Novità dal centro - n. 15 del 14.9.1998

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Semplici
 
 

"Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Sanzioni disciplinari - Comportamento disciplinarmente rilevante del lavoratore - Provvedimento di trasferimento dello stesso - Condizioni - Presupposti ex art. 2103 cod. civ. - Proporzione tra gravità e incidenza delle mancanze e entità del trasferimento - Necessità - Denominazione dell'atto come trasferimento disciplinare - Improprietà della qualificazione - Fattispecie relativa a "trasferimento disciplinare" adottato in base al contratto collettivo per i dipendenti ENEL.

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti".

In caso di mancanze del lavoratore il datore di lavoro puo' disporre il suo trasferimento, che solo impropriamente puo' essere qualificato come disciplinare, allorché il comportamento del medesimo lavoratore abbia prodotto conseguenze oggettive, o almeno valutabili in base ad un criterio oggettivo, che possano assumere rilievo come fattispecie giustificatrice di un trasferimento secondo i criteri al riguardo dettati dall'art. 2103 cod. civ., nella ricorrenza di una ragionevole proporzione tra la gravità del comportamento del lavoratore, valutata anche in relazione alla sua incidenza sull'ambiente di lavoro, e le modalità e l'entità del trasferimento. (Fattispecie relativa ad un trasferimento disposto dall'ENEL come sanzione disciplinare, ex all. 6, punto 4, del c.c.n.l.; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il provvedimento, senza verificare la sussistenza dei requisiti necessari giusta il riportato principio). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6383 del 27.6.1998).

"Associazioni e fondazioni - Associazioni non riconosciute - Costituzione - In genere - Partito politico - Costituzione di una nuova formazione politica da parte di taluni membri nella permanenza del precedente partito - Esercizio del diritto di recesso ex art. 36 cod. civ. - Configurabilità - Successione della nuova alla vecchia formazione - Esclusione - Domanda giudiziale proposta nei confronti del precedente partito - Nascita del nuovo partito nell'intervallo fra il primo grado e l'appello - Integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del nuovo partito - Necessità - Esclusione".

La costituzione di un nuovo partito politico da parte di taluni membri dell'originaria formazione, nella permanenza di quest'ultima, non impedita da una eventuale nuova denominazione, si configura giuridicamente come esercizio del diritto di recesso da un'associazione non riconosciuta, che, non comportando per il recedente alcun diritto alla liquidazione di quota, rende del tutto estranei a tale vicenda profili successorii fra la vecchia e la nuova associazione.

Ne consegue che, evocata la prima nel giudizio di primo grado, il contraddittorio in appello non deve essere integrato nei confronti della seconda, sorta nell'intervallo fra i due giudizi. (Corte Cass., Sez, L, Sent. n. 6393 del 27.6.1998).

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la tubercolosi - Prestazioni - Periodo di aspettativa per motivi sindacali ex art. 31 della legge n. 300 del 1970 - Periodo di effettivo lavoro - Equiparabilità a fini previdenziali - Maturazione del requisito contributivo per il diritto alle prestazioni economiche in caso di tubercolosi - Rilevanza".

Il periodo di aspettativa per motivi sindacali a norma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300 va considerato, ai fini previdenziali, sotto ogni profilo come periodo di effettivo lavoro, ed é quindi utile al fine della maturazione del requisito contributivo (di un anno di contribuzione nell'assicurazione malattia nell'arco dell'intera vita lavorativa) richiesto dall'art. 3 della legge 6 agosto 1975 n. 419 per il sorgere del diritto alle prestazioni economiche in caso di tubercolosi. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6430 dell'1.7.1998).

"Esecuzione forzata - Nave ed aeromobile (Esecuzione su) - Pignoramento - Amministrazione della nave e dell'aeromobile - Finalità - Impegno dell'armatore (o di chi vi ha interesse) a far rientrare la nave in porto al termine dei viaggi autorizzati - Escussione di garanti prima del rientro della nave - Conseguenze - Fattispecie".

L'istituto dell'amministrazione della nave pignorata, disciplinato dall'art. 652 cod. nav., é destinato ad evitare, in relazione alle specificità del bene aggredito dall'esecuzione, la sua espropriazione da un lato consentendo che, attraverso i proventi del viaggio o dei viaggi autorizzati, il debitore possa far fronte ai suoi impegni e 11eall'altro lato evitando che l'inutilizzo del veicolo ne comporti il deterioramento e, quindi, lo stesso deprezzamento che si risolverebbe in danno dei creditori. L'obbligazione principale cui accede la garanzia prestata in base alla suddetta disposizione é costituita dall'impegno dell'armatore (o di chi vi ha interesse) a far rientrare la nave in porto alla fine dei viaggi autorizzati dal giudice competente. Conseguentemente il garante puo' essere chiamato ad adempiere soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per l'adempimento della suddetta obbligazione.

(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che difettava del requisito dell'esigibilità il credito, vantato da un dipendente di una società di navigazione in conseguenza della declaratoria di illegittimità del proprio licenziamento, azionato in via monitoria esclusivamente nei confronti dell'istituto di credito fideiussore in base alla disposizione in argomento, prima della scadenza dell'obbligazione della società di navigazione di far rientrare in porto la nave amministrata). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6573 del 6.7.1998).

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Figurativi - Lavoratori del settore dell'amianto - Esposizione al rischio per oltre dieci anni - Maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici ex art.13, comma ottavo, legge n. 257/1992 e successive modificazioni - Interpretazione della disposizione - Applicabilità anche ai soggetti già fruenti di pensione di vecchiaia o di anzianità - Esclusione - Titolari di pensione o assegno di invalidità - Possibilità di fruire del beneficio - Sussistenza".

In materia di benefici pensionistici a favore dei lavoratori del settore dell'amianto, l'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui al D.L. 5 giugno 1993 n. 169, così come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, del periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria per le malattie professionali derivanti dall'esposizione dell'amianto, "per i lavoratori" per cui tale esposizione sia avvenuta per un periodo superiore a dieci anni, non é applicabile ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992 e successive modificazioni erano titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità. Infatti, mentre scopo generale della legge é il sostegno di lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al comma settimo (relativo ai soggetti affetti da specifica malattia professionale), e al comma ottavo dell'art. 13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o della attualità del rapporto di lavoro.

