Novità dal centro n. 8 del 17.4.2000

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Semplici

"Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (Danni morali) - Congiunti di vittima di lesioni personali gravissime - Diritto al risarcimento dei danni morali - Insussistenza - "Ratio" di tale esclusione - Fattispecie relativa a concomitante liquidazione di danni morali "iure hereditatis" per le lesioni e "iure proprio" per la conseguente morte, e a potenziale liquidazione di danni per lucro cessante a favore della moglie della vittima per l'abbandono dell'attività lavorativa".

Deve escludersi il diritto al risarcimento dei danni morali da parte dei congiunti di persona che abbia subito, a causa del fatto illecito, integrante reato, lesioni personali, ancorché gravissime (e non anche la morte), in applicazione del principio della non risarcibilità dei danni indiretti, e in considerazione della finalità di prevenzione e repressione della risarcibilità dei danni morali - avvalorante l'interpretazione più restrittiva degli artt. 185 cod. pen. e 2049 cod. civ. -, nonché dell'esigenza di evitare un'eccessiva dilatazione dell'area dei danni risarcibili e duplicazioni di spese a carico del danneggiante, configurabili sia per la possibile trasmissione ai congiunti "iure hereditatis" dei risarcimenti spettanti alla vittima, sia per il fatto che il ristoro delle sofferenze patite da quest'ultima si estende anche all'alterazione della serenità e tranquillità familiare. (Nella specie la vittima era deceduta per ragioni ricollegabili causalmente all'originario fatto lesivo, dopo avere sofferto per oltre un anno a causa dei suoi gravissimi effetti; di conseguenza ai congiunti sono stati comunque riconosciuti "iure hereditatis" i danni morali spettanti alla vittima e "iure proprio" i danni morali inerenti alla sua morte; inoltre la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per la immotivata mancata liquidazione a favore della moglie e poi vedova del soggetto leso dei danni patrimoniali inerenti all'abbandono della sua attività lavorativa causato dai gravi riflessi dell'infortunio sulla vita familiare). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 2037 del 23.2.2000).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere - Rapporti di lavoro sottratti al regime di tutela reale - Licenziamento affetto da vizio formale ex art. 2 legge n. 604 del 1966 - Incidenza sulla continuità del rapporto - Esclusione - Sinallagmaticità del rapporto di lavoro - Rilevanza - Tutela del lavoratore - Carattere risarcitorio - Offerta delle prestazioni - Necessità - Esclusione - "Aliunde perceptum" - Rilevanza".

Nei rapporti di lavoro sottratti al regime di tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990), il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990), non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, ma, in ragione della natura sinallagmatica di quest'ultimo, il lavoratore, per il periodo in cui sono mancate le prestazioni lavorative, ha diritto non già alle retribuzioni, ma al risarcimento del danno, da determinarsi in base alle regole generali sull'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, senza tuttavia che, al fine di dar rilievo ai fini risarcitori alla perdita delle retribuzioni conseguente al licenziamento, sia necessaria la costituzione in mora del datore di lavoro mediante l'offerta delle prestazioni. La natura risarcitoria della tutela di cui si può giovare il lavoratore comporta inoltre la rilevanza, in senso riduttivo del danno, delle retribuzioni percepite dal lavoratore sulla base di occupazioni conseguite successivamente al licenziamento ("aliunde perceptum"). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 3345 del 21.3.2000).

"Contratti bancari - Deposito bancario - Di denaro - A risparmio - Libretto di deposito a risparmio - Legittimazione del possessore - Libretto al portatore - Responsabilità dell'istituto di credito nel caso di rilascio di libretto privo di fondi - Natura - Fondamento - Conseguenze - Oneri specifici della banca".

Nel nostro ordinamento l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio (vedi in particolare il decreto legislativo n. 385/93) risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle tante forme di esercizio di impresa, già di per sé sottoposto a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 della Costituzione predisposta in favore della collettività, un "servizio" per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza e di "trasparenza". Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità all'elevato grado di professionalità richiesto. Se pertanto un istituto di credito rilascia un libretto al portatore privo di fondi (attività che, sia alla luce del complesso dei principi normativi di cui agli artt. 1834 e ss. cod. civ., sia a quella della clausola generale in tema di responsabilità di cui all'art. 1176 cod. civ., si configura già di per sé quale fonte di responsabilità) non può assolutamente limitarsi a definirlo inesistente (tanto più ove si presenti tale non per fatti meramente casuali, ma per diretta conseguenza del negligente comportamento dei suoi funzionari), ma deve apprestare tutte le misure (sequestro del libretto, pubblicizzazione del fatto, etc.) atte ad evitare la circolazione di un titolo emesso in mancanza dei previsti requisiti. Ove ciò non avvenga, é evidente il sorgere di responsabilità (ex art. 2043 cod. civ.) nei confronti di coloro che, "terzi" rispetto all'originario rapporto richiedente - banca, subiscono i danni derivanti dalla circolazione di un titolo solo formalmente valido ma in realtà attestante un credito non esigibile. (Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 2058 del 23.2.2000).

Novità dal centro n. 9 del 2.5.2000

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Semplici

"Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi - Documenti comprovanti l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine breve - Prova - Sentenza con la relata di notificazione - Produzione in fotocopia - Idoneità ex art. 2719 cod. civ. - Limiti".

Allo scopo di dimostrare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per il decorso del termine breve di impugnazione, la sentenza impugnata con la relata della sua notificazione può essere prodotta dal controricorrente anche in fotocopia, poiché per i documenti di cui é ammessa la produzione in base all'art. 372 cod. proc. civ. non é prescritto il requisito della autenticità della copia, previsto invece dall'art. 369 riguardo alla copia della sentenza depositata dal ricorrente, ed é quindi applicabile la regola generale posta dall'art. 2719 cod. civ. (che opera anche per gli atti pubblici) sulla equiparazione della copia fotostatica all'originale, in difetto di una contestazione che abbia espressamente ad oggetto la sua conformità all'originale. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 3736 del 28.3.2000).

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi - Tasso specifico aziendale - Funzione - Determinazione - Criteri relativi al tasso medio di tariffa - Applicabilità - Limiti - Voci non configurabili nella specifica realtà aziendale - Computabilità - Esclusione - Conseguenze - Assenza di eventi assicurati nel periodo di riferimento - Riserva sinistri - Computabilità - Esclusione".

In materia di premi dovuti dalle aziende all'Inail per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la determinazione del tasso specifico aziendale - ai fini della riduzione (o aumento) del tasso medio di tariffa nei limiti e secondo le modalità previste dai decreti ministeriali di approvazione delle delibere tariffarie adottate dall'istituto assicuratore (decreti cui va riconosciuta natura di regolamento, suscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di Cassazione) - deve avvenire come espressamente prevede l'art. 20 della Tariffa approvata con D.M. 18 giugno 1988, con gli stessi criteri e norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa, sulle basi statistiche ed economiche, specifiche e generali, del periodo cui il tasso specifico si riferisce. Ciò comporta la non computabilità di singole voci che non siano in concreto configurabili, nel profilo temporale di riferimento, nella singola realtà aziendale, e, in particolare, la non computabilità di una riserva sinistri con i metodi previsti per il calcolo del tasso medio allorché mancano i relativi presupposti di fatto per la mancata verificazione di infortuni sul lavoro o malattie professionali ovvero sinistri già definiti atti a consentire una stima, come del resto é confermato dalla norma richiamata, che prescrive l'inclusione degli oneri relativi ai casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione del tasso specifico aziendale. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 3767 del 28.3.2000).

Novità dal centro n. 10 del 15.5.2000

Sezioni Unite

"Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo - Momento conclusivo - Omissione dell'udienza di discussione secondo il rito novellato ex legge 353 del 1990 - Provvedimento di rimessione al collegio o di invito a scambiare le comparse conclusionali - Rilevanza".

Nei procedimenti di cognizione ordinaria nei quali, in attuazione della facoltà prevista dagli artt. 189, 190-bis e 275 cod. proc. civ. nel testo fissato dagli artt. 23, 25 e 32 legge n. 353 del 1990, non deve essere tenuta l'udienza di discussione della causa, il momento preclusivo della proposizione del regolamento di giurisdizione é costituito (non già dall'udienza di discussione e dal passaggio in decisione della causa, ma) dal provvedimento col quale, una volta che le parti abbiano precisato le loro conclusioni, il giudice istruttore rimette la causa al collegio, ovvero - nell'ipotesi in cui decida il giudice unico - dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 87 del 3.4.2000).

"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere - Controversia tra privati su diritti - Limiti dei poteri del giudice ordinario in materia di interessi pubblici e di illegittimità di atti amministrativi - Questioni di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a questioni sulla legittimità dell'atto di ammissione alla cassa integrazione guadagni in controversia tra impresa e lavoratori".

Allorché in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E).

