Novità dal Centro - n. 1 del 10.1.2000

Sezioni Unite

"Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di conto - In genere - Regioni a statuto ordinario - Gestione contabile dei Consigli regionali - Agenti contabili - Assoggettabilità a giudizio di conto - Sussistenza - Autonomia contabile dei Consigli ed esclusione dei controlli amministrativi ex art. 125 Cost.- Irrilevanza".

La giurisdizione contabile della Corte dei conti sussiste anche in materia di conti degli agenti contabili operanti nell'ambito dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, in base all'art. 31 della legge 19 maggio 1976 n. 335, la quale, in attuazione dell'art. 103, secondo comma, Cost. ha previsto la sottoposizione degli amministratori e dipendenti delle regioni, senza alcuna riserva o esclusione, alla giurisdizione della Corte dei conti, né in senso contrario è invocabile l'art. 4 della legge 6 dicembre 1973 n. 853, sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, che ha previsto la sola sottrazione degli atti amministrativi e di gestione dei fondi stanziati per le esigenze dei Consigli regionali - privi di autodichia - al diverso controllo di cui all'art. 125 Cost., che è un controllo amministrativo di legittimità.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 461 del 19.7.1999).

"Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di lavoro subordinato privato - Lavoro carcerario - Assimilabilità all'ordinario lavoro subordinato - Sussistenza - Competenza del giudice del lavoro - Deroghe - Controversie in materia di retribuzione svolgimento del lavoro, ecc. - Competenza del magistrato di sorveglianza ex art. 69 legge n. 354/1975 nel testo ex legge n. 663/1986 - Sussistenza - Carattere giurisdizionale del procedimento relativo - Configurabilità a seguito della riforma del 1986 (legge Gozzini)".

Benché il lavoro carcerario, prestato dal detenuto all'interno o all'esterno dello stabilimento detentivo a favore dell'amministrazione penitenziaria oppure all'esterno alle dipendenze di altri datori di lavoro, sia assimilabile all'ordinario lavoro subordinato, la competenza del giudice del lavoro per le relative controversie deve ritenersi derogata a favore del magistrato di sorveglianza per effetto dell'attribuzione a quest'ultimo dei reclami dei detenuti concernenti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, lo svolgimento delle attività di tirocinio e lavoro, e le assicurazioni sociali (art. 69, comma sesto, della legge n. 354 del 1975, nel testo di cui all'art. 21 della legge n. 663 del 1986), nell'ambito di una competenza di tale giudice alla quale deve riconoscersi natura giurisdizionale nel quadro della disciplina introdotta dalla riforma penitenziaria di cui alla legge n. 663 del 1986, che prevede lo svolgimento di uno speciale procedimento nel quale sono garantiti i diritti di difesa e la decisione con ordinanza impugnabile per cassazione (art. 69 cit. e art. 14 ter della stessa legge n. 354/1975, introdotto dall'art. 2 della legge n. 663/1986).
(Corte Cass., Sez. U, sent. n. 490 del 21.7.1999).

Sezioni Semplici

"Impresa - Imprenditore - Agricolo - Attività connesse - Elencazione ex art. 2135, secondo comma, cod. civ. - Tassatività - Esclusione - Cooperativa svolgente incombenze amministrativo-contabili a favore dei soli soci imprenditori agricoli - Impresa agricola ai fini dell'inquadramento previdenziale - Configurabilità.

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere - Imprese agricole".

Va qualificato come imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 cod. civ. e ai fini previdenziali, il consorzio o la cooperativa svolgente, nell'esclusivo interesse dei soci, un'attività di servizio in funzione ausiliaria - quale (come nella specie) lo svolgimento di incombenze amministrative e contabili -, tenuto presente il carattere non tassativo della specificazione (contenuta nell'art. 2135, secondo comma) delle attività connesse a quelle tipicamente agricole (indicate nel primo comma).
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 8697 del 18.8.1999).

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere - Integrazione al minimo e "cristallizzazione" - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti previsti dall'art. 36 legge n. 488/1998 - Campo di applicazione - Richiamo dell'art. 1, commi 181 e 182 legge n. 662/1996 - Implicazioni - Rilevanza dei soli processi aventi come oggetto esclusivo gli accessori (interessi e rivalutazione)".

La dichiarazione di estinzione d'ufficio prevista dall'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998 va applicata (anche in cassazione) ai giudizi pendenti alla data dell'1 gennaio 1999 (di entrata in vigore della legge stessa) relativi unicamente alle questioni concernenti gli accessori (interessi e rivalutazione) sul diritto all'integrazione al minimo ed alla cristallizzazione del trattamento pensionistico, dato il riferimento della disposizione ai giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9099 del 28.8.1999).

"Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - Sentenza - Gravami - In genere - Sentenza - Sentenza del tribunale fallimentare inappellabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 99 della Legge Fallimentare - Natura - Sentenza emessa in unico grado - Ricorso in cassazione - Qualificazione come ordinario - Straordinarietà ex art. 111 secondo comma Cost. - Esclusione - Fondamento - Ordinarietà - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Non assoggettabilità alla limitazione dei motivi ex art. 111 secondo comma citato.

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Sentenze - Di primo grado".

Il ricorso per cassazione, esperibile avverso la sentenza inappellabile resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 99 della legge fallimentare, come emendato dalla sentenza 3 aprile 1982 n. 69 della Corte Costituzionale, non può essere qualificato come ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 secondo comma della Costituzione, ma deve qualificarsi come ricorso ordinario avverso un provvedimento emesso in unico grado, in quanto la qualificazione alla stregua dell'art. 111 è impedita dalla circostanza che l'esclusione dall'appello avverso detto provvedimento, emesso in forma di sentenza ed all'esito di un ordinario giudizio di cognizione, anche anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione non poteva essere interpretata nel senso di implicare l'esclusione del ricorso per cassazione, tenuto conto che le sentenze pronunciate in unico grado, per le quali l'art. 360 primo comma cod. proc. civ. prevede espressamente il ricorso per cassazione, sono proprio quelle inappellabili e dovendo, dunque, reputarsi che alla suddetta tipologia fosse (e sia tuttora) riconducibile la sentenza in questione. Dalla qualificazione in senso ordinario del ricorso consegue che esso non è soggetto alla limitazione dei motivi, prevista dal secondo comma del citato art. 111.
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 9475 del 7.9.1999).

"Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità limitata - Versamenti dei soci - Decreto ingiuntivo del giudice delegato - Emissione in pendenza di giudizio di accertamento negativo del credito - Avanti allo stesso tribunale di appartenenza del giudice delegato - Litispendenza o continenza - Esclusione - Fondamento - Identità dell'ufficio giudiziario - Conseguenze - Riunione dei giudizi dopo la proposizione dell'opposizione - Configurabilità - Sussistenza".

Il principio secondo cui, nell'ipotesi di richiesta ad un ufficio giudiziario di un decreto ingiuntivo e di conseguente emissione del decreto, in pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito oggetto del ricorso monitorio, non sussiste né relazione di litispendenza né relazione di continenza fra i due procedimenti, ma, difettando il presupposto della diversità dei giudici e dovendo i procedimenti reputarsi pendenti innanzi allo stesso ufficio, si determina - una volta proposta l'opposizione - soltanto l'esigenza della loro riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui un giudice delegato fallimentare emetta un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 150 della Legge Fallimentare in pendenza, avanti al Tribunale cui egli appartiene, di un giudizio di accertamento negativo in ordine al credito oggetto dell'ingiunzione. Ciò, perché anche in tal caso il giudice delegato rappresenta soltanto un'articolazione del tribunale e, mancando il presupposto della diversità del giudice, non può configurarsi una sua competenza diversa ed autonoma rispetto a quella del tribunale.
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 9803 del 14.9.1999).

"Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria - Questione di interpretazione di normativa comunitaria - Insorgenza avanti a giudice civile italiano non di ultima istanza - Ritenuta rilevanza della questione - Pendenza di giudizio su di essa avanti alla Corte di Giustizia - A seguito di rimessione da parte di altro giudice italiano in altro giudizio - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del primo giudizio in attesa della sentenza della Corte - Legittimità - Esclusione - Rimessione della questione alla Corte - Necessità - Sussistenza.

Comunità europea - Giudice nazionale - Rimessione degli atti - Facoltativa".

Allorquando, in un giudizio civile pendente dinanzi al giudice italiano non di ultima istanza si ponga (e venga ritenuta rilevante per la decisione) una questione di interpretazione di disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea o di atti di diritto derivato (regolamenti, direttive, decisioni e ogni altro atto "comunitario" produttivo di effetti giuridici), detto giudice, qualora penda, in quanto sollevata da altro giudice italiano in altro giudizio, la medesima questione di interpretazione avanti alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, non può sospendere il giudizio avanti a lui pendente ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della pronuncia della sentenza da parte di quella Corte, ma è tenuto anch'egli, qualora non ritenga di poter procedere direttamente ed immediatamente all'interpretazione ed applicazione del diritto comunitario di cui trattasi, ad investire la Corte di Giustizia nelle forme e con le modalità stabilite negli artt. 177 del trattato, 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte e 3, comma primo, della l. n. 204 del 1958, facendo, quindi, luogo alla sospensione del giudizio ai sensi di tale normativa. L'adozione, viceversa, di un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. si risolve in una sospensione illegittima (in applicazione di tali principi, nella specie la Suprema Corte, a seguito di impugnazione con regolamento di competenza, ha annullato il provvedimento di sospensione necessaria adottato dal giudice di merito ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.).
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 9813 del 14.9.1999).

"Contratti in genere - Clausola penale - Riduzione - Istanza di parte - Necessità - Esclusione - Potere d'ufficio - Sussistenza".

Il potere di riduzione ad equità della penale, previsto dall'articolo 1384 cod. civ. deve essere esercitato anche d'ufficio, indipendentemente da un atto di iniziativa del debitore, configurandosi come potere-dovere, attribuito al giudice per la realizzazione di un interesse oggettivo dell'ordinamento.
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 10511 del 24.9.1999).

"Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere - Ordine di integrazione del contraddittorio - Inottemperanza - Dichiarazione di estinzione del giudizio - Presupposto - Tempestiva proposizione della relativa eccezione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Sentenza "inutiliter data" - Configurabilità - Esclusione (nelle azioni non costitutive) - Dichiarazione di improseguibilità del giudizio - Esclusione - Fattispecie relativa ad azione di simulazione".

Poiché l'estinzione del giudizio per inattività delle parti può essere dichiarata solo se eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, come espressamente prevede l'art. 307, quarto comma, cod. proc. civ. così come novellato dalla legge n. 581 del 1950, in difetto di tale tempestiva eccezione l'estinzione non può essere dichiarata neanche quando si verifichi la mancata ottemperanza all'ordine del giudice di integrare il contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario; né, in tal caso, nell'impossibilità di dar luogo alla dichiarazione di estinzione del processo, deve comunque dichiararsi l'improseguibilità del medesimo, poiché, quanto meno riguardo alle azioni non costitutive, la sentenza emessa a contraddittorio non integro non può ritenersi "inutiliter data" (vale a dire totalmente priva di effetti anche per i soggetti partecipanti al giudizio), dato che secondo il diritto positivo il vizio in esame non è enumerato tra quelli che non sopravvivono alla formazione del giudicato (artt. 161, secondo comma; 327, secondo comma; 362, secondo comma, cod. proc. civ.). (Nella specie la S.C. ha ritenuto ritualmente deciso nel merito un giudizio diretto a far valere la simulazione di alcuni contratti, benché fosse rimasto ineseguito l'ordine giudiziale di integrare il contraddittorio nei confronti di una delle parti di tali contratti).
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 11361 dell'11.10.1999).

"Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Base imponibile - In genere - Assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione - Qualificabilità come reddito ai fini IRPEF - Esclusione".

L'assegno di divorzio, la cui corresponsione da parte di uno dei coniugi all'altro sia stata stabilita dal tribunale, su accordo delle parti, in unica soluzione ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della legge n. 898 del 1970 (e successivamente - a seguito delle modificazioni introdotte dell'art. 10 della legge n. 74 del 1987 - ai sensi dell'art. 5, ottavo comma, della legge stessa), non è qualificabile come "reddito" imponibile ai fini i.r.p.e.f. sulla base di quanto disposto dall'art. 47, primo comma lett. f, del d.p.r. n. 597 del 1973 (e, successivamente, dall'art. 47, primo comma lett. i, del d.p.r. n. 917 del 1986).
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 11437 del 12.10.1999).

"Credito - In genere - Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali ex D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 - Diritto del cliente alla consegna di copia della documentazione ex quarto comma dell'art. 119 di detto D.Lgs. - Natura "finale" e non "strumentale" - Conseguente irrilevanza dell'utilizzazione della documentazione - Fallimento del cliente - Trasmissione del diritto al curatore - Anche a seguito di scioglimento del contratto di conto corrente - Fondamento - Esercizio del diritto da parte del curatore - Intenzione del curatore di utilizzare la documentazione per l'esercizio di revocatorie - Rifiuto della banca - Legittimità - Esclusione - Pretesa della banca ad un'esclusione di quella utilizzazione in sede di riconoscimento giudiziale del diritto alla consegna - Inammissibilità.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - In genere".

Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, si configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenutala e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all'esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l'istituto di credito (ben potendo, ad esempio, essere finalizzata a far emergere un illecito, anche non civilistico, di un terzo soggetto o di un dipendente della banca). Nel caso di fallimento del cliente il suddetto diritto si trasmette al curatore, posto che questi subentra - ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare - nell'amministrazione del patrimonio del fallito sotto la direzione del giudice delegato e considerato che detto diritto è una componente di quel patrimonio. In ragione della natura "finale" del diritto in questione, l'istituto bancario, richiesto dal curatore della consegna della copia della documentazione, non può rifiutarla adducendo l'intenzione del curatore di utilizzare la documentazione in funzione dell'esercizio di eventuali azioni revocatorie e nemmeno può pretendere che, a seguito di esercizio da parte del curatore in sede giudiziale del diritto alla consegna, la sentenza che riconosca tale diritto escluda quella utilizzazione (la Suprema Corte ha anche osservato che lo scioglimento automatico, ex art. 78 della legge fallimentare, del contratto di conto corrente - cui nella specie si correlava il diritto alla consegna della copia della documentazione - non toglie che il diritto ex art. 119 citato, configurandosi anche dopo la cessazione del rapporto, si trasmetta al curatore).
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 11733 del 19.10.1999).

"Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - In genere - Danni causati da un singolo condomino - Per guasti verificatisi nella sua proprietà esclusiva - Spesa necessaria per ovviare ai danni - Riconoscimento stragiudiziale della responsabilità da parte del condomino ovvero accertamento giudiziale della stessa - Deliberazione dell'assemblea di attribuzione della spesa al condomino - Possibilità - Sussistenza - Mancanza del riconoscimento stragiudiziale o dell'accertamento - Ripartizione della spesa fra tutti i condomini secondo i criteri di ripartizione ordinaria - Necessità - Successivo regresso verso il condomino responsabile - Ammissibilità - Sussistenza - Deliberazione impositiva della spesa al condomino - Nullità - Sussistenza - Cassazione senza rinvio della sentenza impugnata - Decisione nel merito con declaratoria della nullità - Ammissibilità".

Il singolo condomino risponde verso gli altri condomini dei danni causati da guasti verificatisi nella sua proprietà esclusiva, e deve, perciò, sostenere la relativa spesa, ove abbia riconosciuto la propria responsabilità o essa sia stata accertata in sede giudiziale. Tuttavia, fino a quando l'obbligo risarcitorio del condomino non risulti in uno di tali modi accertato, l'assemblea non può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa, non potendo l'assemblea disattendere l'ordinario criterio di ripartizione, né la tabella millesimale e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilita dall'art. 1123 cod. civ., secondo cui ogni addebito di spesa deve essere effettuato in base alla quota di partecipazione di ciascun condomino alla proprietà comune, cioè in base ai millesimi. Pertanto, in difetto di accertamento dell'obbligo risarcitorio in uno dei due modi indicati, la suddetta spesa dev'essere dall'assemblea provvisoriamente ripartita, secondo gli ordinari criteri di ripartizione, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell'amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quanto anticipato (nella specie, in applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza di merito e, decidendo nel merito, ha dichiarato nulla la deliberazione condominiale impugnata, la quale, senza che vi fosse stato riconoscimento di responsabilità ed essendo riservato, quindi, al giudice il relativo accertamento, aveva attribuito all'assemblea condominiale il potere di deliberare sulla responsabilità di un singolo condomino ed aveva addebitato al medesimo la spesa occorsa in conseguenza del fatto dannoso imputatogli).
(Corte Cass., Sez. II, Sent. n. 7890 del 22.7.1999).

"Urbanistica - Concessione edilizia - In genere - Regime introdotto dall'art. 15 settimo comma della legge n. 10 del 1977 - Atti aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione - Relativa previsione di nullità - Carattere relativo - Sussistenza - Ragioni - Regime introdotto dalla legge n. 47 del 1985 - Atti traslativi di diritti reali su terreni o edifici sanzionati dall'art. 18 secondo comma e 40 secondo comma di tale legge - Relativa previsione di nullità - Carattere assoluto - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio e da parte di ogni interessato - Conferma successiva prevista dal terzo comma dello stesso art. 40 - Natura.

Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - Compravendita di terreni abusivamente lottizzati - Nullità prevista dall'art. 31 quarto comma della legge n. 1150 del 1942 come modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967 - Carattere relativo - Sussistenza - Ragioni.

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose immobili - In genere - Atti nulli ex art. 31 quarto comma della legge n. 1150 del 1942 (come modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967) ed ex art. 15 settimo comma della legge n. 10 del 1977 - Carattere relativo della nullità - Sussistenza - Ragioni - Atti nulli ex secondo comma dell'art. 18 ed ex secondo comma dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Carattere assoluto della nullità - Sussistenza - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio e da parte di qualunque interessato".

Mentre deve riconoscersi carattere relativo alla nullità degli atti giuridici aventi ad oggetto terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale e a quella degli atti aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, rispettivamente previste dagli artt. 31, quarto comma della legge n. 1150 del 1942 (come modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967) e dall'art. 15, settimo comma, della legge n. 10 del 1977, essendo quelle nullità comminate soltanto ove da detti atti non risultasse che l'acquirente era a conoscenza, rispettivamente, della mancanza di lottizzazione autorizzata e della mancanza della concessione, viceversa, nel regime emergente dagli artt. 18, secondo comma, e 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, deve riconoscersi carattere assoluto (e, quindi, rilevabilità d'ufficio e deducibilità da chiunque vi abbia interesse), alla nullità di ogni atto di trasferimento senza l'allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica, e, per gli edifici, senza l'indicazione degli estremi della licenza o concessione ad "aedificandum" (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, senza l'allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, poiché, quel regime normativo, mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'acquirente. Né, in senso contrario, può addursi la possibilità, prevista dal comma terzo dello stesso art. 40, di una successiva conferma degli atti viziati, mediante la redazione, anche ad opera di una sola delle parti, di altro atto avente la stessa forma, e contenente la menzione omessa o l'allegazione della dichiarazione o documentazione mancanti nel primo atto, poiché tale possibilità non integra una sanatoria in senso tecnico-giuridico, ma un semplice rimedio convalidante, consentito in dipendenza di carenze formali della precedente stipulazione e non in presenza dell'insussistenza all'epoca di essa, dei requisiti sostanziali per la commerciabilità del bene.
(Corte Cass., Sez. II, Sent. n. 8685 del 17.8.1999).

Novità dal centro - n. 2 del 24.1.2000

Sezioni Unite:

"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorità giudiziaria ordinaria - Indennità integrativa o sostitutiva della retribuzione per i dipendenti di imprese di spedizione internazionale ecc. sospesi o licenziati (D.L. n. 199/1993) - Questioni di giurisdizione - Principi relativi alla cassa integrazione guadagni - Inapplicabilità - Discrezionalità del Ministro del lavoro e dell'INPS - Insussistenza - Azioni per il conseguimento dell'indennità - Giurisdizione ordinaria".

Con riferimento all'indennità prevista dal D.L. n. 199 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 393 del 1993, a favore di lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali assoggettati a sospensione dal lavoro e riduzione di orario oppure a licenziamento (rispettivamente, artt. 1 e 2 del cit. decreto legge) in conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito comunitario, non sono applicabili i criteri di qualificazione delle posizioni soggettive dei lavoratori e dei datori di lavoro come diritti soggettivi o interessi legittimi elaborati con riferimento alla disciplina del trattamento di cassa integrazione, perché l'ipotesi normativa in esame non é assimilabile all'integrazione salariale ordinaria o straordinaria, come si evince sia dalla previsione dell'art. 2 del D.L. n. 199/1993 della inapplicabilità delle disposizioni del medesimo decreto in caso di imprese rientranti nella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e mobilità di cui alla legge n. 223/1991, sia dalla norme di applicazione autentica contenuta nell'art. 15, tredicesimo comma, del D.L. n. 299 del 1994 (convertito con modificazioni nella legge n. 93 del 1993), escludente l'applicabilità delle regole procedurali ex art. 1 della legge n. 223/1991. E, poiché la disciplina relativa alla indennità in questione non consente di configurare un potere discrezionale del Ministero del lavoro e dell'INPS in merito alla sua erogazione, la posizione soggettiva del lavoratore licenziato rispetto all'erogazione dell'indennità é qualificabile come diritto soggettivo, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario per le relative controversie.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 760 12.11.1999).

"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere - Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro pubblico - Relative azioni in giudizio - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze - Domanda di costituzione di rendita vitalizia a seguito di omesso versamento dei contributi previdenziali - Inclusione nella giurisdizione amministrativa - Qualificazione giuridica dell'azione - Irrilevanza - Fattispecie anteriore alla nuova disciplina sulla giurisdizione per le controversie di pubblico impiego".

