Novità dal Centro - n. 1 del 10.1.2000
Sezioni Unite
"Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di conto - In genere - Regioni a statuto ordinario - Gestione contabile dei Consigli regionali - Agenti contabili - Assoggettabilità a giudizio di conto - Sussistenza - Autonomia contabile dei Consigli ed esclusione dei controlli amministrativi ex art. 125 Cost.- Irrilevanza".
La giurisdizione contabile della
Corte dei conti sussiste anche in materia di conti degli agenti contabili
operanti nell'ambito dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario,
in base all'art. 31 della legge 19 maggio 1976 n. 335, la quale, in attuazione
dell'art. 103, secondo comma, Cost. ha previsto la sottoposizione degli
amministratori e dipendenti delle regioni, senza alcuna riserva o esclusione,
alla giurisdizione della Corte dei conti, né in senso contrario
è invocabile l'art. 4 della legge 6 dicembre 1973 n. 853, sull'autonomia
contabile e funzionale dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario,
che ha previsto la sola sottrazione degli atti amministrativi e di gestione
dei fondi stanziati per le esigenze dei Consigli regionali - privi di autodichia
- al diverso controllo di cui all'art. 125 Cost., che è un controllo
amministrativo di legittimità.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 461
del 19.7.1999).
"Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di lavoro subordinato privato - Lavoro carcerario - Assimilabilità all'ordinario lavoro subordinato - Sussistenza - Competenza del giudice del lavoro - Deroghe - Controversie in materia di retribuzione svolgimento del lavoro, ecc. - Competenza del magistrato di sorveglianza ex art. 69 legge n. 354/1975 nel testo ex legge n. 663/1986 - Sussistenza - Carattere giurisdizionale del procedimento relativo - Configurabilità a seguito della riforma del 1986 (legge Gozzini)".
Benché il lavoro carcerario,
prestato dal detenuto all'interno o all'esterno dello stabilimento detentivo
a favore dell'amministrazione penitenziaria oppure all'esterno alle dipendenze
di altri datori di lavoro, sia assimilabile all'ordinario lavoro subordinato,
la competenza del giudice del lavoro per le relative controversie deve
ritenersi derogata a favore del magistrato di sorveglianza per effetto
dell'attribuzione a quest'ultimo dei reclami dei detenuti concernenti l'attribuzione
della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, lo svolgimento
delle attività di tirocinio e lavoro, e le assicurazioni sociali
(art. 69, comma sesto, della legge n. 354 del 1975, nel testo di cui all'art.
21 della legge n. 663 del 1986), nell'ambito di una competenza di tale
giudice alla quale deve riconoscersi natura giurisdizionale nel quadro
della disciplina introdotta dalla riforma penitenziaria di cui alla legge
n. 663 del 1986, che prevede lo svolgimento di uno speciale procedimento
nel quale sono garantiti i diritti di difesa e la decisione con ordinanza
impugnabile per cassazione (art. 69 cit. e art. 14 ter della stessa legge
n. 354/1975, introdotto dall'art. 2 della legge n. 663/1986).
(Corte Cass., Sez. U, sent. n. 490
del 21.7.1999).
Sezioni Semplici
"Impresa - Imprenditore - Agricolo - Attività connesse - Elencazione ex art. 2135, secondo comma, cod. civ. - Tassatività - Esclusione - Cooperativa svolgente incombenze amministrativo-contabili a favore dei soli soci imprenditori agricoli - Impresa agricola ai fini dell'inquadramento previdenziale - Configurabilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere - Imprese agricole".
Va qualificato come imprenditore
agricolo, a norma dell'art. 2135 cod. civ. e ai fini previdenziali, il
consorzio o la cooperativa svolgente, nell'esclusivo interesse dei soci,
un'attività di servizio in funzione ausiliaria - quale (come nella
specie) lo svolgimento di incombenze amministrative e contabili -, tenuto
presente il carattere non tassativo della specificazione (contenuta nell'art.
2135, secondo comma) delle attività connesse a quelle tipicamente
agricole (indicate nel primo comma).
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 8697
del 18.8.1999).
"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere - Integrazione al minimo e "cristallizzazione" - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti previsti dall'art. 36 legge n. 488/1998 - Campo di applicazione - Richiamo dell'art. 1, commi 181 e 182 legge n. 662/1996 - Implicazioni - Rilevanza dei soli processi aventi come oggetto esclusivo gli accessori (interessi e rivalutazione)".
La dichiarazione di estinzione d'ufficio
prevista dall'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998 va applicata
(anche in cassazione) ai giudizi pendenti alla data dell'1 gennaio 1999
(di entrata in vigore della legge stessa) relativi unicamente alle questioni
concernenti gli accessori (interessi e rivalutazione) sul diritto all'integrazione
al minimo ed alla cristallizzazione del trattamento pensionistico, dato
il riferimento della disposizione ai giudizi aventi ad oggetto le questioni
di cui ai commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9099
del 28.8.1999).
"Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - Sentenza - Gravami - In genere - Sentenza - Sentenza del tribunale fallimentare inappellabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 99 della Legge Fallimentare - Natura - Sentenza emessa in unico grado - Ricorso in cassazione - Qualificazione come ordinario - Straordinarietà ex art. 111 secondo comma Cost. - Esclusione - Fondamento - Ordinarietà - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Non assoggettabilità alla limitazione dei motivi ex art. 111 secondo comma citato.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Sentenze - Di primo grado".
Il ricorso per cassazione, esperibile
avverso la sentenza inappellabile resa nel giudizio di opposizione allo
stato passivo nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 99 della
legge fallimentare, come emendato dalla sentenza 3 aprile 1982 n. 69 della
Corte Costituzionale, non può essere qualificato come ricorso straordinario
ai sensi dell'art. 111 secondo comma della Costituzione, ma deve qualificarsi
come ricorso ordinario avverso un provvedimento emesso in unico grado,
in quanto la qualificazione alla stregua dell'art. 111 è impedita
dalla circostanza che l'esclusione dall'appello avverso detto provvedimento,
emesso in forma di sentenza ed all'esito di un ordinario giudizio di cognizione,
anche anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione non poteva
essere interpretata nel senso di implicare l'esclusione del ricorso per
cassazione, tenuto conto che le sentenze pronunciate in unico grado, per
le quali l'art. 360 primo comma cod. proc. civ. prevede espressamente il
ricorso per cassazione, sono proprio quelle inappellabili e dovendo, dunque,
reputarsi che alla suddetta tipologia fosse (e sia tuttora) riconducibile
la sentenza in questione. Dalla qualificazione in senso ordinario del ricorso
consegue che esso non è soggetto alla limitazione dei motivi, prevista
dal secondo comma del citato art. 111.
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 9475
del 7.9.1999).
"Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità limitata - Versamenti dei soci - Decreto ingiuntivo del giudice delegato - Emissione in pendenza di giudizio di accertamento negativo del credito - Avanti allo stesso tribunale di appartenenza del giudice delegato - Litispendenza o continenza - Esclusione - Fondamento - Identità dell'ufficio giudiziario - Conseguenze - Riunione dei giudizi dopo la proposizione dell'opposizione - Configurabilità - Sussistenza".
Il principio secondo cui, nell'ipotesi
di richiesta ad un ufficio giudiziario di un decreto ingiuntivo e di conseguente
emissione del decreto, in pendenza di un giudizio di accertamento negativo
del credito oggetto del ricorso monitorio, non sussiste né relazione
di litispendenza né relazione di continenza fra i due procedimenti,
ma, difettando il presupposto della diversità dei giudici e dovendo
i procedimenti reputarsi pendenti innanzi allo stesso ufficio, si determina
- una volta proposta l'opposizione - soltanto l'esigenza della loro riunione
ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., deve ritenersi applicabile
anche nel caso in cui un giudice delegato fallimentare emetta un decreto
ingiuntivo ai sensi dell'art. 150 della Legge Fallimentare in pendenza,
avanti al Tribunale cui egli appartiene, di un giudizio di accertamento
negativo in ordine al credito oggetto dell'ingiunzione. Ciò, perché
anche in tal caso il giudice delegato rappresenta soltanto un'articolazione
del tribunale e, mancando il presupposto della diversità del giudice,
non può configurarsi una sua competenza diversa ed autonoma rispetto
a quella del tribunale.