Dall'altra parte contrastano con l'ipotesi interpretativa dell'estensione del beneficio ai pensionati elementi quali: l'inesistenza nei confronti dei medesimi dell'esigenza della specifica protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sé alla prestazione di attività lavorativa in un'attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una domanda da parte degli interessati; la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'art. 13.

Non sono esclusi, invece, dalla rivalutazione dei periodi contributivi in questione i titolari di pensione o assegno di invalidità, poiché ai medesimi si addice la qualifica di "lavoratori", dato che il godimento della prestazione di invalidità non preclude lo svolgimento di attività lavorativa e che anche per essi vi é l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni di vecchiaia. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6620 del 7.7.1998).

"Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Scioglimento - In genere - Presupposti - Passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - Necessità - Conseguenze - Domanda proposta prima - Pronuncia di improponibilità - Necessità - Adozione di un semplice provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Illegittimità.

Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria - Famiglia - Rapporti patrimoniali fra i coniugi - Comunione legale - Scioglimento - Presupposti - Passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - Necessità - Conseguenze - Domanda proposta prima - Pronuncia di improponibilità - Necessità - Adozione di un semplice provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Erroneità".

Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica "ex nunc" soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti - al riguardo - il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato) con cui i coniugi siano stati autorizzati ad interrompere la convivenza. Da cio' consegue, fra l'altro:

1) che, se in pendenza del procedimento di separazione personale il diritto allo scioglimento della comunione legale dei beni dei coniugi non é ancora sorto (per non essersi compiutamente realizzata la correlativa vicenda costitutiva), neppure - evidentemente - esiste un interesse, attuale e concreto del coniuge a reclamare la tutela giudiziale;

2) che la declaratoria di scioglimento della comunione non possa essere quindi richiesta antecedentemente alla formazione del giudicato sulla separazione dei coniugi, e la domanda in tale senso eventualmente formulata prima di tale data va dichiarata - come tale - improponibile, non potendosi d'altronde - neppure - farsi ricorso al provvedimento di sospensione del relativo procedimento, in quanto un provvedimento di tal fatta si porrebbe estraneo al paradigma normativo di cui all'art. 295 cod. proc. civ., il quale rende ricollegabile l'istituto della sospensione solo ad un rapporto "sincronico" di interdipendenza logica tra due coevi giudizi, suscettibili di proseguire altrimenti in modo autonomo, e giammai ad un rapporto "diacronico" di succedaneità logico-giuridica tra due giudizi il secondo dei quali (quello - in tesi - pregiudicato), proprio perché subordinato, nella sua promuovibilità ad un determinato esito dell'altro, non possa - per definizione - entrare con quello in contraddizione. (Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 6234 del 23.6.1998).

 Novità dal centro - n. 16 del 28.9.1998

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Unite
 
 

"Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto - Decreto del prefetto - Natura giuridica - Domanda in giudizio - Esclusione - Esercizio di potere di veto - Configurabilità - Effetti - Sospensione del processo (a seguito degli adempimenti rimessi al pubblico ministero e al capo dell'ufficio) - Onere delle parti di proporre regolamento di giurisdizione in un termine perentorio - Sussistenza - Mancato rispetto del termine - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso".

Il decreto con cui il prefetto, nel caso in cui la pubblica amministrazione non sia parte in causa, richiede, a norma degli artt. 41, secondo comma, e 368 cod. proc. civ., che le Sezioni unite della Corte di Cassazione dichiarino il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione, costituisce in realtà, più che la formulazione di una domanda, l'esercizio di un potere di veto, al quale consegue, attraverso gli adempimenti rimessi dall'art. 368, terzo comma, al pubblico ministero e al capo dell'ufficio giudiziario, la sospensione del procedimento, e l'onere per le parti del giudizio di investire della questione di giurisdizione la Corte di Cassazione, mediante ricorso per regolamento di giurisdizione da proporre nel previsto termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto prefettizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso. (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 7340 del 27.7.1998).
 
 

Sezioni Semplici
 
 

"Prova civile - Falso civile - Querela di falso - In Cassazione - Proponibilità - Condizioni - Sottoscrizione del ricorso e, per autentica, della procura - Querela di falso - Ammissibilità - Interpello - Mancata comparizione del ricorrente all'udienza - Risposta negativa all'interpello - Desumibilità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso".

Fra gli atti e i documenti contro i quali nel giudizio di legittimità puo' proporsi la querela di falso rientra lo stesso ricorso per cassazione, documento cardine di quel giudizio, potendo contestarsi con tale mezzo la genuinità della sottoscrizione apposta dal difensore per assumere la paternità del ricorso o per autenticare la firma del ricorrente sulla procura in calce o a margine del ricorso stesso. In tali ipotesi la mancata comparizione della parte ricorrente all'udienza fissata per il suo interpello ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ., equivale a risposta negativa all'interpello stesso e comporta l'inammissibilità del ricorso. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7099 del 20.7.1998).
 
 

"Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Poteri della Cassazione - Errore "In procedendo" - Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Prova legale - Esclusione - Libera valutazione da parte del giudice - Configurabilità - Giudizio di legittimità - Giudizi di fatto demandati alla Cassazione - Prova delle relative circostanze mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Valutazione della medesima - Ammissibilità - Fattispecie relativa a deduzione della nullità della sentenza d'appello per nullità della notificazione dell'atto di appello.

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Nullità della sentenza o del procedimento.

Prova civile - Documentale (prova) - In genere".

La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa a norma dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15, non costituisce fonte legale di prova, ma deve essere considerata alla stregua dei documenti il cui contenuto puo' essere liberamente valutato dal giudice. In particolare, deve ritenersi ammissibile la valutazione da parte della Corte di Cassazione di dichiarazione sostitutiva resa da un soggetto estraneo al processo, la quale - stante l'impossibilità di assunzione della prova testimoniale nella sede di legittimità - sia stata prodotta al fine di dimostrare determinate circostanze nei casi in cui la Corte é chiamata ad essere giudice anche del fatto. (Nella specie la Cassazione ha valutato elementi risultanti anche dalla indicata fonte documentale, prodotta a norma dell'art. 372, primo comma, cod. proc. civ., al fine di accertare la nullità del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza, dipendente dalla nullità, o inesistenza, della notificazione del ricorso in appello). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7107 del 20.7.1998).

