Novità dal Centro - n. 1 del 14.01.2002

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Semplici

"Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Interpretazione contrastante con le connotazioni giuridiche proprie di un istituto legale - Illegittimità - Fattispecie relativa all'art. 88 c.c.n.l. del 1988 per il personale delle Ferrovie dello Stato, in tema di perfezionamento dei provvedimenti di variazione di funzioni".

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune é incensurabile in cassazione se sorretta da adeguata motivazione e conforme ai criteri soggettivi di ermeneutica contrattuale dettati dall'art. 1362 cod. civ.; tuttavia, non può sottrarsi a censura in sede di legittimità un'interpretazione di clausole di tali contratti che si ponga in contraddizione rispetto alle connotazioni giuridiche proprie di un istituto legale ovvero di un sistema legale entro il quale l'autonomia collettiva deve pur iscriversi coerentemente (nella specie, la sentenza di merito aveva interpretato l'art. 88 del c.c.n.l. del 1988 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato nel senso che il provvedimento di variazione di funzioni ivi previsto fosse configurato come atto di esercizio di un diritto potestativo unilaterale del datore di lavoro, rispetto al quale la comunicazione all'interessato restava irrilevante; la S.C. ha cassato tale decisione, in quanto fondata su un'interpretazione in contrasto con il principio, operante nell'ambito della disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato, del carattere recettizio dell'atto unilaterale di assegnazione delle mansioni del lavoratore).

( Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 15317 del 4.12.2001 )


"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità - Colpa esclusiva del lavoratore - Irrilevanza - Limiti - Rischio elettivo - Presupposti - Fattispecie relativa ad incidente dovuto al mancato rispetto di un segnale di "stop""

La colpa esclusiva del lavoratore non osta all'operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, salvo, anche in ipotesi di infortunio "in itinere", il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività secondo l'apprezzamento del fatto al riguardo compiuto dal giudice di merito. (Nella specie, in riferimento ad un infortunio "in itinere" occorso ad un lavoratore che aveva utilizzato la propria autovettura per tornare dal lavoro alla propria abitazione, il giudice di merito aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio, sulla base del rilievo che l'incidente era addebitabile alla colpa esclusiva del medesimo lavoratore, che non aveva osservato un segnale di "stop"; la S.C. ha annullato con rinvio tale sentenza, sulla base del riportato principio di diritto e dell'inerente rilievo che neanche l'addebitabilità dell'incidente alla violazione di una specifica prescrizione delle regole della circolazione stradale é idonea, di per sé, a configurare l'ipotesi del rischio elettivo).

( Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 15312 del 4.12.2001 )

servizio novità n.2 del 28.1.02
Nessuna massima civile pubblicata dal CED

servizio novità n.3 del 11.2.02
Nessuna massima civile pubblicata dal CED

servizio novità n.4 del 25.2.02
Nessuna massima civile pubblicata dal CED

servizio novità n.5 del 11.3.02
Nessuna massima civile pubblicata dal CED

servizio novità n. 6 del 25.3.02
Nessuna massima civile pubblicata dal CED

servizio novità n. 7 del 2.4.2002
Nessuna massima civile pubblicata dal CED

servizio novità n. 8 del 22.4.2002
Nessuna massima civile pubblicata dal CED

Novità dal Centro - n. 9 del 6.5.2002

CASSAZIONE CIVILE - MASSIME

Sezioni Semplici

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere - Lavoratori italiani all'estero con permesso stagionale - Indennità di disoccupazione ex art. 1 legge n. 402 del 1975 - Presupposti - Rinnovo del contratto di lavoro stagionale non contestuale alla scadenza del precedente rapporto - Diritto all'indennità - Sussistenza".

