"NOVITÀ DAL CENTRO" - N. 29 DEL 15.9.1997

Sezioni Semplici:

"Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione - Compensazione - Casi in cui la compensazione non si verifica - Crediti e debiti traenti origine da un unico rapporto - Principio della reciproca elisione con inapplicabilità della compensazione in senso tecnico - Deroga pattizia - Ammissibilità - Rapporto di lavoro - Clausola contrattuale collettiva prevedente la necessità di accordi specifici per l'operatività della "compensazione" - Legittimità - Fattispecie relativa alla contrattazione collettiva per i funzionari di banca".

L'autonomia contrattuale e in particolare la contrattazione collettiva possono apportare deroghe al principio, di carattere generale e operante anche nel rapporto di lavoro, secondo cui in presenza di ragioni di debito e credito delle parti contrapposte inerenti ad un medesimo rapporto, comprese quelle derivanti dalla commissione di un fatto illecito, va operato un semplice accertamento contabile di dare o avere con elisione automatica dei relativi crediti fino alla reciproca concorrenza e inapplicabilità delle limitazioni - come quella della non compensabilità del credito impignorabile - vigenti per la compensazione in senso tecnico. Può quindi essere previsto in sede di contrattazione collettiva che l'operatività e l'efficacia di tale forma di reciproca estinzione dei crediti contrapposti siano subordinate alla specifica stipula di accordi negoziali. (Nella specie, la S.C., alla luce del riportato principio, ha ritenuto congrua l'interpretazione fornita dal giudice di merito dell'art. 62 del c. c.n.l. 27 luglio 1977 applicabile ai funzionari di banca, secondo cui con la relativa clausola si é inteso apportare una rigorosa limitazione alla regola della cosiddetta compensazione dei crediti, condizionandone l'operatività alla stipula di specifici accordi tra lavoratore e datore di lavoro).

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6033 del 4.7.1997).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Contratto individuale di lavoro - In genere - Contratto di formazione e lavoro - Compatibilità con mansioni di modesta qualificazione - Disposizione limitativa ex art.8, quinto comma, legge n. 407 del 1990 - Retroattività - Esclusione".

In relazione al contratto di formazione e lavoro, poiché la disposizione dell'art. 8, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, in merito al divieto di stipulazione del contratto di formazione e lavoro per l'acquisizione di professionalità elementari individuate dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali, ha carattere innovativo, non può porsi, con riferimento a rapporti anteriori alla sua entrata in vigore, il dubbio sulla compatibilità di prestazioni di modesta qualificazione con tale tipo di contratto.

(Corte Cass. Sez. L, Sent. n. 6069 del 5.7.1997).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - In genere - Servizio militare di leva - Effetti - Sospensione del rapporto - Configurabilità - Cessione di azienda durante il detto periodo, nel vigore dell'art. 2112, cod. civ. (vecchio testo) - Tempestiva comunicazione di disdetta del cedente - Effetti - Impedimento alla prosecuzione del rapporto - Esclusione - Cessazione automatica dello stesso al momento della fine della causa di sospensione - Sussistenza - Tardiva comunicazione di disdetta - Prosecuzione del rapporto - Obbligo del lavoratore di mettersi a disposizione del nuovo datore di lavoro entro trenta giorni dalla cessazione del servizio, pena la automatica risoluzione del rapporto - Sussistenza - Cause legittime di impedimento - Rilevanza".

Il licenziamento intimato al lavoratore in periodo di servizio di leva, durante il quale il rapporto di lavoro subisce una fase di sospensione, é al pari di quello disposto nel periodo di comporto per malattia, temporaneamente inefficace, essendone gli effetti differiti al momento della cessazione della causa di sospensione (salva l'ipotesi in cui esso sia illecito, per esserne il motivo costituito proprio dal servizio militare). Ne consegue che nel vigore dell'art. 2112 cod. civ., anteriormente alle modifiche introdottevi dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, in ipotesi di cessione di azienda nel suddetto periodo di sospensione del rapporto dovuto al servizio militare di leva, la disdetta tempestivamente comunicata al lavoratore, ancorché astrattamente idonea ad estinguere il rapporto prima della cessione, non impedisce la prosecuzione del rapporto con il cessionario (con conseguente responsabilità solidale di questi a norma del secondo comma del cit. art. 2112 cod. civ.) ma vale ad attribuire al rapporto un limite di durata determinandone l'estinzione al momento del venir meno della causa di sospensione. Per contro in ipotesi di intempestività della disdetta la prosecuzione del rapporto con il cessionario implica che a norma del secondo comma del cit. art. 2112 cod. civ.) ma vale ad attribuire al rapporto un limite di durata determinandone l'estinzione al momento del venir meno della causa di sospensione. Per contro in ipotesi di intempestività della disdetta la prosecuzione del rapporto con il cessionario implica che a norma dell'art. 77 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nel testo introdotto dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 il lavoratore debba, entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, mettersi a disposizione del nuovo datore di lavoro pena la risoluzione di diritto del rapporto anche in assenza di un formale atto di recesso da parte di questi, salva peraltro l'esistenza di un legittimo impedimento in contrario (il quale può essere costituito anche dalla tardività della comunicazione della intervenuta cessione dell'azienda da parte del precedente datore) dovendo così integrarsi in via analogica il cit. art.77 sulla base della esplicita previsione normativa di cui all'art.5, comma terzo della legge 3 maggio 1955, numero 370, il quale per l'ipotesi, sostenuta da identica "ratio", di cessazione del periodo di richiamo alle armi considera dimissionario il lavoratore che nei termini previsti non si metta a disposizione del datore, ma fa salva, appunto, la esistenza di un legittimo impedimento.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6171 dell'8.7.1997).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Organizzazioni di tendenza - Lavoratore con mansioni di tendenza - Grave dissenso ideologico - Rilevanza oggettiva - Sussistenza - Licenziamento per giusta causa - Legittimità - Fattispecie relativa al licenziamento di dirigente sindacale espulso dal sindacato".

