CASSAZIONE CIVILE
Sezioni Semplici
"Stampa - Giornalista - In genere - Operatori di ripresa (telecinefotoperatori) addetti a testate giornalistiche televisive - Riconoscimento della qualifica di giornalista - Diritto all'applicazione dei relativi istituti contrattuali - Accertamento in astratto e in concreto dei presupposti delle varie indennità - Necessità - Fattispecie relativa a indennità di doppia testata, specializzazione, mini-inviato, ecc., di cui agli accordi integrativi per i giornalisti della RAI".
Nel caso di riconoscimento del diritto alla qualifica di giornalista di operatori di ripresa addetti ai servizi giornalistici di testate giornalistiche televisive, ai fini del riconoscimento dei vari istituti contrattualmente previsti per i giornalisti va eseguita una compiuta analisi dei presupposti richiesti dalle norme collettive per il riconoscimento in concreto di ciascuno di essi e della ricorrenza in fatto dei presupposti medesimi, particolarmente quando si tratta di indennità presumibilmente connesse a caratteristiche, modalità e tempi delle prestazioni concretamente svolte.
(Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per vizio di motivazione in merito al riconoscimento, in riferimento ad accordi integrativi per i giornalisti della RAI, delle indennità di doppia testata, di specializzazione e di "mini - inviato" - per le quali erano rimasti senza risposta i motivi di appello circa la mancata ricorrenza dell'aggravio di lavoro in caso di utilizzazione per più testate del servizio realizzato dal cineoperatore, circa la necessaria strumentalità dei mezzi tecnici nel lavoro dei cineoperatori, e circa l'intrinseco carattere esterno dell'attività dei medesimi -, nonché del forfait per lavoro domenicale e festivo e per lavoro straordinario). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 10771 del 28.10.1998).
"Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Concorsi interni - Promozioni per "merito comparativo" - Procedura concorsuale - Adozione di criteri di valutazione coerenti ed effettiva comparazione tra i candidati - Elementi necessari - Assenza - Conseguenze - Illegittimità della procedura di promozione".
Ai fini della legittimità di una procedura di promozione del personale per "meriti comparativi" non si puo' prescindere da: a) l'adozione di criteri di scrutinio dei tratti caratteristici di ciascun concorrente tali da consentire valutazioni ad essi coerenti; b) una effettiva, ancorché non esaustiva, comparazione tra i candidati.
(In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima una procedura di promozione nella quale il consiglio di amministrazione dell'ente datore di lavoro si era limitato a ratificare valutazioni soggettive espresse dal direttore generale per i singoli candidati - in base alla sua conoscenza personale degli stessi - controllando esclusivamente la coerenza del punteggio rispetto al giudizio - ma non quella del giudizio rispetto ai tratti caratteristici dei candidati - e quindi non vi era stata alcuna valutazione comparativa).(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 10832 del 29.10.1998).
"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere - Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Domanda del lavoratore in sede amministrativa - Necessità - Termini per la presentazione - Disciplina dell'indennità di disoccupazione - Applicabilità - Conseguenze - Termine a pena di decadenza per la presentazione della domanda - Sessantotto giorni dalla cessazione del lavoro.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere".
Ai fini della concessione dell'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 a favore dei dipendenti da imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale o da imprese che cessino l'attività o riducano il personale per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, l'assicurato deve manifestare la volontà di avvalersi della tutela previdenziale proponendo formale domanda all'ente assicuratore nei termini previsti a pena di decadenza dagli artt. 77 e 129 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155) - termini applicabili per effetto del richiamo operato dal comma dodicesimo dell'art. 7 della citata legge n. 223 del 1991 alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria -, e quindi entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, dato che la legge indica il termine di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile e l'indennità di disoccupazione spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del lavoro.(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 11033 del 3.11.1998).
Novità dal centro n. 22 del 21.12.1998
CASSAZIONE CIVILE
Sezioni Semplici
"Cosa giudicata civile - Interpretazione del giudicato - Giudicato interno - Configurazione come unico limite alla rilevabilità d'ufficio, da parte del giudice dell'impugnazione, di un errore di diritto presente nella sentenza impugnata - Ammissibilità - Condizioni - Statuizione minima suscettibile di rimanere coperta dal giudicato interno - Nozione - Applicazione in materia di prescrizione - Conseguenze - Fattispecie in materia di rivendicazioni connesse all'espletamento di mansioni non corrispondenti alla qualifica professionale".
L'inidoneità in astratto di un fatto a produrre un effetto giuridico ovvero l'inesistenza di una norma che al fatto associ l'effetto é rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato interno. Poiché, con riguardo allo schema "fatto - norma - effetti", é esclusivamente quella dell'esistenza dei tre termini di questa relazione, la statuizione minima suscettibile di rimanere coperta da giudicato - sia per l'appello, sia per il ricorso per cassazione (salva per quest'ultimo l'ovvia esclusione di nuovi accertamenti di fatto) - con riferimento alla fattispecie "prescrizione" la statuizione sulla quale puo' formarsi il giudicato é quella avente ad oggetto l'inerzia del titolare e l'idoneità concreta della stessa ad estinguere il diritto. Tale statuizione é, tuttavia, sottratta al giudicato qualora siano stati dedotti fatti impeditivi della prescrizione anteriori o contestuali ad essa e quindi tali da inibire l'insorgenza dell'effetto estintivo. In tal caso non vi é quindi alcun ostacolo all'esercizio, da parte del giudice dell'impugnazione - anche di legittimità - del potere - dovere di rilevare d'ufficio l'inidoneità in astratto del fatto (inerzia del titolare) a determinare l'effetto estintivo. (In base a questi principi la S.C. - in un caso di espletamento di mansioni non corrispondenti alla qualifica professionale - dopo aver escluso che si fosse formato il giudicato interno sull'affermazione del giudice di appello della prescrizione del diritto alla qualifica superiore, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, negando la configurabilità di un diritto alla qualifica suscettibile, come tale, di prescriversi e deducendone la riconducibilità del diritto alle rivendicate differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale).(Corte Cass., Sez. L, Sent, n. 10832 del 29.10.1998).