Con riferimento ai lavoratori italiani con permesso stagionale di lavoro all'estero, il diritto all'indennità di disoccupazione ex art. 1 legge n. 402 del 1975 spetta ogni qualvolta venga meno la continuità di fatto e giuridica del rapporto di lavoro stagionale, tale da escludere per il lavoratore interessato la necessità del rimpatrio; ne consegue che il mero rinnovo del contratto stagionale, che non sia contestuale alla scadenza del preesistente rapporto, non e' idoneo a giustificare l'esclusione del trattamento di disoccupazione.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. 5010 dell'8.4.2002 )

servizio novità n. 10 del 20.05.2002
Nessuna massima civile pubblicata dal CED

Novità dal Centro - n. 11 del 3.6.2002

CASSAZIONE CIVILE - MASSIME

Sezioni Semplici

"Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Obbligo di fedeltà - In genere - Produzione in giudizio di copia di atti aziendali da parte del lavoratore - Idoneità a configurare una divulgazione di documentazione riservata - Esclusione - Diritto di difesa in giudizio - Prevalenza".

Il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viene meno ai suoi doveri di fedeltà, di cui all'art. 2105 cod. civ., tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale in materia e' idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell'azienda.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6420 del 4.5.2002)


"Istruzione e scuole - Personale insegnante - Professori universitari - In genere - Lettori di lingua straniera - Contratti stipulati con le università - Inserimento nella funzione di insegnamento - Licenziamenti plurimi - Applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi - Esclusione - Questione di compatibilità con la normativa comunitaria - Insussistenza".

Con riferimento ai contratti di lavoro stipulati dalle università con i lettori di lingua straniera, con inserimento di questi ultimi nella struttura organizzativa preordinata all'attività di insegnamento, non può trovare applicazione, in caso di licenziamenti plurimi, la disciplina dei licenziamenti collettivi, di cui alla legge n. 223 del 1991, posto che tale applicazione (pur non esclusa dall'art. 4 del D.L. n. 120 del 1995, convertito nella legge n. 236 del 1995) postulerebbe la natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'università, al di fuori della funzione istituzionale dell'insegnamento; della inapplicabilità non comporta alcuna questione di compatibilità con la normativa comunitaria, e in particolare con l'art. 39 del Trattato CE, atteso che l'esclusione della disciplina dei licenziamenti collettivi deriva dalla mancanza di un'attività di impresa e non già da una discriminazione del rapporto in ragione della nazionalità dei lavoratori.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6441 del 6.5.2002 )

Novità dal Centro - n. 12 del 17.06.2002

CASSAZIONE CIVILE - MASSIME

Sezioni Semplici

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - In genere - Regimi previdenziali integrativi - Adeguamento delle prestazioni - Disciplina ex art. 59 legge n. 449 del 1997 - Applicabilità - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza".

La disposizione di cui all'art. 59, quarto comma, della legge n. 449 del 1997, che comporta l'aumento delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con la soppressione, a decorrere dall'1 gennaio 1998, di diversi meccanismi di adeguamento, trova applicazione anche nei confronti dei regimi aziendali integrativi, atteso che la disposizione si riferisce alle prestazioni pensionistiche previste dal terzo comma dello stesso art. 59, che espressamente ricomprende le prestazioni pensionistiche complementari di cui ai decreti legislativi n. 563 del 1996, n. 124 del 1993 e n. 357 del 1990; nè tale estensione autorizza dubbi di legittimità costituzionale, atteso che essa si inquadra nella scelta del legislatore di armonizzare i regimi previdenziali complementari preesistenti al citato decreto legislativo n. 124 del 1993 con quelli di nuova costituzione.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6804 dell'11.5.2002)


"Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione - Diritto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in conformità della qualifica - Danno derivante da dequalificazione - Dimostrazione della sua esistenza - Onere del lavoratore - Sussistenza - Potenzialità lesiva del comportamento datoriale - Insufficienza".

Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (di qualsiasi specie), subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione corrispondente alla qualifica spettante, deve fornire la prova dell'esistenza del danno stesso, quale presupposto della eventuale valutazione equitativa, alla stregua del generale criterio dettato dall'art. 2697 cod. civ., non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva del comportamento illecito del datore di lavoro.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6992 del 14.5.2002)


"Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Disciplina ex D.L. n. 328 del 1986 - Condizione ostativa al godimento dei benefici - Lavoratori denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi - Carattere esclusivo - Retribuzione di fatto erogata ai dipendenti - Irrilevanza - Fondamento".

