Sezioni Semplici:
"Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere - Convalida dell'ordinanza ingiunzione alla prima udienza in caso di mancata comparizione dell'opponente - Presupposti ex Corte cost. n. 534/1990 e n. 507/1995 - Implicazioni - Previo controllo della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione resistente - Necessità - Fattispecie relativa ad opposizione a cartelle esattoriali e alla identificazione dei relativi soggetti passivamente legittimati".
Nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, poiché la convalida alla prima udienza da parte del pretore del provvedimento opposto per la mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore a norma dell'art. 23, quinto comma, della legge 689/81, é subordinata - per effetto delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 534 del 1990 e 507 del 1995 - alla verifica della legittimità del provvedimento sulla base sia della documentazione allegata al ricorso, sia della documentazione relativa all'accertamento, contestazione o notificazione della violazione, prodotta dall'amministrazione in ossequio all'ordine rivoltole a norma del secondo comma del medesimo art. 23 con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione steso in calce al ricorso, la verifica della sussistenza della seconda delle due condizioni resta a sua volta subordinata al preliminare accertamento della ritualità della notifica (da eseguirsi a cura della cancelleria) del ricorso e del relativo decreto in calce all'amministrazione opposta, con la conseguenza che in caso di esito negativo di tale verifica il pretore non deve pronunciare la convalida in questione, ma provvedere ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte resistente. (Nella specie la S.C. ha fatto applicazione del principio enunciato in un giudizio di opposizione contro cartelle esattoriali aventi ad oggetto la riscossione di sanzioni amministrative - proposto sotto il profilo, tra l'altro, della mancata notifica dei verbali di accertamento nel termine, della prescrizione del diritto, della nullità delle cartelle esattoriali per la mancata specificità delle causali, della tardività dell'iscrizione a ruolo - ritenendo illegittimo il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'opposizione in difetto della instaurazione del contraddittorio nei confronti - oltre che del comune che aveva eseguito l'iscrizione a ruolo - del Prefetto che aveva emanato i provvedimenti sanzionatori e dell'esattore).(Corte Cass., Sez. 1, Sent. n. 4324 del 29.4.1999).
"Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere - Responsabilità extracontrattuale - Risarcimento per equivalente - Ritardo nel pagamento della relativa somma - Danno relativo - Duplicazione delle voci risarcitorie - Necessità - Interessi - Computo - Sulla somma rivalutata con decorrenza dal fatto lesivo - Esclusione - Dai singoli momenti di incremento del valore - Alternativamente in base ad indice medio di rivalutazione".
Al fine di evitare la duplicazione delle voci risarcitorie, il ritardo nella erogazione di somme dovute a titolo di risarcimento per equivalente del danno da fatto illecito deve essere risarcito liquidando interessi che non vanno computati globalmente sulla somma corrispondente al valore del bene perduto attualizzato al momento del versamento e con decorrenza dalla data del fatto lesivo, ma calcolati con decorrenza dai singoli momenti (da determinarsi dal giudice di merito con riferimento alle specifiche circostanze) di incremento nominale della somma secondo prescelti indici di rivalutazione, oppure determinati sulla base di un indice medio di rivalutazione della somma.(Corte Cass., Sez. 3, Sent. n. 4156 del 26.4.1999).
Sezioni Semplici
"Lavoro - Lavoro subordinato
- Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Quadri
- Categoria dei quadri (o dei dirigenti) - Passaggio alla stessa per esercizio
di fatto delle relative mansioni (art. 6 legge n. 190/1985) - Facoltà
della contrattazione collettiva di prevedere un termine superiore a tre
mesi - Applicabilità ai passaggi di livello nell'ambito della stessa
categoria - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato
- Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Svolte effettivamente".
La norma dell'art. 6 della legge 13 maggio 1985 n. 190, che, in deroga all'art. 2103 cod. civ., consente alla contrattazione collettiva di prevedere un termine superiore a quello ordinario di tre mesi, perché l'assegnazione alle mansioni superiori di quadro (o di dirigente) divenga definitiva, va interpretata nel senso che essa riguarda la sola ipotesi di passaggio, per esercizio delle relative mansioni, alla categoria dei quadri (o a quella dei dirigenti) da una categoria inferiore nell'ambito delle quattro categorie del personale dipendente previste dall'art. 2095 cod. civ., e non anche per l'acquisizione del diritto all'inquadramento in un livello superiore di quelli eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva all'interno della stessa categoria, in considerazione della formulazione letterale della disposizione e, sul piano della "ratio legis", del fatto che l'esigenza di particolari garanzie riguardo alle capacità professionali, che é prospettabile per il passaggio alla categoria superiore, non sussiste in maniera analoga per passaggi interni alla stessa. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 4516 del 5.5.1999).
"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere - Sistema dell'assicurazione antinfortunistica - Caratteri originari ed evoluzione - Lavoratore assicurato ex art. 1 T.U. n. 1124/1965 - Attività prodromiche e necessarie - Rilevanza - Specificità del rischio - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a uso di bicicletta all'interno di un ospedale".
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tenuti presenti i caratteri originari del sistema e la sua evoluzione, deve ritenersi configurabile l'occasione di lavoro, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito da lavoratore soggetto ad assicurazione perché addetto ad attività protetta a norma dell'art. 1 del d.p.r. n. 1124 del 1965, anche con riferimento ad eventi occorsi nello svolgimento di attività prodromica e necessaria rispetto alla prestazione dedotta in contratto, a prescindere da particolari requisiti di specificità del rischio. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto indennizzabile l'infortunio subito da una addetta alle pulizie presso un ospedale, la quale, dopo avere timbrato il cartellino all'ingresso, si stava recando in bicicletta al padiglione in cui doveva eseguire la prestazione lavorativa). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 4676 dell'11.5.1999).
"Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (Impiegati ed agenti) - In genere - Attività sussidiarie sottratte alla disciplina del rapporto di lavoro ex art. 7, lett. b), R.D. n. 148 del 1931 - Nozione - Unità organizzative interne - Irrilevanza - Attività di prestazione di servizi agli utenti in forma imprenditoriale - Necessità - Fattispecie relativa ad impiegata addetta a compiti di pubbliche relazioni, a rapporti con la stampa e all'archivio storico".