"Procedimento civile - Domanda giudiziale - Subordinata - Domanda principale sull'"an" e sul "quantum" - Domanda subordinata di condanna generica - Contemporanea proposizione - Ammissibilità - Esclusione - Mancata prova anche del solo quantum - Conseguenze - Rigetto della domanda principale e dichiarazione di improponibilità della domanda subordinata.

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Di condanna generica".

Non é consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'"an" che al "quantum", di una domanda subordinata limitata alla condanna generica (cioé con riserva di determinazione del "quantum" in un separato giudizio), in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al "quantum", deve rigettare la domanda principale, con la conseguenza che non puo' poi prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del "ne bis in idem", non puo' ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul "quantum". (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7847 del 10.8.1998).

Novità dal centro - n. 17 del 12.10.1998

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Semplici
 
 

"Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Uso diverso da quello pattuito - Contratto ad uso abitativo ordinario - Utilizzo saltuario dell'immobile - Mutamento d'uso comportante applicazione del regime delle locazioni per il soddisfacimento di esigenze transitorie - Configurabilità.

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Ambito di applicazione - Locazioni per il soddisfacimento di esigenze transitorie"

Il principio desumibile dell'art. 80 della legge n. 392 del 1978, secondo il quale, in caso di difformità fra uso convenuto ed uso effettivo, il regime giuridico del contratto si adegua all'uso che il conduttore ne ha fatto in concreto, trova applicazione anche nel caso in cui produca effetti piu' sfavorevoli per il conduttore, ed investe - quindi - anche l'eventualità in cui il conduttore, avendo preso in locazione un immobile per uso abitativo ordinario, ne faccia utilizzo in modo del tutto saltuario, e cioé ne goda in modo corrispondente ad una locazione di natura transitoria. (Corte Cass., Sez. 3, Sent. n. 8716 del 2.9.1998).

Novità dal centro - n. 18 del 26.10.1998

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Semplici

 "Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto -Licenziamento individuale - Risarcimento del danno - Dichiarazione di invalidità del licenziamento ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno - Presupposti soggettivi - Responsabilità oggettiva del datore di lavoro - Configurabilità solo per il minimo delle cinque mensilità - Commisurazione del danno alle retribuzioni - Presunzione "iuris tantum" - Imputabilità dell'inadempimento al datore di lavoro - Regola ex art. 1218 cod. civ. - Applicabilità - Inadempimento derivante da impossibilità non imputabile - Esclusione del risarcimento del danno oltre la misura minima - Fattispecie relativa a licenziamento per incapacità fisica del lavoratore causato dalle risultanze di plurime certificazione di strutture sanitarie pubbliche specializzate".

La dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente, cioé per una forma di responsabilità oggettiva. L'irrilevanza degli elementi soggettivi é configurabile, per effetto della rigidità al riguardo della formulazione normativa, limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità, la quale é assimilabile ad una sorta di penale avente la sua radice nel rischio di impresa e puo' assumere la funzione di un assegno di tipo, in senso lato, assistenziale nel caso di assenza di una responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavoro.

In termini generali invece la disposizione in esame - commisurando l'indennità risarcitoria alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento - contiene solo una presunzione legale "iuris tantum" circa l'entità del danno subito dal lavoratore, mentre la questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, non introducendo l'art. 18 dello statuto dei lavoratori elementi distintivi. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 1218 cod. civ., secondo cui il debitore non é tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile.

(Nella specie il lavoratore era stato licenziato per incapacità fisica all'esercizio delle mansioni e il giudice di merito, rilevata, in base agli accertamenti espletati, la non sussistenza di tale incapacità, pur dichiarando l'illegittimità del licenziamento, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, osservando che il datore di lavoro era stato determinato al licenziamento da plurime certificazioni mediche provenienti da servizi specialistici di strutture pubbliche che lo avevano indotto in un errore inevitabile; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata solo per l'esclusione anche del risarcimento nella misura minima, in base al riportato principio e al rilievo che era configurabile un'impossibilità della prestazione non imputabile al datore di lavoro, essendo stata accertata la sua assenza di colpa e la riferibilità invece di tale impossibilità a una causa a lui estranea che ne aveva necessitato il comportamento, in aderenza alle previsioni normative). (Corte Cass. Sez. L, Sent. n. 9464 del 21.9.1998).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Rapporti tra assunzione a termine e disciplina del collocamento obbligatorio - Copertura della quota di legge mediante contratti a termine - Ammissibilità - Esclusione - Assunzioni a termine autorizzate dall'Ispettorato del lavoro - Stipulazione di contratti a termine con personale protetto - Legittimità - Limiti - Tenore della richiesta di avviamento - Rilevanza.

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria".

In relazione alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie di personale protetto, non puo' ritenersi ammessa l'utilizzazione di contratti di lavoro a termine per coprire la quota d'obbligo, che va computata sul personale stabile dell'impresa, poiché la stessa deve, logicamente, essere necessariamente coperta con assunzioni a tempo indeterminato, né in senso contrario puo' invocarsi la norma speciale di cui all'art. 3, comma diciottesimo, del D.L. n. 726 del 1984 (convertito con modificazioni in legge n. 863 del 1984), per cui gli assunti con contratto di formazione e lavoro sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 1 legge n. 482 del 1968, che semmai offre un argomento "a contrario". Peraltro, in presenza di un provvedimento di autorizzazione di assunzioni a termine dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 1 del D.L. n. 876 del 1977, mentre non puo' ritenersi l'illegittimità della stipulazione di contratti a termine di personale protetto (da ritenersi aggiuntivi), pur in presenza di una scopertura della quota d'obbligo (ferma restando la violazione delle norme sul collocamento obbligatorio), in caso di assunzione di lavoratori protetti, avviati come tali, e di contestazione da parte dei medesimi dell'apposizione del termine, va verificato il tenore della richiesta di avviamento inoltrata dall'impresa all'ufficio di collocamento, in quanto l'obbligo di assunzione a tempo indeterminato, e la conseguente responsabilità risarcitoria per la sua violazione, deve escludersi nel caso in cui nella richiesta di avviamento sia stato precisato che l'assunzione sarebbe avvenuta a termine. (Corte Cass. Sez. L, Sent. n. 9658 del 26.9.1998).

