Novità dal Centro - n. 1 del 13.1.2003

Sezioni Semplici

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Commissioni tributarie - Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione del contribuente - Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, con istituzione delle agenzie fiscali - Proposizione del ricorso, a decorrere dall'1 gennaio 2001, nei confronti di dette agenzie -.Legittimità - Notificazione del ricorso all'ufficio periferico, anzichè al direttore dell'agenzia in Roma - Conseguenze - Nullità del ricorso - Costituzione in giudizio dell'agenzia - Sanatoria del vizio - Configurabilità - Notificazione del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato - Necessità - Esclusione - Limiti".

In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - nell'ambito della riforma del ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale, operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali, le quali gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del ministero al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56), con trasferimento dei relativi rapporti giuridici (art. 57), hanno personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61) e possono stare in giudizio a mezzo del direttore, che ne ha la rappresentanza e la direzione (art. 68), il ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale va proposto dal contribuente (a decorrere dall'1 gennaio 2001, data di inizio nei confronti delle agenzie medesime. Il ricorso va notificato al direttore delle singole agenzie in Roma, ex art. 144, secondo comma, cod. proc. civ., che ne ha la rappresentanza in giudizio, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso gli uffici periferici, la quale resta tuttavia sanata, ex art. 156 cod. proc. civ., dalla costituzione in giudizio dell'agenzia. La notificazione, infine, non va effettuata presso l'Avvocatura dello stato, a meno che questa non risulti già costituita nei gradi di merito, atteso che alla rappresentanza obbligatoria del ministero da parte dell'Avvocatura medesima è subentrata la facoltà delle agenzie fiscali di avvalersi di detto patrocinio (art. 72 del citato D.Lgs. n. 300 del 1999).

(Corte Cass., Sez. V, Sent. n. 16122 del 15.11.2002 )



Novità dal Centro - n. 2 del 27.1.2003

Sezioni Semplici

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - Previdenza marinara - Soppressione della Cassa nazionale per la previdenza marinara (disciplina ex legge n. 413 del 1984) - Conseguente passaggio dei lavoratori marittimi all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS - Conservazione del trattamento precedente più favorevole per i lavoratori posti in pensione dal gennaio 1980 al compimento del quinquennio successivo alla soppressione - Successivi mutamenti della disciplina dell'a.g.o. in senso più favorevole rispetto alla precedente disciplina - Ininfluenza - Fondamento - Dubbi di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie relativa a pensione liquidata secondo la normativa della previdenza marinara nella vigenza della disciplina (poi abrogata) dei c.d. tetti pensionistici imposti alle pensioni dell'a.g.o.".

Con riferimento ai lavoratori marittimi che, a seguito della soppressione della Cassa nazionale per la previdenza marinara disposta dalla legge 26 luglio 1984 n. 413 e del conseguente passaggio degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps, conservino il trattamento precedente, se più favorevole, in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 58, terzo comma, della predetta legge, deve ritenersi che per l'individuazione della disciplina più favorevole occorra riferirsi secondo il tenore letterale della citata disposizione, esclusivamente al momento del pensionamento, senza possibilità di nuovi e successivi passaggi dall'una all'altra disciplina nel corso del trattamento pensionistico, a seconda che la normativa dell'assicurazione generale obbligatoria diventi o meno, nel corso del tempo, più favorevole rispetto a quella della previdenza marinara, ostando a tale possibilità, altresì, il generale criterio dell'"appartenenza" ad un dato trattamento previdenziale, che vale ad assicurare - nell'ambito di un sistema tuttora informato alla pluralità di regimi - la certezza dei diritti e della tutela sociale che può essere garantita, salvo successive modificazioni dei presupposti normativi della precedente liquidazione; ne ciò può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 della Costituzione, con riferimento ad altri lavoratori marittimi il cui pensionamento decorra da epoca successiva a tali eventuali modificazioni del regime a.g.o. e conseguano perciò un trattamento più favorevole, posto che la garanzia della previdenza sociale non esclude che siano diversamente disciplinate situazioni che, ancorchè accomunate da taluni presupposti, siano comunque differenti anche in relazione alla diversa epoca in cui esse vengono a maturarsi (nella specie, relativa a lavoratore marittimo che aveva avuto liquidata la pensione in base al regime della previdenza marinara, in quanto più favorevole rispetto al regime a.g.o. soggetto alla disciplina dei c.d. tetti pensionistici, la S.C. - sulla base dei principi di cui in massima - ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla ricostituzione del trattamento pensionistico in base al regime dell'a.g.o., divenuto più favorevole a seguito della nuova disciplina di tali tetti, ex art. 21 legge n. 67 del 1988, applicabile alle pensioni già liquidate, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 1990).

