto della prestazione un'attività di ricerca, la quale non ha come oggetto e scopo essenziale la realizzazione di invenzioni brevettabili, potendo consentire la soluzione di problemi tecnici fondamentali per l'imprenditore anche senza l'introduzione di un "quid novi" e potendo sfociare in invenzioni scientifiche insuscettibili di immediata applicazione e quindi non brevettabili; e neanche la probabilità che dalla diversa attività dedotta in contratto scaturiscano invenzioni può surrogare la pattuizione di una specifica retribuzione, poiché il secondo comma dell'art.23, disciplinando l'ipotesi in cui l'invenzione non sia prevista come oggetto del contratto, ma sia conseguita nell'esecuzione del contratto di lavoro (cosiddetta invenzione d'azienda), prevede - quale ipotesi ostativa del diritto all'equo indennizzo - che le parti abbiano stabilito una retribuzione per l'attività inventiva - e quindi ha evidentemente preso in considerazione (non assimilandoli a quelli disciplinati dal primo comma) proprio i casi in cui appare probabile che scaturiscano invenzioni da un'attività avente un diverso oggetto.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.10851 del 5.11.1997).
 

"Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - Limiti - Servizi pubblici essenziali - Ordinanza di precettazione - Presupposti procedimentali - Obbligo di richiesta della proposta della Commissione di vigilanza - Violazione - Conseguenze - Ordinanza di precettazione e sanzione - Illegittimità".
 

Con riguardo alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali costituisce indefettibile presupposto procedimentale per l'emissione dell'ordinanza di precettazione - che esprime un eccezionale potere pubblico di conformazione delle condotte di soggetti pubblici e privati al fine di tutela di diritti costituzionalmente garantiti della persona - che il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro da lui delegato, come nella specie il Ministro per la funzione pubblica) non solo inviti le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e che proroga (ed esperisca) un tentativo di conciliazione, ma anche che, in caso di esito negativo, inviti le parti ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione di garanzia.

Ciò implica non già la mera facoltà, ma l'obbligo di investire la Commissione medesima affinché la stessa sia posta in condizione di interloquire formulando - se ritiene che ne sussistano le condizioni per non essere sufficientemente assicurate le prestazioni indispensabili e quindi per essere posti a rischio i diritti costituzionalmente garantiti della persona - una proposta alle parti in conflitto, sicché é illegittima (e va disapplicata incidentalmente dal giudice ordinario) l'ordinanza di precettazione emessa senza il previo invito rivolto alla Commissione di formulare la sua proposta e di conseguenza é altresì illegittimo il provvedimento sanzionatorio a carico di dipendenti in sciopero per inosservanza dell'ordinanza medesima.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.10889 del 6.11.1997).
 

"Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere - Presupposti - Pendenza del rapporto - Necessità".
 

Il tentativo di conciliazione previsto come condizione di proponibilità della domanda dall'art.46 della legge 3 maggio 1982 n. 203 riguarda solo i contratti agrari ancora in corso e non i rapporti già cessati, come si evince sia dal riferimento del comma secondo ai "rappresentanti delle associazioni professionali di categoria" indicati dalle parti (che lascia supporre un attuale collegamento con tali associazioni, determinato dall'espletamento dell'attività agraria oggetto del contratto), sia dalla "ratio" della disposizione tesa a comporre le liti e a mantenere in vita i rapporti regolati dalla citata legge n. 203.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.11110 del 10.11.1997).
 

"Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale - Pretore territorialmente competente - Individuazione - Criterio - Luogo di commissione del comportamento denunziato - Rilevanza - Luogo o luoghi di produzione degli effetti - Ininfluenza - Delibera organizzativa assunta senza il parere obbligatorio delle associazioni sindacali - Personale ferroviario - Sanitari delle ferrovie - Soppressione dei reparti e cessazione degli incarichi ai sanitari - Mancata acquisizione del parere dell'associazione di categoria, obbligatorio a norma del D.M. 22 giugno 1984 - Denunzia di antisindacalità di tale omissione e richiesta di revoca della delibera - Giudice territorialmente competente - Luogo di acquisizione del parere e di revoca della delibera - Rilevanza".
 