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 9803
del 14.9.1999).
"Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria - Questione di interpretazione di normativa comunitaria - Insorgenza avanti a giudice civile italiano non di ultima istanza - Ritenuta rilevanza della questione - Pendenza di giudizio su di essa avanti alla Corte di Giustizia - A seguito di rimessione da parte di altro giudice italiano in altro giudizio - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del primo giudizio in attesa della sentenza della Corte - Legittimità - Esclusione - Rimessione della questione alla Corte - Necessità - Sussistenza.
Comunità europea - Giudice nazionale - Rimessione degli atti - Facoltativa".
Allorquando, in un giudizio civile
pendente dinanzi al giudice italiano non di ultima istanza si ponga (e
venga ritenuta rilevante per la decisione) una questione di interpretazione
di disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Economica
Europea o di atti di diritto derivato (regolamenti, direttive, decisioni
e ogni altro atto "comunitario" produttivo di effetti giuridici), detto
giudice, qualora penda, in quanto sollevata da altro giudice italiano in
altro giudizio, la medesima questione di interpretazione avanti alla Corte
di Giustizia della Comunità Europea, non può sospendere il
giudizio avanti a lui pendente ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.,
in attesa della pronuncia della sentenza da parte di quella Corte, ma è
tenuto anch'egli, qualora non ritenga di poter procedere direttamente ed
immediatamente all'interpretazione ed applicazione del diritto comunitario
di cui trattasi, ad investire la Corte di Giustizia nelle forme e con le
modalità stabilite negli artt. 177 del trattato, 20 del Protocollo
sullo Statuto della Corte e 3, comma primo, della l. n. 204 del 1958, facendo,
quindi, luogo alla sospensione del giudizio ai sensi di tale normativa.
L'adozione, viceversa, di un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod.
proc. civ. si risolve in una sospensione illegittima (in applicazione di
tali principi, nella specie la Suprema Corte, a seguito di impugnazione
con regolamento di competenza, ha annullato il provvedimento di sospensione
necessaria adottato dal giudice di merito ai sensi dell'art. 295 cod. proc.
civ.).
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 9813
del 14.9.1999).
"Contratti in genere - Clausola penale - Riduzione - Istanza di parte - Necessità - Esclusione - Potere d'ufficio - Sussistenza".
Il potere di riduzione ad equità
della penale, previsto dall'articolo 1384 cod. civ. deve essere esercitato
anche d'ufficio, indipendentemente da un atto di iniziativa del debitore,
configurandosi come potere-dovere, attribuito al giudice per la realizzazione
di un interesse oggettivo dell'ordinamento.
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 10511
del 24.9.1999).
"Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere - Ordine di integrazione del contraddittorio - Inottemperanza - Dichiarazione di estinzione del giudizio - Presupposto - Tempestiva proposizione della relativa eccezione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Sentenza "inutiliter data" - Configurabilità - Esclusione (nelle azioni non costitutive) - Dichiarazione di improseguibilità del giudizio - Esclusione - Fattispecie relativa ad azione di simulazione".
Poiché l'estinzione del giudizio
per inattività delle parti può essere dichiarata solo se
eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, come espressamente
prevede l'art. 307, quarto comma, cod. proc. civ. così come novellato
dalla legge n. 581 del 1950, in difetto di tale tempestiva eccezione l'estinzione
non può essere dichiarata neanche quando si verifichi la mancata
ottemperanza all'ordine del giudice di integrare il contraddittorio in
ipotesi di litisconsorzio necessario; né, in tal caso, nell'impossibilità
di dar luogo alla dichiarazione di estinzione del processo, deve comunque
dichiararsi l'improseguibilità del medesimo, poiché, quanto
meno riguardo alle azioni non costitutive, la sentenza emessa a contraddittorio
non integro non può ritenersi "inutiliter data" (vale a dire totalmente
priva di effetti anche per i soggetti partecipanti al giudizio), dato che
secondo il diritto positivo il vizio in esame non è enumerato tra
quelli che non sopravvivono alla formazione del giudicato (artt. 161, secondo
comma; 327, secondo comma; 362, secondo comma, cod. proc. civ.). (Nella
specie la S.C. ha ritenuto ritualmente deciso nel merito un giudizio diretto
a far valere la simulazione di alcuni contratti, benché fosse rimasto
ineseguito l'ordine giudiziale di integrare il contraddittorio nei confronti
di una delle parti di tali contratti).
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 11361
dell'11.10.1999).
"Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Base imponibile - In genere - Assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione - Qualificabilità come reddito ai fini IRPEF - Esclusione".
L'assegno di divorzio, la cui corresponsione
da parte di uno dei coniugi all'altro sia stata stabilita dal tribunale,
su accordo delle parti, in unica soluzione ai sensi dell'art. 5, quarto
comma, della legge n. 898 del 1970 (e successivamente - a seguito delle
modificazioni introdotte dell'art. 10 della legge n. 74 del 1987 - ai sensi
dell'art. 5, ottavo comma, della legge stessa), non è qualificabile
come "reddito" imponibile ai fini i.r.p.e.f. sulla base di quanto disposto
dall'art. 47, primo comma lett. f, del d.p.r. n. 597 del 1973 (e, successivamente,
dall'art. 47, primo comma lett. i, del d.p.r. n. 917 del 1986).
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 11437
del 12.10.1999).
"Credito - In genere - Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali ex D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 - Diritto del cliente alla consegna di copia della documentazione ex quarto comma dell'art. 119 di detto D.Lgs. - Natura "finale" e non "strumentale" - Conseguente irrilevanza dell'utilizzazione della documentazione - Fallimento del cliente - Trasmissione del diritto al curatore - Anche a seguito di scioglimento del contratto di conto corrente - Fondamento - Esercizio del diritto da parte del curatore - Intenzione del curatore di utilizzare la documentazione per l'esercizio di revocatorie - Rifiuto della banca - Legittimità - Esclusione - Pretesa della banca ad un'esclusione di quella utilizzazione in sede di riconoscimento giudiziale del diritto alla consegna - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - In genere".
Il diritto del cliente di ottenere
dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa
alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art.
119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, si configura come un diritto sostanziale
la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale"
e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo
l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta
ottenutala e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba
essere necessariamente funzionale all'esercizio di diritti inerenti il
rapporto contrattuale corrente con l'istituto di credito (ben potendo,
ad esempio, essere finalizzata a far emergere un illecito, anche non civilistico,
di un terzo soggetto o di un dipendente della banca). Nel caso di fallimento
del cliente il suddetto diritto si trasmette al curatore, posto che questi
subentra - ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare - nell'amministrazione
del patrimonio del fallito sotto la direzione del giudice delegato e considerato
che detto diritto è una componente di quel patrimonio. In ragione
della natura "finale" del diritto in questione, l'istituto bancario, richiesto
dal curatore della consegna della copia della documentazione, non può
rifiutarla adducendo l'intenzione del curatore di utilizzare la documentazione
in funzione dell'esercizio di eventuali azioni revocatorie e nemmeno può
pretendere che, a seguito di esercizio da parte del curatore in sede giudiziale
del diritto alla consegna, la sentenza che riconosca tale diritto escluda
quella utilizzazione (la Suprema Corte ha anche osservato che lo scioglimento
automatico, ex art. 78 della legge fallimentare, del contratto di conto
corrente - cui nella specie si correlava il diritto alla consegna della
copia della documentazione - non toglie che il diritto ex art. 119 citato,
configurandosi anche dopo la cessazione del rapporto, si trasmetta al curatore).
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 11733
del 19.10.1999).
"Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - In genere - Danni causati da un singolo condomino - Per guasti verificatisi nella sua proprietà esclusiva - Spesa necessaria per ovviare ai danni - Riconoscimento stragiudiziale della responsabilità da parte del condomino ovvero accertamento giudiziale della stessa - Deliberazione dell'assemblea di attribuzione della spesa al condomino - Possibilità - Sussistenza - Mancanza del riconoscimento stragiudiziale o dell'accertamento - Ripartizione della spesa fra tutti i condomini secondo i criteri di ripartizione ordinaria - Necessità - Successivo regresso verso il condomino responsabile - Ammissibilità - Sussistenza - Deliberazione impositiva della spesa al condomino - Nullità - Sussistenza - Cassazione senza rinvio della sentenza impugnata - Decisione nel merito con declaratoria della nullità - Ammissibilità".
