Novità dal centro - n. 32 del 27.10.1997

CASSAZIONE CIVILE

SEZIONI SEMPLICI:

"Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro - Adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità psico - fisica del carico di lavoro - Violazione dell'art. 2087 cod. civ. - Configurabilità - Accettazione del superlavoro da parte del dipendente - Irrilevanza".

L'attività di collaborazione cui l'imprenditore é tenuto nei confronti dei lavoratori a norma dell'art. 2087 cod. civ. non si esaurisce nella predisposizione di misure tassativamente imposte dalla legge, ma si estende all'adozione di tutte le misure che si rivelino idonee a tutelare l'integrità psico - fisica del lavoratore. Ne consegue che anche il mancato adeguamento dell'organico aziendale (in quanto e se determinante un eccessivo carico di lavoro), nonché il mancato impedimento di un superlavoro eccedente - secondo le regole di comune esperienza - la normale tollerabilità, con conseguenti danni alla salute del lavoratore, costituisce violazione degli artt. 42, comma secondo, Cost. e 2087 cod. civ., e ciò anche quando l'eccessivo impegno sia frutto di una scelta del lavoratore (estrinsecantesi nell'accettazione di straordinario continuativo - ancorché contenuto nel cosiddetto monte ore massimo contrattuale - o nella rinuncia a periodi di ferie), atteso che il comportamento del lavoratore non esime il datore di lavoro dall'adottare tutte le misure idonee alla tutela dell'integrità fisico - psichica dei dipendenti, comprese quelle intese ad evitare l'eccessività di impegno da parte di soggetti in condizioni di subordinazione socio - economica.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 8267 dell'1.9.1997).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere - Proveniente da persona diversa dal lavoratore - Procura scritta - Necessita- Successiva ratifica - Effetto retroattivo - Esclusione - Comunicazione della ratifica nel termine di decadenza di cui all'art.6 Legge n. 604 del 1966 - Necessità".

L'impugnazione del licenziamento proposta in sede stragiudiziale, pur non avendo carattere negoziale, é tuttavia atto unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale e ad essa, pertanto, a norma dell'art. 1324 cod. civ., si applicano le disposizioni che regolano i contratti, ivi compresa la norma di cui all'art.1392 cod. civ. secondo la quale si estende alla procura la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, essendo tale norma - che non presuppone la natura bilaterale o plurilaterale dell'atto - perfettamente compatibile con gli atti unilaterali. É invece incompatibile con gli atti unilaterali che devono essere compiuti entro un termine perentorio (e con gli atti interruttivi della prescrizione) la retroattività della ratifica sancita dall'art. 1392 cod. civ., posto che le esigenze di certezza sottese alla fissazione dei termini di prescrizione e decadenza non sono conciliabili con l'instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nell'esclusiva disponibilità del "dominus". Ne consegue che non può ritenersi valida l'impugnazione del licenziamento proveniente dal difensore del lavoratore privo di preventiva procura scritta e che non può riconoscersi effetto retroattivo alla successiva ratifica, che pertanto può raggiungere i suoi effetti solo se comunicata entro il termine di decadenza di cui all'art.6 legge n. 604 del 1966.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 8262 dell'1.9.1997).

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere - Società cooperative - Assicurazione per invalidità e vecchiaia - Soci lavoratori non dipendenti - Obbligo contributivo - Presupposti - Adibizione del socio a lavori assunti per conto terzi - Necessità - Eccezioni - Fattispecie".

Le società cooperative, in forza dell'art.2,comma terzo, del R.D. 28 agosto 1924 n.1422, sono tenute a versare i contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia non per tutti i propri soci, ma solo per quelli che vengano impegnati per eseguire lavori che esse abbiano assunto per conto terzi, a meno che non si sia instaurato un rapporto di lavoro con i soci stessi e fatti salvi i casi si svolgimento delle attività previste dal d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602. (Nelle specie, il giudice di merito, con la sentenza annullata con rinvio dalla S.C., aveva condannato la cooperativa ricorrente al pagamento di contributi previdenziali per soci che svolgevano per la stessa attività lavorativa, senza effettuare accertamenti sul tipo di lavoro a cui essi erano addetti).

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 8370 del 2.9.1997).

"Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Creditori con privilegio o pegno su mobili - Pegno irregolare - Esercizio in sede fallimentare della prelazione correlata allo stesso - Condizioni - Previa ammissione al passivo del credito per il cui soddifacimento dovrebbe esercitarsi la prelazione stessa - Necessità".

L'art.53, primo comma, della legge fall. Concerne anche il pegno irregolare, e pertanto costituisce condizione dell'esercizio della prelazione correlata a tale tipo di pegno nel corso del fallimento la previa ammissione al passivo del credito per il cui soddisfacimento dovrebbe esercitarsi la prelazione stessa.

(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 8164 del 28.8.1997).

"Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità - Pregiudizio in concreto - Necessità - Liquidazione mediante interessi sull'indennità di esproprio - Applicazione automatica - Esclusione - Espropriazione di cava - Indennità di esproprio liquidata con cumulo dei proventi fino ad esaurimento della cava - Indennità di occupazione temporanea - Spettanza - Esclusione".

Poiché l'indennità di occupazione temporanea ha la funzione di indennizzare l'espropriato della privazione del godimento del bene oggetto del procedimento di espropriazione e della mancata percezione dei relativi frutti, la liquidazione della stessa con somma pari agli interessi legali sull'indennità di esproprio non é di automatica applicazione, ma presuppone sempre l'accertamento della perdita indennizzabile. In particolare, in relazione ad una cava, una volta determinata la relativa indennità di esproprio mediante il cumulo di tutti i proventi che il proprietario ne avrebbe potuto ricavare fino all'esaurimento della stessa, non é configurabile, senza duplicazioni, la liquidazione di un ulteriore indennizzo per la mancata produzione di reddito durante la temporanea occupazione.

(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 7862 del 22.8.1997).

"Contratti agrari - Accordi tra le parti - Disciplina ex legge n. 203 del 1982 - Accordi in deroga stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni professionali - Regime conseguente - Applicabilità della normativa ex art.1419 cod. civ. sulla loro sostituzione automatica con la disciplina legale - Configurabilità - Fondamento.

Contratti in genere - Requisiti (Elementi del contratto) - Accordo delle parti - Clausole - Inserzione automatica - Disciplina ex legge n. 203 del 1982 - Accordi in deroga stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni professionali - Regime conseguente - Applicabilità della normativa ex art.1419 cod. civ. sulla loro sostituzione automatica con la disciplina legale - Configurabilità - Fondamento".

Per il disposto dell'art. 58 della legge n. 203 del 1982 sull'affitto di fondi rustici, le norme della legge in questione si configurano come imperative, e perciò inderogabili, tutte le volte in cui le parti contraenti non siano, ai sensi dell'art. 45, assistite dalle organizzazioni professionali; assistenza che si risolve in un onere specifico, assolto il quale, quelle norme medesime si degradano a meramente dispositive. Ne consegue che, nell'eventualità in cui si configuri, invece, la inderogabilità delle norme in questione, le singole pattuizioni nulle per contrasto con quelle medesime norme, conoscono la loro sostituzione con le disposizioni legali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ., alla cui operatività non si rende di ostacolo il fatto che il legislatore non abbia altresì espressamente previsto la sostituzione delle clausole e pattuizioni in contrasto con le disposizioni della legge n. 203 cit..

(Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 7822 del 21.8.1997).

Novità dal centro - n. 33 del 10.11.1997

CASSAZIONE CIVILE

SEZIONI SEMPLICI

"Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Festività soppresse - Doppia retribuzione in caso di prestazione lavorativa in tali giorni (ex accordo interconfederale del 1977) - Principio della retribuzione delle giornate festive non lavorate - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze ai fini della determinazione del trattamento di cassa integrazione - Fattispecie".

Le disposizioni dell'accordo interconfederale del 26 gennaio 1977 che prevedono la corresponsione di una doppia retribuzione in caso di prestazione lavorativa in una delle festività soppresse dalla legge n. 54 del 1977 non possono essere interpretate sulla base della disciplina previgente e quindi come se recepissero il principio della retribuzione del giorno festivo a prescindere dallo svolgimento della prestazione, dovendo al contrario farsi riferimento al principio generale di corrispettività delle prestazioni.

Conseguentemente la situazione dei lavoratori posti in cassa integrazione salariale non può ritenersi equiparabile, ai fini della determinazione del relativo trattamento, a quella dei lavoratori che abbiano svolto attività lavorativa nelle giornate ex festive (nella specie 2 giugno e 4 novembre).

