Novità dal centro - n. 8 del 20.4.1998
CASSAZIONE CIVILE
Sezioni Semplici
"Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Appalti "leciti" ex art. 3 legge n. 1369 del 1969 - Diritti dei dipendenti dell'appaltatore verso il committente - Termine di decadenza per il loro esercizio - Decorrenza - Dalla cessazione dell'appalto - Conclusione di fatto dei lavori posteriore al termine contrattuale - Rilevanza".
Per ragioni
di ordine letterale e in conformità alla "ratio legis", la data
della cessazione dell'appalto dalla quale decorre il termine annuale, posto
dall'art.4 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, in relazione agli appalti
cosiddetti leciti di cui all'art.3 della stessa legge, per l'esercizio
da parte dei lavoratori dipendenti dall'impresa appaltatrice dei loro diritti
nei confronti dell'imprenditore appaltante, non é quella contrattualmente
stabilita per il completamento dei lavori e la consegna dell'opera (normalmente
sconosciuta ai lavoratori), ma quella in cui i lavori hanno concretamente
termine. (Corte Cass. Sez. L, Sent. n. 1924 del 23.2.1998).
"Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Appalti per opere all'interno delle aziende - Lavorazioni escluse dalle tutele ex art. 3 legge n. 1369/1960 - "Ratio" della esclusione - Appalti per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti (art. 5 lett. a) - Nozione - Specifica attività costruttiva - Necessità - Generiche attività di competenza di imprese edili - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa allo svolgimento di opere di manutenzione e di vario genere correlate ad esigenze continuative di stabilimenti petrolchimici".
Quali "appalti per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti", per i quali l'art. 5, lett. a) della legge n. 1369 del 1960 prevede l'inapplicabilità delle garanzie previste a favore dei dipendenti dell'impresa appaltatrice dall'art. 3 della medesima legge, non si possono intendere gli appalti aventi ad oggetto qualsiasi attività genericamente di carattere edilizio e normalmente svolta da muratori e da imprese edili, ma solo quelli aventi ad oggetto una specifica attività di costruzione, coerentemente con la "ratio" dell'esclusione dal regime di parità di trattamento delle attività elencate dal citato art. 5, consistente nella sottrazione da tale regime dei lavori che si concretizzano nell'ambito dell'impresa appaltante in via eccezionale o sporadica per la natura stessa dell'opera appaltata, oppure per la diversa specializzazione della manodopera impiegata, sempreché non si tratti di impiego continuativo della stessa per la non estraneità dei lavori al ciclo produttivo.
(Nella specie
il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso
l'applicabilità della deroga in questione in riferimento a interventi
all'interno di stabilimenti petrolchimici, spazianti, tra l'altro, da manutenzioni
e riparazioni di vario genere e secondo le necessità di opere edili
e stradali, alla manutenzione e pulizia giornaliera di fognature, pavimenti
e infissi, alla costruzione di carpenterie integranti piani di lavoro per
operazioni di varia manutenzione, e alla sostituzione dei mattoni refrattari
nei forni). (Corte Cass. Sez. L, Sent. n. 1924 del 23.2.1998).
"Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (Appalto di mano d'opera) - Appalti per opere all'interno delle aziende - Attività escluse dalle tutele ex art. 3 legge n. 1369/1960 - Lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti (art. 5, lett. g) - Autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro - Funzione - Carattere preventivo - Inderogabilità - Accertamento successivo della ricorrenza dei requisiti legali - Ammissibilità - Esclusione".
L'autorizzazione
dell'Ispettorato del lavoro, a cui l'art. 5 lett. g) della legge n. 1369
del 1960 subordina l'esclusione dei diritti previsti a favore dei dipendenti
dell'impresa appaltatrice dall'art. 3 della medesima legge in relazione
ai lavori di facchinaggio, di pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti
che siano eseguiti da imprese che impiegano il personale dipendente presso
più aziende contemporaneamente, ha una funzione sostanziale, nel
senso che é funzionale alla verifica della effettiva ricorrenza
dei presupposti di legge, ma é munita di una tutela rafforzata mediante
la previsione del suo necessario carattere preventivo, che comporta l'esclusione
di una possibile sanatoria mediante successivo accertamento (eventualmente
nella sede giudiziaria) della ricorrenza dei presupposti sostanziali previsti
dalla legge. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 1924 del 23.2.1998).
"Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Presupposti - Rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello entrante - Necessità - Esclusione - Continuità dell'attività imprenditoriale con conservazione dell'oggetto e del complesso organizzato dei beni - Rilevanza - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. a successione di imprese nella stessa attività in "franchising" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie".
L'applicabilità della disciplina dettata dall'art.2112 cod. civ., così come modificato dalla legge 29 dicembre 1990 n. 428, circa l'incidenza del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione dell'azienda, assumendo rilievo, invece, la circostanza che vi sia continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso organizzato dei beni dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima; ne consegue l'applicabilità di tale disciplina nel caso in cui un'impresa, subentrando ad un'altra nei contratti di "franchising" e di locazione commerciale dell'immobile sede dell'attività, continui la medesima attività impiegando il medesimo personale e utilizzando i medesimi materiali.
(Fattispecie
relativa all'attività di un centro estetico, inizialmente svolta
direttamente dall'impresa che poi aveva stipulato contratti di "franchising"
prima con l'impresa "cedente" e quindi con quella "cessionaria", e che
era rimasta proprietaria di parte dei beni aziendali). (Corte Cass., Sez.
L, Sent. n. 2200 del 27.2.1998).
"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere - Integrazione al minimo - "Cristallizzazione" - Diritto - Esercizio dopo la morte dell'interessato - Limiti ex art. 1, comma centottantaduesimo, legge n. 662 del 1996 - Superstiti - Titolo alla pensione di reversibilità - Necessità - Fattispecie relativa alla posizione degli eredi come tali".
Per effetto
dell'art. 1, comma centottantaduesimo, della legge 23 dicembre 1996 n.
662, il diritto alla cosiddetta cristallizzazione di un'integrazione al
minimo (mantenimento della pensione nella misura spettante al 30 settembre
1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base) é
esercitabile solo dai soggetti interessati e dai loro superstiti aventi
titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996.
(Nella specie la S.C. ha escluso il diritto degli eredi come tali). (Corte
Cass., Sez. L, Sent. n. 2460 del 5.3.1998).
"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - In genere - Omissioni contributive - Accredito dei contributi ex art. 39 legge n. 153 del 1969 in caso di fallimento del datore di lavoro - Norma eccezionale - Configurabilità - Applicabilità ad omissioni correlate a procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale ex art. 3 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza".
L'art. 39 della
legge n. 153 del 1969, nella parte in cui dispone che, nei casi di fallimento,
allorché si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
é consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti,
in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme necessarie
dalle riserve delle relative gestioni, é norma di carattere eccezionale,
non suscettibile di applicazione né analogica né estensiva
al caso di omissioni contributive correlate all'attualità di una
procedura di amministrazione straordinaria di grande impresa in crisi,
ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito, con modificazioni,
in legge 3 aprile 1979 n. 95, stante anche la non assimilabilità
di tale procedura, connotata da prevalenti finalità conservative
e di ripristino della piena funzionalità economica dell'impresa,
rispetto alla procedura fallimentare, connotata da esclusive finalità
liquidatorie: e ciò senza che rilevino in contrario né il
principio di automatismo delle prestazioni, sancito dall' art. 40 della
stessa legge n. 153 del 1969, né la rilevazione dell'omissione suddetta
in occasione della ricongiunzione di posizioni assicurative ai sensi e
per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1979 n. 29 e senza che siffatta
disciplina susciti dubbi non manifestamente infondati di illegittimità
per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.. (Corte Cass. Sez. L, Sent. n.
2577 del 7.3.1998).
"Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Pagamento dell'imposta - Rimborsi - Credito di imposta risultante da fatture regolarmente annotate e regolarmente detratto nelle liquidazioni periodiche - Successiva mancata presentazione della dichiarazione annuale - Conseguenze - Perdita del credito - Esclusione - Possibilità di computare la detrazione nella dichiarazione annuale relativa all'anno successivo, o, in difetto, di richiedere il rimborso - Sussistenza - Fondamento.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni - Credito di imposta risultante da fatture regolarmente annotate e regolarmente detratto nelle liquidazioni periodiche - Successiva mancata presentazione della dichiarazione annuale - Conseguenze - Perdita del credito - Esclusione - Possibilità di computare la detrazione nella dichiarazione annuale relativa all'anno successivo, o, in difetto, di richiedere il rimborso - Sussistenza - Fondamento".