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere - Assegno di invalidità ex legge n. 222 del 1984 - Riconoscimento in esito al giudizio di contestazione della revoca della pensione di invalidità - Ammissibilità - Requisito contributivo - Verifica - Necessità - Nuova normativa - Applicabilità - Periodo di riferimento - Quinquennio antecedente il perfezionamento del requisito socio sanitario - Fattispecie relativa a decorrenza di lungo periodo di tempo prima della eventuale decorrenza della nuova prestazione".

Benché l'assegno di invalidità sia riconoscibile, indipendentemente da un'autonoma domanda amministrativa, anche nel corso del giudizio vertente sul ripristino della precedente pensione di invalidità, il requisito contributivo concernente tale prestazione (o la pensione di inabilità), riconosciuta con decorrenza successiva alla revoca della pensione di inabilità, va riferito alla nuova, più rigorosa disciplina, e va verificato con riguardo al quinquennio anteriore alla correlata domanda amministrativa, o all'epoca di ricorrenza del requisito socio-sanitario in caso di rilevanza della nuova fattispecie costitutiva per effetto del procedimento amministrativo o giudiziario di contestazione della revoca della pensione di invalidità (in conseguenza anche di Corte Cost. n. 355 del 1989). Infatti, le nuove disposizioni in tema di requisito contributivo tre anni nell'ultimo quinquennio) riguardano le domande successive alla data d'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 e alla medesima ipotesi é riconducibile la "nuova" prestazione richiesta conclusivamente in sede giudiziaria (nell'ambito del "nuovo" sistema emerso, pur nel segno della continuità, in seguito alla riforma).

(Nella specie era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario a partire dal dicembre 1993, e la S.C. ha fatto particolare riferimento al lungo tempo trascorso prima del perfezionamento della nuova fattispecie costitutiva). (Corte Cass. Sez. L, Sent. n. 9684 del 28.9.1998).

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento - Indebito - Ripetizione - Disciplina ex art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti - Irripetibilità nei confronti degli eredi ex comma duecentosessantatreesimo - Dolo del "de cuius" - Irrilevanza".

L'esclusione della ripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebite nei confronti degli eredi del percipiente prevista dal comma duecentosessantatreesimo dell'art. 1 legge n. 662 del 1996 - nell'ambito di norme transitorie applicabili agli indebiti relativi a periodi antecedenti all'1 gennaio 1996 - rimane ferma anche quando sia accertato il dolo del "de cuius", stante il mancato richiamo del comma citato da parte del successivo comma duecentosessantacinquesimo disciplinante l'ipotesi del dolo. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9677 del 28.9.1998).

Novità dal centro - n. 19 del 9.11.1998

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Semplici

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere - Nozione - Condizioni di pericolosità ambientale in paesi stranieri per contingenze storico-politiche - Rilevanza - Fattispecie relativa a lavoratore italiano vittima di un attentato in Libia in occasione di servizio".

Ai fini dell'operatività dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rileva, a norma dell'art.2 del d.p.r. n. 1124 del 1965, la nozione di occasione di lavoro, che si riferisce a tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge, le quali rendano imminente un rischio di danno per il lavoratore, che puo' provenire sia dallo stesso apparato produttivo, sia da fatti e situazioni proprie del lavoratore, sia da qualsiasi situazione ricollegabile in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell'attività lavorativa; in particolare, le condizioni di pericolosità ambientale esistenti in taluni paesi stranieri in determinate contingenze storico-politiche assumono per i lavoratori italiani all'estero la natura di rischio specifico improprio e possono quindi determinare l'indennizzabilità dei conseguenti eventi dannosi.

(Nella specie un lavoratore italiano in servizio in Libia alle dipendenze di una ditta italiana era rimasto vittima di un attentato mentre tornava al "campo" dopo avere accompagnato, per servizio, una persona all'aeroporto; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, stante una serie di circostanze, il movente dell'omicidio doveva ricondursi alla situazione esistente all'epoca, di generalizzato sentimento antitaliano e di contrapposizione della Libia ai paesi occidentali, cioé a condizioni di rischio ambientale connesse all'attività esercitata in Libia dall'impresa datrice di lavoro). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9801 del 2.10.1998).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - Limiti - Sciopero - Limiti - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Obblighi di garantire le "prestazioni indispensabili" - Finalità e ambito applicativo - Soggetti collettivi non partecipanti all'istituzione dei codici di autoregolamentazione ovvero non stipulanti accordi - Ricavabilità della nozione e del contenuto delle prestazioni indispensabili direttamente dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 - Necessità - Interpretazione letterale e logico-sistematica della norma citata - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie in materia di sciopero nei trasporti pubblici proclamato da un sindacato autonomo in concomitanza con una festività di rilievo locale".

Al fine di garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della personalità di fondamentale e primaria rilevanza costituzionalmente tutelati - quali sono il diritto alla libertà di circolazione assicurato dai trasporti pubblici (specialmente per le fasce sociali più deboli), nonché gli altri diritti indicati dal legislatore nell'art. 1, comma primo, della legge n. 146 del 1990 (di attuazione della riserva di legge di cui all'art. 40 della Costituzione) - e per assicurare l'effettività dei diritti medesimi nel loro contenuto precipuo, la legge n. 146 citata pone l'obbligo di effettuare o consentire l'erogazione delle "prestazioni indispensabili", cioé l'esecuzione dei servizi pubblici essenziali. Tale obbligo incombe su tutti i soggetti, individuali o collettivi, che attuano o semplicemente promuovono lo sciopero.

Con riguardo ai soggetti collettivi esso, quindi, é posto a carico non soltanto dei soggetti che hanno provveduto ad istituire codici di autoregolamentazione sindacale ovvero a stipulare accordi con le imprese o con le amministrazioni erogatrici di servizi, ma anche dei soggetti che non hanno inteso vincolarsi a discipline di tal genere. Qualora uno dei tali ultimi soggetti collettivi proclami o aderisca allo sciopero la nozione e il contenuto delle "prestazioni indispensabili" - non essendo ricavabili dai suddetti codici o accordi - devono essere desunti dall'art. 2 della legge n. 146 in argomento. In applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, tale operazione ermeneutica va eseguita non soltanto sulla base del dato testuale delle norma, ma anche tenendo conto dell'intenzione del legislatore.