Nelle organizzazioni di tendenza é ammissibile il licenziamento per giusta causa, a norma dell'art. 2119 cod. civ., per ragioni oggettive consistenti in un grave dissenso ideologico tra organizzazione e lavoratore svolgente mansioni di tendenza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato da un sindacato di categoria di lavoratori ad un proprio dirigente, da ultimo segretario generale di un'importante articolazione territoriale, a seguito della sua espulsione del sindacato stesso).

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6191 del 8.7.1997).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione - Provvedimento di assegnazione a mansioni non equivalenti - Illegittimità - Declaratoria in giudizio - Pronunce conseguenti - Condanna del datore di lavoro a riassegnare le precedenti mansioni - Ammissibilità - Esecuzione forzata - Incoercibilità del "facere" - Natura giuridica della pronuncia - Equiparazione alla reintegrazione ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Inammissibilità".

Alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento di assegnazione del lavoratore a mansioni non equivalenti a quelle precedentemente svolte consegue la condanna del datore di lavoro ad adibire nuovamente il dipendente alle precedenti mansioni, essendo egli obbligato a rimuovere gli effetti dell'atto illegittimo, ma tale condanna ad un "facere", oltre a non essere coercibile, non é equiparabile all'ordine di reintegrazione previsto, per le ipotesi di declaratoria di inefficacia, annullamento o nullità del licenziamento, dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che ha i carattere della tipicità e dell'eccezionalità ed efficacia reale. (Nella specie il giudice di primo grado aveva ordinato alla società convenuta di riassegnare il lavoratore alle precedenti mansioni o ad altre di equivalente contenuto professionale; il giudice di appello, nel confermare tale sentenza, aveva in motivazione affermato l'applicabilità in via analogica dell'art. 18 legge n. 300 del 1970; la S.C. ha confermato quest'ultima sentenza correggendone la motivazione in base al riportato principio, nonché rilevando che "l'ordine" giudizialmente rivolto al datore di lavoro equivale ad una condanna ad un "facere" e dichiarando la mancanza di interesse del datore di lavoro a dolersi del riferimento nella pronuncia di condanna anche a mansioni equivalenti.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6381 del 14.7.1997).

"Credito - Istituti o enti di credito - Altre aziende di credito - Vigilanza e controllo - Sanzioni amministrative pecuniarie - Decreto di applicazione ex art. 145 D.Lgs. n. 385 del 1993 - Giudizio di opposizione ("reclamo") - Competenza della Corte d'appello di Roma, applicazione di procedimento camerale e mancata previsione del doppio grado di merito - Questioni di costituzionalità ex art. 3, 24 e 25 Cost. - Manifesta infondatezza - Previsione della forma del decreto motivato per il provvedimento decisorio - Conseguente inammissibilità di ricorso per cassazione con sindacato esteso alla adeguatezza della motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Questione di costituzionalità ex artt. 3 e 24 Cost. - "Tertium comparationis" costituito dall'art. 23 legge n. 689 del 1981 e delle sanzioni valutarie - Non manifesta infondatezza".

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 145, commi quarto, quinto, e sesto, del D.Lgs. 1 novembre 1993 n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che disciplina il procedimento di reclamo davanti all'autorità giudiziaria (e nei confronti della Banca d'Italia) del decreto, emanato dal Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia, irrogativo di sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza di norme del testo normativo citato, nella parte in cui prevede la competenza alla Corte d'appello di Roma, un unico grado di giudizio di merito e l'applicabilità di un rito camerale; é invece non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di costituzionalità del citato art. 145, comma sesto, nella parte in cui prevede che tale giudizio sia definito con un decreto motivato (invece che con sentenza), precludendo che nei confronti del provvedimento decisorio sia proponibile l'ordinario ricorso per cassazione (invece che con sentenza), precludendo che nei confronti del provvedimento decisorio sia proponibile l'ordinario ricorso per cassazione (invece che il ricorso "ex" art. 111 Cost.) e il sindacato della Cassazione anche sull'adeguatezza della motivazione a norma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., e accordando così alle posizioni di diritto soggettivo coinvolte nella conroversia una tutela meno intensa rispetto a quella assicurata in materia di sanzioni amministrative in genere e di sanzioni valutarie in particolare.

(Corte Cass., Sez. I, Ord. n. 532 del 26.6.1997).

"Pubblica amministrazione - In genere - Confisca - Modo di conseguente acquisto dei diritti - A titolo originario - Esclusione - A titolo derivativo - Configurabilità - In particolare in tema di diritti di credito - Fattispecie di modificazione soggettiva attiva del rapporto obbligatorio, ricostruibile quale "cessio legis" - Sussistenza".

La confisca, sia essa quella regolata dagli artt. 236 e 240 cod. proc. pen., quale misura di sicurezza, sia quella disciplinata come vera e propria sanzione o surrogato di sanzione da alcune leggi speciali (soprattutto in materia fiscale), e sia quella avente - infine - duplice carattere preventivo e repressivo, dà luogo ad un acquisto in favore dello Stato, del bene confiscato, non altrimenti definibile che come "derivativo", proprio in quanto esso non prescinde dal rapporto già esistente fra quel bene ed il precedente titolare, ma anzi un tale rapporto "presuppone" ed in tal rapporto é volto a fare venire meno, per ragioni di prevenzione e/o di politica criminale, con l'attuare il trasferimento del diritto, dal privato condannato o indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose, allo Stato. Ciò é a maggior ragione vero quando la confisca incida su un "diritto di credito", non potendo plausibilmente sostenersi che, per effetto di essa, sorga un diritto di credito nuovo dello Stato nei confronti del "terzo debitore e che possa il correlativo rapporto altrimenti spiegarsi che in ragione di un nesso di "derivazione" dalla precedente relazione obbligatoria, tra il medesimo debitore e l'originario creditore fatto destinatario della misura ablativa. In tal caso, pertanto, si ha una mera "modificazione soggettiva attiva" dell'originario rapporto obbligatorio, riconducibile allo schema (parallelo a quello delle ipotesi codicistiche della "cessione negoziale del credito", della "surrogazione personale", della "delegazione attiva", della "vendita ed assegnazione forzata") definito come "cessio legis", e che identifica, più propriamente, la sostituzione, "ex lege" o "per factum principis", della persona del creditore, all'interno di un rapporto di obbligazione, regolato in modo autonomo, dalla "lex cessionis".