Per servizi "soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" secondo la norma dettata dall'art. 7, lett. b), R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all'applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne (servizio del personale, servizio di contabilità, ecc.), ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e quindi oggetto di attività, diverse da quelle di trasporti, esercitate in forma imprenditoriale. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile la disposizione citata a dipendente addetta a compiti di pubbliche relazioni, e di cura dei rapporti con la stampa e dell'archivio storico, e quindi aveva escluso la necessità della proposizione del reclamo gerarchico di cui all'art. 10 del citato R.D. n. 148/1931, modificato con legge n. 633 del 1957 e inciso da Corte Cost. sentenza n. 93/1979, ai fini della procedibilità di domanda in giudizio di rivendicazione di un superiore inquadramento). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 4780 del 17.5.1999).
"Spese giudiziali civili - Processo di esecuzione - Espropriazione presso terzi - Conclusione del procedimento per effetto di non contestata dichiarazione negativa del terzo - Diritto del creditore procedente al recupero delle spese giudiziali - Insussistenza - Applicabilità degli artt. 95 e 306 cod. proc. civ. - Esclusione - Fattispecie relativa a richiesta delle spese con autonomo giudizio di cognizione".
In caso di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo non contestata dal creditore esecutante, nessuna norma assicura a quest'ultimo il recupero delle spese processuali, dato che l'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente un'esecuzione fruttuosa e, d'altra parte, non puo' farsi riferimento neanche all'art. 306 cod. proc. civ., operante nel giudizio di cognizione nel caso in cui si verifichi la volontaria desistenza dall'azione. (Nella specie, l'interessato aveva ottenuto l'accoglimento in sede di merito della domanda al riguardo proposta con un autonomo giudizio di cognizione; la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile sotto il profilo della assoluta carenza di tutela giudiziaria). (Corte Cass., Sez. II, Sent. n. 4695 del 12.5.1999).
Sezioni Semplici
"Prescrizione civile -
Termine - Prescrizioni brevi - In genere - Dipendenti delle Ferrovie dello
Stato - Prescrizione dei crediti retributivi - Periodo intercorrente tra
la privatizzazione dei rapporti di lavoro e la stipulazione dei contratti
collettivi - Prescrizione quinquennale ex art. 39 R.D. n. 295/1939 e Corte
cost. n. 50/1981 - Applicabilità - Interpretazione - Crediti di
difficile liquidazione - Inclusione.
Impiego pubblico - Impiegati
e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - In genere".
La prescrizione dei crediti retributivi
dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato nel periodo intercorrente tra
l'istituzione dell'ente pubblico economico (legge n. 210 del 1985) e la
stipulazione dei contratti collettivi ha continuato ad essere disciplinata,
così come gli altri aspetti dei rapporti di lavoro, dalle norme
in vigore al momento della privatizzazione dei rapporti di lavoro (cfr.
art. 21 legge n. 210/1985) e quindi (per effetto dell'abrogazione da parte
dell'art. 3 della legge n. 564 del 1981 della norma specifica di cui all'art.
84 della legge n. 34 del 1970) dall'art. 2 del R.D. 19 gennaio 1939 n.
295 relativo agli impiegati dello Stato, così come inciso dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 50/1981 sotto il profilo della durata,
portata da due a cinque anni, al fine di evitare una disparità di
trattamento rispetto agli altri pubblici dipendenti (cfr. anche la sostituzione
dell'art. 2 citato da parte dell'art. 2 della legge n. 428/1985). Ciò
nonostante, deve escludersi che la prescrizione quinquennale sia inapplicabile
- e si renda applicabile conseguentemente la prescrizione ordinaria decennale
- nel caso di crediti di difficile liquidazione, in quanto richiedenti
una ricognizione dei presupposti di fatto e una non semplice quantificazione,
poiché un orientamento interpretativo in tal senso non trova giustificazione
nel tenore del citato art. 2 del R.D. n. 295/1939, che prevede il decorso
della prescrizione dal giorno della scadenza della rata o dell'assegno
spettante per dispozione di legge o di regolamento, anche nel caso in cui
sia necessaria una sua liquidazione d'ufficio, e che solo nel caso di diritti
derivanti da un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione o
comunque discrezionale dell'amministrazione prevede il differimento della
decorrenza della medesima prescrizione breve dal giorno della comunicazione
del provvedimento, in coerenza con la distinzione, pur nell'ambito della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tra situazioni giuridiche
protette del dipendente di diritto oppure di interesse legittimo.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 5003
del 22.5.1999).
"Atti amministrativi -
Interpretazione - Pubblici trasporti in concessione - Idoneità del
personale - Relative disposizioni ministeriali - Carattere normativo -
Esclusione - Principi sull'interpretazione degli atti amministrativi -
Applicabilità - Conseguenze - Sindacabilità in cassazione
dell'interpretazione del giudice di merito - Limiti - Fattispecie.
Fonti del diritto - Regolamenti
- Statati - Ministeriali (e interministeriali).
Trasporti - Pubblici -
Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Controllo sanitario".
Le disposizioni emanate dal Ministro
dei trasporti, a norma dell'art. 9 del d.P.R. (decreto legislativo) 11
luglio 1980 n. 753, per l'accertamento della idoneità del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporti, non hanno carattere regolamentare
o comunque normativo, benché l'articolo citato adoperi il termine
"norme", come si evince sia dal fatto che il potere relativo é diretto
alla cura di un interesse pubblico specifico già individuato sufficientemente
dal legislatore, sia dalla circostanza che in concreto lo stesso potere
é stato esercitato senza l'osservanza dei procedimenti prescritti
per l'adozione dei regolamenti. (La Corte di cassazione ha ritenuto che
l'interpretazione del D.M. n. 206 del 1983 e della circolare 21 gennaio
1986 di modifica dello stesso - nella specie incidente sulla configurabilità
o meno, in sede di assunzione, di una tipologia di dipendenti definiti
quali operai qualificati non adibiti a mansioni interessanti l'esercizio
e quindi assoggettati a requisiti fisici meno rigorosi - fosse demandata
al giudice di merito e sottratta a sindacato in sede di legittimità,
in difetto di vizi di motivazione e di denuncia di violazione delle norme
di cui all'art. 1363 segg. cod. civ.).