In tema di IVA, il contribuente che, avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca, per lui, un credito d'imposta, ed avendo operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale, può computare l'imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo, atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 28, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza, che in sede di dichiarazione annuale.
Inoltre, la
stessa mancata detrazione del credito nella dichiarazione successiva a
quella relativa all'anno in cui il credito é maturato, non fa venire
meno il diritto al rimborso del credito stesso. Infatti, la perdita di
un tal diritto, avendo la natura di vera e propria decadenza (e cioè
di sanzione), dovrebbe essere espressamente prevista dalla legge, mentre
una previsione al riguardo manca nell'art. 30 del d.P.R. n. 633 cit., né
é riscontrabile in altre norme dello stesso decreto presidenziale.
Inoltre, la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito
incameramento del credito da parte dell'Erario. (Corte Cass., Sez. I, Sent.
n. 2063 del 25.2.1998).
"Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito - Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione - Fondamento - Obbligo del procuratore trasferitosi di comunicare la variazione all'altra parte - Sussistenza - Esclusione".
La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte.
Ed infatti,
il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste
alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio
di indirizzo; tale onere é previsto, infatti, per il domicilio eletto
autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del
procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore,
sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite
ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. (Corte Cass., Sez.
I, Sent. n. 2740 del 13.3.1998).
"Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Dissenso di condomini - Presupposto - Delibera assembleare intorno alla lite - Necessità - Azione giudiziaria contro il condominio per i danni derivanti da difetto di manutenzione di parte comune dell'edificio - Potere di decisione autonoma dell'amministratore - Sussistenza - Potere del condominio di dissociarsi dalle conseguenze della lite per il caso di soccombenza - Esclusione".
L'amministratore del condominio, convenuto in giudizio da un terzo o da un condomino é tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea quando la domanda abbia un contenuto esorbitante dalle sue attribuzioni, così come delineate dall'art. 1130 cod. civ.
Pertanto poiché in base a detto articolo deve ritenersi spettante all'amministratore nell'ambito dei compiti di conservazione delle cose comuni (ossia di preservazione della loro integrità e di reazione ad attentati o pretese di terzi) il potere discrezionale, autonomamente esercitabile, di impartire le disposizioni necessarie ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e di erogare le relative spese, non può considerarsi esorbitante dalle dette attribuzioni la decisione autonoma dell'amministratore rispetto ad un lite quando con la domanda proposta contro il condominio si facciano valere pretese risarcitorie (in forma specifica, oltreché per equivalente) correlate a difetto di manutenzione ordinaria di una parte comune, quale il tetto di copertura dell'edificio.
Ne deriva,
ulteriormente, la mancanza, in siffatta ipotesi, della condizione essenziale
per l'esercizio da parte del condominio dissenziente del potere di estraniarsi
dalla lite scindendo la propria responsabilità in ordine alle sue
conseguenze per il caso di soccombenza, non potendo tale potere esercitarsi
ove legittimamente manchi intorno alla lite promossa contro il condominio
una specifica decisione dell'assemblea. (Corte Cass., Sez. II, Sent. n.
2259 del 2.3.1998).
"Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere - Istanza di regolamento - Sottoscrizione da parte del difensore nel giudizio di merito - Mancanza di espressa o inequivoca esclusione nella procura del potere di proporre regolamento - Istanza di regolamento - Ammissibilità - Parti resistenti all'istanza di regolamento - Memorie difensive - Sottoscrizione da parte di difensore munito di procura rilasciata sulla copia notificata del ricorso - Ammissibilità".
La procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente o comunque in modo inequivocabile la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., la norma speciale di cui all'art. 47, comma primo dello stesso codice. Inoltre quale conseguenza dell'interpretazione estensiva di tale disposizione, imposta dal principio di parità di trattamento, la parte che intenda resistere all'istanza di regolamento esercitando la facoltà di depositare scritture difensive e documenti concessale dall'ultimo comma del menzionato art. 47 é da ritenersi abilitata a farlo anche con il ministero del difensore nominato per il giudizio di merito, restando in proposito irrilevante che questi, per la fase innanzi alla Corte di cassazione, risulti munito di una procura inidonea in quanto rilasciata sulla copia notificata del ricorso. (Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 2333 del 3.3.1998).