Ne consegue che deve considerarsi corretta l'interpretazione secondo cui vanno qualificate come indispensabili le prestazioni consistenti nell'erogazione di pubblici servizi di trasporto nei particolari periodi dell'anno in cui si manifesta la, unanimemente sentita, esigenza della collettività di fruire di quei servizi in occasione di determinate evenienze di elevata rilevanza sociale, in ambito nazionale o anche solo locale, e che generalmente implicano notevoli spostamenti sul territorio. Tra tali evenienze sono da ricomprendere, ad esempio, le festività pasquali e natalizie o le altre festività di analoga importanza in determinate località, nonché le ferie nei periodi ad esse usualmente destinati o anche le elezioni degli organi pubblici rappresentativi. (Fattispecie in tema di sciopero esclusivamente proclamato dalla F.A.I.S.A. nella provincia di Perugia in concomitanza con la cosiddetta "fiera dei morti", festività particolarmente sentita nella coscienza sociale collettiva locale). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9876 del 5.10.1998).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere - Nei servizi pubblici essenziali - Sciopero illegittimo - Sanzione della sospensione temporanea dell'erogazione dei contributi sindacali - Irrogazione da parte del datore di lavoro - Fondamento - Sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 1995 - Influenza".

La facoltà di comminare la sanzione della sospensione temporanea dell'erogazione dei contributi sindacali, di cui all'art. 4, comma secondo, della legge n. 146 del 1990, non puo' non essere attribuita al datore di lavoro essendo a questi demandato il compito di effettuare - ai sensi dell'art. 26, commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970, abrogato, con effetto dal 30 settembre 1995, dal d.p.r. n. 313 del 1995 - le "ritenute sul salario" corrispondenti ai contributi che i lavoratori intendono versare al sindacato. Tale principio trova conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 1995 ove si é sottolineato che il potere sanzionatorio in questione, essendo strumentale alla salvaguardia delle finalità limitative dello sciopero, funzionale a garantire i servizi pubblici essenziali e collegato quindi alla tutela di un interesse pubblico, implica un'attività valutativa nel cui esercizio la discrezionalità del datore di lavoro deve essere limitata dalla Commissione di garanzia. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9876 del 5.10.1998).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere - Nei servizi pubblici essenziali - Sciopero illegittimo - Sanzioni ex art. 4 legge n. 146 del 1990 - Ambito di applicazione - Semplice proclamazione di uno sciopero illegittimo non attuato - Applicabilità - Fondamento".

I comportamenti sanzionati dall'art. 4, comma secondo, della legge n. 146 del 1990 sono la proclamazione o l'adesione ad uno sciopero - purché illegittimo - anche se non seguite da un'effettiva astensione dal lavoro. Infatti, anche la sola proclamazione da parte di un sindacato di uno sciopero illegittimo, in ipotesi non attuato, provoca, in tutta evidenza, disagi e danni per la collettività e per l'azienda datrice di lavoro, sulla cui considerazione si fonda la "ratio" della previsione legislativa delle sanzioni di cui si tratta. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9876 del 5.10.1998).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere - Determinazione - Promozioni - Riferimento alla disciplina vigente al momento del conseguimento della promozione - Necessità - Modificazioni successive della normativa relativa ai requisiti per l'acquisizione della qualifica - Irrilevanza - Fattispecie in materia di indennità di bilinguismo.

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - In genere - Indennità di bilinguismo - Disciplina".

L'indennità di bilinguismo, istituita con legge n. 1165 del 1961 anche in favore dei dipendenti civili delle amministrazioni autonome (fra le quali rientrava l'Azienda FF.SS.) in servizio nella regione Trentino-Alto Adige, ha subito nel tempo notevoli modificazioni normative in senso evolutivo per effetto del d.p.r. n. 752 del 1976, della legge n. 454 del 1980, del d.p.r. n. 327 del 1982 e del d.p.r. n. 521 del 1987. Dal suddetto quadro normativo emerge che mentre all'inizio il livello dell'attestato di conoscenza della lingua tedesca era correlato alle "carriere" (infatti, a seconda della carriera, era diversa la difficoltà delle prove di esame e l'ammontare dell'indennità), a partire dalla normativa del 1982 da un lato si é tenuto conto del titolo di studio per l'accesso ad un determinato impiego e dall'altro le stesse promozioni sono state subordinate al possesso di un grado di conoscenza della lingua tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'inquadramento superiore.

La suddetta disciplina va, peraltro, coordinata con quella che regola lo stato giuridico delle diverse categorie di personale. Da tale coordinamento emerge chiaramente che una volta che il lavoratore abbia acquisito - in base alla normativa vigente all'epoca del conseguimento della promozione - una determinata qualifica e in relazione a questa abbia anche ottenuto il riconoscimento di una conoscenza della seconda lingua adeguata alla professionalità di tale qualifica e conseguentemente si sia visto corrispondere l'indennità relativa, il trattamento economico già riconosciuto non puo' venire meno per effetto di sopravvenute modifiche normative che diano luogo alla riclassificazione della posizione lavorativa. Tali modifiche, infatti, non possono incidere su diritti già acquisiti. Né rilevano, in contrario, la non computabilità dell'indennità di bilinguismo agli effetti del trattamento di quiescenza ovvero la non erogabilità dell'emolumento durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sede ed uffici diversi da quelli ubicati nella provincia di Bolzano.

Del resto, della permanente validità degli effetti delle situazioni maturate sotto la pregressa normativa si rinviene ulteriore conferma nella disciplina relativa all'efficacia nel tempo degli attestati in oggetto, quale risulta dal combinato disposto dall'art. 4, comma ultimo, del d.p.r. n. 752 del 1976 (che ha per primo posto un limite alla suddetta efficacia) con gli artt. 4 del d.p.r. n. 327 del 1982 e 4 del d.p.r. n. 521 del 1987. (In base ai suddetti principi la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato illegittimo il mancato riconoscimento, da parte dell'Ente FF.SS:, del diritto di un dipendente a percepire l'indennità di bilinguismo, derivante dall'applicazione nei suoi confronti di una normativa più rigorosa e diversa rispetto a quella vigente - sia con riferimento alla qualifica sia con riguardo all'indennità - all'epoca del conseguimento della promozione a "verificatore"). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9880 del 5.10.1998).