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 5004
del 22.5.1999).
"Mediazione - Responsabilità del mediatore - Coordinamento del primo secondo comma dell'art. 1759 cod. civ. con gli artt. 1175 e 1176 cod. civ., e con i principi della legge n. 39 del 1989 - Necessità - Conseguenze - Obbligo di corretta informazione del mediatore - Sussistenza - Contenuto - Dovere di comunicare le circostanze note e quelle conoscibili con la media diligenza professionale nonché di non fornire informazioni false - Sussistenza - Divieto di fornire informazioni non verificate e poi risultate inesatte - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Responsabilità risarcitoria per i relativi danni".
L'art. 1759, comma primo, codice
civile, laddove impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze
a lui note, relative alla valutazione e sicurezza dell'affare, che possono
influire sulla sua conclusione, deve essere letto in coordinazione con
gli artt. 1175 e 1176 dello stesso codice, nonché al lume della
disciplina dettata dalla l. n. 39 del 1989, che ha posto in risalto la
natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone
l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati
requisiti di cultura e competenza (art. 2), e condizionando all'iscrizione
stessa la spettanza del compenso (art. 6). Ne consegue che il mediatore,
pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito,
a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione (che si svolge in un
ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico - giuridica
(come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento,
mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), al fine di individuare
circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note,
é gravato, tuttavia, di un obbligo di corretta informazione, secondo
il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in
senso positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque
conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché,
in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere,
ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza
e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello
di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Qualora,
pertanto, il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia
consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte
e non veritiere, si può configurare una sua responsabilità
per i danni sofferti dal cliente (nell'affermare tali principi la Suprema
corte ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, la quale, pur avendo
il cliente provato che il mediatore gli aveva erroneamente comunicato l'inesistenza
di ipoteche sull'immobile acquistato, aveva rigettato la domanda risarcitoria
dello stesso, per non avere il medesimo provato la conoscenza da parte
del mediatore della presenza di iscrizioni ipotecarie).
(Corte Cass., Sez. III, Sent. n.
5107 del 26.5.1999).
Sezioni Unite:
"Giurisdizione civile -
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte dei Conti - Impiegati
dello Stato e pubblici - Spese effettuate per ragioni di servizio con danaro
pubblico - Inadeguata documentazione - Trattenuta sullo stipendio - Contestazione
in giudizio - Riconducibilità all'istituto della ritenuta ex art.
58 R.D. n. 1214/1934 - Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Esclusione
- Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
Impiego pubblico - Impiegati
dello Stato - Responsabilità - Amministrativa - In genere".
Nel caso in cui un pubblico dipendente
contesti in giudizio la legittimità di una trattenuta sullo stipendio
effettuata nei suoi confronti dall'amministrazione, che ritenga inadeguata
la documentazione delle spese da lui effettuate per ragioni di servizio
con danaro anticipatogli dall'amministrazione stessa, non é competente
né la giurisdizione ordinaria, né quella amministrativa,
bensì quella della Corte dei conti, in quanto la trattenuta in questione
é riconducibile allo strumento cautelare della ritenuta prevista
dall'art. 73 del R.D. n. 2440 del 1923 e dall'art. 58 del R.D. n. 1214
del 1934 (e, in base all'art. 58 cit., applicabile, come precisato dalla
giurisprudenza contabile, non solo nei confronti degli agenti con gestione
di danaro pubblico, ma anche nei confronti di coloro cui vengano rivolti
addebiti di responsabilità amministrativa), la cui legittimità
puo' essere sottoposta a verifica giudiziale davanti alla Corte di conti
ad iniziativa dell'interessato.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 362
del 30.6.1999).
"Tributi (in generale)
- Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria
del 1972) - Commissioni tributarie - In genere - Pagamento del datore di
lavoro a favore del lavoratore in base a conciliazione giudiziale - Ritenuta
fiscale - Contestazione della medesima da parte del lavoratore ed azione
in giudizio per il conguaglio - "Causa petendi" basata sulla deduzione
di un "patto di netto" - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione
- Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
Giurisdizione civile -
In genere".
Qualora il lavoratore agisca in giudizio
contro il datore di lavoro lamentando il non integrale adempimento dell'obbligazione,
assunta in sede di conciliazione giudiziale, di pagare una somma di danaro,
e contesti la ritenuta fiscale dal datore di lavoro posta a giustificazione
della discrepanza in questione solo sotto il profilo della esistenza di
una pattuizione contrattuale relativa al versamento della somma concordata
al netto di ritenute (cosiddetto "patto di netto"), la controversia appartiene
alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella delle commissioni
tributarie; né in senso contrario, stante la "causa petendi", rileva
il fatto che possa essere stata una norma sopravvenuta alla stipulazione
della conciliazione (l'art. 32 del D.L. n. 41 del 1995, convertito in legge
n. 85 del 1995) a comportare l'assoggettamento a ritenuta fiscale del versamento.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 365
del 30.6.1999).
"Giurisdizione civile -
Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Contratto di agenzia - Indennità
di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 cod. civ. nuovo testo
- Inderogabilità a svantaggio dell'agente - Indisponibilità
dei diritti ex art. 4, secondo comma, legge n. 218 del 1995 - Configurabilità
- Deroga alla giurisdizione italiana - Inefficacia - Fattispecie relativa
a impresa mandante extracomunitaria.
Agenzia (contratto di)
- Scioglimento del contratto - Indennità - In genere - Indennità
di cessazione del rapporto - Disciplina ex art. 1751 cod. civ. nuovo testo
- Inderogabilità - Conseguenze - Giurisdizione nei confronti dello
straniero".
La indisponibilità dei diritti
che, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 218 del 1995 di
riforma del diritto internazionale privato, rende nulla la deroga convenzionale
alla giurisdizione italiana, sussiste nell'ipotesi di inderogabilità,
a svantaggio dell'agente, della disciplina dell'indennità di cessazione
del rapporto di agenzia, dettata dall'art. 1751 cod. civ., così
come sostituito dal D.Lgs. n. 303 del 1991, in attuazione della direttiva
comunitaria n. 86/653, che ha lo scopo di impedire, nella disciplina dei
rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti, differenze tra le legislazioni
nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza
e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti. (Nella specie
la S.C., in sede di regolamento preventivo, ha dichiarato la giurisdizione
italiana relativamente ad azione promossa da agente di compagnia aerea
extracomunitaria avente in Italia un rappresentante autorizzato a stare
in giudizio).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 369
del 30.6.1999).
"Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Azione disciplinare - Prescrizione - "Azione" disciplinare - Natura giuridica - Prescrizione ex art. 51 R.D. n. 1578/1933 - Interruzione - Disciplina applicabile - Integrazione della disciplina civilistica con quella ex art. 160 cod. pen. - Necessità - Limiti - Conseguenze sull'efficacia interruttiva istantanea degli atti procedimentali propulsivi, probatori e decisori - Atti oppositivi dell'incolpato - Rilevanza - Rilievo d'ufficio della prescrizione e degli atti interruttivi - Applicabilità".
Alla prescrizione quinquennale, prevista
dall'art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, dell'"azione" disciplinare
nei confronti degli avvocati, che costituisce esercizio di una podestà
punitiva di natura pubblicistica, non é integralmente applicabile
la disciplina civilistica della prescrizione, dovendosi fare riferimento
anche, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dell'interruzione
del corso della prescrizione penale dettata dall'art. 160 cod. pen., suscettibile
di assumere rilevanza in tutta la materia punitiva. Sulla base di tali
criteri puo' precisarsi che la prescrizione in esame, decorrente dalla
data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza),
é soggetta, durante il procedimento amministrativo disciplinare
davanti al Consiglio dell'ordine, ad interruzione con effetti istantanei
per effetto, non solo dell'atto di apertura del procedimento, ma anche
di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (per esempio, atti
di impugnazione), o probatoria (per esempio, interrogatorio del professionista
sottoposto al procedimento), o decisoria, secondo il modello dell'art.
160 cod. pen. - escluso peraltro il limite di cui al terzo comma del prolungamento
complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà -, nonché
(stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso
soggetto passivo, pur diretti non a riconoscere il diritto ma a contestarlo,
quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell'ordine.
D'altra parte, stante la natura pubblicistica della materia, sono soggetti
a rilievo d'ufficio sia la maturazione della prescrizione in questione
che gli effetti degli atti interruttivi.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 372
del 30.6.1999).
"Guerra - Risarcimento
dei danni di guerra - Competenza e giurisdizione - Esecuzione del giudicato
amministrativo - Giudice dell'ottemperanza - Potere di integrare il giudicato
amministrativo - Sussistenza - Esecuzione di giudicato in materia di danni
di guerra - Accessori per il ritardo (interessi e rivalutazione) - Giurisdizione
del giudice amministrativo anche in sede di ottemperanza - Sussistenza.
Giustizia amministrativa
- Esecuzione del giudicato amministrativo - In genere".
Quando il giudizio di ottemperanza
é relativo ad un giudicato dello stesso giudice amministrativo,
quest'ultimo - diversamente che in caso di giudizio di ottemperanza relativo
a pronuncia resa da giudice di un altro ordine - ha il potere di integrare
il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione
estesa al merito (e idonei a giustificare anche l'emanazione di provvedimenti
discrezionali), che in tal caso egli puo' esercitare ai fini dell'adeguamento
della situazione al comando definitivo inevaso. Conseguentemente va annullata
con rinvio la sentenza con cui il Consiglio di Stato, in sede di giudizio
di ottemperanza comportante la concreta liquidazione di un indennizzo per
danni di guerra, abbia declinato a favore del giudice ordinario la giurisdizione
relativamente all'eventuale adeguamento dell'indennizzo, in relazione al
tempo trascorso dalla originaria domanda, mediante il riconoscimento di
interessi e di rivalutazione, considerato anche che tali voci non costituiscono
diritti patrimoniali consequenziali, ma elementi accessori facenti parte
del danno complessivo e come tali necessariamente sottoposti alla cognizione
dello stesso giudice competente a liquidarlo.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 376
del 30.6.1999).
Sezioni Unite
"Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere - Psicologi - Autorizzazione di iscritto all'albo all'esercizio di attività di psicoterapeuta - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Poteri del medesimo - Portata".
La tutela giurisdizionale delle ragioni
di colui che, iscritto all'albo degli psicologi, abbia chiesto, a norma
dell'art. 35 l. n. 56 del 1989, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di psicoterapeuta - autorizzazione subordinata all'esistenza di requisiti
legislativamente predeterminati, in riferimento ai quali l'ordine professionale
non ha alcun potere discrezionale - spetta al giudice ordinario, istituzionalmente
competente per tutte le controversie su diritti soggettivi, il quale é
chiamato a provvedere con pienezza di poteri e quindi anche con una pronuncia
di condanna a concedere l'autorizzazione, in quanto non operano i limiti
che la l. n. 2248 del 1865, all. E, ha posto a salvaguardia dell'attività
discrezionale amministrativa.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 384
del 7.7.1999).
Sezioni Semplici
"Prova civile - Onere della prova - In genere - Licenziamento orale e dimissioni del lavoratore - Contrapposizione in giudizio delle due ipotesi - Domanda del lavoratore di pagamento delle retribuzioni fino alla riammissione in servizio - Valutazione rigorosa del complesso delle risultanze istruttorie rilevanti - Necessità - Regole sugli oneri probatori gravanti su attore ed eccipiente - Rilevanza di entrambe.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto".
Qualora il lavoratore deduca di essere
stato licenziamento oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia
o invalidità di tale licenziamento, chiedendo la condanna del datore
di lavoro al pagamento delle retribuzioni fino alla riammissione in servizio,
mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza invece di dimissioni del
lavoratore, l'indagine del giudice di merito deve essere rigorosa, data
la rilevanza dell'accertamento rimessogli, incidente su beni giuridici
formanti oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento, e tenere
adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie significative
ai fini in esame, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo
il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti
costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma,
che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi
del diritto fatto valere dalla controparte, regola che deve ritenersi violata
nel caso di un rigetto della domanda basato in sostanza sulla valorizzazione
dell'ipotesi delle dimissioni del lavoratore, privilegiata solo per la
ritenuta insufficienza della prova del licenziamento.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 5427
del 2.6.1999).
"Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali - Insorgenza della malattia durante il periodo feriale - Dichiarazione di illegittimità ex Corte cost. n. 616/1987 - Immediata precettività - Sussistenza - Criteri applicativi - Desumibilità dai principi generali dell'ordinamento e da Corte cost. n. 279/1990 - Effetto sospensivo della malattia - Deroga - Compatibilità della malattia con il recupero delle energie psico-fisiche - Valutazioni relative - Giudizio di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti".
In tema di malattia del lavoratore
insorta durante il periodo di godimento delle ferie, la dichiarazione di
illegittimità costituzionale, da parte di Corte cost. n. 616 del
1987, dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che, in tale
evenienza, rimanga sospeso il decorso del periodo feriale, ha natura immediatamente
precettiva, in quanto il criterio di applicazione del principio, enunciato
nella stessa sentenza, secondo cui é necessaria la salvaguardia
delle funzioni delle ferie, é ricavabile dai principi generali dell'ordinamento
ed é stato altresì precisato dalla successiva sentenza costituzionale
n. 279 del 1990. Deve quindi ritenersi che la malattia insorta durante
il periodo di godimento delle ferie ne sospenda il decorso, a meno che
la malattia stessa per sua natura sia compatibile con la funzione delle
ferie, che é quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche,
fermo restando che l'accertamento di tale compatibilità, costituente
un giudizio di fatto di pertinenza del giudice di merito, non é
sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 5772
dell'11.6.1999).
"Assistenza di beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Azione di accertamento - Oggetto - Mera situazione di fatto - Esclusione - Conseguenze - Invalidità civile - Domanda di accertamento del solo requisito sanitario per l'assegno di invalidità - Inammissibilità - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994".
L'azione di accertamento non può
avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una
mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto
che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non
meramente potenziale. Ne consegue l'inammissibilità di una domanda,
sia pure formulata in via subordinata, diretta ad un accertamento della
sussistenza dei requisiti di invalidità per il conseguimento dell'assegno
di invalidità civile, che non sia funzionale al contestuale riconoscimento
del diritto all'assegno stesso, nella concorrenza di tutti i relativi elementi
costitutivi, tra cui quello riguardante il requisito reddituale o economico,
anche perché i diritti di diversa natura dipendenti dalla condizione
di invalido civile (quali quelli in materia di assunzioni obbligatorie,
di esenzione dalle tasse scolastiche, di congedi straordinari per cure)
presuppongono a loro volta la concorrenza di ulteriori specifici fatti
costitutivi e, comunque, il giudicato sulla sussistenza del requisito sanitario
non potrebbe fare stato nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio
e titolari di rapporti autonomi e distinti. (Fattispecie anteriore all'entrata
in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994).
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6142
del 18.6.1999).
"Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto - Nullità del ricorso per difetto dei requisiti ex art. 414 n. 3 e 4 - Insanabilità e rilevabilità d'ufficio - Deduzione in sede di legittimità - Liceità - Esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Nullità della sentenza o del procedimento - Rito del lavoro - Nullità del ricorso introduttivo per difetto dei requisiti ex art. 414 n. 3 e 4".
Nel rito del lavoro la nullità
del ricorso introduttivo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 414
n. 3 e 4 cod. proc. civ. é insanabile e rilevabile d'ufficio, e
quindi é deducibile per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione,
la quale - essendo coinvolto un "error in procedendo" - deve procedere
ad un esame diretto del ricorso.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7089
del 7.7.1999).
"Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione delle parti e loro difesa - Convenuto - Memoria difensiva - Conteggi sul "quantum" allegati dall'attore - Contestazione specifica - Onere del convenuto - Operatività in caso di contestazione in radice del credito - Sussistenza".
Nel processo del lavoro, l'onere
di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui
inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica
del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti
in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo
degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità
della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo
ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche
generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto
a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo
al bene della vita reclamato.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7089
del 7.7.1999).
"Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Stato d'insolvenza - Accertamento giudiziario - Effetti - Provvedimento di liquidazione coatta amministrativa - Adozione dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza - Decorso del termine del c.d. periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari - Momento della dichiarazione dello stato di insolvenza - Idoneità - Sussistenza - Momento successivo dell'adozione del provvedimento - Idoneità - Esclusione".
Nella liquidazione coatta amministrativa
il periodo sospetto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari
proponibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 67 legge
fallimentare, allorquando la dichiarazione dello stato di insolvenza preceda
l'adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa,
deve essere computato a ritroso a decorrere dal momento nel quale é
intervenuta la dichiarazione dello stato di insolvenza e non invece dal
momento dell'adozione di detto provvedimento, poiché l'art. 203,
laddove dice applicabili le disposizioni in ordine alle revocatorie "dalla
data del provvedimento che ordini la liquidazione" deve essere interpretato
nel senso che da tale momento quelle azioni divengono esperibili, essendo
stato nominato il commissario liquidatore, in precedenza non esistente,
e non già nel senso che da quel momento si calcola il periodo sospetto.
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 5858
del 14.6.1999).
"Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto) - In genere - Base di calcolo - Proventi da contratti di sponsorizzazione - Inclusione".
Anche gli importi corrisposti, dagli
sponsorizzatori, all'organizzatore di uno spettacolo o di una manifestazione
in cui si utilizzino economicamente opere tutelate dalla legge sul diritto
d'autore, vanno ricompresi nella base di calcolo dei diritti di autore.
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 5932
del 15.6.1999).
"Appalto (Contratto di) - In genere (nozione, caratteri, differenze con la vendita, il contratto d'opera ed il contratto di lavoro subordinato, distinzioni) - Contratto d'opera e contratto d'appalto - Distinzione - Criterio - Dimensione e struttura organizzativa dell'impresa - Centralità (o meno) del lavoro personale dell'imprenditore artigiano - Rilevanza - Modestia dello specifico lavoro commissionato - Decisività - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia circa il termine di prescrizione applicabile alla garanzia per difetti dell'opera".