(Nella specie il giudice di merito, in una causa promossa dai lavoratori per contestare la legittimità della sospensione dal lavoro disposta nei loro confronti dal datore di lavoro in relazione ad un provvedimento di autorizzazione all'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, aveva dichiarato di declinare la propria giurisdizione relativamente alle doglianze basate sulla contestazione della legittimità di detto atto amministrativo, stante l'insindacabilità da parte del giudice ordinario delle discrezionali valutazioni della pubblica amministrazione in merito alla sussistenza dei relativi presupposti; il ricorso incidentale proposto dai lavoratori circa tale punto della decisione é stato dichiarato inammissibile dalla S.C. sotto il profilo che essi si erano erroneamente doluti di una declaratoria della giurisdizione, sia pure attenendosi alla corrispondente erronea qualificazione compiuta dal giudice "a quo"). (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 99 del 4.4.2000).

"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - In genere - Impianti radiotelevisivi locali - Potere di controllo della pubblica amministrazione - Sussistenza - Evoluzione normativa in materia - Incidenza sulla posizione giuridica del privato - Insussistenza - Posizione giuridica coinvolta da provvedimento di diniego della concessione - Interesse legittimo - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fattispecie relativa a rigetto di domanda diretta a conseguire la concessione per la radiodiffusione a carattere commerciale ex art. 32 legge n. 223 del 1990, per mancato inoltro nei termini della documentazione attestante il possesso dei requisiti ex art. 4, comma secondo, D.L. n. 323 del 1993.

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi di telecomunicazione - Radio e televisione - Concessioni e licenze - In genere".

In relazione al potere pubblicistico della pubblica amministrazione di controllo delle emittenti locali radiotelevisive - già sussistente anche in un sistema di liceità delle diffusioni via etere in ambito locale e di assenza di specifica disciplina delle stesse, e rimasto in essere anche nel periodo di vigenza della disciplina transitoria di cui alla legge n. 223 del 1993, convertito nella legge n. 422 del 1993, non incidenti sulla natura e sulla consistenza della posizione soggettiva del privato -, deve escludersi la giurisdizione del giudice ordinario e ritenersi invece quella del giudice amministrativo - stante la natura di interesse legittimo della posizione soggettiva fatta valere - nel caso in cui il privato, titolare di una emittente via etere di programmi radiotelevisivi in ambito locale e privo di provvedimenti autorizzativi o concessori della pubblica amministrazione, insorga contro il provvedimento adottato dalla competente autorità amministrativa di diniego della concessione, per non essere stata inoltrata in termini la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti.

(Nella specie il giudice amministrativo aveva rigettato l'impugnativa contro il decreto ministeriale di reiezione di domanda diretta a conseguire la concessione per la radiodiffusione a carattere commerciale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 223 del 1990, per mancato inoltro della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma secondo, D.L. n. 323 del 1993, convertito in legge n. 422 del 1993, nei termini indicati dal comma 3; tale decisione era stata impugnata in Cassazione per difetto di giurisdizione sulla base dell'assunto che in realtà era in questione il diritto al libero esercizio della radiodiffusione). (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 104 del 5.4.2000).

Sezioni Semplici

"Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - In genere - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Termine per la proposizione di nuove domande ed eccezioni e per le relative allegazioni - Prima udienza - Allegazione di fatti nuovi e proposizione di nuove eccezioni oltre tale udienza - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie".

Nel procedimento davanti al giudice di pace non é configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, onde deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 cod. proc. civ. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza; il rito é tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non é più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi.

(Fattispecie relativa all'eccezione di decadenza della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera di cui all'art. 2226 cod. civ. sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di pace in udienza fissata per "la precisazione delle conclusioni"). (Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 4376 del 7.4.2000).

"Procedimento civile - In genere - Sistema di preclusioni introdotto dalla riforma - Verificarsi di una preclusione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Tardività di allegazioni, richieste, eccezioni e domande - Accettazione della controparte - Irrilevanza".

Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo. (Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 4376 del 7.4.2000).

Novità dal centro n. 11 del 29.5.2000

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Unite

"Sanzioni amministrative - Applicazione - Esecuzione forzata - Riscossione di entrate non tributarie - Rinvio alla procedura di riscossione delle imposte dirette - Interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali in tema di tutela in giudizio - Necessità - Conseguenze in materia di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie - Cognizione riservata all'intendente di finanza per le opposizioni agli atti esecutivi e la sospensione dell'esecuzione - Inapplicabilità - Opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario - Ammissibilità - Fattispecie relativa a violazione del codice della strada".

Poiché il rinvio alle norme che regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette ai fini della riscossione di entrate di natura non tributaria ha carattere discriminatorio ed arbitrario, sotto il profilo della violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale, se implica anche l'applicabilità degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, che riservano all'intendente di finanza la cognizione delle opposizioni agli atti esecutivi dell'esattore ed il potere di sospensione dell'esecuzione, e sanciscono il divieto di opposizione, ai sensi degli artt. da 615 a 618 cod. proc. civ., davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (Corte cost. n. 29/1998, 372/1997, 239/1997, 318/1995), si impone un'interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 (nella specie rilevante in quanto richiamato dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada), che per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria rinvia alle "norme previste per la esazione delle imposte dirette", nel senso che il rinvio stesso non si deve intendere esteso ai citati artt. 53 e 54 e non preclude la proponibilità davanti al giudice ordinario delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 96 del 4.4.2000)

"Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - In genere - Indennità di fine rapporto di lavoro - Contratto di assicurazione ex art. 4 r.d.l. n. 5/1942 - Efficacia a seguito della l. n. 297/1982 - Accertamento in giudizio - Domanda in appello diretta alla conservazione della parte del contratto relativa ad altre indennità - Condizioni di ammissibilità - Premio unitario - Impossibilità di riduzione dell'oggetto della domanda mediante semplici operazioni aritmetiche - Conseguenze - Novità qualitativa della domanda - Inammissibilità della stessa".

Proposta in primo grado dal lavoratore domanda di accertamento della perdurante validità ed efficacia, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 sul trattamento di fine rapporto, del contratto privato di assicurazione stipulato dal datore di lavoro al fine di garantire il pagamento dell'indennità di fine rapporto a norma dell'art. 4 del r.d.l. n. 5 del 1942, la domanda formulata in appello, diretta all'accertamento della sopravvivenza del contratto, (almeno) nella parte diretta ad assicurare al lavoratore il pagamento delle indennità non identificabili col trattamento di fine rapporto, costituisce una domanda nuova dal punto di vista qualitativo, e quindi inammissibile, se, stante la unitarietà del premio assicurativo, la nuova richiesta non comporta la mera diminuzione, mediante semplici operazioni aritmetiche, di quanto già richiesto in primo grado, ma richiede una precisa determinazione dell'oggetto, attraverso la indicazione e la qualificazione della funzione propria di ciascuna indennità e la determinazione del premio idoneo a coprire il minor rischio. (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 295 del 6.5.2000)

"Cosa giudicata civile - Eccezione di giudicato - Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio - Presupposti - Riscontrabilità dai documenti ritualmente prodotti - Necessità - Previa statuizione in materia della stessa Corte di cassazione - Accertamento d'ufficio - Configurabilità - Esclusione - Dovere della Cassazione di conoscere i propri precedenti - Rilevanza ad altri fini.

Cosa giudicata civile - In genere".

La rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno deve sicuramente essere esclusa, a salvaguardia della garanzia del contraddittorio, qualora esso non trovi riscontro nei documenti ritualmente acquisiti agli atti della causa. Né tale principio é derogabile da parte della Cassazione in materia di giurisdizione, in ragione del dovere della Corte di conoscere le proprie sentenze e dell'esistenza di archivi anche elettronici predisposti, a cura dell'Ufficio del massimario, al fine di agevolare tale conoscenza, poiché detto dovere é strumentale alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e riguarda le sentenze intese come precedenti giurisprudenziali, mentre non si riferisce alle sentenze nella loro veste giuridica di strumenti di documentazione di fatti e vicende concrete, in quanto tali assimilabili a tutti gli altri documenti processuali. (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 295 del 6.5.2000)

"Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Sospensione dal lavoro per collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria - Mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di individuazione dei lavoratori e delle modalità di rotazione - Illegittimità - Conseguenze - Azione dei lavoratori per il pagamento della retribuzione piena - Deduzione in via incidentale dell'illegittimità della sospensione - Ammissibilità".

In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa é illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto degli art. 1, settimo comma, legge 23 luglio 1991 n. 223 e 5, commi quarto e quinto, legge 20 maggio 1975 n. 164), tale illegittimità potendo essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata. (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 302 dell'11.5.2000)

Sezioni Semplici

"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Del rapporto a tempo indeterminato - Impugnativa del licenziamento in base alla normativa limitativa (leggi n. 604 del 1966, 300 del 1970 e 108 del 1990) - Onere probatorio a carico del lavoratore - Oggetto - Estromissione dal posto di lavoro - Deduzione della estinzione del rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fattispecie".

Nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti (leggi n. 604 del 1966, 300 del 1970 e 108 del 1990) la prova gravante sul lavoratore che domandi la reintegrazione nel rapporto di lavoro é quella della sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione da parte del datore di lavoro di un fatto che valga a negare il licenziamento e a collegare la estromissione dal rapporto ad asserite dimissioni del lavoratore oppure ad una risoluzione consensuale del rapporto assume la valenza di un'eccezione in senso stretto. Ciò si riflette non solo sull'onere probatorio - che ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ. - ma anche sulla non rilevabilità d'ufficio delle dimissioni o della risoluzione consensuale. (Nella specie la S.C., nell'accogliere il motivo di ricorso basato sulla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., insita nel rilievo dato ad una presunta risoluzione consensuale non dedotta dal datore di lavoro, ha osservato che il giudice d'appello aveva anche violato il giudicato interno, poiché la sentenza di primo grado, con cui era stata riconosciuta l'esistenza del lamentato licenziamento, era stata impugnata solo dal lavoratore, relativamente al mancato accertamento della oralità e della conseguente illegittimità del licenziamento). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 4717 del 12.4.2000)

"Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Violazione di norme di diritto - Clausole generali - Norma sulla giusta causa di licenziamento - Applicazione - Operazioni valutative relative - Considerazione dei principi desumibili dall'ordinamento generale, dalla legislazione speciale, dalla normativa contrattuale collettiva in materia di lavoro e dagli "standard" sociali - Necessità - Sindacato in cassazione - Ammissibilità - Modalità - Fattispecie.

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso.

Fonti del diritto - Interpretazione degli atti normativi - In genere".

L'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generale come quella dell'art. 2119 cod. civ., che, in tema di licenziamento per giusta causa, detta una tipica "norma elastica", non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'applicazione della clausola generale, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la concreta fattispecie si colloca. In particolare, é censurabile il metodo applicativo seguito dal giudice di merito, se egli abbia trascurato i principi costituzionali che impongono un bilanciamento dell'interesse del lavoratore, protetto dall'art. 4 Cost., con quello dell'impresa datrice di lavoro, tutelato dall'art. 41 Cost. - bilanciamento che in materia di licenziamento disciplinare si riassume nel criterio, dettato dall'art. 2106 cod. civ., della proporzionalità della sanzione disciplinare all'infrazione contestata - e, analogamente, se, in relazione all'esigenza di conformazione agli ulteriori "standard" valutativi rinvenibili, oltre che nella disciplina collettiva, anche nella coscienza sociale (con esclusione comunque di quelli fondati su vaghi criteri moralistici o politici), abbia dato acritico rilievo alla astratta qualificabilità come reati di determinati comportamenti, senza la necessaria considerazione degli elementi soggettivi e della concreta incidenza pregiudizievole sulla sfera del datore di lavoro. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio per vizio di motivazione la sentenza impugnata che aveva rigettato, senza compiuta valutazione della proporzionalità del provvedimento, la domanda, proposta da funzionario di banca direttore di una filiale, di impugnativa del licenziamento intimatogli perché in occasione di un'ispezione era risultato che egli, su incarico e con il consenso di un terzo, aveva effettuato alcuni versamenti e prelievi sul conto del medesimo, apponendone la firma, e custodito nel proprio cassetto certificati di credito, di cui curava il periodico rinnovo). (Corte Cass., Sez. L. Sent. n. 5299 del 22.4.2000)

"Competenza civile - Competenza per territorio - Accordo delle parti - In genere - Foro convenzionale pattuito come esclusivo - Conseguente eccezione di incompetenza - Contestazione di tutti i fori legali - Necessità - Esclusione - Limiti - Sussistenza di connessione con domanda proposta contro altro convenuto - Eccezione di inapplicabilità della modificazione della competenza ex art. 33 cod. proc. civ. (per insussistenza di una competenza basata sul foro generale delle persone fisiche o giuridiche) - Proposizione - Necessità - Fattispecie".

Il principio secondo cui la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non é tenuta altresì a contestare espressamente i vari fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali va coordinato con il principio secondo cui il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ.; ne consegue che il soggetto convenuto presso un foro diverso da quello convenzionale, al fine di impedire che si estenda nei propri confronti per ragioni di connessione la competenza territoriale relativa all'altro convenuto, ha l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest'ultimo in base ai criteri degli artt. 18 o 19 (foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche), richiamati dall'art. 33 ai fini dell'operatività della relativa ragione di modificazione della competenza. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la Corte regolatrice ha ritenuto opponibile alla parte che invocava una competenza convenzionale esclusiva la competenza del giudice adito nei confronti dell'altro convenuto, definitivamente radicatasi in mancanza di eccezioni di incompetenza da parte di quest'ultimo). (Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 5030 del 18.4.2000)

Novità dal centro n. 13 del 26.6.2000

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Unite

"Atti amministrativi - In genere - Omessa indicazione nell'atto dell'autorità a cui ricorrere e del termine - Conseguenze - Regime dell'errore scusabile - Applicabilità".

La mancata osservanza della norma, dettata dall'art. 3, comma quarto, della legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo, che impone di indicare, "in ogni atto notificato al destinatario" l'autorità a cui é possibile ricorrere contro l'atto stesso e il relativo termine, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo; deve ritenersi, infatti, che la violazione della disposizione in esame renda rilevante sul piano processuale l'eventuale scusabilità dell'errore in cui sia incorso il ricorrente. (Fattispecie relativa al termine per impugnare davanti al Consiglio nazionale forense il provvedimento del locale Consiglio dell'Ordine di cancellazione di un praticante dall'elenco degli ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle preture per il compimento del periodo massimo di legge). (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 362 del 18.5.2000).

Sezioni Semplici

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Spostamento dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa - Inerente finalizzazione all'attività lavorativa - Riconducibilità all'ampia nozione in occasione di lavoro - Sussistenza - Indennizzabilità di detti infortuni "in itinere" - Configurabilità - Fattispecie anteriore al D.Lgs. n. 38/2000 e relativa a infortunio occorso nel percorrere a piedi la strada conducente al posto di lavoro".

La notevole ampiezza e generalità dell'espressione "occasione di lavoro", utilizzata dall'art. 2 del testo unico in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R. n. 1124 del 1965) al fine di determinare il nesso che deve sussistere tra l'infortunio e l'attività lavorativa ai fini della operatività dell'assicurazione, giustifica un'interpretazione della relativa norma che attribuisca rilevanza al semplice rapporto finalistico o strumentale tra la attività di locomozione, o spostamento, necessaria per raggiungere il posto di lavoro dall'abitazione, e viceversa, l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di ricomprendere il cosiddetto infortunio "in itinere" tra quelli indennizzabili. (Fattispecie, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, relativa ad infortunio verificatosi nel percorrere a piedi la strada che conduceva unicamente al luogo di lavoro. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6431 del 17.5.2000).

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Legittimazione - Passiva - Recupero dei contributi assicurativi - Omissione da parte dell'istituto assicuratore - Responsabilità risarcitoria nei confronti del lavoratore - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad assicurazione ENASARCO a favore degli agenti e rappresentanti di commercio".

L'obbligo degli enti previdenziali di provvedere al recupero dei contributi omessi é di natura pubblicistica e il lavoratore, in difetto di un diritto soggettivo al riguardo, così come non ha azione nei confronti di detti enti per costringerli all'azione di recupero, neanche può far valere un diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recupero, in coerenza, del resto, con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale e con la tutelabilità dell'interesse del lavoratore al versamento dei contributi mediante l'azione che lo stesso - a diretta conoscenza dei dati di fatto rilevanti - può promuovere nei confronti del datore di lavoro, affinché adempia l'obbligo, derivante dal rapporto contrattuale in essere tra le parti, di versare i contributi previdenziali. (Fattispecie relativa ad azione proposta contro l'ENASARCO da un agente che lamentava l'inerzia di detto ente relativamente al recupero di contributi dovuti da ditte poi fallite e la irreparabilità del danno conseguente, in un regime assicurativo non caratterizzato dell'automaticità delle prestazioni). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6911 del 26.5.2000).

Novità dal centro n. 14 del 10.7.2000

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Semplici

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Diritto alla rendita per inabilità permanente - Prescrizione - Decorrenza - Condizioni - Consolidamento dei postumi e consapevolezza dell'interessato - Necessità".

La prescrizione del diritto alla rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro può ritenersi decorrente - in riferimento ai principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 206 del 1988 - solo dal momento in cui si sia verificato il consolidamento dei postumi e il lavoratore ne abbia avuto consapevolezza. (Nella specie, la sentenza impugnata, annullata dalla S.C., immotivatamente non aveva tenuto conto, ai fini degli indicati profili oggettivi e soggettivi, di prodotte certificazioni mediche di prolungamento dell'invalidità temporanea). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7392 del 2.6.2000).

"Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Sottoscrizione - Requisiti grafici - Specificità sufficiente ai fini identitari - Necessità - Fattispecie".

La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, costituente requisito della sua esistenza giuridica a norma dell'art. 162, secondo comma, cod. proc. civ., deve essere costituita da un segno grafico che abbia caratteristiche di specificità sufficienti e possa quindi svolgere funzioni identitarie e di riferibilità soggettiva, pur nella sua eventuale illeggibilità (la quale non inficia la idoneità della sottoscrizione se sussistono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un'indicazione nominativa contenuta nell'atto). (Nella specie, in una sentenza d'appello in materia di lavoro, in corrispondenza della firma del presidente era rilevabile solo una breve linea, impercettibilmente ondulata; la S.C. rilevata - anche d'ufficio - la conseguente nullità radicale della sentenza, l'ha dichiarata - osservato anche che la firma del cancelliere in calce alla sentenza non vale ad autenticare la firma del giudice - e ha rimesso la causa la giudice "a quo").  (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7928 del 9.6.2000).

"Professionisti - Previdenza - Dottori commercialisti - Coefficienti di calcolo delle pensioni - Aumento con decreto ministeriale entro i limiti predeterminati con legge - Rilevanza ("ex nunc") per le pensioni precedentemente liquidate - Sussistenza - Fattispecie relativa alla modifica attuata con D.M. 25 luglio 1995".

Nel sistema pensionistico a favore dei dottori commercialisti, disciplinato dalla legge 29 gennaio 1986 n. 21 e avente caratterizzazione retributiva, la modificazione del criterio di determinazione del "quantum" della prestazione pensionistica - attuabile, a norma dell'art. 2, comma ottavo, e dell'art. 13, entro limiti ben delimitati e solo in senso migliorativo, mediante l'esercizio di un potere amministrativo regolamentato sia nel procedimento che quanto all'ambito della relativa valutazione discrezionale - ha efficacia (non retroattiva) anche nei confronti delle pensioni precedentemente liquidate, poiché tale modificazione non introduce un nuovo regime giuridico delle pensioni, ma costituisce l'attuazione di una possibilità di variazione già originariamente contenuta in un sistema normativo unitario che regola tutte le pensioni erogate dalla apposita Cassa nazionale di previdenza. (Fattispecie relativa all'elevazione dei coefficienti di calcolo delle pensioni disposta con D.M. 25 luglio 1995; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata e deciso nel merito in favore degli assicurati ricorrenti, dopo aver ritenuto ininfluenti le questioni relative all'interpretazione del citato decreto ministeriale in base al tenore degli atti del procedimento amministrativo, poiché l'eventuale delimitazione dei destinatari dell'aumento sarebbe inefficace per assoluta carenza di potere, e inammissibili le questioni nuove, implicanti accertamenti di fatto, circa l'invalidità dell'atto amministrativo per vizi relativi al non espletamento delle preventive valutazioni finanziarie effettivamente necessarie).  (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 7998 del 12.6.2000).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione - Norme della contrattazione collettiva di diritto comune - Qualificabilità come "norme regolamentari settoriali" - Interpretazione delle stesse - Regole stabilite per i negozi privatistici - Automatica estensibilità - Esclusione - Criterio interpretativo applicabile - Preferenza per l'armonizzazione della clausola contrattuale e delle regole di portata generale del diritto del lavoro".

All'interpretazione della contrattazione collettiva, che, anche quando é di diritto comune, ha una funzione di "norma regolamentare settoriale", non sono automaticamente estensibili le regole ermeneutiche proprie dell'interpretazione dei negozi di diritto privato, e, ove si prospettino più interpretazioni, deve preferirsi quella rispondente al criterio dell'armonizzazione tra la clausola della disciplina settoriale - cioè della clausola contrattuale - e le regole di portata generale che connotano il diritto vivente del lavoro. (Nella specie, con la sentenza impugnata era stato riconosciuto il diritto di un dipendente delle Ferrovie dello Stato all'inquadramento in una categoria superiore per lo svolgimento per oltre novanta giorni delle relative mansioni in sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, poiché l'azienda, in violazione dell'art. 41 del contratto collettivo, non gli aveva comunicato, prima dell'inizione dello svolgimento delle mansioni superiori, i nominativi dei dipendenti sostituiti, con la specificazione dei corrispondenti incarichi; la S.C. ha confermato tale decisione, rilevando che il giudice di merito aveva interpretato la clausola contrattuale come impositiva di garanzie rigide, e cioè come diretta alla salvaguardia più piena della dignità del lavoratore in caso di esercizio dello "ius variandi", disattendendo invece l'ipotesi interpretativa formulata dal datore di lavoro, che prospettava l'esigenza di un contemperamento degli interessi delle parti, con il riconoscimento anche delle esigenze di funzionalità aziendale).   (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 8316 del 19.6.2000).

"Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - Con addebito - Relazione adulterina - Causa presuntiva della separazione coniugale - Configurabilità - Limiti - Sua qualificazione come comportamento ingiusto dell'altro coniuge - Rilevanza - esclusione - Conseguenze ai fini dell'addebito della separazione - Fattispecie".

La reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne é responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Né ad escludere la rilevanza della infedeltà é ammissibile la qualificazione della stessa quale reazione a comportamenti dell'altro coniuge, non essendo possibile una compensazione delle responsabilità nei rapporti familiari, e potendo invece essere addebitata la separazione a entrambi i coniugi, ove sussistano le relative domande. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza annullata con rinvio dalla S.C., pur in presenza dell'ammissione da parte del marito della relazione adulterina intrattenuta, aveva affermato che nel fallimento dell'unione coniugale aveva avuto un'incidenza decisiva la condotta della moglie, caratterizzata dall'impiego di espressione spiccatamente volgari e oscene nei confronti del coniuge - con coinvolgimento anche dei figli -, omettendo l'esame dei fatti rilevanti nel loro complesso, nel rispetto dei criteri suindicati, oltre che indadeguatamente accertando le stesse circostanze di fatto concretamente valorizzate). (Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 7859 del 9.6.2000).

"Costituzione della Repubblica - Presidente della Repubblica in genere - principio dell'irresponsabilità - Portata - Fondamento - Atti non coperti - Accertamento - Criterio della "funzionalità" - Poteri dell'autorità giudiziaria - Limiti".

Il principio dell'irresponsabilità del Capo dello Stato, fissato dall'art. 90 della Carta Costituzionale, rappresenta un istituto tipico delle forme di governo parlamentare, e costituisce il logico corollario della particolare posizione che la nostra Costituzione assegna alla figura dello stesso, rendendola avulsa da qualsiasi coinvolgimento in attività di indirizzo politico amministrativo e delineandola nei termini di un'attività eminentemente rappresentativa e di custodia e garanzia della costituzione medesima. A differenza inoltre di quanto accadeva nel precedente ordinamento monarchico, nel quale l'irresponsabilità del monarca (art. 4 Stat. Albertino) era assoluta e risultava concessa "ratione personae", nell'attuale ordinamento repubblicano, l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica risulta strettamente connessa all'esercizio delle funzioni presidenziali e si delinea pertanto "ratione materiae". Queste prerogative presidenziali, siccome fissate dall'art. 90, primo comma citato, da un lato coprono solo gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, e tengono fuori quindi quelli ad esse estranei, i quali pertanto non vanno immuni, e, dall'altro, attengono sia alla responsabilità penale che a quelle civili e amministrative, traducendosi pertanto - sia pur nei termini e nei limiti fissati dallo stesso art. 90 - in una generale forma di irresponsabilità giuridica. Ad un tal riguardo l'autorità giudiziaria ha il potere di accertare se il singolo atto compiuto sia "funzionale" o "extrafunzionale", salva la facoltà per il Presidente della Repubblica di sollevare il conflitto di attribuzione per menomazione. (Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 8734 del 27.6.2000)

"Costituzione della Repubblica - Presidente della Repubblica - In genere - Principio dell'irresponsabilità - Portata - criteri - Atti compiuti nell'esercizio delle funzioni presidenziali - Necessità".

L'art. 90 della Carta Costituzionale, nel fissare il principio della irresponsabilità del Presidente della Repubblica in relazione agli atti da lui compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, non limita l'irresponsabilità in questione ai soli atti ufficiali controfirmati dalla competente autorità governativa ai sensi dell'art. 89, ma l'estende a tutti quelli compiuti comunque nell'esercizio delle funzioni presidenziali.   (Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 8734 del 27.6.2000).

"Costituzione della Repubblica - Presidente della Repubblica - Funzioni - In genere - Atti di cosiddetta "esternazione" - Inquadramento - forma generale e naturale di manifestazione del proprio pensiero - Configurabilità - Esclusione - Principio dell'irresponsabilità sancito dall'art. 90 della Costituzione - Applicabilità - Limiti - Criteri".