Novità dal centro - n. 9 del 4.5.1998
CASSAZIONE CIVILE
Sezioni Semplici
"Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - In genere - Agenti della SIAE - Contribuzione presso l'ENASARCO - Diritto al trattamento pensionistico - Mancata iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio - Irrilevanza - Salvaguardia della relativa posizione previdenziale ex art. 2, comma terzo, D.L. n. 510 del 1996 - Sussistenza - Fattispecie.
Agenzia (contratto di) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni)".
L'agente mandatario
della SIAE (Società italiana autori ed editori) in cui favore siano
stati versati i contributi all'ENASARCO (il cui trattamento previdenziale,
istituito in attuazione degli accordi economici collettivi del 20 giugno
1956 e 13 ottobre 1958 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza
commerciale, ha assunto natura integrativa del trattamento obbligatorio
istituito dalla legge 22 luglio 1966 n. 613, in base a quanto previsto
dall'art. 29, comma secondo, di questa legge) ha diritto, nel concorso
dei previsti requisiti, alla relativa pensione di anzianità anche
se non iscritto nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, poiché
non sussiste alcuna correlazione tra questa iscrizione e quella all'ENASARCO,
come del resto confermato dall'art. 2, comma terzo, del D.L. 1 ottobre
1996 n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996 n. 608, che, senza richiedere
l'iscrizione degli interessati a detto ruolo, prevede la salvaguardia delle
posizioni assicurative costituite dalla S.I.A.E. in favore dei propri mandatari
presso l'ENASARCO in atto alla data del 30 giugno 1983. (Fattispecie relativa
a contribuzione per il periodo 1966 - 1986). (Corte Cass., sez. L, sent.
n. 2760 del 13.3.1998).
"Comune - Funzioni del Comune - Servizi pubblici - Assunzione diretta (municipalizzazione) - Gestione - Aziende comunali - Personale - Direttore dell'azienda speciale di servizi - Assunzione a termine - Licenziamento - Presupposti ex art. 37 del regolamento speciale (d.p.r. n. 902 del 1986) - Riferimento alla nozione di giusta causa ex art. 2119 cod. civ. - Configurabilità - Nozione di giustificato motivo soggettivo e limiti pattizi al licenziamento dei dirigenti - Applicabilità - Esclusione - Posizione delle parti e affidamento richiesto dalle specifiche mansioni - Valutabilità".
In relazione
al rapporto di lavoro a termine dei direttori delle aziende speciali di
servizi degli enti locali, l'art. 37 del regolamento di dette aziende,
approvato con d.p.r. 4 ottobre 1986 n. 902, secondo cui "il licenziamento
del direttore (. . .) non può aver luogo se non per giusta causa
riguardante l'azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza",
fa riferimento alla nozione di giusta causa propria del diritto del lavoro,
delineata, anche con riferimento ai contratti a termine, dall'art. 2119
cod. civ., e ai fini della identificazione dei suoi presupposti non possono
utilizzarsi la nozione di giustificato motivo soggettivo di cui alla legge
n. 604 del 1966 e i principi elaborati in riferimento ai limiti pattiziamente
posti ai licenziamenti dei dirigenti, dovendosi tuttavia individuare la
configurabilità o meno di una giusta causa - e cioè di un
comportamento di gravità tale da compromettere irrimediabilmente
il vincolo fiduciario tra le parti - alla stregua della posizione delle
parti e del grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del
dipendente. (Corte Cass., sez. L, sent. 2990 del 20.3.1998).
"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere - Procedura per la mobilità (e i licenziamenti collettivi) ex legge n. 223/1991 - Accordi tra sindacati e impresa - Contenuto normale - Modificazione o costituzione di rapporti giuridici - Esclusione - Interpretazione - Regole di ermeneutica contrattuale - Applicabilità - Sindacato in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie".