Il singolo condomino risponde verso
gli altri condomini dei danni causati da guasti verificatisi nella sua
proprietà esclusiva, e deve, perciò, sostenere la relativa
spesa, ove abbia riconosciuto la propria responsabilità o essa sia
stata accertata in sede giudiziale. Tuttavia, fino a quando l'obbligo risarcitorio
del condomino non risulti in uno di tali modi accertato, l'assemblea non
può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale
titolo alcuna spesa, non potendo l'assemblea disattendere l'ordinario criterio
di ripartizione, né la tabella millesimale e dovendo, invece, applicare
la regola generale stabilita dall'art. 1123 cod. civ., secondo cui ogni
addebito di spesa deve essere effettuato in base alla quota di partecipazione
di ciascun condomino alla proprietà comune, cioè in base
ai millesimi. Pertanto, in difetto di accertamento dell'obbligo risarcitorio
in uno dei due modi indicati, la suddetta spesa dev'essere dall'assemblea
provvisoriamente ripartita, secondo gli ordinari criteri di ripartizione,
tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente
o per mezzo dell'amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile,
per ottenere il rimborso di quanto anticipato (nella specie, in applicazione
di tali principi, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza
di merito e, decidendo nel merito, ha dichiarato nulla la deliberazione
condominiale impugnata, la quale, senza che vi fosse stato riconoscimento
di responsabilità ed essendo riservato, quindi, al giudice il relativo
accertamento, aveva attribuito all'assemblea condominiale il potere di
deliberare sulla responsabilità di un singolo condomino ed aveva
addebitato al medesimo la spesa occorsa in conseguenza del fatto dannoso
imputatogli).
(Corte Cass., Sez. II, Sent. n.
7890 del 22.7.1999).
"Urbanistica - Concessione edilizia - In genere - Regime introdotto dall'art. 15 settimo comma della legge n. 10 del 1977 - Atti aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione - Relativa previsione di nullità - Carattere relativo - Sussistenza - Ragioni - Regime introdotto dalla legge n. 47 del 1985 - Atti traslativi di diritti reali su terreni o edifici sanzionati dall'art. 18 secondo comma e 40 secondo comma di tale legge - Relativa previsione di nullità - Carattere assoluto - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio e da parte di ogni interessato - Conferma successiva prevista dal terzo comma dello stesso art. 40 - Natura.
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - Compravendita di terreni abusivamente lottizzati - Nullità prevista dall'art. 31 quarto comma della legge n. 1150 del 1942 come modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967 - Carattere relativo - Sussistenza - Ragioni.
Vendita - Singole specie di vendita - Di cose immobili - In genere - Atti nulli ex art. 31 quarto comma della legge n. 1150 del 1942 (come modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967) ed ex art. 15 settimo comma della legge n. 10 del 1977 - Carattere relativo della nullità - Sussistenza - Ragioni - Atti nulli ex secondo comma dell'art. 18 ed ex secondo comma dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Carattere assoluto della nullità - Sussistenza - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio e da parte di qualunque interessato".
Mentre deve riconoscersi carattere
relativo alla nullità degli atti giuridici aventi ad oggetto terreni
abusivamente lottizzati a scopo residenziale e a quella degli atti aventi
ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, rispettivamente
previste dagli artt. 31, quarto comma della legge n. 1150 del 1942 (come
modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967) e dall'art. 15, settimo
comma, della legge n. 10 del 1977, essendo quelle nullità comminate
soltanto ove da detti atti non risultasse che l'acquirente era a conoscenza,
rispettivamente, della mancanza di lottizzazione autorizzata e della mancanza
della concessione, viceversa, nel regime emergente dagli artt. 18, secondo
comma, e 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, deve riconoscersi
carattere assoluto (e, quindi, rilevabilità d'ufficio e deducibilità
da chiunque vi abbia interesse), alla nullità di ogni atto di trasferimento
senza l'allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica,
e, per gli edifici, senza l'indicazione degli estremi della licenza o concessione
ad "aedificandum" (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza,
senza l'allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto
pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, poiché,
quel regime normativo, mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi,
non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'acquirente.
Né, in senso contrario, può addursi la possibilità,
prevista dal comma terzo dello stesso art. 40, di una successiva conferma
degli atti viziati, mediante la redazione, anche ad opera di una sola delle
parti, di altro atto avente la stessa forma, e contenente la menzione omessa
o l'allegazione della dichiarazione o documentazione mancanti nel primo
atto, poiché tale possibilità non integra una sanatoria in
senso tecnico-giuridico, ma un semplice rimedio convalidante, consentito
in dipendenza di carenze formali della precedente stipulazione e non in
presenza dell'insussistenza all'epoca di essa, dei requisiti sostanziali
per la commerciabilità del bene.
(Corte Cass., Sez. II, Sent. n.
8685 del 17.8.1999).
Novità dal centro - n. 2 del 24.1.2000
Sezioni Unite:
"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorità giudiziaria ordinaria - Indennità integrativa o sostitutiva della retribuzione per i dipendenti di imprese di spedizione internazionale ecc. sospesi o licenziati (D.L. n. 199/1993) - Questioni di giurisdizione - Principi relativi alla cassa integrazione guadagni - Inapplicabilità - Discrezionalità del Ministro del lavoro e dell'INPS - Insussistenza - Azioni per il conseguimento dell'indennità - Giurisdizione ordinaria".
Con riferimento all'indennità
prevista dal D.L. n. 199 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge
n. 393 del 1993, a favore di lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione
internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali assoggettati
a sospensione dal lavoro e riduzione di orario oppure a licenziamento (rispettivamente,
artt. 1 e 2 del cit. decreto legge) in conseguenza dell'abolizione delle
frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito comunitario, non
sono applicabili i criteri di qualificazione delle posizioni soggettive
dei lavoratori e dei datori di lavoro come diritti soggettivi o interessi
legittimi elaborati con riferimento alla disciplina del trattamento di
cassa integrazione, perché l'ipotesi normativa in esame non é
assimilabile all'integrazione salariale ordinaria o straordinaria, come
si evince sia dalla previsione dell'art. 2 del D.L. n. 199/1993 della inapplicabilità
delle disposizioni del medesimo decreto in caso di imprese rientranti nella
disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e mobilità
di cui alla legge n. 223/1991, sia dalla norme di applicazione autentica
contenuta nell'art. 15, tredicesimo comma, del D.L. n. 299 del 1994 (convertito
con modificazioni nella legge n. 93 del 1993), escludente l'applicabilità
delle regole procedurali ex art. 1 della legge n. 223/1991. E, poiché
la disciplina relativa alla indennità in questione non consente
di configurare un potere discrezionale del Ministero del lavoro e dell'INPS
in merito alla sua erogazione, la posizione soggettiva del lavoratore licenziato
rispetto all'erogazione dell'indennità é qualificabile come
diritto soggettivo, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario
per le relative controversie.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 760
12.11.1999).
"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere - Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro pubblico - Relative azioni in giudizio - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze - Domanda di costituzione di rendita vitalizia a seguito di omesso versamento dei contributi previdenziali - Inclusione nella giurisdizione amministrativa - Qualificazione giuridica dell'azione - Irrilevanza - Fattispecie anteriore alla nuova disciplina sulla giurisdizione per le controversie di pubblico impiego".
In applicazione del principio secondo
cui appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva tutte le controversie
patrimoniali inerenti al rapporto di pubblico impiego, senza che debba
distinguersi tra responsabilità contrattuale e responsabilità
aquiliana dell'ente pubblico non economico datore di lavoro, non potendo
ricondursi quest'ultima - sempreché sussista un collegamento non
occasionale tra comportamento illegittimo e rapporto di lavoro - alla categoria
delle questioni attinenti ai diritti patrimoniali consequenziali, deve
ritenersi che la domanda in giudizio del dipendente (o ex dipendenti) pubblico,
diretta alla costituzione di rendita vitalizia a norma dell'art. 13 della
legge n. 1338 del 1962 a seguito della prescrizione dei contributi previdenziali
non versati, sia riconducibile all'ambito della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, qualunque sia la qualificazione giuridica attribuita
alla relativa azione. (Fattispecie anteriore alla nuova disciplina sulla
giurisdizione per le controversie relative al pubblico impiego privatizzato).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 763
del 12.11.1999).