Non é dato di configurare l'esistenza di uno specifico ed autonomo potere di cosiddetta "esternazione" del Presidente della Repubblica inteso come l'equivalente del diritto (sancito dall'art. 21 della Carta Costituzionale) del singolo cittadino di libera manifestazione del proprio pensiero. Ciò premesso, al fine di stabilire se un singolo atto di cosiddetto "esternazione" posto in essere - in forma orale o scritta - dal Presidente della Repubblica (e diverso, in quanto tale, dai "messaggi formali"), possa ricondursi - o meno - nell'ambito degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni presidenziali, in relazione ai quali l'art. 90, primo comma, fissa il principio della irresponsabilità penale, civile ed amministrativa, si rende necessario verificare volta a volta se l'atto in questione si sia - o meno - nel concreto e sul piano oggettivo, reso strumentale o accessorio ad una funzione presidenziale divenendone un'estrinsecazione modale, essendo d'altronde da escludere che qualunque manifestazione di pensiero di un organo costituzionale assuma, per ciò stesso, in ragione della sua sola stessa provenienza soggettiva, una rilevanza funzionale. Da ciò consegue pertanto che il solo fatto che l'"esternazione" provenga dal Presidente della Repubblica non si rende di per sé sufficiente a farla ritenere coperta dall'immunità presidenziale, in assenza di una specifica funzione presidenziale cui detta "esternazione" si sia finalizzata, posto che l'irresponsabilità fissata dall'art. 90 cit. riguarda gli illeciti commessi non già solo in occasione, per mezzo o nel tempo della funzione presidenziale, ma solo quelli commessi "a causa" della medesima e "per un fine" ad essa inerente. Né una tale caratterizzazione funzionale può ricostruirsi nel solo fatto in sé che il Presidente della Repubblica ritenga di avvalersi dello strumento della cosiddetta "esternazione" a fini di "autodifesa" della sua figura istituzionale. Ed infatti, se non si può escludere la configurabilità di una forma di "autodifesa" del Presidente della Repubblica (inteso naturalmente come organo e non come persona fisica), tuttavia essa, come tutte le forme di "autodifesa" previste dall'ordinamento, ha sempre un carattere residuale e presuppone quindi necessariamente che, nella fattispecie concreta, la difesa del Presidente della Repubblica non rientri nei compiti funzionali di altro organo istituzionale (per quanto attiene alle offese all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica, integrando esse un reato ai sensi dell'art. 278 cod. pen., gli organi preposti alla difesa della Istituzione sono quelli Giurisdizionali ed il Ministro della Giustizia), o quanto meno che ricorrano esigenze oggettive che impongano di rispondere con immediatezza ed urgenza ad attacchi diretti all'organo Presidenziale, per riaffermare le sue competenze ovvero per respingere offese attuali al decorso ed al prestigio dell'Istituzione. (Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 8734 del 27.6.2000).

"Pubblica Amministrazione - Funzionari pubblici - In genere - Carattere permanente della funzione pubblica - Portata - Limiti.

Costituzione della Repubblica - Presidente della Repubblica - In genere - Funzione pubblica - Limiti - Rilevanza delle prassi applicative delle norme costituzionali - Limiti - Conseguenze - In tema di attività di cosiddetta "esternazione".

Il carattere permanente della "funzione pubblica" non ha il significato di tradurre automaticamente l'attività del funzionario in un continuo esercizio in concreto di essa, bensì implica solo che chi sia investito di essa possa in qualunque momento intervenire onde esercitare - ove ne ricorrano le circostanze - le proprie funzioni. Né il titolare di una "funzione pubblica", quale il Presidente della Repubblica, può, in quanto tale, decidere lui quali siano le sue funzioni, in quanto queste sono inevitabilmente ed esclusivamente quelle previste dalle norme costituzionali, sia pure integrate dalle prassi applicative, che allorché sono in armonia con il sistema costituzionale, contribuiscono ad integrare le norme costituzionali scritte ed a definire la posizione degli organi costituzionali alla stregua di principi e regole non scritti, manifestatisi e consolidatisi attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi, vale a dire nella forma di vere e proprie consuetudini costituzionali.

Ad un tal riguardo, se si può ammettere che la prassi abbia legittimato l'esercizio delle attività di cosiddetta "esternazione presidenziale" (le quali, in quanto tali, non costituiscono esse stesse una funzione presidenziale, ma solo uno strumento per l'esercizio delle funzioni presidenziali), resta pur sempre fermo che, affinché un singolo atto di cosiddetta "esternazione" Presidenziale possa essere ricondotto nell'ambito degli atti coperti in quanto tali da immunità e irresponsabilità ai sensi dell'art. 90, comma primo, della Carta Costituzionale, si renda necessario che esso sia stato finalizzato ad un'attività funzionale del Presidente della Repubblica. (Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 8734 del 27.6.2000).

"Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Privilegi - Previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972, a carico del bene alienato - Acquirente rimasto estraneo alla procedura di accertamento e di liquidazione del tributo, ed assoggettato alla espropriazione - Eccezioni relative al titolo fiscale - Sollevabilità diretta - Sussistenza".

In tema di INVIM da applicarsi agli atti di alienazione di immobili a titolo oneroso, l'acquirente del bene, gravato dal privilegio di cui all'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, il quale sia rimasto estraneo - in quanto tale - alla procedura di accertamento e di liquidazione del tributo, vanta comunque il diritto di contestare, in sede del giudizio da lui promosso per contrastare l'espropriazione contro di lui intrapresa dall'Amministrazione finanziaria, il titolo fiscale, sollevando tutte le eccezioni opponibili e non opposte dal venditore e supplendo così all'inerzia del debitore d'imposta. (Corte Cass., Sez. V, Sent. n. 7914 del 9.6.2000).

Novità dal centro - n. 15 del 18.9.2000

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Unite

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Commissioni tributarie - In genere - Poteri - Questioni pregiudiziali attribuite alla competenza giurisdizionale di altro giudice - Decisione - Limiti - Decisione senza efficacia di giudicato - Ammissibilità - Decisione delle stesse questioni da parte del giudice civile con efficacia di giudicato - Ammissibilità.

Il giudice tributario ha il potere di risolvere - senza efficacia di giudicato - questioni attribuite alla competenza giurisdizionale di altro giudice, quando da tale risoluzione dipenda la decisione sull'oggetto del giudizio, ma non quello di decidere tali questioni, con efficacia di giudicato, su espressa domanda di parte, in applicazione dell'art. 34 cod. proc. civ.. Pertanto, il riconoscimento al giudice tributario del potere di decisione su questioni pregiudiziali, attribuite alla competenza del giudice civile, non prova la parte privata della possibilità di ottenere, sulle stesse questioni, una decisione del giudice civile con efficacia di giudicato. (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 467 del 6.7.2000).

Sanzioni amministrative - Applicazione - Esecuzione forzata - Estinzione dell'obbligazione sanzionatoria dopo l'irrogazione della sanzione - Notificazione della cartella esattoriale - Azione ordinaria di accertamento negativo - Inammissibilità - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Competenza (prima dell'inizio dell'esecuzione) - Criteri stabiliti per le opposizioni ai provvedimenti sanzionatori - Applicabilità - Regole procedimentali - Applicabilità del rito ordinario e non di quello del giudizio di opposizione alla sanzione - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 29 D.lgs. n. 46 del 1999.

A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio. Tuttavia non é applicabile il procedimento a struttura semplificata previsto per tale opposizione, bensì "in toto" il rito ordinario (con esclusione quindi, in particolare, del termine di decadenza di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981), anche quanto alle impugnazioni proponibili. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs n. 46 del 1999, il cui art. 29, come rilevato dalla S.C., ha previsto, per le entrate non tributarie, che "le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie"). (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 489 del 13.7.2000).

Sezioni Semplici

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Festività - Infrasettimanali - Godimento del relativo riposo - Lavoratori retribuiti in misura fissa - Diritto a retribuzione ulteriore oltre quella globale del periodo - Insussistenza - Prestazione lavorativa nella festività - Diritto ad ulteriore retribuzione con maggiorazione - Sussistenza - Base di calcolo - Determinazione da parte dei contratti collettivi - Ammissibilità - Coincidenza della festività con la domenica - Diritto (anche) a compenso pari all'aliquota giornaliera della retribuzione - Sussistenza - Base di calcolo - Determinazione da parte dei contratti collettivi - Ammissibilità.