(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 5988 del 3.7.1997).

"Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione - Compensazione - In genere - Successione dello Stato, in un credito, a seguito di confisca ai sensi della legislazione antimafia - Opponibilità allo Stato, in via di eccezione di compensazione o di domanda riconvenzionale, di un credito vantato dal debitore ceduto nei confronti del creditore fatto oggetto di confisca - Esclusione - Fondamento. Procedimento civile - Domanda giudiziale - Riconvenzionale - Successione dello Stato, in un credito, a seguito di confisca ai sensi della legislazione antimafia - Opponibilità allo Stato, in via di eccezione di compensazione o di domanda riconvenzionale, di un credito vantato dal debitore ceduto nei confronti del credito fatto oggetto di confisca - Esclusione - Fondamento".

Per quanto, nelle ipotesi di "cessioni volontarie" del credito, il meccanismo della "compensazione" (naturalmente nella misura di un controcredito di "corrispondente" e non superiore importo vantato, dal "debitore ceduto", nei confronti del creditore fatto oggetto di "cessione"), si renda, entro dati limiti, opponibile, dal debitore ceduto al creditore cessionario ai sensi dell'art. 1248 cod. civ., nel quadro di disciplina della "cessione volontaria", é da escludere che esso possa similmente operare anche con rispetto alla peculiare ipotesi di "cessio legis" di un credito, rappresentata dalla sua confisca disposta ed operata sulla base della normativa antimafia. Ad ancora maggior ragione, dove poi escludersi che, nei confronti dello Stato, al quale siano devoluti i beni confiscati, possano essere, "in via riconvenzionale" fatti valere eventuali maggiori crediti del terso verso il destinatario della misura antimafia". Ed infatti, trattasi di rapporti diversi, nei quali lo Stato potrebbe subentrare solo ove se ne ipotizzasse la veste di successore a titolo universale nei rapporti debitori del soggetto passivo della confisca, e non di suo successore a titolo particolare nell'unico rapporto relativo al diritto di credito confiscato.

(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 5988 del 3.7.1997).

"Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - In genere - Obbligazioni nei confronti della pubblica amministrazione - Ritardo nell'adempimento - Conseguenze - Riconoscimento automatico del danno da svalutazione secondo gli indici I.S.T.A.T. - Esclusione - Criterio della qualità del creditore - Inapplicabilità - Onere di prova specifica del danno da parte dell'amministrazione - Contenuto - Riferimento alle variazioni dei tassi dei titoli del debito pubblico nelle annualità interessate dalla mora - Necessità. Pubblica amministrazione - Obbligazioni - In genere - Obbligazioni nei confronti della pubblica amministrazione - Ritardo nell'adempimento - Conseguenze - Riconoscimento automatico del danno da svalutazione secondo gli indici ISTAT - Esclusione - Criterio della qualità del creditore - Inapplicabilità - Onere di prova specifica del danno da parte dell'amministrazione - Contenuto - Riferimento alle variazioni dei tassi dei titoli del debito pubblico nella annualità interessate dalla mora - Necessità".

Il risarcimento del danno subito dalla pubblica amministrazione creditrice, in base ad un rapporto contrattuale (nella specie: di appalto di servizi), di una prestazione pecuniaria, per la mancata tempestiva disponibilità della somma dovutale, a causa del ritardo del debitore nel pagamento, richiede, esclusa ogni automatica applicazione, a fini rivalutativi, degli indici di inflazione rilevati dall'ISTAT, la dimostrazione dell'esatto ammontare del pregiudizio subito. Ai fini della quale, tenuto conto che nel caso di mancata tempestiva realizzazione del credito, l'amministrazione non può liberamente disporre delle proprie risorse secondo criteri di opportunità idonei a permetterle di evitare le conseguenze dell'inflazione monetaria né può indiscriminatamente far ricorso al credito per adempiere ai propri compiti istituzionali, non possono essere utilizzati i criteri, applicabili nei rapporti interprivati, della qualità e delle condizioni della categoria di appartenenza del creditore quali elementi di prova presuntiva del ridetto pregiudizio, né può farsi ricorso al fatto notorio del ricorso allo strumento del debito pubblico, per giustificare l'applicazione del tasso di svalutazione rilevato dall'ISTAT, pena un ingiustificato privilegio per la p.a. rispetto ai privati creditori. É invece necessaria, allo scopo sopraindicato, la dimostrazione da parte dell'amministrazione delle variazioni dei tassi dei titoli del debito pubblico con riferimento alle singole annualità durante le quali si é protratta la mora del debitore, onde consentire il calcolo dell'incremento anno per anno del credito originario, per la parte non coperta dalla corresponsione dell'interesse di mora nella misura legale.

(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 6111 del 7.7.1997).


Novità dal Centro - N. 30 del 29.9.1997

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Semplici:

"Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali - Cure idrotermali - Indifferibilità - Potere del datore di lavoro di anticipare corrispondentemente le ferie - Sussistenza - Limiti".