"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere - Trasferimento al giudice ordinario delle controversie del pubblico impiego privatizzato - Disciplina transitoria - Espressioni utilizzate - Atecnicità - Interpretazione - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Avveramento dei fatti materiali e delle circostanze posti a base della pretesa avanzata - Rilevanza - Fattispecie relativa a controversia sulla prosecuzione biennale opzionale del rapporto di lavoro oltre l'età del collocamento a riposo".
L'art. 45, comma diciassettesimo,
del d.lgs. n. 80 del 1998, che, nel trasferire al giudice ordinario le
controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, precisa anche
la relativa disciplina transitoria, utilizza a questo fine una locuzione
volutamente generica e atecnica, parlando di "questioni attinenti al periodo
del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore
a tale data", si che risulta inadeguata un'interpretazione della relativa
disposizione che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento
delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data
del compimento , da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del
rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure
l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine,
il momento di insorgenza nella contestazione. Viceversa l'accento va posto
sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle
circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in
relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. (Nella
specie, la Corte regolatrice, relativamente a controversia circa il diritto
di un dipendente comunale alla protrazione biennale opzionale del servizio
oltre i limiti di età, ex art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992, ha ritenuto
sussistere la giurisdizione ordinaria, poiché il limite di età
per il collocamento a riposo cadeva nel dicembre 1998 e quindi si era certamente
in presenza di questioni relative ad un periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 808
del 20.11.1999).
Sezioni Semplici:
"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere - Dirigenti - Licenziamento "ad nutum" - Ambito di operatività - Limiti - Dirigente non in posizione apicale di effettivo "alter ego" dell'imprenditore - Sottrazione alla disciplina legale limitativa dei licenziamenti - Insussistenza".
La regola della licenziabilità
"ad nutum" dei dirigenti, desumibile dall'art. 10 della legge n. 604 del
1966, é applicabile solo al dirigente in posizione verticistica,
che, nell'ambito dell'azienda, abbia un ruolo caratterizzato dall'ampiezza
del potere gestorio, tanto da poter essere definito un vero e proprio "alter
ego" dell'imprenditore, in quanto preposto all'intera azienda o ad un ramo
o servizio di particolare rilevanza, in posizione di sostanziale autonomia,
tale da influenzare l'andamento e le scelte dell'attività aziendale,
sia al suo interno che nei rapporti con i terzi.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 12571
del 12.11.1999).
Novità dal centro - n. 3 del 7.2.2000
CASSAZIONE CIVILE
Sezioni Unite
"Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - In genere - Appellante - Deposito della sentenza impugnata - Omissione - Conseguenze - Improcedibilità del gravame - Esclusione - Indispensabilità dell'esame della sentenza - Ai fini della decisione - Impossibilità di supplire tramite esame degli atti - Ordine del giudice all'appellante di provvedere al deposito - Necessità - Inosservanza - Conseguenza - Rigetto nel merito del gravame".
Nel rito delle cause di lavoro la
mancata produzione della sentenza impugnata, in sede di deposito del ricorso
in appello, non determina l'automatica declaratoria dell'improcedibilità
del gravame, ai sensi dell'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ., ma
comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli atti di causa all'impossibilità
di esaminare detta sentenza, il cui esame sia necessario ai fini della
decisione, debba ordinare il suo deposito all'appellante, a norma dell'art.
421, primo comma, stesso codice, e, quindi, in caso di inosservanza dell'ordine,
con conseguente persistente carenza della documentazione necessaria ai
fini della decisione, debba rigettare nel merito l'impugnazione.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 899
del 14.12.1999).
"Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di lavoro subordinato privato - Lavoro carcerario - Controversie sui reclami ex art. 69 della legge n. 354 del 1975 - Anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986 - Competenza del Pretore in funzione di Giudice del Lavoro - Fondamento - Modifica dell'art. 69 citato - Giurisdizionalizzazione del procedimento di decisione sui reclami - Natura di sentenza dell'ordinanza decidente su di essi - Conseguenze - Competenza giurisdizionale esclusiva del Magistrato di Sorveglianza - Configurabilità - Inerenza di tale competenza alla giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Questione di sussistenza della competenza del Magistrato di Sorveglianza - Natura di competenza e non di giurisdizione".
In tema di lavoro carcerario, prestato
dai detenuti, sia a favore dell'amministrazione penitenziaria all'interno
od all'esterno dello stabilimento in cui sono ristretti, sia all'esterno
ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, sulle controversie introdotte
anteriormente all'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986 n. 663,
relativamente ai reclami, rivolti al Magistrato di Sorveglianza ai sensi
dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sussisteva - in base al
principio "tempus regit actum" - la competenza del Pretore in funzione
di Giudice del Lavoro, stante l'assimilabilità del rapporto di lavoro
del detenuto, nonostante le particolarità della sua regolamentazione
normativa, all'ordinario rapporto di lavoro, e considerata la mancanza
di previsione di uno specifico procedimento di tutela giurisdizionale,
in quanto il Magistrato di Sorveglianza provvedeva sui reclami con un "ordine
di servizio", cioè con un atto amministrativo. Viceversa, con riferimento
alle controversie introdotte successivamente all'entrata in vigore della
legge n. 663 del 1986, per effetto della modifica dell'art. 69 citato della
legge n. 354 del 1975, operata dall'art. 21 della stessa legge n. 663,
e della conseguente introduzione sui reclami del detenuto (concernenti
"l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione,
nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro
e le assicurazioni sociali") di un procedimento, il quale si deve qualificare
di natura giurisdizionale, attesa la garanzia del diritto di difesa (assicurata
dall'art. 2 della legge n. 663 del 1986, additivo dell'art. 14 - ter alla
legge n. 354 del 1975) e la previsione della decisione del Magistrato di
Sorveglianza, non più con un ordine di servizio, bensì con
una "ordinanza impugnabile soltanto per cassazione", e, quindi, con un
provvedimento avente natura di sentenza, si deve reputare che la competenza
sia devoluta in via esclusiva al detto Magistrato di Sorveglianza, il quale,
peraltro, la esercita nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non implicando
detta devoluzione una delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti
di quella amministrativa o di altra speciale. Ne consegue che la questione
della sussistenza sulle suddette controversie della competenza del Magistrato
di Sorveglianza anziché di quella del Giudice del Lavoro, ponendo
esclusivamente un problema di ripartizione delle competenze fra giudici
che entrambi esercitano la giurisdizione ordinaria, si configura come questione
di competenza e non già di giurisdizione.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 899
del 14.12.1999).
Sezioni Semplici
"Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Indennità di accompagnamento - Presupposti a norma dell'art. 1 legge n. 18/1980 - Significato complessivo - Necessità di un aiuto permanente - Rilevanza - Mera impossibilità di uscire dall'abitazione senza accompagnamento - Insufficienza - Conseguenze - Capacità dell'interessato di compiere la quasi totalità degli atti della vita quotidiana - Insussistenza del diritto all'indennità".
In materia di indennità di
accompagnamento a favore dei mutilati ed invalidi civili, la rilevanza
data dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980, alternativamente all'impossibilità
di deambulazione e all'incapacità di attendere agli atti della vita
quotidiana con il relativo bisogno di un'assistenza continuativa esprime
l'esigenza della necessità di un aiuto permanente, sì da
doversi escludere la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido
di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto l'invalido
civile che sia in grado di attendere autonomamente e senza alcun grave
e concreto pericolo alla quasi totalità degli atti quotidiani della
vita - quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, deambulare all'interno della
propria abitazione, attendere a passatempi e occupazioni non impegnativi
sul piano fisico, ecc. - non ha diritto all'indennità di accompagnamento,
anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad
uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche
in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 14293
del 18.12.1999).
"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Risarcimento - Azione del lavoratore per la costituzione da parte del datore di lavoro di rendita ex art. 13 legge n. 1338/1962 o per il rimborso della relativa spesa - Prescrizione - Decorrenza dalla data di prescrizione dei contributi previdenziali - Estensione della medesima prescrizione all'azione risarcitoria ex art. 2116 cod. civ. - Esclusione - Riferimento per la liquidazione del danno all'esborso per la costituzione della rendita ex art. 13 - Irrilevanza".