Nella procedura per la mobilità regolata dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (da seguire anche in caso di riduzione di personale stante il richiamo operatore dall'art. 24), benché la consultazione tra impresa e sindacati, funzionalizzata al perseguimento di intese sulla riduzione del personale e sulle misure alternative, sia suscettibile di dare luogo ad accordi con contenuti diversi e di ampia portata, in linea generale non può presupporsi che gli accordi conclusi abbiano effetti non solo endoprocedimentali, in merito al potere dell'imprenditore di collocare i dipendenti in mobilità (o di ridurre il personale), ma anche di modificazione o costituzione di rapporti giuridici; gli accordi conclusi, inoltre, per la loro natura negoziale, vanno interpretati in base alle norme del codice civile sull'interpretazione dei contratti, e la loro pronuncia a riguardo del giudice di merito é censurabile in sede di legittimità solo per violazione di dette norme o per vizi di motivazione.
(Nella specie,
con la sentenza confermata dalla S.C., il giudice di merito aveva escluso
che la società datrice di lavoro avesse assunto l'impegno di evitare
la disoccupazione ai dipendenti in esubero privi dei requisiti per il pensionamento
o il prepensionamento). (Corte Cass., sez. L, sent. n. 3133 del 24.3.1998).
"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Riduzione e criteri di scelta del personale - Accordo sindacale - Criteri derogatori di quelli legali ex art. 5 legge 223/1991 - Esigenze tecnico-produttive e organizzative - Attribuzione di rilevanza esclusiva - Legittimità - Fattispecie relativa al collocamento in mobilità dei soli impiegati".
Così come previsto dall'art. 5, comma primo, della legge n. 223/1991, in relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, con accordo sindacale possono essere determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge, e, in particolare, può darsi rilievo soltanto alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, senza considerazione dei carichi di famiglia e dell'anzianità, ferma restando l'osservanza del principio di non discriminazione.
(Nella specie
era stato previsto il collocamento in mobilità dei soli impiegati,
già posti in cassa integrazione a zero ore, attesa l'assoluta impossibilità
di un loro utile reimpiego in conseguenza dell'operata ristrutturazione
aziendale). (Corte Cass., sez. L, sent. n. 3133 del 24.3.1998).
"Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto - Motivo contenente mera manifestazione di dissenso rispetto al principio di diritto costituente "ratio" della decisione impugnata - Assenza di contenuto argomentativo circa le ragioni del dissenso - Conformità al modello legale previsto dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. - Esclusione - Mancata impugnazione della statuizione - Configurabilità".
Nel ricorso
per cassazione il motivo che contenga una mera affermazione di dissenso
rispetto al principio di diritto costituente "ratio" della decisione impugnata,
senza l'esposizione di alcuna ragione che abbia funzione di sorreggere
la dichiarata non condivisione di quel principio, non risponde ai requisiti
previsti dall'art. 366 n. 4 ed equivale sostanzialmente alla mancata impugnazione.
(Corte Cass., sez. L, sent. n. 3343 del 30.3.1998).
"Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma - Rito del lavoro - Costituzione del convenuto in base a procura rilasciata su foglio separato - Unione del foglio alla memoria di costituzione - Dichiarazione di nullità della procura da parte del giudice d'appello - Vittoria nel merito della parte conferente la procura - Ricorso per cassazione della controparte - Omessa impugnazione con ricorso incidentale condizionato della declaratoria di nullità - Giudicato sulla nullità - Formazione - Modifiche dell'art. 83 cod. proc. civ. per effetto della legge 27 maggio 1997 n. 141 - Inapplicabilità".
In tema di procura alle liti, affinché in un procedimento in corso alla data del 31 maggio 1997 possa trovare applicazione la nuova disciplina dell'art. 83, terzo comma, secondo il quale la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, é necessario che la questione della validità di una siffatta procura non sia già coperta dal giudicato.
Pertanto in
caso di costituzione del convenuto, in causa soggetta al rito del lavoro,
con procura rilasciata su foglio separato e unito mediante spillatura alla
memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ., se la dichiarazione di nullità
della procura da parte del giudice d'appello non sia stata censurata con
ricorso incidentale condizionato della parte vittoriosa nel merito ma soccombente
virtualmente sul punto della ritenuta invalidità della procura,
l'omessa impugnazione, determinando il formarsi del giudicato sulla nullità,
impedisce il recupero di tale procura, ai sensi del combinato disposto
del menzionato terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ. e dell'art. 2 della
legge 27 maggio 1997 n. 141, che dichiara applicabile la nuova disciplina
ai procedimenti in corso al 31 maggio 1997. (Corte Cass., sez. L, sent.
n. 3513 del 4.4.1998).