(Corte Cass., sez. L, sent. n. 8200 del 29.8.1997).

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità - Lavoratori agricoli - Requisiti di anzianità contributiva e di contribuzione - Interpretazione autentica ex art.9ter D.L. n. 510/1996 secondo la legge di conversione n. 608/1996 - Aspetti sia di maggiore rigore che di maggiore favore nella nuova disciplina - Configurabilità - Facoltà del legislatore di ridurre i trattamenti pensionistici per inderogabili esigenze di bilancio - Sussistenza - Manifesta infondatezza della relativa questione di costituzionalità".

In materia di pensioni e di anzianità spettante ai lavoratori agricoli dipendenti, l'art.9ter, commi quarto e quinto, del D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, nel testo di cui alla legge di conversione 28 novembre 1996 n. 608, di interpretazione autentica dell'art.7, comma nono, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, stabilisce, per il conseguimento di tale pensione negli anni antecedenti l'1 gennaio 1984, i seguenti requisiti:

a) trentacinque anni di anzianità contributiva;

b) 5640 giornate di contributi effettivi, ossia 156 contributi giornalieri effettivi annui, rivalutabili ai sensi dell'art.7, comma dodicesimo del D.L. del 1983, con l'avvertenza, però, che il suddetto requisito minimo di 156 contributi giornalieri non può risultare dalla media dei contributi versati nei 35 anni, ma deve sussistere per ciascun anno.

L'ipotesi di un contrasto con l'art.38 Cost. di tale disciplina, nella parte in cui determina una meno favorevole posizione dell'assicurato sotto il profilo della necessità di 156 giornate di contribuzione in ciascun anno, é manifestamente infondata, sia perché bilanciata da innovazioni favorevoli (eliminazione del requisito delle 270 giornate lavorative annue e del riferimento allo stesso della prevista rivalutazione), sia perché il legislatore, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale, può ridurre in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza previsto per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica.

(Corte Cass., sez. L, sent. n. 8509 del 4.9.1997).

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere - Prepensionamento - Termine per la trasmissione delle domande all'INPS da parte dell'impresa - Perentorietà - Esclusione".

In materia di prepensionamenti di personale di imprese industriali con eccedenze strutturali di manodopera, non ha carattere perentorio il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di prepensionamento dei lavoratori interessati, previsto dall'art.4, terzo comma, del D.L. 7 dicembre 1989 n. 390 e dalla corrispondente disposizione del D.L. 13 febbraio 1990 n. 20 (decreti legge non convertiti, ma fatti oggetto di sanatoria, quanto agli atti e ai rapporti posti in essere sulla loro base, da parte dell' art.2 legge 1 giugno 1991 n. 169, di conversione con modifiche del D.L. 29 marzo 1991 n. 108) per la trasmissione all'INPS da parte dell'impresa delle domande di prepensionamento stesse.

(Corte Cass., sez. L, sent. n. 8685 dell'8.9.1997).

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere - Prepensionamento - Disciplina ex D.L. n. 390 del 1989 (e successivi decreti legge) - Predeterminazione per settori e qualifiche delle eccedenze da parte dell'impresa - Ammissibilità - Diritto dei lavoratori interessati al prepensionamento - Sussistenza - Limitazioni specifiche per invalidi ed altre categorie protette - Esclusione".

In base alla normativa di cui al D.L. 7 dicembre 1989 n. 390 e successivi analoghi (oggetto di conversione o di sanatoria degli effetti da parte della legge 1 giugno 1991 n. 169), innovativa rispetto alla disciplina della legge n. 155 del 1981, da un lato le imprese avevano la possibilità di predeterminare, sulla base dell'indicazione delle proprie eccedenze strutturali nei vari settori e qualifiche, l'accesso al pensionamento anticipato (e, correlativamente, avevano un onere di contribuzione in misura pari al cinquanta per cento del trattamento da corrispondere), e, dall'altro, ogni lavoratore aveva il diritto di accedere, nell'ambito dei quantitativi previsti per ogni qualifica, al prepensionamento.

Questo diritto era esercitabile senza specifiche limitazioni anche dai soggetti appartenenti alle categorie protette a norma della legge n. 482 del 1968.

(Corte Cass., sez. L, sent. n. 8685 dell'8.9.1997).

"Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - Approvazione - In genere - Delibera di approvazione del bilancio adottata dopo la scadenza del termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o del più lungo termine previsto nell'atto costitutivo - Invalidità - Esclusione".

La delibera di approvazione del bilancio di una società per azioni non é invalida per esser stata adottata dopo la scadenza del termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, stabilito dall'art. 2364, secondo comma, cod.civ., o del termine più lungo (ma non superiore a sei mesi) dalla detta chiusura, fissato nell'atto costitutivo, conformemente alle previsioni dell'ultima parte della disposizione citata.

(Corte Cass., sez. 1, sent. n. 7623 del 14.8.1997).

"Pubblica amministrazione - Obbligazioni - In genere - Stato di dissesto dell'ente locale, dichiarato ex art.21 del D.L. n. 8 del 1993 - Portata - Cristallizzazione definitiva del credito ed improduttività di ulteriori interessi e rivalutazione - Esclusione".

Alla luce delle pronunce del Giudice delle leggi (vedi sentenze nn. 149, 155 e 242 del 1994), la norma di cui all'art.21 del D.L. n. 8 del 1993 (come modificato dalla legge di conversione n. 68/93), nello stabilire, fra 1'altro, che in deroga ad ogni altra disposizione, alla data di deliberazione di dissesto dell'ente locale, i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazione o altro, deve essere interpretata nel senso che essa, in realtà, non impedisce né il maturare della rivalutazione, né quello degli interessi, né l'accertamento e la liquidazione dei relativi diritti, i quali potranno però essere fatti valere esecutivamente dal creditore nei confronti dell'ente pubblico, una volta che quest'ultimo sia tornato "in bonis".

(Corte Cass., sez. 1, sent. n. 7997 del 26.8.1997).

"Adozione - Adozione internazionale (di minori) - Adozione di minori stranieri - In genere - Pronuncia del giudice straniero - Successivo provvedimento del giudice italiano ex art.32 della legge n. 184 del 1983 conferentele efficacia di mero affidamento preadottivo - Portata - Delibazione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Successiva certificazione di nascita rilasciata dall'autorità straniera - Trascrivibilità immediata - Esclusione - Fondamento - Difetto generalizzato altresì della valenza probatoria propria della certificazione - Esclusione".

Nella disciplina dell'adozione internazionale, di cui agli artt.29 e segg. della legge n. 184 del 1983, il decreto con il quale il tribunale per i minorenni dichiara efficace in Italia, quale affidamento preadottivo, il provvedimento di adozione assunto dal giudice straniero, esula dall'ambito della delibazione in senso stretto in quanto assegna al detto provvedimento, non gli effetti che gli sono propri nell'ordinamento di provenienza, ma quelli che spiega una pronunzia italiana di affidamento preadottivo.

Se ciò, in via di principio, comporta che, stante il limite di ordine pubblico con ciò configurantesi, anche il conseguente certificato di nascita rilasciato dall'autorità straniera finisca per non potere avere efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento, tuttavia ciò non vuol dire che il certificato straniero, perda, per ciò stesso, ai fini delle successive fasi della procedura in Italia, la sua privilegiata valenza probatoria relativamente ai profili in sé indipendenti dalla pronuncia straniera di adozione, quali il luogo o la data di nascita in esso riportati.

(Corte Cass., sez. 1, sent. n. 8383 del 2.9.1997).

"Contratti in genere - Simulazione - Effetti - Rispetto ai terzi - Inopponibilità della simulazione ex art.1415 primo comma cod.civ. - Ambito di applicazione - Terzi acquirenti di buona fede dal titolare apparente - Estensione ai terzi comunque pregiudicati dalla simulazione stessa - Esclusione - Conseguenze - Presenza di un titolare apparente e di uno effettivo al momento dell'acquisto da parte del terzo - Necessità - Conseguenze - Applicabilità della norma alle ipotesi di simulazione assoluta e di interposizione fittizia di persona - Ipotesi di simulazione relativa non comportante apparenza del diritto in capo ad un soggetto diverso dal titolare - Applicabilità - Esclusione - Regime della comunione legale fra i coniugi - Acquisto effettuato da uno dei coniugi per donazione dissimulata da vendita - Opponibilità della simulazione all'altro coniuge al fine della esclusione della comunione sul bene. Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - Esclusioni - Beni personali".