In materia di compenso per le festività infrasettimanali, l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, come sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90, impone di distinguere i casi in cui il lavoratore fruisca di un riposo aggiuntivo per effetto della festività da quelli in cui egli presti ugualmente la sua opera, oppure perda un'opportunità di riposo per la coincidenza della festività con la domenica. Nel primo caso, infatti, la norma gli attribuisce il diritto alla normale retribuzione di fatto comprensiva di ogni elemento accessorio, il che tuttavia non implica, ove si tratti di un lavoratore retribuito in misura fissa, emolumenti suppletivi rispetto al versamento della retribuzione riguardante indistintamente l'intero periodo nel cui ambito cade la ricorrenza festiva. Negli altri due casi, invece, fermo tale diritto, ad esso si aggiunge quello alla retribuzione delle ore effettivamente lavorate, incrementata da un'apposita maggiorazione, ovvero quello corrispondente all'aliquota giornaliera della retribuzione, senza che a detti fini la retribuzione debba necessariamente essere determinata secondo criteri di omnicomprensività, essendo consentito alla contrattazione collettiva identificare le componenti costitutive della relativa base di computo. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9206 dell'11.7.2000).

Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - In genere - Lesione alla reputazione mediante trasmissione televisiva - Competenza per l'azione risarcitoria - "Forum commissi delicti" (art. 20 cod. proc. civ.) - Località degli studi televisivi di realizzazione e diffusione del programma - Rilevanza.

In tema di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, é competente alla diffusione di una trasmissione televisiva, é competente a decidere la causa, con riferimento al "forum commissi delicti" (luogo in cui é sorta l'obbligazione risarcitoria), a norma dell'art. 20 cod. proc. civ., il giudice della località dove sono situati gli studi televisivi nei quali é stato realizzato e diffuso il programma televisivo, poiché é in tale luogo ed in tale momento che la notizia diviene pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto, e si concretizza così l'illecito nella sua interezza. (Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 9369 del 14.7.2000).

Novità dal centro - n. 16 del 2.10.2000

CASSAZIONE CIVILE Sezioni Unite

Demanio - In genere (Caratteri individuanti della demanialità dei beni) - Isola formatasi nel letto di un fiume o torrente - Sussistenza dei presupposti di demanialità ex art. 945 cod. civ. - Appartenenza al demanio statale necessario - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Isole private a norma della disciplina previgente - Passaggio "ipso iure" al demanio pubblico - Insussistenza.

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Isole e unioni di terra.

Le isole che si formano nel letto dei fiumi o torrenti, di cui è prevista la demanialità dall'art. 945, primo comma, cod. civ. (i cui commi secondo e terzo sono stati abrogati dall'art. 2 della legge 5 gennaio 1994 n. 37), non appartengono al cosiddetto demanio necessario dello Stato, ai sensi dell'art. 822, primo comma, cod. civ., ma al demanio non necessario, o legale, secondo la previsione del secondo comma dello stesso articolo, a norma del quale fanno parte del demanio pubblico, ove appartenenti allo Stato, anche i vari beni ivi specificamente elencati ed inoltre "gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico". Ne consegue che l'entrata in vigore del suindicato art. 945 del codice civile del 1942, innovativo rispetto all'art. 458 del codice civile del 1865, che ammetteva la proprietà privata per le isole nate nei fiumi o torrenti non navigabili nè atti al trasporto, non ha "ipso iure" fatto diventare demaniali le isole appartenenti a privati. (Corte Cass., sez. U, Sent. n. 565 del 10.8.2000).

Sezioni Semplici

Prescrizione civile - Termine - In genere - Elementi costitutivi -Manifestazione della volontà di avvalersi dell'estinzione del credito a causa del decorso del tempo - Rilevanza - Specificazione dei crediti o loro parte oggetto dell'eccezione - Inclusione - Indicazioni della parte circa la durata della prescrizione applicabile - Irrilevanza - Individuazione da parte del giudice della prescrizione effettivamente applicabile - Ammissibilità.

Elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è la manifestazione in modo non equivoco della volontà della parte di far valere l'estinzione, a causa del decorso del tempo, del credito o dei crediti nei suoi confronti azionati; conseguentemente, mentre rileva la precisazione della parte circa i crediti o le loro parti effettivamente investiti dall'eccezione, il riferimento al termine - quinquennale, decennale, ecc. - ha il valore di mera prospettazione di una tesi giuridica, che non vincola il giudice circa l'individuazione del tipo di prescrizione estintiva effettivamente applicabile, che è uno solo per legge in ogni situazione, escluso ogni potere dispositivo dell'interessato al riguardo. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9825 del 26.7.2000).

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (Tutela reale) - Opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Quantificazione - Retribuzioni maturate fino al pagamento di detta indennità - Rilevanza - Ipotesi di opzione per l'indennità contenuta nella domanda giudiziale - Inclusione.

L'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, facente carico al datore di lavoro a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, si estingue soltanto con il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione (introdotta in sede di novellazione dell'art. 18 da parte dell'art. 1 legge n. 108 del 1990), prescelta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e non già con la semplice dichiarazione, proveniente da quest'ultimo, di scegliere tale indennità in luogo della reintegrazione. Ne consegue che, anche nel caso in cui già con la domanda giudiziale il lavoratore abbia chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva, il risarcimento del danno, il cui diritto è dalla legge fatto salvo anche nel caso di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, impugnata dal solo datore di lavoro, con cui era stato riconosciuto un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni computate fino alla sentenza di primo grado, con la quale "si era attualizzato l'obbligo di pagamento dell'indennità sostitutiva"). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 10326 del 5.8.2000).

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione - Contrattazione collettiva - Articolazione su vari livelli - Complessità della materia regolata - Specialità del linguaggio delle relazioni industriali - Conseguenze sul piano ermeneutico - Criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole - Preminenza - Ricerca della volontà comune delle parti - necessità - Interpretazione letterale - Limiti.

Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro - la quale spesso è articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), regola una materia vasta e complessa in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, e utilizza il linguaggio delle cosiddette relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - assume un rilievo preminente il criterio, dettato dall'art. 1363 cod. civ., dell'interpretazione complessiva delle clausole, mentre il criterio letterale cui fa riferimento l'art. 1362 non deve essere utilizzato in contrasto con la finalità della ricerca della concorde volontà delle parti contraenti - secondo il medesimo articolo costituente l'obiettivo dell'attività ermeneutica -, e trascurando la frequente mancanza di una chiara corrispondenza tra il tenore testuale delle espressioni e la volontà delle parti. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n.10500 del 9.8.2000).

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere - Inapplicabilità dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 alle cosiddette organizzazioni di tendenza - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità anche d'ufficio.

L'inapplicabilità a un licenziamento della disciplina della tutela cosiddetta reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in ragione dello svolgimento senza fini d lucro, da parte del datore di lavoro non imprenditore, di attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (art. 4, comma primo, della legge n. 108 del 1990), non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto; pertanto la questione può essere rilevata dal giudice d'ufficio, e quindi - a prescindere dal diverso problema dell'incidenza dell'onere della prova - anche nel caso in cui sia fatta valere dall'interessato oltre i termini di decadenza posti dalle norme processuali ai fini della deduzione delle eccezioni in senso stretto. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 10640 dell'11.8.2000).

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria - Assegno di invalidità - Requisito dell'incollocazione al lavoro - Presupposti - Iscrizione o domanda di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio - Necessità - Mancato riconoscimento da parte delle commissioni sanitarie di un grado di invalidità sufficiente - Causa esonerativa - Esclusione - Superamento del limite dei cinquantacinque anni - Causa esonerativa (prima dell'esclusione del limite d'età ex legge n. 68/1999) - Configurabilità

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere.

Ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, l'integrazione del requisito - costitutivo del diritto - dello stato di incollocazione al lavoro presuppone rigorosamente che l'interessato si sia iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda all'ufficio competente, senza che possa attribuirsi valenza esonerativa al mancato conseguimento del riconoscimento, da parte delle commissioni sanitarie di cui alla legge n. 118 del 1971, di un grado di invalidità sufficiente ai fini del collocamento agevolato, poiché in realtà è possibile presentare la domanda di iscrizione all'ufficio di collocamento anche in difetto del preventivo accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni sanitarie, allegando documentazione apprestata dall'interessato, come è confermato dal tenore dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968 e dal fatto che l'art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel disciplinare la presentazione delle domande alle commissioni sanitarie istituite con la stessa legge, fa riferimento solo a quelle finalizzate al conseguimento delle provvidenze ex artt. 12, 13, 23 e 24. Pertanto il requisito dell'incollocazione al lavoro può essere fornito a prescindere dall'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio solo nel caso di impossibilità di iscrizione dovuta al superamento del limite di età di cinquantacinque anni (peraltro eliminato dalla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999, nell'ottica della massima valorizzazione di un collocamento mirato dei lavoratori più deboli). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 11271 del 28.8.2000).

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Trasferimento di un ramo d'azienda - Disciplina ex art. 47 legge n. 428/1990 e 2112 cod. civ. - Garanzia della continuazione del rapporto di lavoro e dei diritti acquisiti - Configurabilità - Limiti - Diritto del lavoratore interessato al passaggio alla nuova impresa - Insussistenza - Patto tra alienante e acquirente sulla esclusione di alcuni lavoratori dal transito alle dipendente del secondo - Validità - Fattispecie relativa a ritenuta inapplicabilità "orizzontale" della direttiva comunitaria.