In applicazione del principio secondo cui appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva tutte le controversie patrimoniali inerenti al rapporto di pubblico impiego, senza che debba distinguersi tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana dell'ente pubblico non economico datore di lavoro, non potendo ricondursi quest'ultima - sempreché sussista un collegamento non occasionale tra comportamento illegittimo e rapporto di lavoro - alla categoria delle questioni attinenti ai diritti patrimoniali consequenziali, deve ritenersi che la domanda in giudizio del dipendente (o ex dipendenti) pubblico, diretta alla costituzione di rendita vitalizia a norma dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 a seguito della prescrizione dei contributi previdenziali non versati, sia riconducibile all'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualunque sia la qualificazione giuridica attribuita alla relativa azione. (Fattispecie anteriore alla nuova disciplina sulla giurisdizione per le controversie relative al pubblico impiego privatizzato).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 763 del 12.11.1999).

"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere - Trasferimento al giudice ordinario delle controversie del pubblico impiego privatizzato - Disciplina transitoria - Espressioni utilizzate - Atecnicità - Interpretazione - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Avveramento dei fatti materiali e delle circostanze posti a base della pretesa avanzata - Rilevanza - Fattispecie relativa a controversia sulla prosecuzione biennale opzionale del rapporto di lavoro oltre l'età del collocamento a riposo".

L'art. 45, comma diciassettesimo, del d.lgs. n. 80 del 1998, che, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, precisa anche la relativa disciplina transitoria, utilizza a questo fine una locuzione volutamente generica e atecnica, parlando di "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", si che risulta inadeguata un'interpretazione della relativa disposizione che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento , da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza nella contestazione. Viceversa l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. (Nella specie, la Corte regolatrice, relativamente a controversia circa il diritto di un dipendente comunale alla protrazione biennale opzionale del servizio oltre i limiti di età, ex art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992, ha ritenuto sussistere la giurisdizione ordinaria, poiché il limite di età per il collocamento a riposo cadeva nel dicembre 1998 e quindi si era certamente in presenza di questioni relative ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 808 del 20.11.1999).

Sezioni Semplici:

"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere - Dirigenti - Licenziamento "ad nutum" - Ambito di operatività - Limiti - Dirigente non in posizione apicale di effettivo "alter ego" dell'imprenditore - Sottrazione alla disciplina legale limitativa dei licenziamenti - Insussistenza".

La regola della licenziabilità "ad nutum" dei dirigenti, desumibile dall'art. 10 della legge n. 604 del 1966, é applicabile solo al dirigente in posizione verticistica, che, nell'ambito dell'azienda, abbia un ruolo caratterizzato dall'ampiezza del potere gestorio, tanto da poter essere definito un vero e proprio "alter ego" dell'imprenditore, in quanto preposto all'intera azienda o ad un ramo o servizio di particolare rilevanza, in posizione di sostanziale autonomia, tale da influenzare l'andamento e le scelte dell'attività aziendale, sia al suo interno che nei rapporti con i terzi.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 12571 del 12.11.1999).

Novità dal centro - n. 3 del 7.2.2000

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Unite

"Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - In genere - Appellante - Deposito della sentenza impugnata - Omissione - Conseguenze - Improcedibilità del gravame - Esclusione - Indispensabilità dell'esame della sentenza - Ai fini della decisione - Impossibilità di supplire tramite esame degli atti - Ordine del giudice all'appellante di provvedere al deposito - Necessità - Inosservanza - Conseguenza - Rigetto nel merito del gravame".

Nel rito delle cause di lavoro la mancata produzione della sentenza impugnata, in sede di deposito del ricorso in appello, non determina l'automatica declaratoria dell'improcedibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ., ma comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli atti di causa all'impossibilità di esaminare detta sentenza, il cui esame sia necessario ai fini della decisione, debba ordinare il suo deposito all'appellante, a norma dell'art. 421, primo comma, stesso codice, e, quindi, in caso di inosservanza dell'ordine, con conseguente persistente carenza della documentazione necessaria ai fini della decisione, debba rigettare nel merito l'impugnazione.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 899 del 14.12.1999).

"Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di lavoro subordinato privato - Lavoro carcerario - Controversie sui reclami ex art. 69 della legge n. 354 del 1975 - Anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986 - Competenza del Pretore in funzione di Giudice del Lavoro - Fondamento - Modifica dell'art. 69 citato - Giurisdizionalizzazione del procedimento di decisione sui reclami - Natura di sentenza dell'ordinanza decidente su di essi - Conseguenze - Competenza giurisdizionale esclusiva del Magistrato di Sorveglianza - Configurabilità - Inerenza di tale competenza alla giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Questione di sussistenza della competenza del Magistrato di Sorveglianza - Natura di competenza e non di giurisdizione".

In tema di lavoro carcerario, prestato dai detenuti, sia a favore dell'amministrazione penitenziaria all'interno od all'esterno dello stabilimento in cui sono ristretti, sia all'esterno ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, sulle controversie introdotte anteriormente all'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986 n. 663, relativamente ai reclami, rivolti al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sussisteva - in base al principio "tempus regit actum" - la competenza del Pretore in funzione di Giudice del Lavoro, stante l'assimilabilità del rapporto di lavoro del detenuto, nonostante le particolarità della sua regolamentazione normativa, all'ordinario rapporto di lavoro, e considerata la mancanza di previsione di uno specifico procedimento di tutela giurisdizionale, in quanto il Magistrato di Sorveglianza provvedeva sui reclami con un "ordine di servizio", cioè con un atto amministrativo. Viceversa, con riferimento alle controversie introdotte successivamente all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986, per effetto della modifica dell'art. 69 citato della legge n. 354 del 1975, operata dall'art. 21 della stessa legge n. 663, e della conseguente introduzione sui reclami del detenuto (concernenti "l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali") di un procedimento, il quale si deve qualificare di natura giurisdizionale, attesa la garanzia del diritto di difesa (assicurata dall'art. 2 della legge n. 663 del 1986, additivo dell'art. 14 - ter alla legge n. 354 del 1975) e la previsione della decisione del Magistrato di Sorveglianza, non più con un ordine di servizio, bensì con una "ordinanza impugnabile soltanto per cassazione", e, quindi, con un provvedimento avente natura di sentenza, si deve reputare che la competenza sia devoluta in via esclusiva al detto Magistrato di Sorveglianza, il quale, peraltro, la esercita nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non implicando detta devoluzione una delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o di altra speciale. Ne consegue che la questione della sussistenza sulle suddette controversie della competenza del Magistrato di Sorveglianza anziché di quella del Giudice del Lavoro, ponendo esclusivamente un problema di ripartizione delle competenze fra giudici che entrambi esercitano la giurisdizione ordinaria, si configura come questione di competenza e non già di giurisdizione.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 899 del 14.12.1999).

Sezioni Semplici

"Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Indennità di accompagnamento - Presupposti a norma dell'art. 1 legge n. 18/1980 - Significato complessivo - Necessità di un aiuto permanente - Rilevanza - Mera impossibilità di uscire dall'abitazione senza accompagnamento - Insufficienza - Conseguenze - Capacità dell'interessato di compiere la quasi totalità degli atti della vita quotidiana - Insussistenza del diritto all'indennità".