In mancanza di prova da parte del lavoratore dell'incompatibilità in concreto tra il godimento delle ferie annuali e le cure idrotermali (in conformità dei principi enunciati da Corte Cost.n.297 del 1990) e' configurabile la facoltà del datore di lavoro, nel quadro del suo potere discrezionale di fissare il periodo di godimento del riposo annuale contemperando le esigenze dell'impresa con quelle dei lavoratori, di anticipare le ferie del lavoratore al fine di farle coincidere con il periodo fissato dal lavoratore per lo svolgimento di tali cure sulla base di una certificazione sanitaria della loro indifferibilità.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.5743 del 27.6.1997).

"Religione culti e chiese - Chiesa cattolica - Città del Vaticano - Enti ecclesiastici - In genere - Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti - Esercizio di attività ospedaliera - Classificazione dell'ospedale ex art.1 legge n. 132 del 1968 - Equiparazione del personale sanitario a quello pubblico ex art.129 D.P.R.n.130 del 1969 e 25 D.P.R.n.761 del 1979 - Applicazione integrale della disciplina del lavoro privato - Esclusione - Promozione alla qualifica superiore ex art.2103 cod. civ. - Inapplicabilità - Fattispecie. Igiene e sanità pubblica - Ospedali, ambulatori ed istituti di cura - Personale - In genere".

Le norme e i principi che regolano il lavoro privato non trovano integrale applicazione nella disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercitanti l'attività ospedaliera e classificati in una delle categorie di cui agli artt.20 e segg. legge 12 febbraio 1968 n. 132, e specificatamente nel rapporto del personale sanitario degli enti che abbiano ottenuto dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art.129 del D.P.R.27 marzo 1969 n. 130, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali amministrati da enti ospedalieri pubblici, in base al rispetto delle disposizioni della legge n. 132/1968 e previo adeguamento del proprio ordinamento del personale, nei limiti della compatibilità, alle disposizioni del D.P.R.20 dicembre 1979 numero 761 (come richiesto dal relativo art.25).

In particolare, questo adeguamento comporta la ricezione del principio del pubblico impiego del conferimento dei posti disponibili solo mediante pubblico concorso - a garanzia della parità di trattamento di personale equiparato a quello pubblico e della affidabilità ed uniformità dell'assistenza pubblica ospedaliera - e di conseguenza e' inapplicabile il principio di cui all'art.2103 cod.civ., sugli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni di qualifica superiore a quella di inquadramento.

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda di un medico dell'Ospedale pediatrico Bambin Gesù' di Roma - il cui regolamento del personale prevede per la copertura dei posti solo il pubblico concorso - di attribuzione della qualifica di primario in base allo svolgimento per incarico delle relative mansioni).

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.6549 del 16.7.1997).

"Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Rapporto di praticantato professionale - Nozione - Fattispecie relativa ad esclusione del praticantato - E a dichiarazione del carattere subordinato del rapporto - In ipotesi di affidamento di incombenze meramente esecutive e ripetitive".

La "causa" del rapporto di praticantato e' quella di assicurare al giovane praticante, da parte di un professionista, le nozioni indispensabili per mettere in atto, nella prospettiva e nell'ambito di una futura determinata professione intellettuale, la formazione teorica ricevuta nella sede scolastica.

(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, disattendendo la qualificazione data al rapporto delle parti con atti scritti, mentre aveva escluso la configurabilità del praticantato, poiché all'interessata, peraltro ancora priva del titolo di studio necessario per intraprendere la professione di commercialista esercitata dal titolare dello studio, erano state affidate incombenze ripetitive proprie di un impiegato d'ordine e non era stato impartito alcun insegnamento), aveva qualificato, invece, il rapporto nell'ambito del lavoro subordinato, nella concorrenza dei relativi requisiti).

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.6645 del 19.7.1997).

"Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie - Indennità premio di servizio - Base di calcolo - Aumenti retributivi con decorrenza successiva alla cessazione del rapporto - Inclusione ex art.46 d. P.R. n. 333 del 1990 - Legittimità - Esclusione - Carenza di potestà regolamentare - Violazione dell'art.46 legge n. 152 del 1968 - Sussistenza. Impiego pubblico - In genere (natura, caratteri, distinzioni)- Accordi sindacali e connessa potestà regolamentare del governo - Oggetto - Disciplina dei rapporti previdenziali e dell'indennità premio di servizio - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Indennità premio di servizio - Aumenti retributivi con decorrenza successiva alla cessazione del rapporto - Inclusione nella base di calcolo ex art.46 D.P.R.n.333 del 1990 - Carenza di potestà regolamentare - Violazione dell'art.46 legge n. 152 del 1968 - Configurabilità - Disapplicazione della norma regolamentare - Necessità".

In materia di pubblico impiego, a norma sia dell'art.17 della legge 23 agosto 1988 n. 440, sulla disciplina dell'attività di Governo, sia dell'art.3 della legge 29 marzo 1983 n. 93, costituente "legge quadro sul pubblico impiego", gli accordi sindacali e la potestà regolamentare sulla loro base esercitata hanno ad oggetto l'organizzazione del lavoro e la disciplina dei rapporti di lavoro, mentre non possono intervenire sulla disciplina del trattamento di quiescenza e comunque sulla materia previdenziale.

Conseguentemente e' illegittimo, e va disapplicato a norma dell'art.5 legge n. 2248 del 1865 all. E, l'art.46 del D.P.R.3 agosto 1990 n. 333 (di recepimento della disciplina di cui all'accordo del 23 dicembre 1989 per il personale delle regioni, comuni, province, ecc.) nella parte in cui prevede che nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio entrino a far parte anche le quote degli aumenti retributivi, previsti dall'atto normativo stesso, aventi decorrenza da data posteriore a quella di cessazione dei singoli rapporti, cosi' violando anche l'art.4 della legge n. 152 del 1968 che fa riferimento a tal fine alla retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi.