"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere - Collocamento di lavoratori in mobilità - Comunicazione scritta all'Ufficio regionale del lavoro ed altri soggetti, ex art. 4, comma nono, legge n. 223 del 1991 - Omissione - Incidenza sull'efficacia dei licenziamenti - Esclusione".
In materia
di licenziamenti collettivi, la comunicazione che il datore di lavoro,
in base all'art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991, deve effettuare
per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro (nonché alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria) dell'elenco dei
lavoratori collocati in mobilità (con la specificazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, ecc.,
nonché con puntuale indicazione delle modalità con cui sono
stati applicati i criteri di scelta) non fa parte - diversamente dagli
adempimenti di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 - delle
procedure la cui inosservanza, a norma dell'art. 5, comma terzo, della
medesima legge, comporta l'inefficacia dei licenziamenti. (Corte Cass.,
sez. L, sent. n. 3610 dell'8.4.1998).
"Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria - Patto di prova - Licenziamento per esito negativo della stessa - Motivazione - Obbligo del datore di lavoro - Sussistenza - Contestualità - Necessità - Esclusione - Richiesta del lavoratore - Rilevanza ex art. 2 legge n. 604 del 1966 - Sussistenza - Fattispecie".
L'obbligo del datore di lavoro di motivare il licenziamento per esito negativo della prova dell'invalido assunto obbligatoriamente in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482 - obbligo funzionale al controllo giudiziario del recesso, in particolare con riferimento all'adeguatezza delle mansioni in relazione allo stato di invalidità - non richiede la contestualità della motivazione, che tuttavia deve essere fornita anche prima del giudizio, in caso di richiesta dal lavoratore, secondo la disciplina dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966.
(Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento perché la motivazione fornita con la lettera di recesso era generica). (Corte Cass., sez. L, sent. n. 3689 del 9.4.1998).
Novità dal centro - n. 10 del 18.5.1998
CASSAZIONE CIVILE
Sezioni Semplici
"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento - Trasformazione dell'assegno di inabilità in pensione di vecchiaia - Concorrenza dei requisiti assicurativi e contributivi - Necessità - Importo della pensione - Limite minimo dell'importo dell'assegno di inabilità - Sussistenza - Conseguenze - Esecuzione di accertamenti da parte dell'INPS - Erogazione nel frattempo dell'assegno in godimento - Conguaglio contabile tra assegni erogati e importi della pensione di vecchiaia - Necessità - Limiti alla ripetizione di prestazioni previdenziali indebite - Inapplicabilità".
L'art. 1, comma decimo della legge n. 222 del 1984 subordina la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, da compiersi d'ufficio al compimento dell'età pensionabile, alla concorrenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il pensionamento di vecchiaia, e, inoltre, prevede che l'importo della pensione non potrà essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento.
Ne consegue
che l'INPS, dopo il compimento dell'età pensionabile, deve procedere
agli opportuni accertamenti ai fini dell'eventuale trasformazione della
prestazione previdenziale e nel frattempo, al fine di evitare la sospensione
di ogni erogazione, deve continuare a corrispondere l'assegno di inabilità;
rappresenta la misura minima della stessa eventuale pensione di vecchiaia,
e che, correlativamente, tali pagamenti non costituiscono una prestazione
indebita, e, a conclusione della pratica di trasformazione, vanno contabilmente
compensati con le somme spettanti a titolo di pensione di vecchiaia, senza
che sia applicabile la disciplina sui limiti della ripetibilità
delle prestazioni previdenziali indebite. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n.
3737 dell'11.4.1998).
"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità - Condizioni - Occasione di lavoro - Specificità del rischio - Necessità - Estremi - Uso normale del mezzo di trasporto pubblico - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa a lavoratrice infortunatasi nello scendere da autobus di linea".