In caso di trasferimento di un ramo di azienda, l'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e l'art. 2112 cod. civ. (in parte modificato dal citato art. 47, comma quarto, di esercitare il recesso, nel rispetto della normativa sui licenziamenti), ma non il passaggio alle dipendenze dell'impresa cessionaria di tutti i lavoratori già addetti al ramo ceduto, sicché l'esclusione di taluni lavoratori dal passaggio alla impresa cessionaria, prevista nell'accordo concluso dalle imprese interessate a seguito dell'espletamento a norma di legge della procedura di consultazione sindacale, non può ritenersi lesiva dei diritti dei suddetti lavoratori. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non rilevante l'interpretazione della direttiva comunitaria in materia, stante la non configurabilità di una sua efficacia - cosiddetta orizzontale - sugli specifici rapporti). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 11422 del 30.8.2000).

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - In genere - Atti di acquisto successivi all'1 gennaio 1992 - Agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa previste e fruite ai sensi degli artt. 1 della legge n. 168/82 o 2 del D.L. n. 12/85, e quelle previste dalla legge n. 415/91, dai D.L. non convertiti nn. 14, 237, 293, 348, 388, 455 del 1992, dall'art. 1 del D.L. n. 16/93 - Cumulabilità - Eccedenza di imposte pagate per mancata fruizione delle agevolazioni spettanti - Rimborsabilità.

Le agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa", previste e fruite ai sensi dell'art. 1 della legge n. 168 del 1982 o 2 del D.L. n. 12 del 1985 e quelle previste dalla legge n. 415 del 1991, dai decreti legge non convertiti nn. 14, 237, 293, 348, 388 e 455 del 1992, nonché dall'art. 1 comma secondo del D.L. n. 16 del 1993 per gli atti d'acquisto successivi all'1 gennaio 1992, sono cumulabili con conseguente rimborsabilità dell'eccedenza di imposte pagate per mancata fruizione delle agevolazioni spettanti. (Corte Cass., Sez. V, Sent. n. 8172 del 15.6.2000).

Servizi Novità n. 17,18/2000 non disponibili

Novità dal centro - n. 19 del 13.11.2000

CASSAZIONE CIVILE Sezioni Semplici

"Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali - Mancato godimento - Conseguenze - Diritto ad indennità sostitutiva - Sussistenza - Fondamento - Natura giuridica - Limiti del diritto - Offerta di godimento inutilizzata dal lavoratore - Rilevanza ostativa - Assenza di previsione contrattuale in ordine a tale diritto - Ininfluenza - Contrarie esigenze aziendali - Irrilevanza - Fattispecie relativa a ferie non godute da dipendente delle Ferrovie dello Stato a causa della risoluzione del rapporto".

Dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito (venendo ad incorrere così nella "mora del creditore"). Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali. (nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, con cui si era escluso il diritto all'indennità sostitutiva, in relazione a ferie che non erano state godute a causa della risoluzione del rapporto ad iniziativa del lavoratore in esodo anticipato in base ad una legge speciale, e alle previsioni dell'art. 52 del c.c.n.l. del 1990 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, il quale non prevede l'indennità sostitutiva delle ferie e, in caso di risoluzione del rapporto, subordina il godimento del "periodo completo annuale di ferie", alla possibilità di fruirne prima della risoluzione). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 13860 del 19.10.2000).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere - Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento della retribuzione non percepita negli ultimi tre mesi da parte del Fondo di garanzia - Massimale correlato a tre mensilità dell'integrazione salariale - Quote di retribuzione ricevute in acconto - Computo (globale) ai fini del superamento del massimale - Necessità".

In materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, le disposizioni di cui al primo, secondo e quarto comma dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 (applicabili, a norma dal settimo comma, anche per la determinazione del danno derivante dalla non tempestiva attuazione della direttiva comunitaria sulla normativa in esame) debbono essere interpretate, in base al loro tenore letterale e alla loro "ratio", nel senso che ai lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del medesimo decreto legislativo deve essere corrisposta dall'apposito Fondo di garanzia una somma complessiva rapportata al credito retributivo (non per trattamento di fine rapporto) rimasto insoddisfatto, inerente agli ultimi tre mesi del rapporto (ricompresi negli ultimi dodici mesi che hanno preceduto l'apertura del procedimento concorsuale), nei limiti del massimale globale pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali, massimale al raggiungimento del quale concorrono unitariamente gli acconti di retribuzione, già percepiti dai medesimi lavoratori, che siano relativi ai detti ultimi tre mesi. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 13841 del 19.10.2000).

Novità dal centro - n. 20 del 27.11.2000

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Semplici

"Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle ferrovie dello stato - Malattie e infortuni - Assicurazione obbligatoria - Passaggio dei relativi rapporti all'INAIL dall'1 gennaio 1996 - Estensione - Obbligo dell'INAIL di corrispondere le prestazioni anche per infortuni e malattie pregressi - Sussistenza - Disposizione transitoria circa eventi antecedenti ancora non definiti - Legittimazione dell'INAIL anche per i reati con scadenza anteriore al 1996 - Sussistenza - Fattispecie.

Previdenza (assicurazioni sociali) - Soggetti - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Passaggio dei relativi rapporti all'INAIL dal 1 gennaio 1996 - Estensione - Obbligo dell'INAIL di corrispondere le prestazioni anche per infortuni e malattie pregressi - Sussistenza - Disposizione transitoria circa eventi antecedenti ancora non definiti - Legittimazione dell'INAIL anche per i ratei con scadenza anteriore al 1996 - Sussistenza - Fattispecie".

L'art. 2, comma tredicesimo, del D.L. n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996, nel prevedere l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL anche del personale ferroviario dipendente dalla Ferrovie dello Stato, con decorrenza dall'1 gennaio 1996, ha disposto il contemporaneo passaggio a carico di detto Istituto anche di tutte le rendite e le altre prestazioni, riferendosi innanzitutto (dando luogo così a un trasferimento all'INAIL della titolarità di tutti i rapporti assicurativi) a quelle dovute per eventi infortunistici e malattie professionali verificatisi precedentemente come del resto confermato dal tenore del comma 15, relativo al versamento di una riserva matematica da parte della S.p.A. Ferrovie dello Stato, cosicché la disposizione secondo cui ricadono a carico dell'INAIL anche le prestazioni "relative agli eventi (...) verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data" (che a sua volta ha riscontro nella disposizione sulla riserva matematica), ha la specifica funzione di ricomprendere tutte le prestazioni in questione, nonostante la loro almeno parziale riferibilità all'epoca di competenza delle Ferrovie dello Stato, nella successione dell'INAIL nella titolarità passiva dei rapporti, ai fini di una semplificazione e unificazione delle procedure. (Nella specie la S.C. ha confermato - nella parte "de qua" - la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la legittimazione dell'INAIL - anche per i ratei maturati prima del 1996 - relativamente a domanda diretta al riconoscimento di un maggior grado di invalidità per un infortunio verificatosi nel 1988). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 13948 del 23.10.2000).

"Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Perdite, sopravvenienze passive minusvalenze patrimoniali - Credito - Cessione ad un prezzo inferiore al valore nominale - Minusvalenza - Configurabilità - Esclusione - Limiti".

In tema di imposte sui redditi, il valore dei crediti non ancora scaduti, per i quali non sia separatamente prevista la corresponsione di interessi, è inferiore al loro valore nominale poiché la somma capitale incorpora in tal caso un interesse implicito, tanto maggiore quanto più lontana è la data fissata per l'adempimento. Pertanto la loro cessione ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non rappresenta una perdita (minusvalenza) deducibile ai sensi dell'art. 57, lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, configurabile solo se il prezzo di cessione è inferiore al valore attualizzato dei crediti ceduti, e cioè al valore dei crediti ceduti calcolato al netto degli interessi "impliciti" non ancora maturati al momento della cessione. (Corte Cass., Sez. V, Sent. n. 13916 del 20.10.2000).

"Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Società di capitali ed equiparati - In genere - Fusione per incorporazione - Quote od azioni della incorporata - Detenzione da parte della incorporante - Disavanzo di fusione - Sussistenza - Iscrizione non tassabile, fino a concorrenza del disavanzo, del valore di avviamento dell'azienda dell'incorporata - Ammissibilità - Quote annuali di ammortamento del valore di avviamento - Detrazione dall'imponibile - Ammissibilità - Limiti".