(Corte Cass., Sez. L, Sent.n.6655 del 19.7.1997).

"Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio - Notificazione presso l'abitazione, l'ufficio o il luogo di esercizio di industria o commercio - Consegna della copia a familiare - "Ratio" della norma - Rapporto di parentela o affinità - Sufficienza - Convivenza, adibizione alla casa, ufficio o azienda - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa alla notifica di un avviso di accertamento tributario".

Nella notificazione presso l'abitazione, l'ufficio o il luogo di esercizio dell'industria o del commercio del destinatario, la consegna della copia dell'atto può' avvenire, in assenza del destinatario, - e in base al riferimento da parte dell'art.139, secondo comma, cod. proc. civ. alle persone di famiglia - ad un parente o affine del destinatario, anche non convivente ne' addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, dovendosi ritenere che i soggetti legati dai vincoli familiari in questione, che si trovino nei luoghi indicati dall'art.139 e che accettino di ricevere la copia dell'atto, siano idonei a curare la sollecita consegna al destinatario, in forza della solidarietà connessa con detti vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione della notifica. (Fattispecie relativa alla notificazione di un avviso di accertamento tributario).

(Corte Cass., Sez. I, Sent.n.5761 del 27.6.1997).

"Arbitrato - Arbitrato irrituale (o libero) - In genere - Accoglimento di una eccezione di esistenza di una clausola di arbitrato irrituale - Accertamento sulla titolarità del rapporto sostanziale - Necessità - Giudicato implicito sulla legittimazione - Configurabilità - Fattispecie".

L'accoglimento della eccezione di improponibilità della domanda per la esistenza di una clausola di arbitrato irrituale presuppone l'accertamento delle parti in giudizio quali parti del rapporto sostanziale per il quale la procedura arbitrale e' stata predisposta e quindi comporta la formazione del giudicato anche su tale punto.

(Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, in sede di impugnativa del lodo emesso dagli arbitri irrituali, attribuita alla sentenza di accoglimento della suindicata eccezione un rilievo solo processuale, aveva negato la legittimazione sostanziale dell'originario attore).

(Corte Cass., Sez. I, Sent.n.6505 del 16.7.1997).

"Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso la prole - In genere - Casa familiare - Assegnazione a coniuge non titolare della proprietà o di diritto di godimento - Presupposti - Convivenza con figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente - Necessità - Nucleo familiare mutato per la formazione di un nuovo aggregato da parte del figlio - Rilevanza ai fini di tale assegnazione - Esclusione - Fattispecie".

La norma eccezionale di cui all'art.6 della legge n. 898 del 1980, modificato dall'art.11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare dei diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, mediante l'assegnazione di questa, in sede di divorzio, all'altro coniuge alla condizione della sua convivenza con figli minori, o maggiorenni non autonomi economicamente, non può' trovare applicazione quando il nucleo familiare formato dal coniuge assegnatario e dai figli abbia perso la propria identità originaria, come nel caso di formazione di un aggregato familiare da parte del figlio convivente con il coniuge assegnatario, comportante l'ingresso di persone estranee e il prevalente interesse di sopravvivenza del nuovo nucleo rispetto a quello originario.

(Nella specie la S.C. ha confermato, sulla base del riportato principio, la sentenza di merito, che, nel pronunciare il divorzio, aveva disposto la restituzione al marito della casa familiare già assegnata alla moglie al tempo della separazione personale - correlativamente riequilibrando pero' la posizione economica mediante un assegno di mantenimento riconosciuto a favore della moglie - sulla base del rilievo che non poteva più' ritenersi a carico della madre il figlio ventottenne che aveva instaurato un rapporto di convivenza e impiantato un nuovo nucleo familiare).

(Corte Cass., Sez. I, Sent.n.6559 del 17.7.1997).

"Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno - Cosiddetta "occupazione acquisitiva" o "accessione invertita" - Risarcimento del danno da irreversibile trasformazione del suolo attraverso la realizzazione dell'opera pubblica, non seguita da tempestivo decreto di esproprio - Opera pubblica - Nozione - Sua compatibilità con la fattispecie di opere di edilizia economica e popolare demandate in concessione del solo diritto di superficie, ad un soggetto privato - Sussistenza.

Edilizia popolare ed economica - In genere - Espropriazione per pubblica utilità finalizzata ad opere di edilizia economica e popolare".

Ai fini dell'operatività della fattispecie estintivo - Acquisitiva della cosiddetta "occupazione appropriativa " (la quale, di per se', trova applicazione anche in relazione ad opere di edilizia economica e popolare), non e' contestabile la ricorrenza dell'indefettibile presupposto del carattere pubblico dell'opera, quando, benchè' l'attuazione di questa venga demandata, il regime di concessione, ad un soggetto in se stesso carente di connotazione pubblicistica istituzionale, al suddetto concessionario privato venga riservato il solo diritto di superficie sul suolo stesso, mentre il risultato giuridico dell'occupazione e della susseguente trasformazione del suolo stesso, si risolva in incremento del patrimonio dell'ente pubblico.

(Corte Cass. Sez. I, Sent.n.6626 del 18.7.1997).

"Contratti in genere - Effetti del contratto - Esecuzione di buona fede - Pretesa di adempimento coattivo della obbligazione - Frazionamento della stessa, in molteplici e distinte azioni giudiziarie di condanna aventi ciascuna ad oggetto solo parte dell'obbligazione - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Violazione della clausola generale di buona fede - Sussistenza. Obbligazioni in genere - Comportamento secondo correttezza".