In tema di simulazione, il primo comma dell'art.1415 cod.civ., nel sancire l'impossibilità per le parti contraenti, e per gli aventi causa o creditori del simulato alienante, di opporre la simulazione ai terzi, si riferisce, a differenza del secondo comma, non ai terzi in qualche modo pregiudicati dalla simulazione stessa ma solo a quelli che, in buona fede, abbiano acquistato diritti dal titolare apparente (salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione); il che, implicando la presenza di un titolare apparente e di uno effettivo al momento dell'acquisto da parte del terzo, limita il campo di applicabilità della norma alle ipotesi di simulazione assoluta e di interposizione fittizia di persona, ad esclusione di ogni altro tipo di simulazione relativa non comportante apparenza del diritto in capo ad un soggetto diverso dal titolare.

Ne consegue che, nel regime della comunione legale fra i coniugi, l'acquisto di un bene personale effettuato da uno dei coniugi per donazione fattagli da un terzo, si sottrae al regime della comunione a norma dell'art.179 comma primo lett. b) cod.civ. ancorché la donazione sia dissimulata da una vendita, potendo l'acquirente opporre all'altro coniuge il carattere simulato di quest'ultima.

(Corte Cass., sez. 2, sent. n. 7470 dell'11.8.1997).

"Locazione - Regime vincolistico (proroga e blocco) - In genere - Proroga biennale ex art.11, comma secondo bis, della legge n. 359 del 1992 - Immobili destinati ad uso non abitativo - Applicabilità - Esclusione".

L'art.11, comma secondo bis, della legge n. 359 del 1992 si riferisce esclusivamente agli immobili destinati ad uso abitativo e pertanto solo nei confronti di questi vale la proroga biennale dei termini di scadenza contrattuale da detta norma previsti.

(Corte Cass., sez. 3, sent. n. 8959 dell'11.9.1997).

Novità dal centro - n. 34 del 24.11.1997

CASSAZIONE CIVILE

SEZIONI SEMPLICI

"Competenza civile - Determinazione della competenza - Criterio - Competenza per materia - Oggetto della domanda e fatti posti a fondamento della medesima - Rilevanza esclusiva - Insussistenza - Eccezioni del convenuto - Rilevanza concorrente - Sussistenza - Fattispecie relativa a richiesta di assunzione con rapporto di lavoro subordinato da parte di cooperativa di lavoro subentrata in un appalto di pulizie".

AI fini dell'individuazione del giudice competente per materia deve tenersi conto non soltanto del contenuto della domanda introduttiva del giudizio e delle circostanze poste a fondamento della stessa, ma anche delle eccezioni e delle deduzioni proposte dalla controparte.

(Nella specie le attrici avevano chiesto, sulla base della contrattazione collettiva del settore, la condanna della società cooperativa subentrata alla loro ex datrice di lavoro in un appalto per le pulizie ad assumerle con rapporto di lavoro subordinato, invece che come socie lavoratrici; la Corte regolatrice, sulla base del riportato principio, ha escluso la competenza dell'adito pretore del lavoro e ha dichiarato la competenza del tribunale ordinario, ritenendo che dovesse tenersi conto degli elementi addotti dalla convenuta, secondo cui tutti i lavoratori operanti presso di essa erano legati da un rapporto societario non fittizio e non da un rapporto di lavoro subordinato).

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 8843 del 10.9.1997).

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere - Impresa avente natura artigiana (ex legge 443 del 1985) - Imprese avente natura artigiana ai fini previdenziali ed assistenziali - Necessità (prima e dopo la legge n. 88 del 1989) - Applicabilità di contratto collettivo dell'industria - Esercizio di servizio di linea extraurbano in concessione - Irrilevanza.

Artigianato - Impresa artigiana - In genere - Impresa avente natura artigiana (ex legge 443 del 1985) - Classificazione come impresa artigiana ai fini previdenziali ed assistenziali - Necessità (prima e dopo la legge n. 88 del 1989) - Applicabilità di contratto collettivo dell'industria - Esercizio di servizio di linea extraurbano in concessione - Irrilevanza.

Trasporti - Pubblici - Concessione del pubblico servizio di trasporto - In genere - Servizi automobilistici di linea extraurbani - Impresa avente natura artigiana (ex legge 443 del 1985) - Classificazione come impresa artigiana ai fini previdenziali ed assistenziali - Necessità (prima e dopo la legge n. 88 del 1989) - Applicabilità di contratto dell'industria - Esercizio di servizio di linea extraurbano - Irrilevanza".