La distinzione tra contratto d'opera
e contratto d'appalto (nella specie rilevante ai fini dell'applicazione,
riguardo all'azione diretta a far valere la garanzia per difetti e difformità
dell'opera, della prescrizione annuale ex art. 2226, secondo comma, cod.
civ. o della prescrizione biennale ex art. 1667, terzo comma), si basa
sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate
le opere, nel senso che il contratto d'opera é quello che coinvolge
la piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività
con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri
familiari) e in cui l'organizzazione non é tale da consentire il
perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell'attività
esecutiva dell'imprenditore artigiano. Né, in difetto di questo
requisito, é sufficiente ad escludere la figura contrattuale dell'appalto
la modesta entità delle opere.
(Corte Cass., Sez. II, Sent. n.
5451 del 4.6.1999).
Sezioni Semplici
"Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere - Posizione dei subacquirenti dall'avente causa del fallito - Applicabilità della disciplina dell'art. 67 della legge fall. - Esclusione - Applicabilità della disciplina della revocatoria ordinaria ed in particolare dell'ultimo comma dell'art. 2901 cod. civ. - Sussistenza - Subacquirente a titolo oneroso - Malafede - Relativo onere della prova - Soggetto gravato - Curatore fallimentare - Presunzione ex primo comma dell'art. 67 - Applicabilità - Esclusione".
Pur dovendosi riconoscere che la
revocatoria ordinaria e quella fallimentare presentano identità
sostanziale e funzionale, come é confermato sia dalla norma di collegamento
dell'art. 2904 cod. civ. che da quella speculare dell'art. 66 primo comma
della legge fallimentare deve ritenersi che l'art. 67 di tale legge, non
facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano
subacquistato dal primo acquirente dal debitore fallito, é inapplicabile
agli atti di acquisto di tali subacquirenti. La posizione di costoro, invece,
resta regolata dalla disciplina dell'azione revocatoria ordinaria e, quindi,
dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 2901 cod. civ., che fa salvi i
diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, con la
conseguenza che i subacquirenti a titolo oneroso da chi abbia acquistato
dal fallito restano esposti all'esercizio da parte del curatore di detta
azione ove abbiano acquistato in malafede e subiscono l'effetto pregiudizievole
dell'inefficacia dell'atto intervenuto fra il debitore fallito ed il suo
avente causa diretto e loro dante causa. La relativa azione, sotto il profilo
della prova della malafede del subacquirente, non trovando applicazione
l'art. 67 ed in particolare la presunzione di cui al primo comma di tale
norma e la correlata inversione dell'onere della prova, resta soggetta
alle normali regole della revocatoria ordinaria e, pertanto, incombe al
curatore (che ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione,
secondo la normale regola di cui all'art. 2697 cod. civ.), dare la prova
della suddetta malafede, che si individua nella consapevolezza, da parte
del subacquirente, della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto
fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi dell'art.
67 della legge fallimentare.
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 9271
del 3.9.1999).
"Sanzioni amministrative - Applicazione - Atti di accertamento - Analisi di campioni - Disciplina ex art. 223 delle norme di attuazione del nuovo cod. proc. pen. - Applicabilità agli illeciti puniti con sanzioni amministrative - Sussistenza - Fondamento - Valenza generale della norma - Analisi non suscettibili di revisione - Equiparazione alle analisi di non prevista revisione - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità della suddetta disciplina".
La norma dell'art. 223 delle disposizioni
di coordinamento del cod. di proc. pen., laddove stabilisce che, qualora,
nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi
o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non é
prevista la revisione, l'organo procedente debba anche oralmente dare avviso
all'interessato dell'ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in
funzione del diritto del medesimo o di persona di sua fiducia da lui designata
di presenziare alla stessa, eventualmente con l'assistenza di un consulente
tecnico, deve ritenersi riferibile anche alle ipotesi in cui la revisione
dell'analisi é generalmente e normativamente prevista, ma non sia
materialmente possibile per la deperibilità dei campioni da analizzare.
Nonostante la sua collocazione, la norma ha una valenza generale, come
si evince, sia dal suo tenore letterale, che fa riferimento anche ad accertamenti
estranei al processo penale, sia dalla circostanza che, al momento in cui
gli accertamenti si svolgono, non é dato sapere se essi possano
evidenziare un illecito penale o amministrativo. Ne consegue che detta
norma é applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate a
verificare l'esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative.
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 9282
del 3.9.1999).
"Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità - Base di calcolo - Criteri di determinazione - Commisurazione a quella dell'indennità di espropriazione - Anche nel caso di occupazione acquisitiva e di definitiva mancata utilizzazione del bene - Sussistenza - Fondamento - Riduzione del quaranta per cento ex primo comma dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992 - Applicabilità nel caso di definitiva mancata utilizzazione del bene - Esclusione - Fondamento".
Il concetto di indennità cosiddetta
"virtuale" di espropriazione, con cui si esprime l'esigenza che la base
di calcolo dell'indennità di occupazione di urgenza debba commisurarsi
a quella dell'indennità di espropriazione, si deve ritenere applicabile
a tutti i casi in cui l'occupazione non sia seguita da formale espropriazione
e, quindi, tanto al caso in cui all'occupazione sia conseguita la cosiddetta
irreversibile trasformazione del fondo, quanto al caso in cui all'occupazione
non sia più seguita in via definitiva la prevista destinazione del
bene alla esecuzione dell'opera pubblica, poiché al fine della suddetta
commisurazione assume rilievo assorbente il carattere "preliminare" dell'occupazione,
mentre resta ininfluente il successivo svolgersi della vicenda ablativa.