In materia di indennità di accompagnamento a favore dei mutilati ed invalidi civili, la rilevanza data dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980, alternativamente all'impossibilità di deambulazione e all'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana con il relativo bisogno di un'assistenza continuativa esprime l'esigenza della necessità di un aiuto permanente, sì da doversi escludere la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto l'invalido civile che sia in grado di attendere autonomamente e senza alcun grave e concreto pericolo alla quasi totalità degli atti quotidiani della vita - quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, deambulare all'interno della propria abitazione, attendere a passatempi e occupazioni non impegnativi sul piano fisico, ecc. - non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 14293 del 18.12.1999).

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Risarcimento - Azione del lavoratore per la costituzione da parte del datore di lavoro di rendita ex art. 13 legge n. 1338/1962 o per il rimborso della relativa spesa - Prescrizione - Decorrenza dalla data di prescrizione dei contributi previdenziali - Estensione della medesima prescrizione all'azione risarcitoria ex art. 2116 cod. civ. - Esclusione - Riferimento per la liquidazione del danno all'esborso per la costituzione della rendita ex art. 13 - Irrilevanza".

In caso di prescrizione del credito dell'INPS nei confronti del datore di lavoro per contributi previdenziali e di successiva costituzione di rendita vitalizia a norma dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962 con versamento della relativa riserva matematica all'INPS da parte del lavoratore interessato, compete a quest'ultimo - nel termine prescrizionale decorrente dalla perdita (totale o parziale) del trattamento previdenziale - l'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2116, comma secondo, cod. civ., anche nel caso in cui non sia più esercitabile l'azione per la restituzione di quanto versato per la costituzione della rendita vitalizia, mancando il necessario presupposto della perdurante azionabilità (sotto il profilo della prescrizione) della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro di vedersi costituire, a spese di quest'ultimo, la suddetta rendita vitalizia, il cui termine prescrizionale decorre già a partire dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS. Né alla qualificazione quale risarcitoria dell'azione proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro, e quindi alla decorrenza della prescrizione solo dalla perdita del trattamento previdenziale, osta la circostanza che ai fini della quantificazione del danno si faccia riferimento alla riserva matematica ex art. 13 cit..
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 14680 del 29.12.1999).

"Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi diversi - In genere - Plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge n. 413 del 1991 - Regime retroattivo contemplato dal comma nono dello stesso articolo - Portata - Presupposti - Percezione degli importi successivamente al 31 dicembre 1988 - Sufficienza ai fini della imponibilità della plusvalenza - Esclusione - Emissione del decreto di esproprio o intervento della cessione volontaria o verificazione dell'occupazione acquisitiva dopo il 31 dicembre 1988 - Necessità - Fondamento - Pronuncia della sentenza dichiarativa della occupazione acquisitiva - Sufficienza - Esclusione".

Il presupposto impositivo relativo alle tre ipotesi di plusvalenze indicate dall'art. 11 comma quinto della legge n. 413 del 1991 non può identificarsi nella mera percezione della somma di danaro corrispondente all'incremento di valore integrante la plusvalenza, ma deve ravvisarsi nella verificazione del trasferimento del bene, cui la plusvalenza si ricollega, e precisamente nell'emissione del decreto di esproprio, con riferimento alla plusvalenza conseguente alla percezione dell'indennità di esproprio, nella conclusione della cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, con riferimento alla plusvalenza conseguente a detta cessione, e nel prodursi della fattispecie della cosiddetta occupazione acquisitiva, con riferimento alla plusvalenza derivante dall'acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenuta illegittima. Ne consegue che tanto la norma dell'art. 11 comma quinto (con riguardo alle plusvalenze percepite dopo il primo gennaio 1992, data di entrata in vigore della l. n. 413 del 1991), quanto la norma dell'art. 11 comma nono, della stessa legge n. 413 del 1991 (che assoggetta - retroattivamente - ad imposizione le plusvalenze di cui alle ipotesi indicate nel quinto comma della norma, con riferimento a somme percepite in conseguenza di atti anche volontari - formula nella quale può farsi rientrare l'occupazione acquisitiva, fondandosi essa su un "atto", sia pure illecito della Pubblica Amministrazione - o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, purché la percezione sia avvenuta in tale lasso di tempo), debbono ritenersi applicabili soltanto a condizione che siano intervenuti in epoca successiva al 31 dicembre 1988 gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, mentre non possono ritenersi applicabili ove detti atti siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, restando così in questo caso la plusvalenza non imponibile (senza che quanto all'occupazione acquisitiva possa in contrario rilevare la circostanza che essa sia stata accertata da sentenza successiva a quella data, posto che detta sentenza non rappresenta l'atto mediante il quale viene realizzata la plusvalenza).
(Corte Cass., Sez. 1, Sent. n. 14673 del 29.12.1999).

Novità dal centro - n. 4 del 21.2.2000

Sezioni Unite

"Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere - Medici specialisti in regime di convenzionamento esterno - Distinzione fra attività professionale ed attività certificativa ed autorizzativa - Configurabilità - Anche nel sistema del servizio sanitario nazionale - Attività professionale - Giurisdizione ordinaria - Attività certificativa ed autorizzativa - Svolgimento per devoluzione da parte dell'U.S.L. in base a rapporto di servizio - Configurabilità - Conseguente natura amministrativa - Danno erariale ricollegabile a tale attività - Soggezione alla giurisdizione contabile - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte dei conti".

Nell'ambito della complessa e molteplice attività svolta dai medici specialisti in regime di convenzionamento esterno, sulla base delle convenzioni nazionali con le U.S.L. (ora A.S.L.), previste dall'art. 48 della legge n. 833 del 1978, anche nel sistema sorto a seguito della istituzione, in forza di detta legge, del servizio sanitario nazionale, accanto all'esercizio delle prestazioni medico-professionali legali (che ha luogo sulla base di rapporti di diritto privato fra i medici specialisti e le U.S.L., con conseguente estraneità dei professionisti alla struttura amministrativa dell'ente e devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario), esistono compiti "lato sensu" di certificazione sanitaria e finanziaria, il cui svolgimento si inserisce nell'ambito dell'organizzazione strutturale, operativa e procedimentale dell'U.S.L. ed ha natura amministrativa, con la conseguenza che il professionista con riguardo a detti compiti, operando in forza di una devoluzione da parte dell'U.S.L., li svolge in esecuzione di un rapporto di servizio. Ne discende che, allorquando si assuma verificato un danno erariale che si ricolleghi a comportamenti del professionista riconducibili a detta attività amministrativa, in ordine alla relativa responsabilità sussiste la giurisdizione contabile della Corte dei Conti (nella specie si contestava ad un professionista, come causa del danno erariale, la redazione di impegnative inusuali, incongrue od incomplete, nonché di prescrizioni eccessive e di fatturazioni multiple e gonfiate per false prestazioni ambulatoriali).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 922 del 21.12.1999).

"Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere - Giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica - Operatività a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro - Fondamento normativo e "ratio" - Applicabilità ai trattamenti di previdenza integrativa istituiti contrattualmente - Esclusione - Fattispecie.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione".