"Società - In genere - Differenze dalla comunione - Tipi di società - Indicazione negli atti e nella corrispondenza - Scissione di società - Totale o parziale - Trasferimento di azienda (art. 2112 cod. civ.) - Ammissibilità - Sussistenza dei presupposti dello specifico fenomeno giuridico - Necessità - Fattispecie relativa a scissione parziale con conseguente assunzione di solo parte dei dipendenti da parte della nuova società, e prosecuzione della attività in via ridotta, da parte della società oggetto di scissione.

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere".

Nel caso di scissione totale o parziale di società a norma degli artt. 2504 septies e seguenti cod. civ., puo' verificarsi o meno un trasferimento di azienda dalla società soggetta a scissione alla società, o ad una delle società, cui sia trasferito il patrimonio, o una sua parte, della società scissa, e deve quindi verificarsi, con riferimento alle modalità specifiche dell'operazione e sulla base di principi applicabili nella materia, se si sia verificato un mutamento di titolarità dell'azienda (o di un suo ramo autonomo), permanendo inalterata la sua struttura organica.

(Nella specie, solo una parte dei dipendenti della società oggetto di scissione parziale era stata assunta dalla diversa società di nuova costituzione destinataria di parte del patrimonio; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, accertato che la società oggetto di scissione parziale aveva continuato ad espletare - sia pure in diversa località e ad un livello ridotto - la sua attività avvalendosi della relativa organizzazione, aveva rigettato la domanda dei dipendenti non transitati alle dipendenze della nuova società di riconoscimento del loro diritto al passaggio alla dipendenze della medesima società a norma dell'art. 2112 cod. civ.). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9897 del 6.10.1998).

Novità dal centro - n. 20 del 23.11.1998

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Unite

"Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere - Forma dell'impugnazione - Citazione - Necessità - Disposizione sul termine di comparizione e sulla sua abbreviazione - Applicabilità - Mera trascrizione del decreto del capo dell'ufficio - Nella citazione notificata della copia del decreto di abbreviazione - Nullità della citazione - Esclusione".

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale si propone con citazione alla quale si applica l'art. 163 bis cod. proc. civ. sulla durata del termine a comparire, compresa la disposizione di cui al comma secondo di detto articolo che consente l'abbreviazione del medesimo termine per le cause che richiedono pronta spedizione, a seguito di decreto motivato del capo dell'ufficio. La trascrizione di tale decreto nella copia notificata della citazione é sufficiente ad escludere il vizio di nullità della citazione stessa, atteso che la previsione contenuta nel citato comma secondo, relativa alla stesura del decreto menzionato in calce anche alle copie dell'atto, oltreché all'originale dello stesso, non puo' considerarsi dettata a pena di nullità, tale conseguenza dovendo ritenersi riservata alla assenza sulla citazione notificata della copia del decreto stesso.(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 10155 del 14.10.1998).

Sezioni Semplici

"Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere - Opzione per la continuazione del rapporto oltre l'età pensionabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Licenziamento intimato ingiustificatamente in costanza di efficacia dell'opzione - Successivo superamento del sessantacinquesimo anno da parte del lavoratore - Reintegrazione nel posto di lavoro - Ammissibilità - Esclusione - Necessità di licenziamento al compimento dei 65 anni - Insussistenza - Esclusione - Risoluzione automatica per scadenza del termine - Configurabilità - Conseguenze sull'entità del risarcimento del danno - Fattispecie".

Nel caso di lavoratore optante per la prosecuzione del rapporto oltre il compimento dell'età pensionabile, a norma dell'art. 6 D.L. n. 791 del 1981, convertito con modificazioni in legge n. 54 del 1982, la stabilità del rapporto é garantita nei limiti entro cui é assicurata la prosecuzione del rapporto a norma dell'articolo stesso, come é fatto palese dal tenore del comma quarto, e quindi il lavoratore non puo' ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di sentenza pronunciata dopo il superamento del sessantacinquesimo; del resto, qualora il lavoratore abbia manifestato la volontà di continuare a prestare la propria opera ai fini dell'incremento della propria anzianità contributiva fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (in conformità della facoltà riconosciuta dal comma primo), si verifica l'introduzione nel rapporto di un termine alla cui scadenza esso cessa automaticamente, in armonia con quanto previsto dal comma sesto per l'ipotesi di raggiungimento dell'anzianità contributiva prescelta dal lavoratore, né tale soluzione normativa puo' ritenersi in conflitto con gli artt. 2, 3, 4, 38 e 41 Cost., in presenza di giustificate ragioni per tale modalità di cessazione del rapporto, comunque collegata ad una precisa scelta del lavoratore e non lesiva degli interessi previdenziali del medesimo.

(Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., dichiarata l'illegittimità del licenziamento, aveva escluso la reintegrazione nel posto di lavoro, per il sopravvenuto compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del lavoratore, e aveva limitato il risarcimento dei danni alle retribuzioni maturate fino alla relativa epoca).(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 10045 del 9.10.1998).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare - Contestazione dell'addebito - Comminatoria del licenziamento - Comunicazione con lo stesso atto - Legittimità - Condizioni - Concessione del termine a difesa - Subordinazione dell'operatività del licenziamento alla mancanza di giustificazioni - Decorrenza dello stesso successivamente alla scadenza del relativo termine".

Nel licenziamento disciplinare, la contestazione dell'addebito e la comminatoria del licenziamento possono essere contenute nel medesimo atto, in mancanza di disposizioni che vietino tali modalità di esercizio dei poteri del datore di lavoro, se viene concesso al lavoratore il termine di legge di cinque giorni per fornire le proprie discolpe e viene precisato che, qualora egli non si avvalga di tale possibilità, il rapporto di lavoro si intenderà risolto senza ulteriore preavviso dal giorno successivo alla scadenza del termine.(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 10113 del 13.10.1998)

"Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente a   rapporto convenzionale - In genere - Art. 19 della legge n. 67 del 1988 - Valore preminente rispetto all'accordo di cui al d.P.R. n. 120 del 1988 - Proroghe in quest'ultimo delle convenzioni in materia di diagnostica strumentale e di laboratorio - Illegittimità".