Deve ritenersi contrario a buona fede, e quindi inammissibile, siccome illegittimo per abuso del diritto, il comportamento del creditore il quale, potendo chiedere l'adempimento coattivo dell'intera obbligazione, frazioni, senza alcuna ragione evidente, la richiesta di adempimento in tutta una pluralità di giudizi di cognizione davanti a giudici competenti per le singole parti. Ne' vale ad escludere questo giudizio di sfavore il fatto che nessun vantaggio economico si profili, in tal modo, per il creditore.

Ciò che, infatti, unicamente rileva, ai fini di una corretta impostazione del problema entro i canoni ermeneutici del principio di buona fede, e' l'esistenza di un qualsivoglia pregiudizio per il debitore, non giustificato da un corrispondente vantaggio - meritevole di tutela - per il creditore.

(Corte Cass., Sez. I, Sent.n.6900 del 23.7.1997).

"Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Attivo ereditario - Beni trasferiti nell'ultimo semestre - Detrazioni - Estinzione di debiti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione - Posteriorità del relativo pagamento al trasferimento del bene - Requisito essenziale - Esclusione - Nesso diretto ed incontestabile tra alienazione e estinzione di debiti anteriori al semestre sospetto - Necessità - Fattispecie relativa ad estinzione compiuta anteriormente al trasferimento di un immobile con somme ricevute in acconto in base a preliminare di vendita".

In tema di imposta di successione e in relazione alla inclusione nell'attivo ereditario dei beni trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto e alla prevista detraibilità delle somme impiegate nell'estinzione di passività risultanti da atti aventi data certa nell'estinzione di passività risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione, l'art.9, terzo comma, lett. c) del D.P.R.26 ottobre 1972 n. 637, facendo riferimento alla circostanza che tali impieghi si siano verificati "successivamente al trasferimento", non pone un requisito cronologico essenziale, in quanto ciò' che il legislatore ha in effetti inteso richiedere e' un nesso diretto ed incontestabile tra alienazione nel semestre sospetto e estinzione di debiti sicuramente ad esso anteriori.

(Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Commissione tributaria centrale che aveva ritenuto ammissibile la detrazione in relazione alla estinzione di un debito avente i prescritti requisiti, pacificamente avvenuta, prima del trasferimento di un bene immobile, con somma percepita a titolo di acconto in sede di contratto preliminare).

(Corte Cass., Sez. I, Sent.n.7028 del 28.7.1997).

"Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - In genere (distinzione dall'uso) - Delibera di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, secondo le previsioni della legge n. 10 del 1991 - Mancanza del progetto delle opere e della relazione tecnica di conformità di cui all'art.28 della legge cit. - Invalidità della delibera - Esclusione".

La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in relazione all'art.8 comma 1 lett. g) della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali e' valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all'art.28, comma primo della legge stessa, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera.

(Corte Cass., Sez. II, Sent.n.5843 dell'1.7.1997).

"Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - In genere - Deposito a mezzo posta - Art.134 quinto comma disp. att. cod. proc. civ. - Inapplicabilità alle memorie".

L'art.134 quinto comma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si hanno per avvenuti nel giorno della spedizione, non e' applicabile per analogia al deposito della memoria, radicalmente diverse essendo le funzioni delle due attività processuali: l'una (quella di deposito del ricorso e del controricorso) sostanzialmente analoga a quella che, nella fase di merito, e' la costituzione delle parti, l'altra (il deposito della memoria) esclusivamente diretta ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con quel congruo anticipo, rispetto alla udienza di discussione, che il legislatore ha ritenuto necessario e che l'applicazione del principio dell'art.134 comma quinto delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare, con discapito del diritto di difesa.

Ne consegue la inammissibilità della memoria che, benchè anteriormente spedita a mezzo del servizio postale, sia pervenuta nella cancelleria della Corte di Cassazione oltre il termine ultimo di cinque giorni dalla data dell'udienza di discussione fissato dall'art.378 cod. proc. civ.

(Corte Cass., Sez. II, Sent.n.6996 del 26.7.1997).

"Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio - Mancato pagamento dell'indennità - Conseguenze - Diritto di ritenzione e di utilizzazione dell'immobile da parte del conduttore - Esclusione - Mera facoltà di detenzione per l'inefficacia esecutiva del provvedimento di rilascio - Sussistenza - Ulteriore godimento dell'immobile - Occupazione abusiva - Configurabilità - Conseguenze - Diritto del locatore al risarcimento del danno ex art.2043 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie".

In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, le disposizioni degli artt.34 e 69 della legge sull'equo canone (legge 27 luglio 1978 n. 392) si limitano a subordinare l'efficacia esecutiva del provvedimento di rilascio al pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento e quindi a legittimare il mantenimento della mera detenzione dell'immobile, e non attribuiscono invece al conduttore il diritto di fare uso dell'immobile pur dopo la cessazione del rapporto locatizio.

Ne consegue che non e' dovuto - in tale situazione di diritto - alcun compenso al locatore.

Se, pero', pur in assenza del pagamento dell'indennità di avviamento, persista il godimento dell'immobile, si configura un'occupazione abusiva che dà luogo ad una fattispecie risarcitoria ai sensi dell'art.2043 cod. civ.

(Nella specie la sentenza impugnata non aveva riconosciuto al locatore l'indennità di occupazione "ex" art.1591 cod. civ. da lui richiesta, ritenendo il conduttore non in mora in difetto di un'offerta reale dell'indennità di avviamento; la S.C. ha annullato con rinvio tale pronuncia, poiché il giudice di merito non aveva accertato se si era verificata una mera detenzione dell'immobile oppure una sua occupazione senza titolo).

(Corte Cass. , Sez. III, Sent.n.6270 del 10.7.1997).