In tema di infortuni sul lavoro, la particolare figura dell'infortunio "in itinere", non prevista dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata in occasione di lavoro, e pertanto meritevole di tutela, soltanto quando sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, per cui non é sufficiente, ai fini della sua indennizzabilità, il rischio comune e generico connesso all'attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico, funzionalmente collegato all'attività lavorativa, il quale viene a determinarsi solo nelle ipotesi in cui il lavoratore, per recarsi sul luogo di lavoro o per tornare alla propria abitazione, debba percorrere una strada particolarmente pericolosa, ovvero debba necessariamente usare un mezzo di trasporto particolare, che non sia quello solitamente impiegato dalla generalità degli utenti della strada, come nel caso di necessario uso del veicolo privato per l'assenza o l'inadeguatezza di mezzi pubblici, mentre tale necessario rischio specifico non sussiste in caso di uso di un mezzo di trasporto pubblico per coprire il percorso di andata e ritorno tra casa e luogo di lavoro.
(Nella specie,
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato l'indennizzabilità
dell'infortunio occorso ad una lavoratrice, che era caduta nello scendere
dall'autobus di linea impiegato per il tragitto casa-lavoro). (Corte Cass.,
Sez. L, Sent. n. 3742 dell'11.4.1998).
"Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - Indennità - Indennità di buonuscita e premio di servizio dei dipendenti pubblici - Natura preminentemente retributiva - Configurabilità a seguito di Corte Cost. n. 243 del 1993 - Conseguenze - Controversie relative - Carattere previdenziale - Esclusione - Competenza territoriale - Criteri ex art. 413 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie relativa all'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - In genere -Indennità di buonuscita e premio di servizio dei dipendenti pubblici - Natura preminentemente retributiva - Configurabilità a seguito di Corte Cost. n. 243 del 1993 - Conseguenze - Controversie relative - Carattere previdenziale - Esclusione - Competenza territoriale - Criteri ex art. 413 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie relativa all'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato".
Nell'attuale
quadro normativo, e in particolare a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale delle norme dalle quali consegue l'esclusione del computo
della indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità
di buonuscita e dell'indennità premio di servizio, sulla base della
natura retributiva di queste ultime e della unitarietà della categoria
delle indennità di fine rapporto, deve attribuirsi all'indennità
di buonuscita un carattere preminentemente retributivo e non previdenziale,
a prescindere dai soggetti tenuti alla sua erogazione e dei diversi meccanismi
di alimentazione della provvista finanziaria, e quindi la competenza territoriale
per le controversie relativa al pagamento di detta indennità va
determinata non già in base ai criteri di cui all'art. 444, comma
primo, cod. proc. civ., ma a quelli di cui all'art. 413. (Fattispecie relativa
all'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti delle Ferrovie
dello Stato, il cui pagamento, soppressa l'OPAFS con l'art. 1, comma 43,
della legge n. 537 del 1993, é stato posto a carico del datore di
lavoro con l'art. 13 del D.L. n. 98 del 1995, convertito con legge n. 204
del 1995). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 3977 del 18.4.1998).
"Credito - Istituti o enti di credito - Altre aziende di credito - Liquidazione - Attività bancaria - Soggezione ad autorizzazione e non a concessione - Trasferimento d'azienda - Ammissibilità - Atti di cessione di singoli beni - Concorrenza di un nesso funzionale (o di un intento fraudolento) - Trasferimento di azienda - Configurabilità - Fattispecie relativa al subentro di una banca ad altro istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa.
Azienda - Cessione - In genere - Attività bancaria - Soggezione ad autorizzazione e non a concessione - Trasferimento d'azienda - Ammissibilità - Atti di cessione di singoli beni - Concorrenza di un nesso funzionale (o di un intento fraudolento) - Trasferimento di azienda - Configurabilità - Fattispecie relativa al subentro di una banca ad altro istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa.
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Attività bancaria - Soggezione ad autorizzazione e non a concessione - Trasferimento d'azienda - Ammissibilità - Atti di cessione di singoli beni - Concorrenza di un nesso funzionale (o di un intento fraudolento) - Trasferimento di azienda - Configurabilità - Fattispecie relativa al subentro di una banca ad altro istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa".