Alla stregua della disciplina degli sgravi contributivi di cui al D.L. n. 328 del 1986, convertito con modificazioni nella legge n. 440 del 1986, la condizione ostativa al godimento dei benefici prevista dall'art. 3, lett. c), dello stesso D.L. sussiste unicamente per i lavoratori denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi; pertanto, è irrilevante la circostanza che i dipendenti, pur denunciati con retribuzioni non inferiori a quelle contrattuali, siano di fatto retribuiti in misura inferiore, posto che, nell'attuale sistema previdenziale, retribuzione denunciata a fini contributivi e retribuzione corrisposta effettivamente non devono essere necessariamente coincidenti, cosicché, quando il legislatore prescrive che la prima sia non inferiore a determinati parametri, non presuppone necessariamente che anche la seconda corrisponda a quei medesimi parametri, essendo una tale prescrizione intesa unicamente a salvaguardare l'interesse finanziario degli istituti previdenziali.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7134 del 16.5.2002)


"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità - Dipendenti di imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale - Pensionamento anticipato - Decorrenza - Criterio ex art. 3 d.p.r. n. 58 del 1976 - Applicabilità (in via di eccezione rispetto al sistema delle c.d. "finestre" ex legge n. 438 del 1992)".

In virtù della disciplina speciale dettata dal decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, il pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese ammesse ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto, non trovando applicazione il sistema delle c.d. finestre introdotto dall'art. 1 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992, e restando operativa, in via di eccezione, la regola dettata dall'art. 3 d.p.r. n. 58 del 1976, secondo cui la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al collocamento in quiescenza.

( Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7135 del 16.5.2002 )

Novità dal Centro - n. 13 del 1.7.2002

CASSAZIONE CIVILE - MASSIME

Sezioni Semplici

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità - Disciplina limitativa ex legge n. 335 del 1995 - Deroga in favore dei lavoratori soggetti a trattamento di cassa integrazione straordinaria "prorogata" - Esclusione - Violazione dell'art. 3 Cost. - Configurabilità - Esclusione".

La deroga alle limitazioni temporali al pensionamento di anzianità prevista dall'art. 1, comma trentaduesimo, della legge n. 335 del 1995 in favore dei lavoratori che già fruivano dell'indennità di mobilità alla data del 17 agosto 1995, non può trovare applicazione - atteso il tenore letterale della disposizione e il suo carattere speciale che ne impedisce un'interpretazione analogica - per i dipendenti che alla stessa data si trovano soggetti al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria prorogata ex art. 1 decreto legge n. 478 del 1993, convertito in legge n. 56 del 1994. Nè la diversità di trattamento si pone in contrasto con l'art. 3 Costituzione, dal momento che il discrimine è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, intesa a favorire chi si trovava in stato di disoccupazione da più lunga data ed aveva minori possibilità di ricollocarsi nel mercato del lavoro.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7322 del 20.5.2002).


"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura - Copertura assicurativa - Condizioni - Carattere imprenditoriale dell'attività - Necessità - Esclusione - Coltivazione del fondo allo scopo di destinare il reddito prevalentemente al sostenimento del coltivatore e della sua famiglia - Sufficienza".

Anche ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per la tutela in materia di invalidità, vecchiaia e superstiti), per l'identificazione della qualità di coltivatore diretto non è richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, inteso nel senso della destinazione della totalità o di parte dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che il reddito prodotto sia destinato, con il connotato della prevalenza, direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7459 del 21.5.2002).


"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - Elementi del rapporto di assicurazione sociale - In genere - Omissione contributiva del datore di lavoro - Comunicazione del lavoratore interessato all'ente previdenziale - Mancata riscossione da parte di quest'ultimo - Obbligo dello stesso ente di procedere alla regolarizzazione - Condizioni - Fondamento".

Ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell'ambito del rapporto giuridico con l'interessato (anche ex art. 1175 e 1176 cod. civ.), alla diligente riscossione di un credito che, ancorchè proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest'ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 cod. civ..