In caso di prescrizione del credito
dell'INPS nei confronti del datore di lavoro per contributi previdenziali
e di successiva costituzione di rendita vitalizia a norma dell'art. 13
legge n. 1338 del 1962 con versamento della relativa riserva matematica
all'INPS da parte del lavoratore interessato, compete a quest'ultimo -
nel termine prescrizionale decorrente dalla perdita (totale o parziale)
del trattamento previdenziale - l'ordinaria azione risarcitoria prevista
dall'art. 2116, comma secondo, cod. civ., anche nel caso in cui non sia
più esercitabile l'azione per la restituzione di quanto versato
per la costituzione della rendita vitalizia, mancando il necessario presupposto
della perdurante azionabilità (sotto il profilo della prescrizione)
della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro di vedersi
costituire, a spese di quest'ultimo, la suddetta rendita vitalizia, il
cui termine prescrizionale decorre già a partire dalla data di prescrizione
del credito contributivo dell'INPS. Né alla qualificazione quale
risarcitoria dell'azione proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro,
e quindi alla decorrenza della prescrizione solo dalla perdita del trattamento
previdenziale, osta la circostanza che ai fini della quantificazione del
danno si faccia riferimento alla riserva matematica ex art. 13 cit..
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 14680
del 29.12.1999).
"Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi diversi - In genere - Plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge n. 413 del 1991 - Regime retroattivo contemplato dal comma nono dello stesso articolo - Portata - Presupposti - Percezione degli importi successivamente al 31 dicembre 1988 - Sufficienza ai fini della imponibilità della plusvalenza - Esclusione - Emissione del decreto di esproprio o intervento della cessione volontaria o verificazione dell'occupazione acquisitiva dopo il 31 dicembre 1988 - Necessità - Fondamento - Pronuncia della sentenza dichiarativa della occupazione acquisitiva - Sufficienza - Esclusione".
Il presupposto impositivo relativo
alle tre ipotesi di plusvalenze indicate dall'art. 11 comma quinto della
legge n. 413 del 1991 non può identificarsi nella mera percezione
della somma di danaro corrispondente all'incremento di valore integrante
la plusvalenza, ma deve ravvisarsi nella verificazione del trasferimento
del bene, cui la plusvalenza si ricollega, e precisamente nell'emissione
del decreto di esproprio, con riferimento alla plusvalenza conseguente
alla percezione dell'indennità di esproprio, nella conclusione della
cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, con riferimento
alla plusvalenza conseguente a detta cessione, e nel prodursi della fattispecie
della cosiddetta occupazione acquisitiva, con riferimento alla plusvalenza
derivante dall'acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza
divenuta illegittima. Ne consegue che tanto la norma dell'art. 11 comma
quinto (con riguardo alle plusvalenze percepite dopo il primo gennaio 1992,
data di entrata in vigore della l. n. 413 del 1991), quanto la norma dell'art.
11 comma nono, della stessa legge n. 413 del 1991 (che assoggetta - retroattivamente
- ad imposizione le plusvalenze di cui alle ipotesi indicate nel quinto
comma della norma, con riferimento a somme percepite in conseguenza di
atti anche volontari - formula nella quale può farsi rientrare l'occupazione
acquisitiva, fondandosi essa su un "atto", sia pure illecito della Pubblica
Amministrazione - o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre
1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1991,
purché la percezione sia avvenuta in tale lasso di tempo), debbono
ritenersi applicabili soltanto a condizione che siano intervenuti in epoca
successiva al 31 dicembre 1988 gli atti integranti il trasferimento cui
consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio,
la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, mentre non possono
ritenersi applicabili ove detti atti siano intervenuti prima del 31 dicembre
1988, restando così in questo caso la plusvalenza non imponibile
(senza che quanto all'occupazione acquisitiva possa in contrario rilevare
la circostanza che essa sia stata accertata da sentenza successiva a quella
data, posto che detta sentenza non rappresenta l'atto mediante il quale
viene realizzata la plusvalenza).
(Corte Cass., Sez. 1, Sent. n. 14673
del 29.12.1999).
Novità dal centro - n. 4 del 21.2.2000
Sezioni Unite
"Corte dei Conti - Attribuzioni
- Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità
- In genere - Medici specialisti in regime di convenzionamento esterno
- Distinzione fra attività professionale ed attività certificativa
ed autorizzativa - Configurabilità - Anche nel sistema del servizio
sanitario nazionale - Attività professionale - Giurisdizione ordinaria
- Attività certificativa ed autorizzativa - Svolgimento per devoluzione
da parte dell'U.S.L. in base a rapporto di servizio - Configurabilità
- Conseguente natura amministrativa - Danno erariale ricollegabile a tale
attività - Soggezione alla giurisdizione contabile - Sussistenza.
Giurisdizione civile -
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte dei conti".
Nell'ambito della complessa e molteplice
attività svolta dai medici specialisti in regime di convenzionamento
esterno, sulla base delle convenzioni nazionali con le U.S.L. (ora A.S.L.),
previste dall'art. 48 della legge n. 833 del 1978, anche nel sistema sorto
a seguito della istituzione, in forza di detta legge, del servizio sanitario
nazionale, accanto all'esercizio delle prestazioni medico-professionali
legali (che ha luogo sulla base di rapporti di diritto privato fra i medici
specialisti e le U.S.L., con conseguente estraneità dei professionisti
alla struttura amministrativa dell'ente e devoluzione alla giurisdizione
del giudice ordinario), esistono compiti "lato sensu" di certificazione
sanitaria e finanziaria, il cui svolgimento si inserisce nell'ambito dell'organizzazione
strutturale, operativa e procedimentale dell'U.S.L. ed ha natura amministrativa,
con la conseguenza che il professionista con riguardo a detti compiti,
operando in forza di una devoluzione da parte dell'U.S.L., li svolge in
esecuzione di un rapporto di servizio. Ne discende che, allorquando si
assuma verificato un danno erariale che si ricolleghi a comportamenti del
professionista riconducibili a detta attività amministrativa, in
ordine alla relativa responsabilità sussiste la giurisdizione contabile
della Corte dei Conti (nella specie si contestava ad un professionista,
come causa del danno erariale, la redazione di impegnative inusuali, incongrue
od incomplete, nonché di prescrizioni eccessive e di fatturazioni
multiple e gonfiate per false prestazioni ambulatoriali).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 922
del 21.12.1999).
"Impiego pubblico - Impiegati
e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere - Giurisdizione della Corte
dei Conti in materia pensionistica - Operatività a seguito della
privatizzazione dei rapporti di lavoro - Fondamento normativo e "ratio"
- Applicabilità ai trattamenti di previdenza integrativa istituiti
contrattualmente - Esclusione - Fattispecie.
Previdenza (Assicurazioni
sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione".
L'attribuzione alla giurisdizione
contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti
dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (artt. 13 e 62, R.D. 12
luglio 1934 n. 1214), operante anche a seguito dell'istituzione dell'omonimo
ente pubblico e della successiva trasformazione dello stesso in società
per azioni, sulla base della perdurante applicabilità della previgente
disciplina pubblicistica previdenziale e pensionistica (art. 21 legge 17
maggio 1985 n. 210, che ha disposto la privatizzazione dei rapporti di
lavoro) e della circostanza che il trattamento di pensione grava su un
apposito Fondo, tuttora fruente del concorso finanziario dello Stato, a
norma dell'art. 210, ultimo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, non
ha ragione di spiegare effetto con riguardo alle prestazioni integrative,
istituite dalla contrattazione collettiva a favore dei lavoratori collocati
a riposo, e aventi natura giuridica retributiva, pur in presenza di una
funzione previdenziale in senso lato, e fonte immediata e diretta nel rapporto
di lavoro. Ne consegue l'appartenenza alla cognizione del giudice ordinario
del lavoro (ex art. 23 legge 210/1985 cit.) delle domande aventi ad oggetto
queste ultime prestazioni. (Fattispecie relativa a trattamenti previsti
dagli Accordi del 19 settembre 1991 e 8 novembre 1991 a favore dei macchinisti).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 946
del 30.12.1999).