Novità dal centro - n. 31 del 13.10.1997

CASSAZIONE CIVILE

SEZIONI UNITE

"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere - Enti pubblici - Privatizzazione - Trasformazione dell'I.N.P.G.I. in fondazione privata - Conseguenze sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro - Giurisdizione - Individuazione - Criteri - Questioni relative al periodo successivo alla privatizzazione - Devoluzione al giudice ordinario - Limiti. Enti pubblici - In genere - Privatizzazione - Trasformazione dell'I.N.P.G.I. in fondazione privata - Conseguenze sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro - Giurisdizione (ordinaria o amministrativa) - Criteri - Questioni relative al periodo successivo alla privatizzazione - Devoluzione all'A.G.O. - Limiti. Stampa - Giornalista - In genere - Trasformazione dell'I.N.P.G.I. in fondazione privata - Conseguenze sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro - Giurisdizione - Individuazione - Criteri - Questioni relative al periodo successivo alla privatizzazione - Devoluzione al giudice ordinario - Limiti".

In relazione alla trasformazione dell'I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) "Giovanni Amendola" da ente pubblico in fondazione di diritto privato a far data dall'1 gennaio 1995 per effetto dell'art. 1 del d. lgs. 30 giugno 1994 n. 509, la giurisdizione, per le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti di tale Istituto aventi ad oggetto questioni inerenti al periodo lavorativo successivo alla trasformazione, va determinata - non provvedendo l'art.5, comma terzo, del citato decreto legislativo (che conferma la giurisdizione amministrativa per le questioni attinenti al periodo anteriore alla trasformazione) - in base alla natura del rapporto che ancora lega il dipendente all'ente.

Conseguentemente la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se il rapporto si e' ormai privatizzato per la scadenza del termine ultimo previsto dalla legge (tre mesi dalla stipulazione o sottoscrizione del primo contratto collettivo di lavoro) senza l'esercizio da parte del lavoratore interessato dell'opzione per il pubblico impiego, o a seguito della revoca nel termine previsto (trenta giorni dalla scadenza del termine appena indicato) dell'opzione prima esercitata, mentre sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie sorte nel tempo in cui il rapporto di lavoro deve essere ancora considerato pubblico (cfr. art.5 d. lgs. n. 509 del 1994, commi primo e secondo, così come modificati dall'art. 9, comma secondo, legge 28 novembre 1996 n. 608).

(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 6323 dell'11.7.1997).

"Notariato - Pensione - Diritto al riscatto del corso di laurea e del periodo di praticantato - Mancata previsione da parte della normativa specifica - Applicazione analogica delle norme relative ai lavoratori dipendenti o ad altri professionisti - Esclusione - Incostituzionalità della relativa disciplina regolamentare - Insussistenza".

Il diritto al riscatto ai fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata del corso legale di laurea e del periodo di praticantato, non previsto dalla normativa sulla pensione spettante ai notai, non può essere desunta per analogia ne' dalla disciplina relativa ai lavoratori dipendenti, per la diversità intrinseca tra lavoro dipendente pubblico o privato e libera professione, ne' dalle norme riguardanti altri professionisti, poiché la "analogia iuris" non può operare quando sussistono i presupposti per il ricorso all'argomento "a contrario", nel caso in esame giustificato dal fatto che la normativa in tema di previdenza notarile (d.P.R. 12 ottobre 1990 n. 317) ha espressamente previsto in quali casi, ai fini del calcolo della pensione, si può tenere conto di elementi diversi dall'anzianità di servizio, così escludendo che si possa tenere conto di altri elementi.

Ne' tale normativa, avente natura regolamentare, contrasta con gli artt. 35 e 38 Cost., che riguardano il lavoro dipendente, o con l'art.97 Cost., riguardante l'organizzazione dei pubblici uffici, o con il principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost., stante l'indicata diversità intrinseca dell'attività dei notai e dei lavoratori dipendenti e in considerazione dell'autonomia dei singoli sistemi previdenziali concernenti le varie categorie di professionisti.

(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 8051 del 26.8.1997).

SEZIONI SEMPLICI

"Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale - Lavoratori coinvolti dall'attività antisindacale - Trasferimento a titolo particolare dei relativi rapporti nel corso del procedimento - Efficacia della sentenza nei confronti del successore - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti del nuovo datore di lavoro - Necessità - Esclusione. Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo particolare nel diritto controverso - In genere - Procedimento di repressione della condotta antisindacale - Lavoratori coinvolti dall'attività antisindacale - Trasferimento a titolo particolare dei relativi rapporti nel corso del procedimento - Efficacia della sentenza nei confronti del successore - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti del nuovo datore di lavoro - Necessità - Esclusione".

Nel caso in cui, dopo l'inizio della procedura di repressione della condotta antisindacale ex art.28 legge n. 300 del 1970, un datore di lavoro diverso da quello convenuto in giudizio succeda a titolo particolare in rapporti di lavoro incisi dal denunciato comportamento antisindacale, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tale soggetto, benché lo stesso possa essere coinvolto dai provvedimenti volti a rimuovere gli effetti della condotta antisindacale denunciata, data l'estensione nei confronti del successore degli effetti della sentenza pronunciata contro l'alienante, a norma dell'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ.

(Corte Cass., Sent. n. 7368 dell'8.8.1997).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale - Legittimazione attiva - Organismi locali o nazionali di confederazioni nazionali - Esclusione - Delimitazione della legittimazione ex art.28 legge n. 300 del 1970 - questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza".

A norma dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), che attribuisce la legittimazione attiva per il procedimento di repressione della condotta antisindacale agli "organismi locali delle associazioni sindacali che vi abbiano interesse", sono privi di legittimazione gli organismi locali o nazionali delle confederazioni sindacali, in quanto non incardinati in un sindacato di categoria nazionale ed anche privi di interesse ad agire, non rientrando nei loro compiti istituzionali la tutela di una specifica categoria. d'altra parte, consentirebbe una facile elusione delle finalità perseguite dal legislatore consentire ad un sindacato di dimensione locale di acquisire la legittimazione in base alla mera adesione ad una confederazione intercategoriale a carattere nazionale.