La complessa normativa in materia di trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale ha nell'art. 19 della legge n. 67 del 1988 un suo importante punto di riferimento. Ne consegue che le convenzioni in atto alla data del 23 marzo 1988 in materia di diagnostica strumentale e di laboratorio erano già state prorogate automaticamente, per volontà del Parlamento, fino al 31 marzo 1989. Pertanto l'atto di normazione secondaria rappresentato dal d.P.R. 23 marzo 1988 n. 120 (intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge) contenente clausole richiedenti la presentazione di una domanda per la proroga delle convenzioni e subordinatamente l'accettazione di una rinuncia a controprestazioni economiche con valore transattivo, deve considerarsi per questa parte illegittimo, come del pari illegittimi sono gli eventuali atti e provvedimenti adottati in applicazione delle suddette clausole.(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 10166 del 14.10.1998).

"Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Riconoscimento del diritto - Ente a struttura articolata - Organo privo di rappresentanza esterna ma investito della cura degli interessi coinvolti - Riconoscimento proveniente dallo stesso - Rilevanza - Fattispecie relativa all'incidenza di circolari della direzione del personale delle Ferrovie dello Stato sulle richieste di differenze retributive per lavoro straordinario.

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - Lavoro straordinario - Retribuzione - Prescrizione - Ente a struttura articolata - Organo privo di rappresentanza esterna ma investito della cura degli interessi coinvolti - Riconoscimento proveniente dallo stesso - Rilevanza - Fattispecie relativa all'incidenza di circolari della direzione del personale delle Ferrovie dello Stato sulle richieste di differenze retributive per lavoro straordinario".

Il riconoscimento del diritto, nel caso in cui il debitore sia un ente a struttura articolata, ha efficacia interruttiva della prescrizione anche se proviene da organo che, investito della cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, sia privo della rappresentanza esterna dell'ente. Infatti va considerato che ai fini in questione rilevano non solo le dichiarazioni esplicite ma anche i fatti che implichino comunque l'ammissione dell'esistenza del diritto dell'altra parte, e va altresì tenuto presente il principio dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento del terzo.

(Fattispecie relativa all'incidenza di circolari emanate dalla direzione generale del personale delle Ferrovie dello Stato, o da uffici del personale compartimentali a nome della stessa, a seguito delle numerose richieste avanzate dai dipendenti di differenze retributive per il lavoro straordinario: la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità dell'interruzione della prescrizione, per violazione di legge quanto al ritenuto difetto di legittimazione dell'organo, e per difetto di motivazione quanto al parziale esame di dette circolari e alla inadeguata considerazione delle rassicurazioni in esse contenute circa la non necessità della costituzione in mora, in attesa di provvedimenti, ritenuti non di competenza aziendale, volti a dare attuazione al disposto dell'art. 17 legge n. 42 del 1979).(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 10404 del 20.10.1998).

"Avvocato e procuratore - Previdenza - Mancata maturazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione - Diritto alla restituzione dei contributi versati - Contributi soggettivi - Inclusione ex art. 21 legge n. 576 del 1980 - Contributi integrativi ex art. 11 - Rimborso - Esclusione - Funzione solidaristica - Configurabilità.

Il professionista iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense che, non avendo maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, chieda la restituzione dei contributi non ha il diritto di conseguire il rimborso, oltre che dei contributi soggettivi di cui all'art. 10, così come previsto dall'art. 21, anche dei contributi integrativi di cui all'art. 11, neanche se di fatto rimasti a carico del professionista perché non rimborsati dai clienti in base al corrispondente aumento dei corrispettivi dagli stessi dovuti, dovendosi dare rilievo alla mancata previsione del diritto alla restituzione di detti contributi, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi, non influenti sul computo della pensione.(Corte Cass., Sez. L, Sent. 10458 del 21.10.1998).

"Avvocato e procuratore - Previdenza - Mancata maturazione dei requisiti assicurativi - Diritto alla restituzione dei contributi soggettivi ex art. 21 legge n. 576 del 1980 - Fondamento - Pagamento indebito - Configurabilità - Esclusione - Diritto al rimborso anche degli aggi esattoriali - Esclusione".

Nel sistema della previdenza forense, il diritto del professionista alla restituzione dei contributi soggettivi in caso di cessazione dall'iscrizione senza maturazione dei requisiti assicurativi per il diritto alla pensione (art. 21 legge n. 576 del 1980) non si basa su un indebito percepimento dei contributi da parte della Cassa, ma - nell'ambito di un sistema previdenziale di tipo solidaristico - sulla espressa previsione del beneficio da parte della legge. Ne consegue che il diritto al rimborso non si estende agli aggi esattoriali inerenti ad una legittima riscossione dei contributi, avvenuta mediante iscrizione a ruolo degli stessi, secondo quanto previsto dalla legge.(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 10458 del 21.10.1998).

"Assicurazione - Impresa di assicurazione - Agenzie - In genere - Indennità di risoluzione - Quota ex art. 24 e seguenti dell'Accordo nazionale 16 settembre 1981 - Finalità - Conseguenze - Diritto di rivalsa della Compagnia preponente sull'agente subentrante - Affiancamento di un coagente - Opzione del vecchio agente per la corresponsione immediata delle indennità maturate - Previsione del diritto di rivalsa pro quota sul medesimo agente per l'indennità ex art. 24 citato - Razionalità - Indebito frazionamento del rapporto - Danno per l'agente - Esclusione".

In caso di risoluzione del rapporto di agenzia ad iniziativa della Compagnia di assicurazioni preponente, il diritto di rivalsa alla stessa riconosciuto dall'Accordo nazionale 16 settembre 1981 nei confronti dell'agente subentrante quanto alla componente dell'indennità di fine rapporto, corrisposta all'agente uscente, di cui all'art. 24 e seguenti (calcolata in proporzione alla media annua delle provvigioni liquidate negli ultimi tre esercizi), trova giustificazione nella circostanza che tale parte del trattamento di fine rapporto vale a compensare il vecchio agente della perdita di clientela di cui si avvantaggia quello subentrante.