Sezioni Semplici
"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Elencazione - Malattie non tabellate - Rilevanza ex Corte Cost. n. 179/1988 - Prova dell'eziologia professionale - Necessità - Conseguenze sull'ambito delle indagini tecniche - Concorrenza di cause professionali e non professionali - Principio della equivalenza dei fattori causali - Limiti - Fattispecie relativa ad artrosi cervicale e dorsale".
Nell'assicurazione contro le malattie
professionali, l'assicurato, a seguito della sentenza n. 179 del 1988 della
Corte Costituzionale, in difetto dell'esposizione ai fattori patogeni tabellati
(che comporta una presunzione di professionalità della malattia),
se non usufruisce di una presunzione legale, tuttavia può provare
l'eziologia professionale della malattia da cui é affetto; pertanto
l'indagine tecnica attinente a tale eziologia va condotta anche in relazione
a fattori di rischio diversi da quelli considerati dalle tabelle allegate
al d.P.R. n. 1124 del 1965, e propri del tipo di attività lavorativa
svolta dall'interessato, senza escludere quelle situazioni di dannosità
che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono
però un rischio specifico per l'assicurato. La concorrenza di fattori
causali professionali e non professionali, d'altra parte, implica l'applicazione
del principio dell'equivalenza delle condizioni recepito dall'art. 41 cod.
pen., per cui va attribuita efficienza causale ad ogni antecedente che
abbia contribuito - anche in maniera indiretta e remota - alla produzione
dell'evento, salvo il temperamento, posto dallo stesso art. 41 cit., secondo
cui deve essere riconosciuta l'idoneità interruttiva del nesso eziologico
alla sopravvenienza di un fattore sufficiente da se solo a produrre l'evento.
(Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che
aveva rigettato una domanda relativa a una richiesta di rendita per artrosi
lombare e cervicale, senza considerazione degli aspetti eziologici specifici,
e facendo invece generico riferimento alla circostanza che era in questione
un'affezione di generale diffusione e connessa all'età avanzata
del soggetto).
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 14565
del 27.12.1999).
"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere - Requisiti reddituali - Pensioni di guerra - Computabilità - Nuovo testo dell'art. 77, primo comma, t.u. pensioni di guerra ex art. 5 legge n. 261/1991 - Ininfluenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza".
Le pensioni di guerra (fatta eccezione
per il vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915 - 1918) concorrono
alla determinazione del reddito ostativo (o limitativo) del diritto alla
pensione sociale, a norma dell'art. 26, terzo comma, legge 30 aprile 1969
n. 153, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974 n.
30, convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, la cui operatività
é fatta salva dal secondo comma dell'art. 77 del d.P.R. 23 dicembre
1978 n. 915 (t.u. sulle pensioni di guerra), anche successivamente alla
modifica del primo comma di questo articolo compiuta dall'art. 5 della
legge 8 agosto 1991 n. 261, che ha esplicitato il carattere risarcitorio
delle pensioni di guerra e previsto, in linea generale, la loro non computabilità
ai fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali; né può
dubitarsi della legittimità costituzionale di detta disciplina,
poiché, come già evidenziato dalla Corte costituzionale (sentenza
n. 157 del 1980 e ordinanza n. 174 del 1985), essa é frutto di un
non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore.
(Corte Cass. Sez. L, Sent. n. 14578
del 27.2.1999).
"Lavoro - Lavoro subordinato
- Associazioni sindacali - Sindacati (Postcorporativi) - In genere - Rappresentanze
sindacali aziendali - Natura giuridica - Soggettività giuridica
autonoma - Sussistenza - Imputabilità degli atti al sindacato di
riferimento - Esclusione - Conseguenze - Legittimazione passiva del sindacato
per azione del datore di lavoro relativa ad affissione illegittima - Insussistenza
- Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato
- Associazioni sindacali - Sindacati (Postcorporativi) - Attività
sindacale - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali - Natura
giuridica delle medesime".
Le rappresentanze sindacali aziendali
sono costituite per iniziativa dei lavoratori dell'azienda e non delle
associazioni sindacali di cui all'art. 19 della legge n. 300 del 1970;
hanno una propria soggettività giuridica (rispetto alla quale appare
appropriato il riferimento alle norme in materia di associazioni non riconosciute),
come si evince dalle varie disposizioni dello statuto dei lavoratori prevedenti
una loro legittimazione propria e specifica all'esercizio di diritti e
facoltà (artt. 9, 20, 21, 22, 25 e 27); in particolare, esse non
sono organi dei sindacati, né comunque sono con gli stessi in una
relazione, di immedesimazione organica o di altro tipo, che determini l'imputabilità
giuridica degli atti da loro compiuti ai sindacati, con i quali le stesse
sono invece in un rapporto, di natura politica, di parziale coincidenza
di interessi collettivi e di obiettivi di tutela. Ne consegue che il sindacato,
a cui pur, in quest'ultimo senso, la rappresentanza sindacale sia collegata
("nell'ambito" del quale, secondo la dizione dell'art. 19, essa sia stata
costituita), non può considerarsi passivamente titolare del diritto
fatto valere dal datore di lavoro che lamenti un illegittimo esercizio,
da parte della rappresentanza sindacale, del diritto di affissione e conseguentemente
chieda la rimozione del documento contestato dalla bacheca sindacale. (Nella
specie il comunicato affisso dava notizia - secondo il datore di lavoro
in termini inesatti e per lui pregiudizievoli - dell'esito di un'azione
promossa dal medesimo sindacato poi convenuto in giudizio ai fini della
defissione del comunicato).
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 14686
del 29.12.1999).
Novità dal centro - n. 5 del 6.3.2000
Sezioni Semplici
"Lavoro - Lavoro subordinato
- Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del socio - Società
cooperativa di produzione e lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione,
disposizioni sulla mobilità e tutela previdenziale della retribuzione
e del T.F.R. - Soci lavoratori - Equiparazione ai lavoratori subordinati
ex art. 24 legge n. 196/1997 - Efficacia retroattiva - Estremi - Fattispecie
relativa ad applicazione in giudizio dello "ius superveniens" in materia
di T.F.R..
Previdenza (Assicurazioni
sociali) - In genere".
L'art. 24 della legge n. 196 del
1997 - che contiene norme tendenti all'equiparazione dei soci delle cooperative
di lavoro ai lavoratori subordinati per quanto riguarda l'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria, le indennità di
mobilità e la tutela previdenziale dei crediti di lavoro e per trattamento
di fine rapporto a norma degli artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 80 del 1992 e art.
2 legge n. 297 del 1982, a tali fini equiparando al licenziamento o alle
dimissioni la perdita dello stato di socio ad iniziativa, rispettivamente,
della cooperativa o del socio - ha efficacia retroattiva, come chiaramente
desumibile dalle disposizioni che, in relazione ai vari tipi di prestazioni,
precisano che i contributi versati anteriormente all'entrata in vigore
della legge restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini
della concessione delle prestazioni. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione
dello "ius superveniens", ha confermato la sentenza impugnata, con cui
era stato riconosciuto il diritto alla liquidazione del trattamento di
fine rapporto a carico del Fondo di garanzia a favore di lavoratori i cui
rapporti erano cessati a causa della liquidazione coatta amministrativa
di società cooperativa che - così come appare pacifico -
aveva versato i relativi contributi previdenziali).
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 304
del 13.1.2000).
"Competenza civile - Competenza per materia - Distanze relative al piantamento di alberi e siepi - Competenza al riguardo del giudice di pace - Cause per la recisione di rami protesi sul fondo confinante - Inclusione - Insussistenza".
Il conferimento al giudice di pace
della competenza senza limiti di valore per le cause, tra proprietari confinanti,
relative - oltre che all'apposizione di termini - all'osservanza delle
distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (vigente art.
7 cod. proc. civ.), cioè per la materia sul piano sostanziale disciplinata
dall'art. 892 cod. civ., non implica la competenza di questo giudice anche
per le controversie promosse per ottenere la recisione di rami (o radici)
che si protendano (o addentrino) da un fondo in quello confinante, in riferimento
alla disciplina sostanziale di cui all'art. 896 cod. civ., poiché,
il collegamento tra la finalità delle due discipline di carattere
sostanziale non ha sufficiente rilievo rispetto ad un giudice che, diversamente
dal pretore - a cui precedentemente era attribuita, con formula analoga,
la competenza sulle distanze degli alberi e siepi dal confine -, ha in
linea generale competenza solo per cause mobiliari, tenuto anche presente
che la violazione dell'art. 896 implica la lesione di un diritto reale
e che le domande relative alla recisione di rami protesi sul fondo altrui
possono dar luogo ad eccezioni basate sulla deduzione della sussistenza
al riguardo di una servitù costituita per destinazione del padre
di famiglia.