L'attribuzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (artt. 13 e 62, R.D. 12 luglio 1934 n. 1214), operante anche a seguito dell'istituzione dell'omonimo ente pubblico e della successiva trasformazione dello stesso in società per azioni, sulla base della perdurante applicabilità della previgente disciplina pubblicistica previdenziale e pensionistica (art. 21 legge 17 maggio 1985 n. 210, che ha disposto la privatizzazione dei rapporti di lavoro) e della circostanza che il trattamento di pensione grava su un apposito Fondo, tuttora fruente del concorso finanziario dello Stato, a norma dell'art. 210, ultimo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, non ha ragione di spiegare effetto con riguardo alle prestazioni integrative, istituite dalla contrattazione collettiva a favore dei lavoratori collocati a riposo, e aventi natura giuridica retributiva, pur in presenza di una funzione previdenziale in senso lato, e fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro. Ne consegue l'appartenenza alla cognizione del giudice ordinario del lavoro (ex art. 23 legge 210/1985 cit.) delle domande aventi ad oggetto queste ultime prestazioni. (Fattispecie relativa a trattamenti previsti dagli Accordi del 19 settembre 1991 e 8 novembre 1991 a favore dei macchinisti).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 946 del 30.12.1999).

Sezioni Semplici

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Elencazione - Malattie non tabellate - Rilevanza ex Corte Cost. n. 179/1988 - Prova dell'eziologia professionale - Necessità - Conseguenze sull'ambito delle indagini tecniche - Concorrenza di cause professionali e non professionali - Principio della equivalenza dei fattori causali - Limiti - Fattispecie relativa ad artrosi cervicale e dorsale".

Nell'assicurazione contro le malattie professionali, l'assicurato, a seguito della sentenza n. 179 del 1988 della Corte Costituzionale, in difetto dell'esposizione ai fattori patogeni tabellati (che comporta una presunzione di professionalità della malattia), se non usufruisce di una presunzione legale, tuttavia può provare l'eziologia professionale della malattia da cui é affetto; pertanto l'indagine tecnica attinente a tale eziologia va condotta anche in relazione a fattori di rischio diversi da quelli considerati dalle tabelle allegate al d.P.R. n. 1124 del 1965, e propri del tipo di attività lavorativa svolta dall'interessato, senza escludere quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono però un rischio specifico per l'assicurato. La concorrenza di fattori causali professionali e non professionali, d'altra parte, implica l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni recepito dall'art. 41 cod. pen., per cui va attribuita efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito - anche in maniera indiretta e remota - alla produzione dell'evento, salvo il temperamento, posto dallo stesso art. 41 cit., secondo cui deve essere riconosciuta l'idoneità interruttiva del nesso eziologico alla sopravvenienza di un fattore sufficiente da se solo a produrre l'evento. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva rigettato una domanda relativa a una richiesta di rendita per artrosi lombare e cervicale, senza considerazione degli aspetti eziologici specifici, e facendo invece generico riferimento alla circostanza che era in questione un'affezione di generale diffusione e connessa all'età avanzata del soggetto).
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 14565 del 27.12.1999).

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere - Requisiti reddituali - Pensioni di guerra - Computabilità - Nuovo testo dell'art. 77, primo comma, t.u. pensioni di guerra ex art. 5 legge n. 261/1991 - Ininfluenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza".

Le pensioni di guerra (fatta eccezione per il vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915 - 1918) concorrono alla determinazione del reddito ostativo (o limitativo) del diritto alla pensione sociale, a norma dell'art. 26, terzo comma, legge 30 aprile 1969 n. 153, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, la cui operatività é fatta salva dal secondo comma dell'art. 77 del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 (t.u. sulle pensioni di guerra), anche successivamente alla modifica del primo comma di questo articolo compiuta dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 261, che ha esplicitato il carattere risarcitorio delle pensioni di guerra e previsto, in linea generale, la loro non computabilità ai fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali; né può dubitarsi della legittimità costituzionale di detta disciplina, poiché, come già evidenziato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 157 del 1980 e ordinanza n. 174 del 1985), essa é frutto di un non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore.
(Corte Cass. Sez. L, Sent. n. 14578 del 27.2.1999).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (Postcorporativi) - In genere - Rappresentanze sindacali aziendali - Natura giuridica - Soggettività giuridica autonoma - Sussistenza - Imputabilità degli atti al sindacato di riferimento - Esclusione - Conseguenze - Legittimazione passiva del sindacato per azione del datore di lavoro relativa ad affissione illegittima - Insussistenza - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (Postcorporativi) - Attività sindacale - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali - Natura giuridica delle medesime".

Le rappresentanze sindacali aziendali sono costituite per iniziativa dei lavoratori dell'azienda e non delle associazioni sindacali di cui all'art. 19 della legge n. 300 del 1970; hanno una propria soggettività giuridica (rispetto alla quale appare appropriato il riferimento alle norme in materia di associazioni non riconosciute), come si evince dalle varie disposizioni dello statuto dei lavoratori prevedenti una loro legittimazione propria e specifica all'esercizio di diritti e facoltà (artt. 9, 20, 21, 22, 25 e 27); in particolare, esse non sono organi dei sindacati, né comunque sono con gli stessi in una relazione, di immedesimazione organica o di altro tipo, che determini l'imputabilità giuridica degli atti da loro compiuti ai sindacati, con i quali le stesse sono invece in un rapporto, di natura politica, di parziale coincidenza di interessi collettivi e di obiettivi di tutela. Ne consegue che il sindacato, a cui pur, in quest'ultimo senso, la rappresentanza sindacale sia collegata ("nell'ambito" del quale, secondo la dizione dell'art. 19, essa sia stata costituita), non può considerarsi passivamente titolare del diritto fatto valere dal datore di lavoro che lamenti un illegittimo esercizio, da parte della rappresentanza sindacale, del diritto di affissione e conseguentemente chieda la rimozione del documento contestato dalla bacheca sindacale. (Nella specie il comunicato affisso dava notizia - secondo il datore di lavoro in termini inesatti e per lui pregiudizievoli - dell'esito di un'azione promossa dal medesimo sindacato poi convenuto in giudizio ai fini della defissione del comunicato).
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 14686 del 29.12.1999).

Novità dal centro - n. 5 del 6.3.2000

Sezioni Semplici

"Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del socio - Società cooperativa di produzione e lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione, disposizioni sulla mobilità e tutela previdenziale della retribuzione e del T.F.R. - Soci lavoratori - Equiparazione ai lavoratori subordinati ex art. 24 legge n. 196/1997 - Efficacia retroattiva - Estremi - Fattispecie relativa ad applicazione in giudizio dello "ius superveniens" in materia di T.F.R..
Previdenza (Assicurazioni sociali) - In genere".

L'art. 24 della legge n. 196 del 1997 - che contiene norme tendenti all'equiparazione dei soci delle cooperative di lavoro ai lavoratori subordinati per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, le indennità di mobilità e la tutela previdenziale dei crediti di lavoro e per trattamento di fine rapporto a norma degli artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 80 del 1992 e art. 2 legge n. 297 del 1982, a tali fini equiparando al licenziamento o alle dimissioni la perdita dello stato di socio ad iniziativa, rispettivamente, della cooperativa o del socio - ha efficacia retroattiva, come chiaramente desumibile dalle disposizioni che, in relazione ai vari tipi di prestazioni, precisano che i contributi versati anteriormente all'entrata in vigore della legge restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione dello "ius superveniens", ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stato riconosciuto il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di garanzia a favore di lavoratori i cui rapporti erano cessati a causa della liquidazione coatta amministrativa di società cooperativa che - così come appare pacifico - aveva versato i relativi contributi previdenziali).
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 304 del 13.1.2000).

"Competenza civile - Competenza per materia - Distanze relative al piantamento di alberi e siepi - Competenza al riguardo del giudice di pace - Cause per la recisione di rami protesi sul fondo confinante - Inclusione - Insussistenza".