In tema di imposte sui redditi e nella ipotesi di incorporazione di una società di capitali le cui quote od azioni siano detenute dall'incorporante, quest'ultima, annullando le quote od azioni medesime, ha facoltà di recuperare contabilmente il maggior costo di esse rispetto al minor valore "di libro" del patrimonio netto della incorporata, ove tale differenza dipenda dall'avviamento dell'azienda dell'incorporata medesima, iscrivendo nell'attivo del bilancio (o del conto economico) una corrispondente posta di avviamento, senza con ciò incorrere in un incremento del reddito tassabile, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, e può inoltre detrarre dall'imponibile quote annuali di ammortamento del valore dell'avviamento, a norma dell'art. 68, terzo comma, del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, ove l'onerosità dell'acquisizione di tale avviamento sia in sé evidenziata dalla contestualità o comunque prossimità nel tempo dell'incorporazione rispetto all'acquisto di dette partecipazioni, oppure, in ipotesi di soluzione di continuità fra le due operazioni, sia dimostrata la riferibilità di parte del prezzo pagato per quelle partecipazioni all'avviamento poi incamerato con la fusione. (Corte Cass., Sez. V, Sent. n. 9666 del 24.7.2000).

"Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Società di capitali ed equiparati - In genere - Incorporazione di una società di capitali - Quote o azioni della incorporata - Detenzione da parte dell'incorporante - Disciplina ex art. 16 d.P.R. n. 598/73 - Disavanzo di fusione - Iscrizione non tassabile, fino a concorrenza del disavanzo, nell'attivo del bilancio (o del conto economico) del valore di avviamento della incorporata - Ammissibilità - Detrazione ex art. 69 del d.P.R. n. 597/73 dall'imponibile di quote annuali di ammortamento del valore di avviamento - Ammissibilità - Limiti".

In tema di imposte sui redditi e nella ipotesi di incorporazione di una società di capitali, le cui azioni o quote siano detenute dall'incorporante, quest'ultima, annullando le azioni o quote detenute, ha facoltà di recuperare contabilmente il maggior costo di esse rispetto al minore valore "di libro" del patrimonio netto della incorporata, ove tale differenza dipenda dall'avviamento dell'azienda della incorporata medesima, iscrivendo nell'attivo del bilancio (o del conto economico) una corrispondente posta di avviamento, senza con ciò incorrere in un incremento del reddito tassabile, ai sensi e nel vigore dell'art. 16 secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e può inoltre detrarre dall'imponibile quote annuali di ammortamento del valore di avviamento, a norma dell'art. 69, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, se l'onerosità di tale avviamento sia in sé evidenziata dalla contestualità o comunque prossimità nel tempo dell'incorporazione rispetto all'acquisto di dette partecipazioni, ovvero, in ipotesi di soluzione di continuità fra le due operazioni, sia dimostrata la riferibilità di parte del prezzo pagato per quelle azioni o quote all'avviamento poi incamerato con la fusione. (Corte Cass., Sez. V, Sent. n. 9663 del 24.7.2000).

Novità dal centro - n. 21 dell'11.12.2000

CASSAZIONE CIVILE Sezioni Unite

"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici - Indennità premio di servizio corrisposta dall'INADEL (ora INPDAP) - Natura previdenziale - Configurabilità - Riscatto di periodi di servizio - Controversia relativa - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Conseguenze - Incidentalità della cognizione del giudice ordinario sull'eventuale illegittimità di atti amministrativi".

Il dipendente di un ente pubblico, il quale - al fine della determinazione della indennità premio di servizio - chieda all'ente previdenziale (prima INADEL, ora INPDAP), presso cui è iscritto, il riscatto oneroso di periodi di servizio prestati, ai sensi dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968 n. 152, è titolare di un diritto soggettivo potestativo, in relazione al quale l'ente destinatario della domanda non gode di alcuna discrezionalità, con la conseguenza che la controversia insorta tra le parti in ordine all'accertamento di tale diritto è devoluta, per il principio del "petitum" sostanziale e in difetto di disposizioni affermative della giurisdizione esclusiva del giudice ordinario - al quale pure è devoluta la cognizione in via incidentale della eventuale illegittimità degli atti amministrativi impugnati, ai fini della loro disapplicazione ai sensi dell'art. 5, legge n. 2248 all. E del 1865 -, perché la domanda di riscatto costituisce un mezzo per la realizzazione di una maggiore indennità premio di servizio avente natura previdenziale, mentre il rapporto di pubblico impiego, da accertarsi in via incidentale, funge da mero presupposto esterno del rapporto previdenziale. (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 1136 del 26.10.2000).

"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici - Indennità premio di servizio dovuta dall'Inadel (ora Inpdap) - Carattere previdenziale - Configurabilità - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Domande relative alle "eccedenze" dovute ai dipendenti di enti soppressi transitati alle regioni - Inclusione - Accertamento di inadempimenti dell'originario datore di lavoro nella stipula di polizze assicurative per l'integrazione dell'indennità di anzianità - Ininfluenza".

L'indennità premio di servizio dovuta ai pubblici dipendenti dall'Inadel (a cui è subentrato l'Inpdap) ha carattere previdenziale, con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie spetta al giudice ordinario (con la competenza del giudice del lavoro), fungendo il rapporto di pubblico impiego da mero presupposto esterno del rapporto previdenziale e dovendo ogni accertamento sul pubblico impiego essere svolto in via esclusivamente incidentale dal giudice della causa previdenziale; tali principi sono applicabili anche nel caso in cui siano in questione le "eccedenze" eventualmente dovute ai dipendenti degli enti soppressi trasferiti alle regioni, a norma dell'art. 6 della legge n. 482 del 1988, poiché anche tali eccedenze sono espressamente ricomprese nell'indennità premio di servizio (art. 6, quinto comma). (Nella specie la S.C., dato che la domanda aveva ad oggetto il pagamento dell'indennità premio di servizio da parte dell'ente previdenziale, ha ritenuto irrilevante, sul piano della giurisdizione, che nella controversia fosse stato chiamato anche l'ente pubblico non economico precedentemente datore di lavoro, per l'accertamento - ai fini della sua incidenza sul rapporto con l'ente previdenziale - dei suoi inadempimenti relativamente all'obbligo di stipulare un'assicurazione integrativa dell'indennità di anzianità). (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 1143 del 27.10.2000).

Sezioni Semplici

"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere - Presupposti - Legge n. 223 del 1991 - Fissazione nel numero di cinque dei licenziamenti necessari - Tutela più ampia rispetto agli "standard" minimi delle direttive comunitarie - Sussistenza - Conseguenze - Parziale equiparazione delle forme di risoluzione del rapporto diverse dal licenziamento, "ex" direttiva n. 92/56 - Incidenza sul requisito numerico nel diritto italiano - Esclusione".

Poiché la legge n. 233 del 1991, nel dare attuazione alle direttive comunitarie sui licenziamenti collettivi, ha realizzato una tutela più ampia di quella minima richiesta, prevedendo il requisito numerico di almeno cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni, invece che di dieci (o più, a seconda del periodo di riferimento e delle dimensioni occupazionali dell'impresa), la successiva direttiva n. 92/56 del 26 giugno 1992 (confluita poi nel testo "ricodificato" con la direttiva n. 98/56 del 20 luglio 1998), che ha assimilato ai licenziamenti le cessazioni in forma diversa del contratto di lavoro "verificatesi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, purché i licenziamenti siano almeno cinque", in concreto non influisce - benché il contesto normativo comunitario costituisca parametro vincolante per l'interpretazione della normativa nazionale - sull'integrazione del requisito numerico (pur potendo determinare, nel caso in cui sussistano almeno cinque licenziamenti, l'assoggettamento anche delle ipotesi risolutorie assimilate ai licenziamenti alle procedure di mobilità ed ai criteri di scelta di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 223/1991). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 14079 del 25.10.2000).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Gratificazioni - Tredicesima mensilità e altre mensilità aggiuntive - Disciplina prevista da contratti collettivi resi efficaci "erga omnes" - Trattamento di maggior favore in rapporto alla disciplina collettiva di diritto comune - Configurabilità - Presupposti - Valutazione complessiva nell'ambito dei singoli istituti - Necessità - Tredicesima e quattordicesima mensilità - Componenti dello stesso istituto delle mensilità supplementari - Configurabilità - Conseguenze - Computo delle stesse - Applicazione della nozione di retribuzione globale di fatto dettata dall'accordo interconfederale del 1946 per la tredicesima - Esclusione".

In relazione al principio secondo cui il carattere migliorativo della disciplina collettiva di diritto comune, rispetto a quella resa efficace "erga omnes", deve essere valutato complessivamente nell'ambito dei singoli istituti, e al fine di verificare la legittimità delle norme di un contratto collettivo che escludano dal computo della tredicesima e della quattordicesima mensilità l'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno periodico di turno, a fronte del riferimento dell'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946 (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. n. 1070 del 1960) alla retribuzione globale di fatto per la misura della tredicesima mensilità, dette due mensilità devono essere considerate unitariamente quali componenti delle cosiddette mensilità aggiuntive, con la conseguente valutabilità del trattamento previsto dal contratto collettivo di diritto comune come migliorativo rispetto a quello - consistente nella sola tredicesima mensilità - del contratto efficace "erga omnes". (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 14344 del 2.11.2000).