(Corte Cass., Sez. II, sent. n.
859 del 26.1.2000).
Novità dal centro n. 6 del 20.3.2000
Sezioni Unite
"Provvedimenti del giudice
civile - Sentenza - Ultra ed extra petita - Contenuto sostanziale della
pretesa azionata - Accertamento - Necessità - Fattispecie.
Procedimento civile -
Domanda giudiziale - Interpretazione e qualificazione giuridica".
Nell'esercizio del potere di interpretazione
e qualificazione della domanda, il giudice di merito non é condizionato
dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto
sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio
e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché
del provvedimento in concreto richiesto (nella specie, la S.C. ha escluso
la sussistenza del vizio di extrapetizione nella decisione del giudice
di merito che, in sede di impugnazione della delibera assembleare di approvazione
del bilancio per violazione del diritto di informazione dell'assemblea,
ne aveva dichiarato la nullità per violazione delle norme in tema
di chiara e precisa redazione del bilancio in forza del collegamento, emergente
dalla domanda, tra diritto all'informazione e principio di chiarezza, il
quale trova il naturale corollario nelle regole dell'informazione in assemblea).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 27
del 21.2.2000).
"Società - Di capitali
- Società per azioni - Bilancio - In genere - Diritto del socio
di chiedere informazioni e chiarimenti - In sede di assemblea di approvazione
di bilancio - Sussistenza - Presupposti - Risposta - Caratteri - Sufficienza
e adeguatezza - Giudizio di fatto - Sindacabilità in cassazione
- Esclusione.
Società - Di capitali
- Società per azioni - Organi sociali - Assemblea dei soci - Deliberazioni
- In genere".
In sede di assemblea i soci intervenuti
hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli argomenti
all'ordine del giorno ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti
tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto sull'andamento della
gestione sociale, e ciò vale anche in sede di assemblea di approvazione
del bilancio, ai sensi dell'articolo 2423 cod. civ. (sia nel nuovo che
nel vecchio testo) dato il collegamento esistente tra principio di chiarezza
e diritto all'informazione; per essere legittimo l'esercizio di tale diritto
deve essere pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno e non
trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie
la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società;
quando la domanda sia pertinente e non attenga a notizie riservate deve
ricevere una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze
e incertezze, il relativo accertamento costituendo giudizio di fatto riservato
al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se
sorretto da idonea motivazione.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 27
del 21.2.2000).
"Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - In genere - Principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio - Violazione - Conseguenze - Nullità della delibera di approvazione del bilancio".
Il bilancio d'esercizio di una società
di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo
2423, secondo comma cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni
apportate dal D.L.vo n. 127 del 9 aprile 1991), é illecito, ed é
quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato,
non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini
una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato
destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della
società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza,
ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati
non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge
vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 27
del 21.2.2000).
"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento - Integrazione al minimo - Corresponsione indebita - Condizioni di ripetibilità ex art. 6, comma 11-quinques d.l. n. 463 del 1983 - Applicabilità all'ENASARCO - Sussistenza - Successiva privatizzazione dell'ente - Irrilevanza ("tempus regit actum") - Artt. 52 l. n. 88 del 1989 e 13 l. n. 412 del 1991 - Non retroattività - Applicabilità ai soli INPS e INAIL".
L'art. 6, comma 11-quinques del d.l.
n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, prevedente, in materia
di integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico della assicurazione
generale obbligatoria, la facoltà delle gestioni previdenziali di
recuperare i versamenti indebiti anche in deroga ai limiti posti dalla
normativa vigente - peraltro oggetto di interpretazione adeguatrice da
parte della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale
n. 166 del 1996, nel senso della cessazione della ripetibilità in
caso di pagamenti effettuati dall'ente previdenziale in grado di accertare
il superamento del limite di reddito da parte del pensionato - era applicabile,
data la sua generale formulazione, anche all'ENASARCO, senza che rilevi
la privatizzazione di questo ente verificatasi ai sensi dell'art. 1 del
d.lgs. n. 509 del 1994 in relazione a versamenti indebiti anteriormente
verificatisi (nella specie, tra il 1984 e il 1988), poiché, in linea
di principio, le fattispecie che danno luogo a ripetizione sono assoggettate
alla normativa vigente al tempo del pagamento; non si applicano invece
ai rapporti pensionistici intrattenuti con l'ENASARCO l'art. 52 della l.
n. 88 del 1989 e l'art. 13 della l. n. 412 del 1991, stante il riferimento
delle relative norme - non aventi portata retroattiva - ai soli INPS e
INAIL.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 30
del 21.2.2000).
"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento - Indebito - Disciplina ex art. 1, commi 260 segg., l. n. 662/1996 - Erogazioni dell'ENASARCO - Applicabilità - "Ratio" della normativa - Conseguenze - Identità della disciplina della ripetizione anche per gli enti privi di finanziamenti statali - Questione di costituzionalità ex art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Fattispecie relativa a ripetizione di integrazione al minimo".
L'art. 1, commi 260 e seguenti, della
legge n. 662 del 1996, considerato il generale riferimento agli "enti pubblici
di previdenza obbligatoria", e il valore meramente esemplificativo della
specifica menzione dell'INPS e dell'INAIL contenuta nel comma 265, si applica
anche ai pagamenti non dovuti (nella specie relativi all'integrazione al
minimo della pensione), effettuati, anteriormente all'1 gennaio 1996, dall'ENASARCO,
che nel corrispondente periodo non era ancora qualificato come ente pubblico
di previdenza obbligatoria. Ed é manifestamente infondata la questione
di costituzionalità della mancata previsione, ai fini del rispetto
dell'art. 3 Cost., di una disciplina differenziata dell'azione di ripetizione
per gli enti non fruenti di contributi statali, poiché le modalità
di finanziamento sono state incensurabilmente ritenute ininfluenti dal
legislatore, in relazione alla finalità della disciplina in questione
(coerente con i principi dell'art. 38 Cost.) di sottrarre alla ripetizione
le somme, già percepite dagli assicurati, verosimilmente utilizzate
per la soddisfazione delle loro esigenze di vita.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 30
del 21.2.2000).
"Previdenza (Assicurazioni sociali) - In genere - Enti di previdenza obbligatoria - Prestazioni indebite agli assicurati - Pagamenti antecedenti all'1 gennaio 1996 - Disciplina retroattiva transitoria ex art. 1, commi 260 segg., legge n. 662/1996 - Sostituzione per intero della regolamentazione precedente - Configurabilità - Conseguenze - Concorrenza dei requisiti per la ripetizione secondo la normativa anteriore - Necessità - Esclusione - Recuperi precedentemente avvenuti - Regole ex. L. n. 662/1996 - Inapplicabilità".
Le prestazioni previdenziali indebitamente
erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell'1 gennaio 1996
sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260, 261, 263
e 265, della legge 21 dicembre 1996 n. 662, che - al riguardo - sostituiscono
per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione
non é subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti
secondo la disciplina precedentemente applicabile. Nondimeno la normativa
sopravvenuta non si applica ai recuperi già avvenuti, e quindi non
giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli
assicurati.
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 30
del 21.2.2000).
Sezioni Semplici
"Procedimento civile -
Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Nullità - In genere
- Procedimento divorzile - Ricorso introduttivo - Contenuto - Mancata previsione
dell'operatività dell'obbligo di avvertimento previsto dall'art.
163 n. 7 cod. proc. civ.. - Eccezione di incostituzionalità - Manifesta
infondatezza - Conseguenze - Domanda di assegno divorzile formulata dal
convenuto solo in sede di comparsa di costituzione depositata all'udienza
di prima trattazione - Tardività - Sussistenza.
Famiglia - Matrimonio
- Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno
- In genere".