Ne', come confermano le pronunce della Corte costituzionale in materia (cfr. le sentenze n. 54 del 1974 e 334 del 1988), può sospettarsi di illegittimità costituzionale la scelta del legislatore di riservare a soggetti collettivi particolarmente qualificati lo strumento processuale in questione, senza sottrazione degli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale agli altri soggetti.

(Corte Cass., Sent. n. 7368 dell'8.8.1997).

"Esecuzione forzata - Competenza - Per materia - Opposizioni in materia di lavoro e previdenza - Opposizioni agli atti esecutivi - Competenza funzionale del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Limiti - Esclusione - Competenza del giudice del lavoro dopo la prima fase - Insussistenza".

Nelle materie del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatorie, per l'opposizione agli atti esecutivi proposta dopo l'inizio dell'esecuzione sussiste la competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 618 bis, secondo comma, cod. proc. civ., che - diversamente che per l'opposizione all'esecuzione - rimane ferma anche dopo la prima fase del processo, perché nessuna distinzione e' contenuta nella disposizione citata ne' in disposizione analoga a quella dettata per l'opposizione all'esecuzione dall'art. 616, e, d'altra parte, la non applicazione della normativa inerente alle controversie di lavoro e previdenziali quanto alla competenza per l'opposizione agli atti esecutivi e' giustificata dal carattere funzionale ed inderogabile della competenza "ex" art.27, secondo comma, cod. proc. civ. e dalla riserva contenuta nell'ultimo inciso dell'art. 618 bis, primo comma.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7505 del 12.8.1997).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) - Indennità di quindici mensilità alternativa alla reintegrazione - Natura giuridica - Presupposti della relativa opzione - Previa reintegrazione - Condizione ostativa - Configurabilità - Reintegrazione a seguito di provvedimento d'urgenza - Rilevanza a tale fine - Sussistenza".

In caso di licenziamento e di successiva declaratoria giurisdizionale di illegittimità del medesimo, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ove la funzionalità di fatto del rapporto sia stata ripristinata già prima della sentenza che dichiari l'illegittimità del recesso, ancorché in forza di provvedimento reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.700 c. p.c., non può essere riconosciuto il diritto del lavoratore stesso alla indennità pari a quindici mensilità di retribuzione, che ai sensi del quinto comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108) questi ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione, in quanto tale richiesta, correlandosi con una obbligazione con facoltà alternativa, della quale l'unico oggetto e' costituito dalla reintegrazione, presuppone necessariamente l'attuale difetto di siffatta prestazione e non e' possibile quando il lavoratore abbia già ripreso servizio, manifestando in tal modo (e confermando con la prosecuzione dell'attività lavorativa) una volontà incompatibile con la rinuncia alla prosecuzione del rapporto in quella richiesta.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7581 del 13.8.1997).

"Lavoro - Lavoro subordinato -contratto collettivo - In genere - Assunzione con precedenza di lavoratori stagionali del settore turistico ex art.2 legge n. 598 del 1979 - Richiamo delle condizioni dei contratti collettivi nazionali - "Ratio" - Effetti - Diritto del lavoratore a condizioni economiche e normative non inferiori - Sussistenza".

Il richiamo da parte dell'art. 2, primo comma, della legge n. 598 del 1979, in occasione della proroga della disciplina agevolata dei contratti a tempo determinato per i settori del commercio e del turismo di cui al D.L. n. 876 del 1977 (convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 1978), alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative", a proposito del diritto dei lavoratori stagionali del settore turistico, dopo lo svolgimento di attività in un certo arco di tempo, alla precedenza nell'avviamento al lavoro, presso le aziende del settore, per l'assunzione con nuovo contratto del medesimo tipo o a tempo indeterminato, ha - così come le disposizioni similari - una "ratio" analoga a quella dell'art. 36 della legge n. 300 del 1970 (subordinare l'attribuzione di benefici alle imprese, ovvero l'operatività di taluni interventi di sostegno dell'occupazione all'osservanza di "standard" economici e normativi accreditati dalla contrattazione collettiva richiamata) e comporta, nei rapporti così instaurati, l'obbligo del datore di lavoro di rispettare condizioni economiche e normative non inferiori a quelle della indicata contrattazione collettiva, a prescindere dalla appartenenza delle parti ai sindacati firmatari e dalla adesione del datore di lavoro ai medesimi contratti.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7566 del 13.8.1997).

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni - Assistenza obbligatoria - Assegno di invalidità civile - Ratei non quinquennali - Applicabilità - Esclusione. Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Assegno di invalidità civile - Ratei non liquidati - Rivalutazione ed interessi relativi - Prescrizione breve quinquennale - Applicabilità - Esclusione".

In materia di assistenza obbligatoria, e specificamente con riferimento ai crediti relativi ad un assegno di invalidità civile, la prescrizione breve quinquennale di cui all'art.2948 n. 4 cod. civ. trova applicazione solo per i ratei già liquidati, mentre e' assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento (in un'unica soluzione) dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione, e della relativa somma per rivalutazione ed interessi (costituente parte integrante del credito base, secondo la disciplina dei crediti di lavoro estesa alla materia previdenziale per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e 196 del 1993, salvi i limiti alla cumulabilità delle due componenti posti dall'art.16 Legge n. 412 del 1991 ), secondo una distinzione analoga a quella applicabile anche ai crediti pensionistici nei confronti dell'INPS o per prestazioni periodiche nei confronti dell'INAIL.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7882 del 22.8.1997).