Tale conclusione é imposta, sia dalla considerazione della modificazione
del comma sesto dell'art. 5 - bis della legge n. 359 del 1992, introdotta
dall'art. 1 comma sessantacinquesimo della legge n. 549 del 1995, con la
sostituzione del riferimento originario all'indennità di espropriazione
con il riferimento (concernente l'applicabilità retroattiva dei
nuovi criteri) ad ogni "indennizzo" (pur non ancora definitivamente determinato),
sia dal rilievo che l'applicazione della cosiddetta indennità "virtuale"
nel solo caso di cosiddetta accessione invertita per irreversibile trasformazione
del fondo si concreterebbe nell'attribuzione di un trattamento di maggior
favore - quello espresso dal risarcimento del danno liquidato secondo i
criteri di cui al comma settimo - bis del citato art. 5 - bis - ad un'ipotesi
che si presenta meno idonea a comprimere il diritto di proprietà,
qual é quella di difetto di utilizzazione del bene, per il fatto
che di esso può ottenersi la restituzione. Ferma, dunque, la commisurazione
della base di calcolo dell'indennità di occupazione a quella dell'indennità
di espropriazione, anche nel caso dell'occupazione definitivamente non
seguita dall'utilizzazione del bene, deve, tuttavia, escludersi che in
tale caso possa trovare applicazione la riduzione del quaranta per cento,
prevista dal primo comma del citato art. 5-bis ed evitabile solo con la
cessione volontaria, di cui al secondo comma della norma, poiché,
avendo scelto la pubblica amministrazione di non utilizzare il bene, detta
cessione in questo caso é impossibile ed essendolo per la scelta
dell'amministrazione, non é ammissibile che la posizione del privato
possa negativamente essere incisa da detta scelta.
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 9286
del 3.9.1999).
"Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno - Intervento di edilizia residenziale pubblica realizzato da soggetto privato - Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 458 del 1988 - Occupazione acquisitiva - Conseguente diritto al risarcimento del danno - Relativa prescrizione - Decorrenza prima di quell'entrata in vigore - Esclusione - Fondamento - Diritto al risarcimento dal danno da occupazione illegittima - Relativa prescrizione - Decorrenza anteriormente alla suddetta entrata in vigore - Sussistenza - Fondamento.
Prescrizione civile - Decorrenza".
In caso di intervento di edilizia
residenziale pubblica realizzato da soggetto privato, non può reputarsi
che nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge
n. 458 del 1988 decorresse la prescrizione del diritto al risarcimento
del danno per la perdita della proprietà del fondo irreversibilmente
trasformato, posto che tale diritto non poteva farsi valere prima di quell'entrata
in vigore, mentre deve ritenersi che decorresse la prescrizione del diritto
al risarcimento del danno da occupazione illegittima, che, invece, ben
poteva essere esercitato.
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 9381
del 4.9.1999).
"Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Risarcimento del danno - Danno risarcibile - Individuazione - Criteri - Nesso di causalità - Limiti.
Risarcimento del danno - Causalità".
In tema di risarcimento del danno,
il rapporto tra comportamento ed evento e tra questo e il danno muta a
seconda che il danno sia un elemento della fattispecie o un suo effetto
e deve conseguentemente distinguersi il nesso che deve sussistere tra comportamento
ed evento affinché possa configurarsi a monte una responsabilità
- come avviene in materia di illecito extracontrattuale - e il nesso che,
collegando l'evento al danno, consente l'imputazione delle singole conseguenze
dannose ed ha la funzione di delimitare a valle i confini della responsabilità
- come avviene in tema di responsabilità contrattuale, ove il soggetto
responsabile é di norma il contraente inadempiente e la sua individuazione
non pone un problema di nesso di causalità tra comportamento ed
evento dannoso - così mentre l'accertamento della responsabilità
é improntato alla ricerca del nesso di causalità, quello
dell'estensione della responsabilità si fonda su un giudizio in
termini ipotetici, coincidendo il danno risarcibile con la perdita e il
mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, delimitati
in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e
situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato
(sulla base di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la decisione
di merito che, pur accertata la sussistenza di un inadempimento colpevole
del debitore, aveva negato il risarcimento sull'inesistenza del nesso eziologico
tra comportamento antigiuridico del debitore - nella specie tardiva esecuzione
di bonifico bancario su banca USA - e ripercussioni patrimoniali negative
- abbandono e perdita di un master e rientro in Italia del beneficiario
del bonifico).
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 11629
del 15.10.1999).
"Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Pagamenti ex secondo comma dell'art. 67 legge fall. - Presupposto di applicabilità della norma - Possibilità del creditore soddisfatto di sospendere o rifiutare la propria prestazione - Vendita con riserva di proprietà - Posizione del venditore riguardo alla ricezione delle rate di pagamento del prezzo - Assimilabilità a quella del legalmonopolista - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Ammissibilità della revocatoria ex art. 67 secondo comma legge fall.".
Ai fini dell'esercitabilità
dell'azione revocatoria fallimentare di cui al secondo comma dell'art.
67 della legge fallimentare, la quale presuppone che il creditore soddisfatto
abbia avuto la possibilità, conoscendo l'insolvenza del debitore,
di sospendere o rifiutare l'esecuzione della propria prestazione, non é
possibile accostare la situazione del venditore nella vendita con riserva
di proprietà - nei cui confronti venga esercitata la revocatoria
relativamente alle rate di prezzo della vendita - a quella del legalmonopolista,
sia perché il sorgere del rapporto di vendita con riserva di proprietà
é frutto di libera scelta e non di un obbligo legale a contrarre,
sia perché la difficoltà di ipotizzare l'applicazione dell'art.
1461 cod. civ. a detto tipo di vendita si ricollega alla particolare struttura
di tale contratto (nel quale la consegna della cosa avviene all'atto della
conclusione restando così possibile la sospensione dell'adempimento
della propria prestazione da parte del venditore, nella ricorrenza di una
situazione riconducibile all'art. 1461, solo prima della consegna), sia
perché il venditore, di fronte al verificarsi di mutate condizioni
dell'acquirente ed in particolare di fronte al rischio che i pagamenti
del medesimo siano oggetto di possibili revoche a seguito di esercizio
della revocatoria fallimentare od ordinaria, dispone di mezzi di tutela,
rappresentati o dal rifiuto della prestazione, che, in presenza di detto
rischio, ben può ritenersi assistito da motivo legittimo ai sensi
dell'art. 1206 cod. civ., con conseguente esclusione di "mora accipiendi"
a suo carico (senza che in contrario si possa addurre l'operatività
dell'art. 1358 cod. civ.), o dalla possibilità di esercitare l'azione
di risoluzione per inadempimento nel caso in cui ricorrano le condizioni
di cui all'art. 1525 cod. civ. (sulla base di tali principi la Suprema
Corte ha ritenuto nella specie ammissibile la revocatoria contro il venditore
con riserva di proprietà).
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 12358
del 6.11.1999).