 

Luogo di commissione del comportamento antisindacale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a reprimerlo, mediante l'emissione dei provvedimenti previsti dall'art.28 dello Statuto dei lavoratori, é quello in cui viene compiuto o omesso l'atto del quale si denunzi l'antisindacalità, a prescindere dal luogo o dai luoghi nei quali siano per verificarsi o si siano verificati gli effetti; ne consegue che qualora una associazione sindacale deduca la mancata acquisizione da parte del datore di lavoro del proprio parere in ordine ad un provvedimento di natura organizzativa, quale, nella specie, la soppressione della quasi totalità dei reparti medici delle Ferrovie dello Stato con cessazione dei sanitari dall'incarico senza il recepimento del parere dell'associazione di categoria, obbligatorio a norma del D.M. 22 giugno 1984, di approvazione del regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie, e chieda, a norma dell'art.28 Statuto Lavoratori, la cessazione della condotta lesiva e la revoca della delibera adottata dal datore di lavoro, il giudice territorialmente competente va individuato in riferimento al luogo in cui il parere avrebbe dovuto essere acquisito e la delibera possa esser revocata, senza che ciò si ponga in contrasto con il principio per cui non rileva di per se il luogo di adozione di delibere antisindacali ma quello della loro attuazione, atteso che, nell'ipotesi, l'antisindacalità attiene non al contenuto della delibera ma al procedimento formativo della stessa.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.11246 del 13.11.1997).
 

"Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione - Sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto - Mancata comunicazione preventiva di tale causale - Conseguenze - Acquisizione del diritto alla qualifica superiore - Esclusione".
 

Affinché rimanga escluso il diritto del lavoratore alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori in caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non é necessario, mancando nell'art.2103cod.civ. una prescrizione in tal senso, che la circostanza di tale sostituzione sia comunicata all'interessato prima, o almeno in concomitanza, dell'attribuzione delle mansioni superiori.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.11280 del 14.11.1997).
 

"Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - In genere - Sistema della richiesta nominativa ex art.25 legge n. 223 del 1991 - Obbligo di preventiva richiesta di nulla osta - Permanenza - inottemperanza all'obbligo - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale ex art.3Cost. - Manifesta infondatezza - Successiva eliminazione della necessità del nulla osta - Irrilevanza.

Sanzioni amministrative - Principi comuni - In genere - Ambito di applicazione - Collocamento al lavoro - Sistema della richiesta nominativa ex art.25 legge n. 223 del 1991 - Obbligo di preventiva richiesta di nulla osta - Permanenza - Inottemperanza all'obbligo - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale ex art.3Cost. - Manifesta infondatezza - Successiva eliminazione della necessità del nulla osta - Irrilevanza".
 

La disciplina del collocamento delineata dall'art.25 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che, in linea di principio, ha abilitato i datori di lavoro ad assumere tutti i lavoratori con richiesta nominativa, salva l'introduzione del sistema della riserva di una quota di posti a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie più bisognose di tutela, specificate nel quinto comma, non ha eliminato l'obbligo di richiedere preventivamente il nulla osta al competente Ufficio di collocamento, senza che ciò renda ipotizzabile una violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art.3Cost., essendo logico, nell'ambito della sfera di discrezionalità del legislatore, la rispondenza delle richieste nominative ai criteri di legge e alla redistribuzione di una quota delle occasioni di lavoro alle fasce più deboli del mercato.

Ne deriva, nella vigenza della legge n. 223 del 1991, l'assoggettamento della assunzione senza nulla osta a sanzione amministrativa in base all'art.27 legge n. 264 del 1949, n. 56 del 1987, che ha proceduto alla sua depenalizzazione, senza che rilevi la successiva eliminazione dell'obbligo del nulla osta da parte dell'art.9 bis del D.L. n. 511 del 1996, introdotto dalla legge di conversione n. 608 del 1996, data la non operatività, in tema di sanzioni amministrative, del principio penalistico della prevalenza della legge posteriore più favorevole.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.11473 del 18.11.1997).
 