Un'impresa qualificabile come artigiana perché in possesso dei requisiti prescritti dalla legge n. 443 del 1985 va classificata come tale ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale, sia prima che dopo l'entrata in vigore della disciplina di cui all'art.49 legge n. 88 del 1989 (che non richiama le imprese artigiane nella disposizione del terzo comma sull'ultrattività degli inquadramenti in atto - senza che ciò implichi l'inapplicabilità della norma a tali imprese - per la mancanza di innovazioni relativamente alla classificazione dei medesimi datori di lavoro), né rileva in senso contrario l'ipotesi che possa risultare applicabile la contrattazione collettiva relativa al settore industriale, in particolare sulla base dell'esercizio di un autoservizio di linea extraurbano (cfr. art.2 legge 22 settembre 1960 n. 1054).

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 8932 dell'11.9.1997).

"Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Verificazione - Disconoscimento - Institori, procuratori e commessi dell'imprenditore - Potere rappresentativo "ope legis" - Sussistenza - Conseguenze - Organicità del rapporto del procuratore dell'imprenditore - Configurabilità - Disconoscimento della scrittura privata - Applicabilità.

Impresa - Imprenditore - Ausiliari e rappresentanti - In genere - Institori, procuratori e commessi dell'imprenditore - Potere rappresentativo "ope legis" - Sussistenza - Conseguenze - Organicità del rapporto del procuratore dell'imprenditore - Configurabilità - Disconoscimento della scrittura privata - Applicabilità".

Determinati ausiliari dell'imprenditore, e precisamente gli institori, i procuratori e i commessi, sono investiti in quanto tali, indipendentemente da uno specifico conferimento di procura, di un potere di rappresentanza commisurato, quanto alla sua ampiezza, alle mansioni loro affidate dall'imprenditore, salvo il potere di quest'ultimo di limitare (ma non escludere) detta sfera rappresentativa, con le modalità e con gli effetti, per quanto riguarda gli institori e i procuratori, di cui agli artt. 2206, 2207 e 2209 cod. civ. Ne consegue che deve ritenersi organico il rapporto alla base dei poteri del procuratore dell'imprenditore e quest'ultimo, se viene prodotta in giudizio contro di lui una scrittura privata sottoscritta a nome dell'impresa da un suo procuratore, ha il potere di disconoscerne in giudizio la sottoscrizione a norma dell'art.214 cod. proc. civ.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9131 del 13.9.1997).

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Tutela della salute e dell'integrità fisica - Obbligo del datore di fornire al lavoratore strumenti di lavoro conformi alla normativa antinfortunistica - Inosservanza - Conseguenze - Responsabilità per i danni subiti dal lavoratore - Configurabilità - Condizioni - Incidenza causale concreta della condotta omissiva del datore - Necessità - Uso da parte del lavoratore di strumento diverso da quello fornito dal datore di lavoro - Infortunio nell'esecuzione della prestazione - Nesso causale con la condotta del datore - Esclusione - Responsabilità del datore - Insussistenza.

Risarcimento del danno - Casualità - Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti e obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Tutela della salute e dell'integrità fisica - Obbligo del datore di fornire al lavoratore strumenti di lavoro conformi alla normativa antinfortunistica - Inosservanza - Conseguenze - Responsabilità per i danni subiti dal lavoratore - Configurabilità - Condizioni - Incidenza causale concreta della condotta omissiva del datore - Necessità - Uso da parte del lavoratore di strumento diverso da quello fornito dal datore di lavoro - Infortunio nell'esecuzione della prestazione - Nesso causale con la condotta del datore - Esclusione - Responsabilità del datore - Insussistenza".