Ne consegue che corrisponde a razionalità la esercitabilità di detta rivalsa, per la quota di ragione, in caso di affiancamento di un coagente all'agente in carica, disposto dalla Compagnia a norma dell'art. 36, e di opzione del vecchio agente per l'immediata corresponsione delle indennità, così come precisato da nota a verbale all'articolo citato, sulla base di un configurato nuovo inizio del rapporto a tutti gli effetti anche nei confronti del vecchio agente. Né puo' ritenersi la sussistenza di un illegittimo frazionamento dell'originario rapporto e di un danno per l'agente, poiché l'affiancamento del coagente non costituisce un fittizio frazionamento del rapporto, ma determina, quanto meno agli effetti dell'indennità di risoluzione, un nuovo rapporto e la minore somma che l'agente finisce per ricevere al termine dei due rapporti é giustificata dalla corresponsione di tutte le indennità alla fine del primo rapporto, peraltro con l'applicazione di un piano di ammortamento molto favorevole per la quota soggetta a rivalsa.(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 10510 del 22.10.1998).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere - Obblighi di correttezza e buona fede - Funzione integrativa - Natura giuridica - Norme elastiche - Configurabilità - Individuazione - Rispetto dei principi giuridici costituenti la civiltà del lavoro - Necessità - Conseguenze - Sindacato in cassazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa all'incidenza di un non coretto impiego di certificato medico nella giustificazione di un'assenza per malattia e ai limiti della rilevanza della mancanza di recidiva sulla gravità delle infrazione disciplinare.

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - In genere - Obblighi di correttezza e buona fede - Funzione integrativa del rapporto obbligatorio - Natura giuridica - Norme elastiche - Configurabilità - Individuazione - Rispetto dei principi giuridici costituenti la civiltà del lavoro - Necessità - Conseguenze - Sindacato in cassazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa all'incidenza di un non corretto impiego di certificato medico nella giustificazione di un'assenza per malattia e ai limiti della rilevanza della mancanza di recidiva sulla gravità della infrazione disciplinare.

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Violazione di norme di diritto - Lavoro subordinato - Obblighi di correttezza e buona fede - Funzione integrativa - Natura giuridica - Norme elastiche - Configurabilità - Individuazione - Rispetto dei principi giuridici costituenti la civiltà del lavoro - Necessità - Conseguenze - Sindacato in cassazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa all'incidenza di un non corretto impiego di certificato medico nella giustificazione di un'assenza per malattia e ai limiti della rilevanza della mancanza di recidiva sulla gravità della infrazione disciplinare".

Gli obblighi di correttezza e buona fede che, nel rapporto di lavoro, hanno la funzione di salvaguardare l'interesse della controparte alla prestazione dovuta e all'utilità che la stessa le assicura, imponendo una serie di comportamenti di contenuto atipico, vengono individuati mediante un giudizio applicativo di norme elastiche e soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge; infatti gli obblighi stessi vanno individuati con il rispetto del complesso di regole in cui si sostanzia la civiltà del lavoro in un certo contesto storico - sociale, vale a dire dell'assieme dei principi giuridici puntualizzati dalla giurisdizione di legittimità, e vengono quindi ad assumere la consistenza di "standard" che rispetto a detti principi sono in rapporto essenziale ed integrativo.

(Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, in relazione a un licenziamento disciplinare, aveva ritenuto giustificabile il comportamento del lavoratore il quale, a seguito di un'assenza di un giorno - la cui mattinata sarebbe stata impiegata per la raccolta di funghi - aveva taciuto al datore di lavoro che il certificato medico prodotto gli era stato rilasciato nel pomeriggio e pertanto non copriva l'assenza ingiustificata del mattino; e che altresì aveva dato rilievo alla mancanza di recidiva, senza tenere presente la non decisività dell'assenza di precedenti, poiché la gravità delle mancanze va valutata in relazione ad ogni aspetto del caso concreto).(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 10514 del 22.10.1998).

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità - Presupposti - Professionalità del rischio - Collegamento non accidentale dell'attività con le prestazioni lavorative - Rilevanza - Conseguenze - Attività di trasferimento al posto di lavoro - Rilevanza in difetto di rischio elettivo - Spostamenti a piedi - Inclusione - Fattispecie".

Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, relativamente agli infortuni cosiddetti "in itinere", poiché, a configurare la professionalità del rischio che rende tutelabile l'infortunio, é sufficiente il collegamento non estrinseco o meramente accidentale della condotta del lavoratore - costituente, anche se non in misura rilevante, fonte di pericolo - con le prestazioni lavorative, gli infortuni in cui incorre il lavoratore nel recarsi al posto di lavoro (cioé nel compimento di un'attività indispensabile per poter rendere la prestazione lavorativa) devono ritenersi, in difetto di ipotesi di rischio cosiddetto elettivo, occasionati dalle prestazioni lavorative e quindi indennizzabili (art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965), compresi specificamente gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati a piedi. (Fattispecie relativa a lavoratore caduto mentre, in ora prossima a quello dell'inizio delle prestazioni, si dirigeva a piedi e senza deviazioni dalla sua abitazione alla fermata del mezzo di trasporto pubblico necessario per raggiungere il posto di lavoro). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 10582 del 24.10.1998)

"Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Soggetti passivi - Società in nome collettivo - Pagamento dell'imposta da parte dei soci in nome proprio - Rilievo estintivo dell'obbligazione tributaria gravante sulla società - Configurabilità - Fondamento".

La mera autonomia patrimoniale di cui una società in nome collettivo gode, non si pone in contrasto con l'adempimento, da parte dei soci, del debito di imposta societario, che deve ritenersi valido quando sia effettuato da soggetti comunque tenuti in via solidale per i debiti della società, quali i singoli soci. Pertanto, in tema di ILOR, allorché il versamento dell'imposta (nella specie, un acconto) sia avvenuto direttamente ad opera dei soci quali persone fisiche, la modalità non corretta (sotto il profilo della normativa tributaria) del versamento non toglie il fatto che l'Erario abbia comunque ottenuto soddisfacimento alla sua pretesa e nulla possa più pretendere nei confronti della società, unica reale e vera obbligata.(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 9955 dell'8.10.1998).

"Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - Colpa - Presunzione agli effetti civili - In genere - Danni ai terzi trasportati - Presunzione ex art. 2054 cod. civ. - Nei confronti del conducente e del proprietario - Sussistenza".

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, puo' invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che puo' liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo é avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l'azione prevista dall'art. 1681 cod. civ. - che stabilisce la responsabilità contrattuale del solo vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio - puo' infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all'art. 2054 cod. civ.(Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 10629 del 26.10.1998).