Il conferimento al giudice di pace della competenza senza limiti di valore per le cause, tra proprietari confinanti, relative - oltre che all'apposizione di termini - all'osservanza delle distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (vigente art. 7 cod. proc. civ.), cioè per la materia sul piano sostanziale disciplinata dall'art. 892 cod. civ., non implica la competenza di questo giudice anche per le controversie promosse per ottenere la recisione di rami (o radici) che si protendano (o addentrino) da un fondo in quello confinante, in riferimento alla disciplina sostanziale di cui all'art. 896 cod. civ., poiché, il collegamento tra la finalità delle due discipline di carattere sostanziale non ha sufficiente rilievo rispetto ad un giudice che, diversamente dal pretore - a cui precedentemente era attribuita, con formula analoga, la competenza sulle distanze degli alberi e siepi dal confine -, ha in linea generale competenza solo per cause mobiliari, tenuto anche presente che la violazione dell'art. 896 implica la lesione di un diritto reale e che le domande relative alla recisione di rami protesi sul fondo altrui possono dar luogo ad eccezioni basate sulla deduzione della sussistenza al riguardo di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.
(Corte Cass., Sez. II, sent. n. 859 del 26.1.2000).

Novità dal centro n. 6 del 20.3.2000

Sezioni Unite

"Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Ultra ed extra petita - Contenuto sostanziale della pretesa azionata - Accertamento - Necessità - Fattispecie.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interpretazione e qualificazione giuridica".

Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non é condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto (nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza del vizio di extrapetizione nella decisione del giudice di merito che, in sede di impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio per violazione del diritto di informazione dell'assemblea, ne aveva dichiarato la nullità per violazione delle norme in tema di chiara e precisa redazione del bilancio in forza del collegamento, emergente dalla domanda, tra diritto all'informazione e principio di chiarezza, il quale trova il naturale corollario nelle regole dell'informazione in assemblea).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 27 del 21.2.2000).

"Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - In genere - Diritto del socio di chiedere informazioni e chiarimenti - In sede di assemblea di approvazione di bilancio - Sussistenza - Presupposti - Risposta - Caratteri - Sufficienza e adeguatezza - Giudizio di fatto - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Assemblea dei soci - Deliberazioni - In genere".

In sede di assemblea i soci intervenuti hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto sull'andamento della gestione sociale, e ciò vale anche in sede di assemblea di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 2423 cod. civ. (sia nel nuovo che nel vecchio testo) dato il collegamento esistente tra principio di chiarezza e diritto all'informazione; per essere legittimo l'esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno e non trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società; quando la domanda sia pertinente e non attenga a notizie riservate deve ricevere una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze, il relativo accertamento costituendo giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 27 del 21.2.2000).

"Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - In genere - Principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio - Violazione - Conseguenze - Nullità della delibera di approvazione del bilancio".

Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, secondo comma cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.L.vo n. 127 del 9 aprile 1991), é illecito, ed é quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 27 del 21.2.2000).

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento - Integrazione al minimo - Corresponsione indebita - Condizioni di ripetibilità ex art. 6, comma 11-quinques d.l. n. 463 del 1983 - Applicabilità all'ENASARCO - Sussistenza - Successiva privatizzazione dell'ente - Irrilevanza ("tempus regit actum") - Artt. 52 l. n. 88 del 1989 e 13 l. n. 412 del 1991 - Non retroattività - Applicabilità ai soli INPS e INAIL".

L'art. 6, comma 11-quinques del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, prevedente, in materia di integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria, la facoltà delle gestioni previdenziali di recuperare i versamenti indebiti anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente - peraltro oggetto di interpretazione adeguatrice da parte della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 166 del 1996, nel senso della cessazione della ripetibilità in caso di pagamenti effettuati dall'ente previdenziale in grado di accertare il superamento del limite di reddito da parte del pensionato - era applicabile, data la sua generale formulazione, anche all'ENASARCO, senza che rilevi la privatizzazione di questo ente verificatasi ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994 in relazione a versamenti indebiti anteriormente verificatisi (nella specie, tra il 1984 e il 1988), poiché, in linea di principio, le fattispecie che danno luogo a ripetizione sono assoggettate alla normativa vigente al tempo del pagamento; non si applicano invece ai rapporti pensionistici intrattenuti con l'ENASARCO l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e l'art. 13 della l. n. 412 del 1991, stante il riferimento delle relative norme - non aventi portata retroattiva - ai soli INPS e INAIL.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 30 del 21.2.2000).

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento - Indebito - Disciplina ex art. 1, commi 260 segg., l. n. 662/1996 - Erogazioni dell'ENASARCO - Applicabilità - "Ratio" della normativa - Conseguenze - Identità della disciplina della ripetizione anche per gli enti privi di finanziamenti statali - Questione di costituzionalità ex art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Fattispecie relativa a ripetizione di integrazione al minimo".

L'art. 1, commi 260 e seguenti, della legge n. 662 del 1996, considerato il generale riferimento agli "enti pubblici di previdenza obbligatoria", e il valore meramente esemplificativo della specifica menzione dell'INPS e dell'INAIL contenuta nel comma 265, si applica anche ai pagamenti non dovuti (nella specie relativi all'integrazione al minimo della pensione), effettuati, anteriormente all'1 gennaio 1996, dall'ENASARCO, che nel corrispondente periodo non era ancora qualificato come ente pubblico di previdenza obbligatoria. Ed é manifestamente infondata la questione di costituzionalità della mancata previsione, ai fini del rispetto dell'art. 3 Cost., di una disciplina differenziata dell'azione di ripetizione per gli enti non fruenti di contributi statali, poiché le modalità di finanziamento sono state incensurabilmente ritenute ininfluenti dal legislatore, in relazione alla finalità della disciplina in questione (coerente con i principi dell'art. 38 Cost.) di sottrarre alla ripetizione le somme, già percepite dagli assicurati, verosimilmente utilizzate per la soddisfazione delle loro esigenze di vita.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 30 del 21.2.2000).

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - In genere - Enti di previdenza obbligatoria - Prestazioni indebite agli assicurati - Pagamenti antecedenti all'1 gennaio 1996 - Disciplina retroattiva transitoria ex art. 1, commi 260 segg., legge n. 662/1996 - Sostituzione per intero della regolamentazione precedente - Configurabilità - Conseguenze - Concorrenza dei requisiti per la ripetizione secondo la normativa anteriore - Necessità - Esclusione - Recuperi precedentemente avvenuti - Regole ex. L. n. 662/1996 - Inapplicabilità".

Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell'1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260, 261, 263 e 265, della legge 21 dicembre 1996 n. 662, che - al riguardo - sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non é subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile. Nondimeno la normativa sopravvenuta non si applica ai recuperi già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 30 del 21.2.2000).

Sezioni Semplici

"Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Nullità - In genere - Procedimento divorzile - Ricorso introduttivo - Contenuto - Mancata previsione dell'operatività dell'obbligo di avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7 cod. proc. civ.. - Eccezione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza - Conseguenze - Domanda di assegno divorzile formulata dal convenuto solo in sede di comparsa di costituzione depositata all'udienza di prima trattazione - Tardività - Sussistenza.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere".

É manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità relativa alla mancata previsione, in relazione al ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, della necessità dell'avvertimento alla controparte convenuta previsto, per il rito ordinario, dall'art. 163 n. 7 del cod. proc. civ. così come rinovellato, e pertanto si rende tardiva l'eventuale domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dal convenuto solo in sede di sua costituzione avvenuta alla udienza di prima trattazione e non a quella di prima comparizione innanzi all'istruttore.
(Corte Cass., Sez. 1, Sent. n. 1332 del 7.2.2000).

Novità dal centro n. 7 del 3.4.2000

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Semplici

"Esecuzione forzata - Competenza - Per territorio - Crediti - Pensioni - Norma ex art. 4 d.P.R. n. 180/1950 (foro della sede territoriale competente per la gestione) - Specialità - Stretta interpretazione - Necessità - Applicabilità della stessa solo a stipendi e pensioni dovuti a dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Pensioni dovute alla generalità degli assicurati - Normativa generale del codice di procedura civile - Applicabilità - Conseguenze - Competenza concorrente del foro della sede della persona giuridica e della dipendenza con rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto".

In materia di espropriazione forzata di crediti, la norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 180 del 1950, sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi di dipendenti da pubbliche amministrazioni, secondo cui il pignoramento - si tratti di stipendi, pensioni o assegni assimilati - deve essere eseguito presso la sede territoriale dell'Istituto che ne cura la gestione, é riferibile - stante la specialità della normativa citata, rispetto alla disciplina del codice di rito, e la sua conseguente assoggettabilità a criteri di stretta interpretazione - alle sole pensioni ed assegni di dipendenti da pubbliche amministrazioni e quindi non anche alle pensioni erogate dagli enti previdenziali alla generalità degli assicurati. Ove siano in questione queste ultime, trova pertanto applicazione la regola generale secondo cui é competente per l'esecuzione - anche ai fini della citazione del terzo perché renda la prescritta dichiarazione -, a norma degli artt. 26 e 543, secondo comma n. 4, cod. proc. civ., il giudice del luogo di residenza del terzo debitore, regola che, nel caso di terzo avente natura di persona giuridica, si specifica in quella che attribuisce rilevanza al foro della sede della stessa, in eventuale concorrenza con il foro del luogo in cui la persona giuridica abbia uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, secondo i criteri desumibili dall'art. 19, primo comma, cod. proc. civ.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 1758 del 17.2.2000).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere - Potere di direzione e organizzazione del datore di lavoro - Norme interne per l'organizzazione tecnica e disciplinare del lavoro nell'impresa - Finalità e limiti - Prescrizioni limitative della libertà del lavoratore e prive di giustificazione funzionale - Illegittimità e inefficacia - Fattispecie relativa a prescrizioni sulle modalità di fruizione del pasto rimborsabile in trasferta e a licenziamento per giusta causa intimato per la loro violazione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare".

La facoltà del datore di lavoro di predisporre anche unilateralmente - sulla base del potere di organizzazione e di direzione, che gli compete ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ. - norme interne di regolamentazione attinenti all'organizzazione tecnica e disciplinare del lavoro nell'impresa, con efficacia vincolante per i prestatori di lavoro, non é privo di limiti e, affinché non sconfini nell'arbitrio e non perda ogni collegamento con l'interesse all'ordinato svolgersi dell'attività lavorativa, occorre, a norma di principi desumibili principalmente dall'art. 1175 cod. civ., che il suo esercizio sia effettivamente funzionale alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda. Deve invece escludersi che il datore di lavoro possa impartire prescrizioni che, imponendo limitazioni alle libertà del prestatore d'opera, risultino prive di fondamento logico o del tutto avulse dalle ragioni attinenti all'organizzazione, alla disciplina e all'attività produttiva; non trovano quindi legittimazione nei poteri datoriali quei provvedimenti che arrechino danno o siano di ingiustificato disagio per i lavoratori, senza realizzare alcun apprezzabile interesse dell'impresa. (Nella specie, un lavoratore era stato licenziato per giusta causa con addebito relativo al mancato rispetto delle regole sui pasti consumati in trasferta - e relative alla non rimborsabilità di generi alimentari di non pronta consumabilità e alla necessaria fruizione del pasto nell'intervallo lavorativo -, con il conseguimento prima di alcuni rimborsi non dovuti in base a tali regole e successivamente la richiesta di ulteriori rimborsi in contrasto con le stesse disposizioni; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, di rigetto dell'impugnativa del licenziamento, sia perché il giudice di merito aveva presupposto la sussistenza di una specifica maliziosità e insidiosità nelle ultime richieste di rimborso, in contrasto con le accertate risultanze obiettive, e inoltre non aveva considerato l'entità delle somme in contestazione, sia perché nella sentenza impugnata non erano state chiarite le ragioni della rilevanza per il datore di lavoro, ai fini della richiesta di rimborso, della circostanza che il lavoratore in trasferta consumasse il pasto non nell'intervallo lavorativo ma al termine del turno di lavoro).
(Corte Cass., Sez. L Sent. n. 1892 del 18.2.2000).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere - Informazioni alle organizzazioni sindacali ex art. 4, comma terzo, del D.Lgs. n. 223 del 1991 - Carenza - Incidenza sulla regolarità della procedura e sulla validità del conseguente accordo sindacale - Condizioni - Inefficacia dei licenziamenti collettivi - Configurabilità - Legittimazione dei lavoratori - Sussistenza - Onere della prova - Contenuto".

In materia di collocamento dei lavoratori in mobilità e licenziamenti collettivi, il mancato corretto adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali le informazioni sugli elementi indicati dall'art. 4, comma terzo, del D.Lgs. n. 223 del 1991 (così come integrato dal D.Lgs. n. 151 del 1997), causato dalla inesattezza o dalla incompletezza dei dati, incide sulla validità dell'accordo che sia stato ugualmente concluso tra impresa e organizzazioni sindacali a norma dei commi 5 e seguenti, quando la carenza informativa, essendo rilevante ai fini di una compiuta, trasparente e consapevole consultazione sindacale, abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo; e, poiché, a norma dell'art. 4, comma dodicesimo, l'irregolarità della procedura determina l'inefficacia dei licenziamenti, i lavoratori interessati, nell'impugnare questi ultimi, sono legittimati a far valere le carenze - aventi una tale incidenza - delle informazioni in questione, con l'onere di dedurne e provarne la sussistenza e la rilevanza.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 1923 del 19.2.2000)

"Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - In genere - Fallimento o insolvenza del datore di lavoro - Garanzia del pagamento della retribuzione degli ultimi tre mesi - Limiti quantitativi - Divieto di cumulo con le retribuzioni corrisposte nello stesso periodo - Portata".

La garanzia del pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, dovute dal datore di lavoro sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale, o comunque insolvente, assicurata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 mediante l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, ha un limite quantitativo che é determinato - in rapporto alla funzione sociale dell'istituto giuridico, alle previsioni della direttiva comunitaria in materia e ad esigenze di parità di trattamento tra i vari lavoratori coinvolti dall'insolvenza del datore di lavoro - non solo in termini assoluti (art. 2, comma secondo, per cui il pagamento non può essere superiore a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali), ma anche in relazione al percepimento di altre somme, con cui, a norma dell'art. 2, comma quarto, l'indennità in questione "non é cumulabile fino a concorrenza degli importi", tra cui in particolare quelle percepite dal lavoratore a titolo di retribuzione negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Ne consegue che la somma astrattamente dovuta al lavoratore in relazione al primo di detti limiti va diminuita degli acconti di retribuzione che il lavoratore abbia già riscosso.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 1937 del 19.2.2000).