Il mancato rispetto da parte del datore di lavoro dell'obbligo di munire dei dispositivi di sicurezza specificamente previsti gli strumenti, forniti al lavoratore per l'esecuzione delle mansioni affidategli, di per se appropriati all'uso che deve farsene, pur costituendo un antecedente causale del fatto dannoso occorso al lavoratore nell'esercizio delle dette mansioni resta privo di concreta incidenza, e non comporta quindi responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, secondo il principio per cui la causa sufficiente da sola a produrre l'evento degrada le altre al rango di mere occasioni, qualora per effettuare la dovuta prestazione il lavoratore si sia avvalso di propria iniziativa di altro strumento del tutto improprio, non fornito dal datore o, comunque, non fornito in vista di quella specifica prestazione (Nella specie, il portiere di uno stabile aveva subito danni mentre eseguiva la pulizia di una vetrata avvalendosi quale mezzo di sopraelevazione di un tavolinetto in cattive condizioni di manutenzione, avendo invece a disposizione per tale lavoro una scala peraltro non conforme alle specifiche prescrizioni della normativa antinfortunistica, perché prive dei ganci di trattenuta, dei dispositivi antisdrucciolo e delle cinture di sicurezza. I giudici di merito hanno rigettato la domanda di risarcimento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, con sentenza che la S.C. ha confermato enunziando il principio di cui alla massima).

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9159 del 15.9.1997).

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - In genere - Prestazioni a favore dell'assicurato - Prescrizione triennale ex art.112 d.P.R.1124 del 1965 - Interruzione e sospensione - Disciplina comune dettata dal codice civile - Applicabilità.

Prescrizione civile - In genere - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Prescrizione triennale ex art.112 del d.P.R.1124 del 1965 - Interruzione - Disciplina comune dettata dal codice civile - Applicabilità".

Il termine triennale di prescrizione del diritto alle prestazioni nei confronti dell'INAIL, fissato dal primo comma dell'art.112 del d.P.R.30 giugno 1965 n. 1124, non si sottrae alla disciplina comune della interruzione della prescrizione dettata nel codice civile.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9177 del 15.9.1977).

"Patrimonio dello Stato e degli enti pubblici - Indisponibile - Per destinazione - A pubblico servizio - Configurabilità - Condizioni - Destinazione effettiva del bene allo specifico servizio - Necessità - Terreni destinati a verde pubblico dal P.R.G. e dal piano di lottizzazione - Trasferimento al Comune in esecuzione di convenzione di lottizzazione - Effetti - Appartenenza al patrimonio indisponibile comunale - Condizioni".

L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato, dei Comuni o delle Provincie, a meno che non si tratti di beni riservati, per loro natura, a tale patrimonio, dipende soprattutto dalle caratteristiche oggettive e funzionali del bene e presuppone, quindi, oltre che l'acquisto in proprietà del bene da parte dell'ente pubblico (cosiddetto requisito soggettivo), una concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio (cosiddetto, requisito oggettivo) che, proprio per l'esigenza di un reale legame con le oggettive caratteristiche del bene, non può dipendere da un mero progetto di utilizzazione della P.A. o da una risoluzione che, ancorché espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sé, sulle oggettive caratteristiche funzionali del bene.

Pertanto, nei casi in cui il bene sia privo dei caratteri strutturali necessari per il servizio, occorre almeno che il provvedimento di destinazione sia seguito dalle opere di trasformazione che in qualche modo possano stabilire un reale collegamento di fatto, e non meramente intenzionale, del bene alla funzione pubblica, con la conseguenza che i terreni destinati a verde pubblico dal piano regolatore acquistano la condizione di beni del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico solo dal momento in cui, essendo stati acquistati da questo in proprietà, sono trasformati ed in concreto utilizzati secondo la propria destinazione, non essendo all'uopo sufficiente né il piano regolatore generale, che ha solo funzione programmatoria e l'effetto di attribuire alla zona, o anche ai terreni in esso eventualmente indicati, una vocazione da realizzare attraverso gli strumenti urbanistici di secondo livello o ad essi equiparati, e la successiva attività di esecuzione di questi strumenti, né il provvedimento di approvazione del piano di lottizzazione, che si inserisce nella fase organizzativa del processo di realizzazione del programma urbanistico e non nella fase della sua materiale esecuzione.

(Corte Cass., Sez. II, Sent. n. 8743 del 9.9.1997).

"Esecuzione forzata - Pignoramento - Cessazione di efficacia (per decorso di termine) - Pignoramento immobiliare - Termine di cessazione di efficacia ex articoli 479 e 562 cod. proc. civ. - Decorrenza - Dalla data di notifica del pignoramento".

Il termine di cessazione dell'efficacia del pignoramento, previsto nell'art.497 cod. proc. civ., richiamato per il pignoramento immobiliare nel successivo articolo 562 dello stesso codice, decorre dalla data di notifica del pignoramento e non da quella della trascrizione di questo.

(Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 9231 del 16.9.1997).