"Competenza civile - Competenza per materia - In genere - Competenza per materia sulle opposizioni a sanzioni amministrative ex legge n. 689 del 1981 - Anche se proposte avverso cartelle esattoriali con contestazione della pretesa sanzionatoria - Abrogazione delle ipotesi di competenza del giudice di pace - Anche se previste da leggi speciali - In forza del D.L. n. 432 del 1995 conv. nella legge n. 534 del 1995 - Competenza esclusiva del pretore - Sussistenza - D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 - Soppressione dell'ufficio pretorile - Efficacia a far tempo dal 2 giugno 1999 - Conseguenze - Passaggio della competenza esclusiva al tribunale.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza".
L'espressa abrogazione, da parte
dell'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432 (convertito nella legge 20
dicembre 1995 n.534), del terzo comma e del n. 4 del quarto comma dell'art.
7 cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla novellazione operata dall'art.
17 della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace)
comportò il venir meno della competenza del giudice di pace in materia
di opposizioni a sanzioni amministrative "ex lege" n. 689 del 1981 (nonché
sulle opposizioni avverso cartelle esattoriali relative a dette sanzioni
ed aventi ad oggetto la contestazione della stessa pretesa sanzionatoria),
non soltanto con riferimento alle ipotesi espressamente contemplate dalle
norme abrogate, ma anche con riguardo alle ipotesi nelle quali quella competenza
era prevista da disposizioni speciali, come nel caso della norma dell'art.
205 del codice della strada approvato con il D.Lgs. n. 285 del 1992. La
suddetta competenza rimase attribuita per ragioni di materia al pretore,
ma é ora da ritenere passata al tribunale, a seguito dell'efficacia
delle disposizioni di cui agli artt. 1, 49 e 50 del D.Lgs. 19 aprile 1998
n. 51 (istitutivo del giudice unico), le quali, a far tempo dal 2 giugno
1999 (ex art. 247 di detto D.Lgs.), hanno rispettivamente disposto la soppressione
dell'ufficio del pretore (fatta salva l'attività necessaria per
l'esaurimento degli affari pendenti), l'abrogazione dell'art. 8 del cod.
proc. civ. regolante la competenza di detto ufficio e la modifica dell'art.
9 del cod. proc. civ. con la previsione della competenza del tribunale
per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
(Corte Cass., Sez. III, Sent. n.
9403 del 6.9.1999).
"Competenza civile - Competenza per materia - In genere - Competenza per materia sulle opposizioni a sanzioni amministrative ex legge n. 689 del 1981 - Anche se proposte avverso cartelle esattoriali con contestazione della pretesa sanzionatoria - Abrogazione delle ipotesi di competenza del giudice di pace - Anche se previste da leggi speciali - In forza del D.L. n. 432 del 1995 conv. nella legge n. 534 del 1995 - Competenza esclusiva del pretore - Sussistenza - D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 - Soppressione dell'ufficio pretorile - Efficacia a far tempo del 2 giugno 1999 - Conseguenze - Passaggio della competenza esclusiva al tribunale - Regolamento di competenza - Avverso sentenza pretorile erroneamente declinante la competenza a favore di quella del giudice di pace - Contenuto della pronuncia di regolamento - Statuizione della competenza del tribunale senza cassazione della sentenza".
Poiché la competenza in materia
di opposizioni a sanzioni amministrative "ex lege" n. 689 del 1981 (ivi
compresa quella sulle opposizioni avverso cartelle esattoriali relative
alla riscossione di tali sanzioni, nel caso che si contesti la stessa pretesa
sanzionatoria), già attribuibile esclusivamente al pretore (anche
se prevista da disposizioni speciali, come quella dell'art. 205 del codice
della strada) a seguito dell'abrogazione da parte del D.L. n. 432 del 1995
conv. nella legge n. 534 del 1995 - del terzo comma e del n. 4 dell'art.
7 cod. proc. civ. (che in parte l'attribuivano al giudice di pace), deve
reputarsi passata al tribunale a far tempo - ex art. 247 del D.Lgs. n.
51 del 1998 - dal 2 giugno 1999, in forza delle disposizioni degli artt.
1, 49 e 50 del D.Lgs. (le quali hanno, rispettivamente, soppresso l'ufficio
del pretore, salvo che per i processi pendenti, abrogato la competenza
pretorile ex art. 8 cod. proc. civ. e disposto che il tribunale é
competente su tutte le cause non attribuite ad altro giudice), in sede
di pronuncia per regolamento di competenza avverso la sentenza pretorile,
la quale - relativamente ad un'opposizione avverso cartella esattoriale
concernente la riscossione di una sanzione amministrativa per violazione
del codice della strada - aveva erroneamente declinato (prima del 2 giugno
1999) la propria competenza per materia a favore di quella per valore del
giudice di pace, deve dichiararsi la competenza del tribunale della stessa
circoscrizione cui faceva capo la pretura, senza che sia necessaria la
cassazione dell'impugnata sentenza.
(Corte Cass., Sez. III, Sent. n.
9403 del 6.9.1999).
"Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Assegno di invalidità civile - Presupposti - Requisito dell'incollocazione al lavoro - Dimostrazione - Lavoratori domestici - Iscrizione al collocamento obbligatorio - Necessità - Esclusione - Ricorso a tutti i mezzi di prova - Ammissibilità".
I lavoratori addetti ai servizi familiari
(lavoratori domestici); per i quali l'iscrizione al collocamento non é
esclusa ma neanche é obbligatoria, possono dimostrare il loro stato
di incollocazione al lavoro, richiesto ai fini del diritto all'assegno
di invalidità civile e da intendersi quale stato di non occupazione
e di mancata attività lavorativa, con gli ordinari mezzi di prova,
comprese le presunzioni, dato che per detti lavoratori l'iscrizione al
collocamento obbligatorio (o la relativa richiesta), nell'ipotesi in cui
l'inserimento nel mondo del lavoro non sia ritenuto dall'interessato stesso
possibile o comunque ragionevole in considerazione delle sue condizioni
fisiche, sarebbe diretta al solo scopo - estraneo alla "ratio" della legge
n. 482 del 1968 - di precostituire la prova formale del requisito della
incollocabilità.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 11487
del 13.10.1999).