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 16302 del 19.11.2002)



"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - In genere - Attività protette - Lavoro prestato dal vigile urbano addetto, a piedi, alla viabilità stradale - Inclusione - Fondamento".

L'attività lavorativa prestata dal vigile urbano addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette dall'assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovendosi riconoscere un carattere meramente esemplificativo all'elencazione contenuta nell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 (che considera il lavoro sulle strade intrinsecamente pericoloso e sottopone all'obbligo assicurativo le persone, ivi indicate, addette ai lavori stradali senza ausilio di macchine mosse dalla persona stessa) e dovendosi considerare che il rischio della strada grava sul vigile urbano "viabilista" in misura almeno uguale che sul vigile "automobilista" (e in maniera diversa che sul comune cittadino), sì da configurarsi anch'esso come di natura professionale e suscettibile, pertanto, della tutela antinfortunistica, in virtù del principio generale secondo cui a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 16364 del 20.11.2002)



"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere - Sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore - Conseguente risoluzione del rapporto per impossibilità della prestazione - Configurabilità - Necessità di recesso da parte del datore di lavoro - Esclusione - Previsioni derogatorie da parte dell'autonomia privata - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie relativa alla previsione del regolamento del Banco di Sicilia di dispensa dal servizio dei dipendenti divenuti totalmente inidonei".

In caso di sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, non riconducibile ai casi di sospensione legale previsti dagli art. 2110 e 2111 cod. civ., con la conseguenza che - al verificarsi di tale impossibilità assoluta e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa - si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l'assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico (ormai privo di valore), dovendosi anche escludere, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., che l'autonomia privata possa mantenere ugualmente in vita il rapporto contrattuale (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, interpretando l'art. 94 del regolamento del personale del Banco di Sicilia, aveva ritenuto che la previsione, ivi contenuta, di dispensa dal servizio dei dipendenti divenuti totalmente inidonei comportasse il diritto potestativo dell'azienda di recedere o meno dal rapporto).

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 16375 del 20.11.2002)



"Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - In genere - Processo civile articolato in fasi - Formulazione della istanza per la deduzione dei nuovi mezzi di prova - Termine ultimo - Entro la chiusura della fase di trattazione e prima della apertura della fase istruttoria - Mancato rispetto del termine - Conseguenze - Preclusione".

Nel processo civile disciplinato dalla legge n. 353 del 1990, che lo configura come un processo articolato in fasi successive (la fase preparatoria, la fase istruttoria e la fase decisoria) alle quali si correlano preclusioni all'esercizio dei poteri processuali, la facoltà delle parti di chiedere nuovi mezzi di prova deve essere esercitata a pena di decadenza formulando l'istanza di assegnazione del termine per ulteriori deduzioni istruttorie di cui all'art. 184, comma primo, nel momento in cui si conclude la fase di trattazione preparatoria e, senza soluzione di continuità, si apre la fase istruttoria (in difetto della quale si verifica l'immediato passaggio alla fase decisoria, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ.).

(Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 16571 del 25.11.2002)



"Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - In genere - Processo civile articolato in fasi - Formulazione della istanza per la deduzione dei nuovi mezzi di prova - Termine ultimo - Entro la chiusura della fase di trattazione e prima della apertura della fase istruttoria - Mancato rispetto del termine - Conseguenze - Preclusione".

Nel processo civile disciplinato dalla legge n. 353 del 1990, che lo configura come un processo articolato in fasi successive (la fase preparatoria, la fase istruttoria e la fase decisoria) alle quali si correlano preclusioni all'esercizio dei poteri processuali, la facoltà delle parti di chiedere nuovi mezzi di prova deve essere esercitata a pena di decadenza formulando l'istanza di assegnazione del termine per ulteriori deduzioni istruttorie di cui all'art. 184, comma primo, nel momento in cui si conclude la fase di trattazione preparatoria e, senza soluzione di continuità, si apre la fase istruttoria (in difetto della quale si verifica l'immediato passaggio alla fase decisoria, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ.).

(Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 16571 del 25.11.2002 )



servizio novità n. 3 - nessuna massima civile

Novità dal Centro - n. 4 del 24.2.2003

Sezioni Semplici

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere - Diritto alla c.d. mobilità lunga ex art. 7, settimo comma, legge n. 223 del 1991 - Requisito dell'anzianità contributiva di ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria - Computo di periodi contributivi relativi ad attività di lavoro autonomo - Ammissibilità- Fondamento - Ricongiunzione di tali periodi nella gestione dei lavoratori dipendenti - Necessità - Esclusione - Fattispecie".

Ai fini del conseguimento del diritto alla c.d. mobilità lunga, di cui all'art. 7, settimo comma, della legge n. 223 del 1991, il requisito dell'anzianità contributiva di ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria può essere raggiunto anche mediante il computo di periodi di contribuzione versata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ben potendo il lavoratore - che abbia versato i contributi in parte nella gestione speciale e in parte in quella dei lavoratori dipendenti - raggiungere i trentacinque anni di contribuzione necessari per il pensionamento nella gestione speciale, previo cumulo "pro quota" dei contributi versati nelle due diverse gestioni, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990, senza necessità di dover domandare la ricongiunzione della posizione contributiva presso la gestione dei lavoratori dipendenti (nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla c.d. mobilità lunga mediante computo dei contributi versati nella gestione speciale degli artigiani, ha dato conto del contrasto di giurisprudenza esistente sulla questione e, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha altresì rilevato come la sottrazione dei lavoratori all'onere della ricongiunzione sia coerente con la tendenza dell'ordinamento alla realizzazione di un sistema di "totalizzazione" alternativo alla "ricongiunzione", alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1999).

(Corte Cass., Sez. L., Sent. n. 771 del 20.1.2003 )



Novità dal Centro - n. 5 del 10.3.2003

Sezioni Semplici

"Artigianato - Impresa artigiana - In genere - Società in accomandita semplice - Configurabilità come impresa artigiana ai sensi dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985 - Condizioni".

In tema di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, perchè una società in accomandita semplice possa acquisire tale qualità, occorre che i soci accomandatari siano tutti in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano e che nessuno di essi sia socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. Invece non rileva - ne come condizione ulteriore, ne autonomamente come presupposto per un modello alternativo e concorrente di società artigiana in accomandita semplice - il fatto che la maggioranza dei soci, accomandatari ed accomodanti, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo.

(Corte Cass., Sez. L., Sent. n. 1499 del 30.1.2003 )



Novità dal Centro - n. 6 del 24.03.2003

Sezioni Semplici

"Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - Forma - Rapporto interinale" - Nozione - Disciplina ex legge n. 196 del 1997 - Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato per superamento del termine convenuto - Riferimento al contratto di prestazione di lavoro temporaneo (cosiddetto contratto-base) e non a quello di fornitura concluso con l'impresa utilizzatrice - Necessità - Fondamento".

Il rapporto di lavoro "interinale", disciplinato dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, ha luogo attraverso due distinti contratti, quello di fornitura di lavoro temporaneo ad un'impresa utilizzatrice e quello di prestazione di tale lavoro, con la scissione fra la gestione normativa e quella tecnico-produttiva del lavoratore; in tale ambito, peraltro, il contratto di lavoro temporaneo costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina normativa del suo rapporto di lavoro (cosiddetto contratto-base) ed al suo contenuto va fatto riferimento per accertare l'assoggettamento dell'impresa utilizzatrice alla sanzione - prevista dall'art. 10, terzo comma, della citata legge - della trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, in caso di superamento del termine convenuto; ne consegue che, nell'ipotesi di contrasto fra il termine finale contenuto nel contratto di prestazione di lavoro e quello contenuto nel contratto di fornitura, ha rilievo, ai fini predetti, unicamente il termine di cui al primo contratto, il cui contenuto è rilevante anche nei confronti dell'impresa utilizzatrice perchè ad essa si estende per effetto di una fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi - ontologicamente fra loro collegati - che danno luogo ad un rapporto - indivisibile - trilaterale, mentre sul lavoratore, attesa la sua posizione nel rapporto di fornitura, non incombe alcun obbligo di conoscenza del contenuto dello stesso.

(Corte Cass., Sez. L Sent. n. 3020 del 27.2.2003 )



Novità dal Centro - n. 7 del 07.04.2003

Sezioni Unite

"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere - Controversie relative alle procedure di contrattazione collettiva (anche integrativa)- Devoluzione al giudice ordinario, ex art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001 - Controversie sulla validità o efficacia di determinate clausole collettive - Inclusione - Fondamento".

La devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative alle "procedure" di contrattazione collettiva (ivi compresa quella integrativa), secondo la previsione dell'art. 63, terzo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, include anche quelle controversie in cui venga in contestazione la validità o l'efficacia di determinate clausole collettive, atteso che, da una parte, la menzione delle "procedure" non può essere intesa in senso restrittivo, così come si desume dalla disposizione di cui al successivo art. 64 del citato D.Lgs., che attribuisce allo stesso giudice ordinario l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti collettivi nazionali, e che, d'altronde, la "ratio" di tale devoluzione si ricollega al tipo di situazioni giuridiche soggettive implicate dalle vicende dell'autonomia contrattuale collettiva, la cui natura, a questi fini, rileva sia nella fase procedimentale e precontrattuale sia, a maggior ragione, una volta che il contratto sia effettivamente concluso.

(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 3145 del 3.3.2003).



Sezioni Semplici

"Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi - In genere - Procedure concorsuali della pubblica amministrazione per l'assunzione di dipendenti - Candidati risultati idonei e non vincitori - Diritto all'assunzione per il c.d. "scorrimento della graduatoria" a prescindere da una specifica previsione legislativa (o del bando originario) e dall'interesse della p.a. alla copertura del posto - Esclusione".

In materia di procedure concorsuali della pubblica amministrazione preordinate all'assunzione dei dipendenti (in ordine alla quale la c.d. "privatizzazione" del rapporto non ha prodotto innovazioni rispetto al precedente regime normativo), l'istituto del c.d. "scorrimento della graduatoria", che consente a candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi precludendo l'apertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; pertanto, salvo che - per specifica disposizione di legge o del bando - tra i posti messi a concorso originariamente debbano essere compresi anche quelli che si dovessero rendere vacanti entro una certa data, l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 3252 del 5.3.2003).



"Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione - Disciplina ex legge n. 689 del 1981 - Applicabilità delle disposizioni normative sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo - Esclusione - Fondamento".

Nelle fattispecie regolate dalla normativa di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di irrogazione di sanzioni amministrative, non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo (art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241), le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea - mediante i meccanismi di informazione e di difesa previsti dagli artt. 17 e 18 - ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al "minimum" prescritto dall'anzidetta normativa generale.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 3254 del 5.3.2003).



"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Disciplina ex legge n. 29 del 1979 - Ricongiunzione presso gestioni speciali per lavoratori autonomi - Presupposti - Esistenza di un periodo di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria (oppure in altre gestioni previdenziali) per lavoratori dipendenti di almeno cinque anni immediatamente antecedente alla domanda - Conseguenze - Diritto alla ricongiunzione in caso di versamento della contribuzione esclusivamente presso gestioni previdenziali per lavoratori autonomi - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza".

L'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, nel prevedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi presso gestioni speciali per lavoratori autonomi gestite dall'INPS in cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda ovvero nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, presuppone - in forza del rinvio all'art. 1, quarto comma, della stessa legge - che l'interessato possa far valere, altresì, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente alla data della domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni diverse dalla predetta a.g.o. (ma parimenti per lavoratori dipendenti), con la conseguenza che resta esclusa - in quanto non prevista - la ricongiunzione dei periodi assicurativi ove la contribuzione sia stata versata esclusivamente presso diverse gestioni previdenziali per lavoratori autonomi. In relazione a tale mancata previsione, risultante da un'interpretazione letterale e sistematica che preclude una diversa interpretazione "adeguatrice", non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2, in relazione agli artt. 3 e 38 Costituzione, considerata l'oggettiva discriminazione, rispetto a tutti gli altri lavoratori, che ne deriva in pregiudizio dei lavoratori autonomi che siano stati iscritti soltanto a gestioni previdenziali autonome e tenuto conto che l'esclusione dal diritto alla ricongiunzione comporta per questi ultimi una irragionevole deroga dello "standard" di adeguatezza che - mediante la ricongiunzione - è garantito, invece, a tutti gli altri lavoratori che siano stati iscritti a diverse gestioni previdenziali.

(Corte Cass., Sez. L Sent. n. 3386 del 6.3.2003 )



Novità dal Centro - n. 8 del 22.04.2003

Sezioni Semplici

"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere - Utilizzazione contemporanea di prestazioni lavorative da parte di aziende formalmente distinte ma con unica organizzazione imprenditoriale - Requisiti dimensionali e quantitativi prescritti dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991 - Riferimento all'unico complesso aziendale - Necessità".