(Corte Cass., Sez. L Sent. n. 7852 del 29.5.2002 )

Novità dal Centro - n. 14 del 15.7.2002

CASSAZIONE CIVILE - MASSIME

Sezioni Unite

"Istruzione e scuole - Personale insegnante - In genere - Art. 61, secondo comma, legge n. 312 del 1980 - Portata - Responsabilità dell'insegnante per "culpa in vigilando" - Azioni risarcitorie promosse da terzi in via contrattuale o extracontrattuale - Legittimazione passiva dell'insegnante - Esclusione - Successivo giudizio di rivalsa dell'Amministrazione, condannata a risarcire il danno, nei confronti dell'insegnante - Limitazione ai casi di dolo o colpa grave - Operatività del limite anche nei confronti dei terzi - Esclusione".

In tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 - nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da "culpa in vigilando", quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione. Ne deriva, pertanto, che l'insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell'ambito di un'azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, secondo comma, cod. civ.), ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (ipotesi da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale "ex" art. 1218 cod. civ.), fermo restando che in entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all'alunno autodanneggiatosi, l'insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest'ultimo, operante verso l'Amministrazione ma non verso i terzi.

(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 9346 del 27.6.2002)


"Istruzione e scuole - Personale insegnante - In genere - Danno cagionato a se stesso dall'allievo - Responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante - Natura giuridica - Responsabilità contrattuale - Fondamento - Conseguenze sul piano della distribuzione dell'onere della prova".

Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 9346 del 27.6.2002)


"Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Iscrizione del procuratore all'albo del distretto - Costituzione di nuova corte d'appello - Preclusioni conseguenti relative all'esercizio di attività forense - Momento determinante - Entrata in funzione della nuova corte d'appello - Necessità - Mera istituzione del nuovo ufficio - Sufficienza - Esclusione".

Nel caso d'istituzione di una nuova corte d'appello, le preclusioni ad essa collegate riguardanti lo "ius postulandi" del difensore della parte non operano fino a quando il nuovo ufficio giudiziario non entri in funzione.

(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 9556 dell'1.7.2002)


"Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Iscrizione del procuratore all'albo del distretto - Costituzione di nuova corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale adito dal procuratore legittimato - Conseguente sopravvenuta diversità dal distretto di iscrizione del procuratore - Effetti".

Nel caso in cui vi sia stata rituale costituzione in giudizio a mezzo di un procuratore legittimato, la validità della costituzione del rapporto processuale non viene meno per il fatto che, in conseguenza della costituzione di una nuova corte d'appello nella quale risulti compresa la circoscrizione del tribunale presso cui il giudizio è pendente, il suindicato procuratore si trovi ad essere iscritto in un diverso distretto, non derivando da ciò il venir meno dello "ius postulandi" del procuratore ritualmente costituitosi e restando quindi esclusa la configurabilità di un'ipotesi di interruzione del processo.

(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 9556 dell'1.7.2002)


"Obbligazioni in genere - Inadempimento - In genere - Contratto tra casa di cura e paziente (nella specie, una partoriente)- Obbligazioni derivanti - Obbligo della prima di messa a disposizione del personale occorrente e delle attrezzature necessarie anche in vista di eventuali complicanze - Sussistenza - Conseguenze - Danno subito dal neonato causalmente riconducibile ad omissioni della casa di cura o del personale da essa dipendente - Responsabilità immediata e diretta della casa di cura - Configurabilità - Mancato accertamento definitivo dell'eventuale concorrente responsabilità del medico non dipendente della casa di cura - Rilevanza - Esclusione".

Il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente (nella specie: una partoriente), anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonchè nell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze; è perciò configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, a nulla rilevando che l'eventuale responsabilità concorrente del medico di fiducia del paziente medesimo sia ancora "sub iudice" in altro separato processo.
(Nella specie l'inadempienza della casa di cura era consistita nell'insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare l'emergenza - sindrome asfittica del neonato - e nel ritardo, ad opera del personale ausiliario, nel trasferimento del neonato in un centro ospedaliero attrezzato).