É manifestamente infondata
l'eccezione di incostituzionalità relativa alla mancata previsione,
in relazione al ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, della
necessità dell'avvertimento alla controparte convenuta previsto,
per il rito ordinario, dall'art. 163 n. 7 del cod. proc. civ. così
come rinovellato, e pertanto si rende tardiva l'eventuale domanda riconvenzionale
di assegno divorzile formulata dal convenuto solo in sede di sua costituzione
avvenuta alla udienza di prima trattazione e non a quella di prima comparizione
innanzi all'istruttore.
(Corte Cass., Sez. 1, Sent. n. 1332
del 7.2.2000).
Novità dal centro n. 7 del 3.4.2000
CASSAZIONE CIVILE
Sezioni Semplici
"Esecuzione forzata - Competenza - Per territorio - Crediti - Pensioni - Norma ex art. 4 d.P.R. n. 180/1950 (foro della sede territoriale competente per la gestione) - Specialità - Stretta interpretazione - Necessità - Applicabilità della stessa solo a stipendi e pensioni dovuti a dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Pensioni dovute alla generalità degli assicurati - Normativa generale del codice di procedura civile - Applicabilità - Conseguenze - Competenza concorrente del foro della sede della persona giuridica e della dipendenza con rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto".
In materia di espropriazione forzata
di crediti, la norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 180 del 1950, sul sequestro,
pignoramento e cessione degli stipendi di dipendenti da pubbliche amministrazioni,
secondo cui il pignoramento - si tratti di stipendi, pensioni o assegni
assimilati - deve essere eseguito presso la sede territoriale dell'Istituto
che ne cura la gestione, é riferibile - stante la specialità
della normativa citata, rispetto alla disciplina del codice di rito, e
la sua conseguente assoggettabilità a criteri di stretta interpretazione
- alle sole pensioni ed assegni di dipendenti da pubbliche amministrazioni
e quindi non anche alle pensioni erogate dagli enti previdenziali alla
generalità degli assicurati. Ove siano in questione queste ultime,
trova pertanto applicazione la regola generale secondo cui é competente
per l'esecuzione - anche ai fini della citazione del terzo perché
renda la prescritta dichiarazione -, a norma degli artt. 26 e 543, secondo
comma n. 4, cod. proc. civ., il giudice del luogo di residenza del terzo
debitore, regola che, nel caso di terzo avente natura di persona giuridica,
si specifica in quella che attribuisce rilevanza al foro della sede della
stessa, in eventuale concorrenza con il foro del luogo in cui la persona
giuridica abbia uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare
in giudizio per l'oggetto della domanda, secondo i criteri desumibili dall'art.
19, primo comma, cod. proc. civ.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 1758
del 17.2.2000).
"Lavoro - Lavoro subordinato
- Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere
- Potere di direzione e organizzazione del datore di lavoro - Norme interne
per l'organizzazione tecnica e disciplinare del lavoro nell'impresa - Finalità
e limiti - Prescrizioni limitative della libertà del lavoratore
e prive di giustificazione funzionale - Illegittimità e inefficacia
- Fattispecie relativa a prescrizioni sulle modalità di fruizione
del pasto rimborsabile in trasferta e a licenziamento per giusta causa
intimato per la loro violazione.
Lavoro - Lavoro subordinato
- Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare".
La facoltà del datore di lavoro
di predisporre anche unilateralmente - sulla base del potere di organizzazione
e di direzione, che gli compete ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ.
- norme interne di regolamentazione attinenti all'organizzazione tecnica
e disciplinare del lavoro nell'impresa, con efficacia vincolante per i
prestatori di lavoro, non é privo di limiti e, affinché non
sconfini nell'arbitrio e non perda ogni collegamento con l'interesse all'ordinato
svolgersi dell'attività lavorativa, occorre, a norma di principi
desumibili principalmente dall'art. 1175 cod. civ., che il suo esercizio
sia effettivamente funzionale alle esigenze tecniche, organizzative e produttive
dell'azienda. Deve invece escludersi che il datore di lavoro possa impartire
prescrizioni che, imponendo limitazioni alle libertà del prestatore
d'opera, risultino prive di fondamento logico o del tutto avulse dalle
ragioni attinenti all'organizzazione, alla disciplina e all'attività
produttiva; non trovano quindi legittimazione nei poteri datoriali quei
provvedimenti che arrechino danno o siano di ingiustificato disagio per
i lavoratori, senza realizzare alcun apprezzabile interesse dell'impresa.
(Nella specie, un lavoratore era stato licenziato per giusta causa con
addebito relativo al mancato rispetto delle regole sui pasti consumati
in trasferta - e relative alla non rimborsabilità di generi alimentari
di non pronta consumabilità e alla necessaria fruizione del pasto
nell'intervallo lavorativo -, con il conseguimento prima di alcuni rimborsi
non dovuti in base a tali regole e successivamente la richiesta di ulteriori
rimborsi in contrasto con le stesse disposizioni; la S.C. ha annullato
con rinvio la sentenza impugnata, di rigetto dell'impugnativa del licenziamento,
sia perché il giudice di merito aveva presupposto la sussistenza
di una specifica maliziosità e insidiosità nelle ultime richieste
di rimborso, in contrasto con le accertate risultanze obiettive, e inoltre
non aveva considerato l'entità delle somme in contestazione, sia
perché nella sentenza impugnata non erano state chiarite le ragioni
della rilevanza per il datore di lavoro, ai fini della richiesta di rimborso,
della circostanza che il lavoratore in trasferta consumasse il pasto non
nell'intervallo lavorativo ma al termine del turno di lavoro).
(Corte Cass., Sez. L Sent. n. 1892
del 18.2.2000).
"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere - Informazioni alle organizzazioni sindacali ex art. 4, comma terzo, del D.Lgs. n. 223 del 1991 - Carenza - Incidenza sulla regolarità della procedura e sulla validità del conseguente accordo sindacale - Condizioni - Inefficacia dei licenziamenti collettivi - Configurabilità - Legittimazione dei lavoratori - Sussistenza - Onere della prova - Contenuto".
In materia di collocamento dei lavoratori
in mobilità e licenziamenti collettivi, il mancato corretto adempimento
da parte del datore di lavoro dell'obbligo di comunicare alle organizzazioni
sindacali le informazioni sugli elementi indicati dall'art. 4, comma terzo,
del D.Lgs. n. 223 del 1991 (così come integrato dal D.Lgs. n. 151
del 1997), causato dalla inesattezza o dalla incompletezza dei dati, incide
sulla validità dell'accordo che sia stato ugualmente concluso tra
impresa e organizzazioni sindacali a norma dei commi 5 e seguenti, quando
la carenza informativa, essendo rilevante ai fini di una compiuta, trasparente
e consapevole consultazione sindacale, abbia potuto condizionare la conclusione
dell'accordo; e, poiché, a norma dell'art. 4, comma dodicesimo,
l'irregolarità della procedura determina l'inefficacia dei licenziamenti,
i lavoratori interessati, nell'impugnare questi ultimi, sono legittimati
a far valere le carenze - aventi una tale incidenza - delle informazioni
in questione, con l'onere di dedurne e provarne la sussistenza e la rilevanza.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 1923
del 19.2.2000)
"Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - In genere - Fallimento o insolvenza del datore di lavoro - Garanzia del pagamento della retribuzione degli ultimi tre mesi - Limiti quantitativi - Divieto di cumulo con le retribuzioni corrisposte nello stesso periodo - Portata".
La garanzia del pagamento delle retribuzioni
relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, dovute dal datore
di lavoro sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale, o comunque
insolvente, assicurata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 mediante l'intervento
del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, ha un limite quantitativo
che é determinato - in rapporto alla funzione sociale dell'istituto
giuridico, alle previsioni della direttiva comunitaria in materia e ad
esigenze di parità di trattamento tra i vari lavoratori coinvolti
dall'insolvenza del datore di lavoro - non solo in termini assoluti (art.
2, comma secondo, per cui il pagamento non può essere superiore
a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale
mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali), ma anche
in relazione al percepimento di altre somme, con cui, a norma dell'art.
2, comma quarto, l'indennità in questione "non é cumulabile
fino a concorrenza degli importi", tra cui in particolare quelle percepite
dal lavoratore a titolo di retribuzione negli ultimi tre mesi del rapporto
di lavoro. Ne consegue che la somma astrattamente dovuta al lavoratore
in relazione al primo di detti limiti va diminuita degli acconti di retribuzione
che il lavoratore abbia già riscosso.
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 1937
del 19.2.2000).