Nel caso in cui più imprese formalmente distinte, ma con un'unica organizzazione imprenditoriale (intesa anche come unico centro decisionale), utilizzino contemporaneamente le prestazioni degli stessi lavoratori, i requisiti dimensionali e quantitativi pescritti dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991 ai fini dell'applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi devono essere riferiti all'unico complesso aziendale costituito dalle predette imprese.

(Corte Cass., Sez. L, sent. n. 4274 del 24.3.2003)



"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere - Riferibilità di singoli licenziamenti alla medesima riduzione o trasformazione di attività - Presunzione legale (ex art. 24 legge n. 223 del 1991) - Condizioni".

L'art. 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, come interpretato dall'art. 8 della legge 19 luglio 1993 n. 236, nel prevedere che i licenziamenti collettivi siano "comunque" riferibili alla medesima riduzione o trasformazione di attività, contiene una presunzione (conforme, d'altra parte, alla disciplina comunitaria: vedi Direttive CE n. 75/129 e 98/59) di riconducibilità di tutti i singoli licenziamenti ad una medesima causale, sempre che essi siano compresi nell'arco di centoventi giorni e non siano addebitabili a ragioni riguardanti il lavoratore.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 4274 del 24.3.2003 )



servizio novità n. 9 - nessuna massima civile

servizio novità n. 10 - nessuna massima civile

Novità dal Centro - n. 11 del 03.06.2003

Sezioni Semplici

"Risarcimento del danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Art. 1227 cod. civ. - Primo e secondo comma - Portata - Differenze - Accertamento dei presupposti di applicabilità della relativa disciplina - Giudice di merito - Devoluzione - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Limite".

In tema di risarcimento del danno, il primo comma dell'art. 1227 cod. civ. attiene all'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, mentre il secondo comma ha riguardo a situazione in cui il danneggiato sia estraneo alla produzione dell'evento ma abbia omesso, dopo la relativa verificazione, di fare uso della normale diligenza per circoscriverne l'incidenza; l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della suindicata disciplina integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se assistita da motivazione congrua.

(Corte Cass., Sez. 3, Sent. n. 5511 dell'8.4.2003 )



servizio novità n. 12 - nessuna massima civile

Novità dal Centro - n. 13 del 30.06.2003

Sezione Lavoro

"Lavoro - - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Automatica caducazione delle competenze e degli "status" sindacali esistenti presso l'azienda ceduta - Esclusione - Fondamento".

In conformità a quanto previsto nella normativa comunicativa (direttive del Consiglio CEE n. 77/187 e 2001/23), il trasferimento d'azienda, con il passaggio di una parte dei lavoratori alle dipendenze di un'impresa cessionaria, così come non comporta l'interruzione dei rapporti dei dipendenti "ceduti", neanche comporta di per sè l'automatica caducazione delle competenze e degli "status" sindacali preesistenti, i quali sono funzionali, per loro natura, alla tutela degli stessi lavoratori trasferiti.

(Corte Cass., Sez. L Sent. 6723 del 3.5.2003 )



Novità dal Centro n. 14 - nessuna massima civile

Novità dal Centro - n. 15 del 15.09.2003



Sezioni Semplici

Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Matrimonio - Licenziamento intimato nel periodo compreso tra la richiesta di pubblicazioni e il compimento di un anno dalla celebrazione- Radicale nullità - Configurabilità - Conseguenze - Diritto alla riammissione in servizio e alla relativa retribuzione - Sussistenza".

Il licenziamento della lavoratrice intimato - in violazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 - nel periodo compreso fra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e il compimento di un anno dalla celebrazione è radicalmente nullo (e non temporaneamente inefficace) e comporta, perciò, il diritto della lavoratrice ad essere riammessa in servizio ed a percepire la retribuzione globale di fatto sino al giorno della effettiva riammissione. ( Corte Cass. Sez. L, Sent. n.7176 del 10.5.2003 )



Novità dal Centro n. 16 - nessuna massima civile

Novità dal Centro n. 17 - nessuna massima civile

Novità dal Centro n. 18 - nessuna massima civile

Novità dal Centro n. 19 - nessuna massima civile

Novità dal Centro n. 20 - nessuna massima civile

Novità dal Centro n. 21 - nessuna massima civile

Novità dal Centro n. 22 - nessuna massima civile