(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 9556 dell'1.7.2002 )

Novità dal Centro - n. 15 del 16.09.2002

CASSAZIONE CIVILE - MASSIME

Sezioni Semplici

"Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti - Privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ. - Illegittimità costituzionale parziale dichiarata con sent. corte cost. n. 326 del 1983 - Crediti del lavoratore per il risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro - Risarcimento del danno morale - Inclusione - Fondamento - Fattispecie".

Con riferimento al privilegio generale sui mobili accordato ai crediti collegati al rapporto di lavoro subordinato dall'art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., la sentenza n. 326 del 1983 della Corte cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non comprendeva i crediti del lavoratore per il risarcimento dei danni conseguenti ad infortunio sul lavoro del quale sia responsabile il datore di lavoro, va intesa nel senso che fra tali crediti sono inclusi quelli per il risarcimento del danno morale. Ciò in quanto la pronuncia, resa proprio in relazione ad un giudizio nel quale il lavoratore chiedeva il riconoscimento del privilegio anche per il credito relativo al risarcimento del danno morale subito a causa dell'infortunio, muovendo dalla già intervenuta inclusione di crediti di carattere risarcitorio fra quelli assistiti da un privilegio originariamente previsto solo per i crediti di natura retributiva, ha ravvisato disparità di trattamento nella comparazione di pretese aventi tutte carattere risarcitorio (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, partendo dall'erronea premessa che la pronuncia della corte costituzionale avesse esteso il privilegio alle pretese risarcitorie concernenti i danni causati da infortuni sul lavoro in un'ottica di protezione dei crediti di natura "retributiva", aveva escluso potesse fruire della garanzia apprestata dall'art. 2751-bis, n. 1, cod. civ. Il credito relativo al risarcimento del danno morale, in quanto non riferibile alla lesione di un interesse patrimoniale del lavoratore).

(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 8765 del 18.6.2002).


"Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - In genere - diritti e obblighi derivanti dal rapporto giuridico previdenziale - Diritto dell'assicurato ad una corretta informazione circa la consistenza della contribuzione versata - Configurabilità - Inadempimento dell'ente previdenziale - Azione del lavoratore assicurato intesa all'accertamento della posizione contributiva nel corso del rapporto previdenziale - Ammissibilità - Fattispecie relativa ad azione dell'assicurato per l'accertamento della rivalutazione contributiva dei periodi di esposizione all'amianto".

Nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale, è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all'art. 54 legge n. 88 del 1989 (nonchè delle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso; ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento (nella specie, la S.C. - in base all'enunciato principio - ha annullato la sentenza di merito che aveva escluso l'attualità dell'interesse nel caso di azione proposta dal lavoratore per ottenere l'accertamento dell'effettiva consistenza della propria posizione contributiva, in relazione alla "rivalutabilità" dei contributi accreditati nei periodi lavorativi di esposizione all'amianto, ex art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992).

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9125 del 21.6.2002).


"Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Diritto alla conservazione del posto - Divieto di licenziamento della lavoratrice madre - Limite - Colpa grave costituente giusta causa - Assunzione a tempo determinato - Mancata comunicazione al datore di lavoro dello stato di gravidanza o puerperio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento".

La condotta della lavoratrice gestante o puerpera, la quale - al momento dell'assunzione al lavoro con contratto a tempo determinato - non porta a conoscenza del suo stato il datore di lavoro, non può in alcun caso concretizzare una giusta causa di risoluzione del rapporto lavorativo e, più specificatamente, la "colpa grave" prevista dall'art. 2, terzo comma, lett. a), della legge n. 1204 del 1971, atteso che un siffatto obbligo di informazione - che, peraltro, non può essere desunto dai canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 cod. civ. o da altri generali principi dell'ordinamento - finirebbe per rendere inefficace la tutela della lavoratrice madre ed ostacolerebbe la piena attuazione del principio di parità di trattamento, garantito costituzionalmente e riaffermato anche dalla normativa comunitaria (Direttive CEE n. 76/207 e 92/85).

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n 9864 del 6.7.2002).


"Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Nozione - Cessione di singole unità produttive - Configurabilità di trasferimento aziendale - Condizioni - Accertamento della volontà delle parti in ordine alla destinazione dei beni ceduti - Necessità".