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - In genere - Lavoro a tempo parziale - Anzianità contributiva - Criterio di computo ex art.5 D.L. n. 726 del 1984 - Rapporti direttamente costituiti a "part - time" - Applicabilità.

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere - Lavoro a tempo parziale - Anzianità contributiva - Criterio di computo ex art.5 D.L. n. 726 del 1984 - Rapporti direttamente costituiti a "part - time" - Applicabilità".
 

Il criterio di computo dell'anzianità contributiva ai fini della determinazione del trattamento di pensione, previsto per i periodi di lavoro a tempo parziale dall'art.5, comma undicesimo, del D.L. n. 726 del 1984 convertito dalla legge n. 863 del 1984 (criterio della maturazione di un'anzianità proporzionata all'orario effettivamente svolto, che può comportare una più vantaggiosa misura della pensione), costituisce, insieme ad altre norme dettate dallo stesso testo normativo, attuazione dell'intento del legislatore di incoraggiare il lavoro a tempo parziale e deve ritenersi applicabile - nonostante la formulazione letterale della disposizione - non solo nel caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ma anche se il rapporto sia stato direttamente costituito a tempo parziale, in considerazione anche della irrazionalità manifesta della opposta soluzione, che contrasterebbe con il principio di uguaglianza di cui all'art.3Cost.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.11482 del 18.11.1997).
 

"Beni - Immateriali - Brevetti - Violazione di privativa - Processo e sanzioni - Inibitoria - Pronunzia - Presupposti - Requisiti del "fumus boni juris" - Fondamento - Decisione dell'ufficio brevetti europeo - Utilizzabilità a fini di prognosi sulla esistenza del diritto - Mancato perfezionamento degli adempimenti formali condizionanti la operatività della decisione nell'ordinamento interno - Ininfluenza".
 

In materia di diritti di brevetto, la statuizione di inibitoria di cui all'art.83 del R.D.L. 29 giugno 1939 n. 1127, dovendo essere emanata non sulla base dell'accertamento del diritto controverso bensì in esito alla positiva delibazione della probabilità del diritto stesso, può trovare fondamento, quanto al giudizio prognostico circa la sussistenza ed il preciso contenuto del diritto da cautelare, anche in una decisione dell'Ufficio dei brevetti europeo ancorché non ancora confortata dagli adempimenti formali cui é condizionato il recepimento della operatività di essa nell'ordinamento italiano, senza porsi per questo in contrasto con le disposizioni del d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 32, che disciplinano la decorrenza e le condizioni dei brevetti europei nel nostro ordinamento.

(Corte Cass., Sez. I, Sent.n.10388 del 22.10.1997)
 

"Procedimento civile - Costituzione delle parti - In genere (Deposito in cancelleria di atti e spese - prelievi) - Tempestività dei relativi atti necessari - Prova - Onere di munirsi di particolari certificazioni - Insussistenza - Desumibilità anche per via presuntiva - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento".
 

La ritualità e la tempestività degli atti necessari per la costituzione in giudizio può desumersi, in mancanza di prova contraria ad opera della parte interessata, o, comunque, di opposte risultanze processuali, anche presuntivamente, caso per caso, da qualsiasi elemento, obiettivamente valutabile, che emerga dagli atti di causa e che soddisfi l'esigenza di certezza circa la sussistenza dei predetti requisiti, in quanto la legge non impone alle parti alcun onere di munirsi di particolari certificazioni positive al riguardo, né esige che i requisiti stessi risultino da atti formali ed insostituibili.

(Corte Cass., Sez. I, Sent.n.10693 del 29.10.1997).
 

"Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori - Tribunale per i minorenni - Attribuzioni in materia civile - Provvedimento del Tribunale per i minorenni di esclusione dall'esercizio della patria potestà per entrambi i genitori e di affidamento del minore a una terza persona - Statuizione relativa al contributo economico a carico di uno dei genitori - Regolamento di competenza proposto dal P.M. per far valere la competenza del Tribunale ordinario in riferimento a detta statuizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere - Provvedimento del Tribunale per i minorenni di esclusione dall'esercizio della patria potestà per entrambi i genitori e di affidamento del minore a una terza persona - Statuizione relativa al contributo economico a carico di uno dei genitori - Regolamento di competenza proposto dal P.M. per far valere la competenza del Tribunale ordinario in riferimento a detta statuizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Pubblico ministero in materia civile - Impugnazioni - In genere - Provvedimento del Tribunale per i minorenni di esclusione dall'esercizio della patria potestà per entrambi i genitori e di affidamento del minore a una terza persona - Statuizione relativa al contributo economico a carico di uno dei genitori - Regolamento di competenza proposto dal P.M. per far valere la competenza del Tribunale ordinario in riferimento a detta statuizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento".
 

Qualora il Tribunale per i minorenni, nel disporre l'esclusione dall'esercizio della patria potestà per entrambi i genitori e l'affidamento del minore a persona diversa, a norma degli articoli 317 bis, 330 e 336cod.civ., stabilisca a carico di uno dei genitori un contributo economico in favore del figlio, deve negarsi che il P.M. possa proporre contro tale decreto ricorso per regolamento di competenza al fine di far valere i poteri del Tribunale ordinario in materia di statuizioni economiche a favore del minore, a nulla rilevando che l'adottato provvedimento di affidamento, in base alla testuale previsione dell'art.336cod.civ. possa esser emesso anche su ricorso del P.M., postoché il potere di impugnazione trova il confine della materia in cui può esercitarsi il potere di azione, e quest'ultimo può esplicarsi solo limitatamente all'esercizio della potestà e all'affidamento del minore, con esclusione di quanto attenga all'interesse economico dello stesso, non potendosi inoltre fondare la legittimazione al ricorso su un generico obbligo di tutela dell' "interesse della legge" incombente sul P.M., tale interesse essendo previsto solo in relazione al ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ex art.363 cod. proc. civ.

(Corte Cass., Sez. I, Sent.n.10779 del 4.11.1997).
 

"Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - In genere - Assegnazione della casa familiare - Al coniuge non titolare della proprietà o di altro diritto al godimento esclusivo della stessa - Ammissibilità - Limiti - Concorrente affidamento di figli minori o convivenza con figli maggiorenni privi di reddito - Necessità - Titolarità della mera comproprietà dell'immobile - Sufficienza - Esclusione".
 

Anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art.11 ha sostituito l'art.6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporne l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che non sia affidatario della prole minorenne, o che non conviva con figli maggiorenni ancora non economicamente autonomi.

Ed, ove manchi il presupposto dell'affidamento della prole minorenne o della convivenza con figli maggiorenni trovantisi nelle condizioni su riferite, la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei coniugi, neanche ove ne sia comproprietario, mancando, anche in tal caso, il presupposto dell'assegnazione previsto dal citato art.6, e venendo, anche in tal caso, altrimenti indebitamente compresso, per tutta la vita del coniuge che risultasse assegnatario della casa coniugale, il diritto reale dell'altro coniuge su di questa.

(Corte Cass., Sez. I, Sent.n.11030 dell'8.11.1997)
 

"Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Arricchimento senza causa - Azione del privato - Condizione - Avvenuto riconoscimento, da parte della P.A., dell'utilità dell'opera eseguita - Necessità - Desumibilità anche da comportamenti impliciti della P.A. - Organi della P.A. assumibili in considerazione - In particolare nell'ipotesi di un Comune - Comportamenti espliciti o impliciti di un Assessore - Utilizzabilità - Limiti - Fondamento".
 