Si ha trasferimento di azienda - anche in base alla nozione indicata dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Direttiva CE n. 50 del 1998 - ogni volta che venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguati a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento è stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che sia stata ceduta un'entità economica ancora esistente, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare con le stesse o analoghe attività economiche; pertanto, può configurarsi come trasferimento di azienda anche la cessione di singole unità produttive della medesima azienda, purchè abbiano una propria autonomia organizzativa e funzionale, anche se una volta inserite nell'impresa cessionaria restino assorbite, integrate e riorganizzate nella più ampia struttura di quest'ultima, dovendosi accertare quale sia stato, secondo la volontà dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto, e cioè se i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 10193 del 12.7.2002).

Novità dal Centro - n. 16 del 30.09.2002

CASSAZIONE CIVILE - MASSIME

Sezioni Unite

"Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria - Crediti previdenziali e assistenziali - Rivalutazione monetaria e interessi - Carattere unitario del credito - Porzione di credito relativa a interessi e rivalutazione - Applicabilità di regime prescrizionale diverso da quello applicabile alla somma relativa al capitale - Esclusione".

A seguito delle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 della Corte costituzionale - che hanno esteso ai crediti previdenziali e assistenziali la disciplina dettata dall'art. 429 cod. proc. civ. in materia di crediti di lavoro - la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato; la disciplina legale applicabile è pertanto sempre ed unicamente quella per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di ritenere assoggettata la porzione di credito contabilmente imputabile a rivalutazione e interessi ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio ascrivibile a somma capitale.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 10995 del 25.7.2002).


"Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Crediti previdenziali e assistenziali - Prestazioni non liquidate - Ratei - Prescrizione quinquennale - Inapplicabilità - Conseguenze - Con riferimento a interessi e rivalutazione monetaria".

Alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse"; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 10995 del 25.7.2002).


"Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni - Prestazioni pensionistiche per invalidità civile - Interessi e rivalutazione - Prescrizione decennale - Applicabilità, anche in caso di avvenuto pagamento della somma capitale - Decorrenza della prescrizione - Individuazione - Criteri - Pagamento dei ratei arretrati - Effetto interruttivo "ex" art. 2944 cod. civ. - Esclusione - Limiti".

Il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive, in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il "solvens" non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori; e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l'applicabilità della prescrizione quinquennale.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 10995 del 25.7.2002).


"Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - In genere - Facoltà del prevenuto di chiedere la comunione forzosa del muro allo scopo di costruirvi contro - Apertura da parte del preveniente di vedute "iure proprietatis" sul lato della costruzione fronteggiante - Rilevanza - Esclusione".

In tema di distanze tra fabbricati, l'esercizio della facoltà del prevenuto di chiedere, ai sensi dell'art. 875 cod. civ., la comunione forzosa del muro del preveniente, non situato sul confine, allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, non è impedito dal fatto che sul muro che si vuole rendere comune risultino aperte vedute "iure proprietatis".
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 11489 dell'1.8.2002).


"Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere - Art. 17 legge "ponte" n. 765 del 1967 - Applicabilità - Condizioni".

In tema di distanze legali, perchè possa escludersi l'applicabilità della disciplina dettata in tema di distanze tra edifici dall'art. 41-quinquies, primo comma, lettera c), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è necessario che lo strumento edilizio locale provveda direttamente sulle distanze.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 11489 dell'1.8.2002).

Sezioni Semplici

"Divisione - Divisione ereditaria - Domanda - Oggetto - In genere - Beni costituenti l'asse ereditario - Rivendita di generi di monopolio - Ricomprensibilità - Limiti".

A seguito della morte di un gestore di una rivendita ai generi di monopolio, questa, in quanto complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività commerciale, può costituire una componente dell'asse ereditario, suscettibile di divisione tra coeredi, mentre la licenza amministrativa, pur se dopo la morte del de cuius sia stata dall'amministrazione competente intestata ad uno dei coeredi, non può far parte del compendio ereditario, trattandosi di concessione amministrativa, di cui al titolare della rivendita non è concesso disporre "post mortem" affinchè ne godano gli eredi.
(Corte Cass., Sez. II, Sent. n. 11402 dell'1.8.2002).


"Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - In genere - Condanna generica emessa da giudice straniero (nella specie, Corte di appello di Londra) - Domanda per la liquidazione del quantum proposta innanzi al giudice italiano - Ammissibilità - Fondamento".

In relazione alla condanna generica alle spese processuali emessa da giudice straniero (nella specie, Corte di appello di Londra), la domanda proposta innanzi al giudice italiano diretta ad ottenere la liquidazione delle stesse è ammissibile, atteso che, in caso di pronuncia di giudice straniero, non è applicabile l'art. 91 cod. proc. civ., che sancisce il principio secondo cui la liquidazione delle spese processuali rientra nella competenza esclusiva del giudice della causa stessa, purchè identico principio non sia operante presso lo Stato di appartenenza del giudice del merito, non sia necessario alcun particolare procedimento per il riconoscimento di tale decisione ed il convenuto, destinatario della pronuncia posta a fondamento della domanda, abbia il proprio domicilio in Italia (artt. 2 e 26 conv. Bruxelles). Detta decisione straniera costituisce, quindi, pronuncia di condanna incompleta assimilabile alla sentenza di condanna generica, prevista dal nostro ordinamento, che, ai sensi dell'art. 278, primo comma, cod. cit. può essere pronunciata quando sia già accertata la sussistenza di un diritto (an), ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta (quantum).
(Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 11921 del 7.8.2002).


"Credito - Credito mobiliare e industriale - Ente finanziario - Interbancario - Creditore di socio di cooperativa di edilizia economica e popolare - Azione surrogatoria intesa ad ottenere sentenza sostitutiva del contratto non concluso dal proprio debitore per l'acquisto della proprietà dell'alloggio - Esperibilità - Esclusione - Fondamento".

Il creditore del socio di una cooperativa di edilizia economica e popolare non può agire con azione surrogatoria intesa ad ottenere, previo accertamento del diritto del socio - debitore al trasferimento della proprietà dell'alloggio, sentenza costitutiva del contratto di compravendita non concluso, atteso che la proprietà di un alloggio di edilizia economica e popolare si acquista, a norma dell'art. 229 R.D. n. 1165 del 1938, non con una compravendita, ma con la stipulazione del contratto di mutuo, ossia con un negozio prevedente l'assunzione di obbligazioni da parte del socio e non comportante un acquisto suscettibile di essere trasformato direttamente in garanzia patrimoniale.
(Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 10378 del 17.7.2002 )

Novità dal Centro - n. 17 del 16.12.2002

CASSAZIONE CIVILE - MASSIME

Sezioni Semplici

"Previdenza (Assicurazioni Sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere - Indennità ordinaria ex art. 7 legge n. 160 del 1988 e successive integrazioni - Presupposto della prestazione di almeno settantotto giorni di attività lavorativa - Giornate di ferie - Computabilità - Indennità sostitutiva delle ferie non godute - Inclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ad indennità sostitutiva soggetta alla disciplina sull'imponibilità contributiva ex art. 12 legge n. 153 del 1969".

Ai fini del computo delle settantotto giornate di attività di lavoro - richieste dall'art. 7, terzo comma, del decreto legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160, così come modificato e integrato dall'art. 1 del decreto legge 29 marzo 1991, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 169, come presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione -, deve tenersi conto non solo delle giornate di effettivo lavoro, ma anche di quelle (non lavorate) per le quali sussista l'obbligo di contribuzione, come le giornate di ferie ed anche quelle che, comunque maturate in relazione all'attività lavorativa prestata nell'anno di riferimento e dunque, in tal senso, interne al rapporto, non siano godute durante il periodo lavorativo, bensì siano sostituite da un'indennità (appunto sostitutiva delle ferie non godute) corrisposta alla cessazione del medesimo rapporto, purchè tale indennità sia soggetta a contribuzione (principio enunciato in fattispecie cui era applicabile "ratione temporis" la disciplina sull'imponibilità contributiva delle voci retributive dettata dall'art. 12 delle legge 30 aprile 1969 n. 153).
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 14956 del 23.10.2002 )