Il riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione eseguita dal terzo, che costituisce requisito per l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione (e che, in ragione dei limiti posti dall'art.4, della legge n. 2248 del 1865, all. E, non può essere sopperito da una valutazione dell'utilità compiuta dal giudice ordinario) può anche risultare in modo implicito da atti o comportamenti della P.A. dai quali si possa desumere inequivocamente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione o dell'opera. In una tale prospettiva, esso può desumersi - quanto ad un Comune - non solo da deliberazioni prese dal Consiglio comunale o dalla Giunta - quali organi deliberanti nell'ambito delle rispettive competenze - e non solo da atti formali del Sindaco quale organo che rappresenta il Comune, ai sensi dell'art.151, R.D. n. 148 del 1915 (ed ora dall'art.36 della legge n. 142 del 1990), ma anche da atti formali compiuti da un Assessore componente la Giunta comunale e resi nell'esercizio di competenze ad esso specificatamente delegate dal Sindaco (come già previsto dall'art.67 del R.D. n. 297 del 1911, e, per gli enti locali della Regione Siciliana, dall'art.72, comma terzo, del decreto legislativo P. n. 6 del 1955.

(Corte Cass., Sez. III, Sent.n.10576 del 28.10.1997).
 

"Impugnazioni civili - Cassazione (Ricorso per) - Procedimento - Memorie di parte - Deposito - Termine di cinque giorni - Computo - Natura di termine libero - Esclusione - Disposizione di cui all'art.155 cod. proc. civ. - Applicabilità".
 

La sostituzione dell'originario disposto normativo di cui all'art.190 cod. proc. civ. (che prevedeva, per la comunicazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini di dieci e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza di discussione) per effetto della novella di cui all'art.24 della legge n. 353 del 1990 (che non contiene più menzione alcuna di termini "liberi") ha fatto venir meno il fondamento normativo della tesi secondo la quale i cinque giorni previsti dall'art.378 cod. proc. civ. per il deposito delle memorie in sede di giudizio di legittimità dovessero intendersi come "liberi" (in armonia, appunto, con le abrogate disposizioni concernenti il deposito di memorie e comparse nel giudizio di merito), con la conseguenza che la norma citata non può che essere, oggi, interpretata alla luce del criterio generale di cui all'art.155 cod. proc. civ., secondo il quale non vanno conteggiati il giorno e l'ora iniziali, computandosi, viceversa, quelli finali.

(Corte Cass., Sez. III, Sent.n.10797 del 4.11.1997).
 

"Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere - Lesioni subite da una casalinga alla capacità lavorativa - Danno patrimoniale - Risarcibilità autonoma rispetto al danno biologico - Sussistenza - Liquidazione - Criteri".
 

La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge cionondimeno, un'attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento, "lato sensu", della vita familiare, così che costituisce danno patrimoniale (come tale, autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, e che sussiste anche nel caso in cui ella sia solita affidare la parte materiale del proprio lavoro a persone estranee.

Consistendo il danno "de quo" nella perdita di una situazione di vantaggio, e non rimanendo esso escluso neanche dalla mancata sopportazione di spese sostitutive, legittimo risulta il riferimento, nel relativo procedimento di liquidazione, al reddito di una collaboratrice familiare, con gli opportuni adattamenti dettati dalla maggiore ampiezza dei compiti espletati dalla casalinga.

(Corte Cass., Sez. III, Sent.n.10923 del 6.11.1997).
 

"Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - In genere - Divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" - Ambito del divieto - Vizi comportanti annullabilità o inefficacia dell'atto ovvero nullità relativa dello stesso - Esclusione".
 

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, il divieto, imposto dall'articolo 28 comma primo n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sanzionato con la sospensione a norma dell'art.138 comma secondo di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto (ovvero la stessa nullità relativa) ed é sufficiente che la nullità risulti in modo inequivoco).

(Corte Cass., Sez. III, Sent.n.11128 dell'11.11.1997).