É giuridicamente configurabile la cessione di un'azienda bancaria - complesso di beni per lo svolgimento di un'attività di impresa subordinata ad autorizzazione e non a concessione amministrativa - e la stessa deve ritenersi effettivamente sussistente, con la conseguente applicabilità dell' art. 2112 cod. civ., anche in caso di cessione frazionata delle varie componenti dell'azienda, se la complessiva considerazione delle relative operazioni sveli il loro collegamento funzionale, ed eventualmente l'intento fraudolento delle adottate modalità, volte ad impedire gli effetti del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro.
(Fattispecie
relativa alla liquidazione coatta amministrativa della Banca popolare Santa
Maria Assunta di Castelgrande, al conseguente subentro del Monte dei Paschi
di Siena nell'utilizzazione dei suoi sportelli e poi all'acquisto da parte
di quest'ultimo di tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio della
banca in liquidazione; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per omesso
esame della "causa petendi" basata sul collegamento e sullo scopo complessivo
dei negozi messi in atto). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 4010 del 20.4.1998).
"Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Vittima di lesioni colpose - Prossimi congiunti - Risarcimento del danno morale - Spettanza".
Ai prossimi congiunti, ed in particolare ai genitori, della vittima di lesioni colpose spetta anche il risarcimento del danno morale. (Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 4186 del 23.4.1998).
Novità dal centro - n. 11 dell'1.6.1998
Sezioni Unite
"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Discrezionalità amministrativa - Direttore generale delle USL - Rapporto di diritto privato di lavoro autonomo - Configurabilità - Nomina - Esercizio di potere pubblicistico di alta amministrazione - Posizione di interesse legittimo del privato - Sussistenza - Revoca o conferma del direttore dopo un anno sulla base dei risultati - Natura giuridica del relativo atto - Analoga a quella della nomina - Conseguenze - Impugnativa della revoca - Giurisdizione - Del giudice amministrativo.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità Sanitarie locali - Organi".
Il rapporto di lavoro del direttore generale delle unità sanitarie locali - che viene nominato dalla regione, che costituisce la sua controparte contrattuale - é qualificabile come rapporto di diritto privato di lavoro autonomo (ancorché cooordinato con i fini dell'ente), un quanto tale direttore generale é preposto ad un ente a cui la legge attribuisce autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale e gestionale e dello stesso ente esercita tutti i poteri di gestione e ha la rappresentanza legale (art. 3, commi primo e sesto del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni).
La nomina del medesimo direttore generale, secondo la disciplina di cui all'art. 1 del D.L. n. 512 del 1994, convertito con legge n. 590/94, avviene, previo esperimento di un procedimento amministrativo selettivo non concorsuale, con un atto discrezionale di alta amministrazione, espressione di poteri pubblicistici cui sono correlati in capo al privato interessi legittimi, e analoga natura ha il provvedimento previsto dal comma sesto del citato art. 1, in base al quale le regioni, trascorso un anno dalla nomina e previa verifica dei risultati amministrativi e di gestione, dispongono la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto. Ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo riguardo all'impugnazione da parte del direttore generale dell'atto di risoluzione disposto in riferimento a tale norma e sulla base delle relative valutazioni discrezionali. (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 3882 del 16.4.1998).
Sezioni
Semplici
"Contratti in genere - Requisiti (Elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - Convenzionale - Presunzione della previsione della forma per la validità dell'atto - Superamento - Condizioni - Norma di contratto collettivo di lavoro sulla forma scritta per i provvedimenti di trasferimento - Applicabilità del principio - Conseguenze - Efficacia del requisito formale solo a favore del lavoratore - Configurabilità - Condizioni - Accertamento di una volontà contrattuale in tal senso - Necessità - Fattispecie relativa al ccnl. per i dirigenti industriali e a domanda delle indennità a favore del lavoratore dimissionario a seguito di dimissioni".
La presunzione prevista dall' art. 1352 cod. civ. - a norma del quale se le parti hanno convenuto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che essa sia stata voluta per la validità del contratto stesso - può essere superata soltanto nel caso in cui si pervenga, sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., ad una interpretazione certa di segno contrario della volontà delle parti; ne deriva che, in relazione alla disposizione di un contratto collettivo (nella specie, l'art. 14 del ccnl. per i dirigenti di aziende industriali) che preveda la comunicazione per iscritto del provvedimento di trasferimento, il giudice non può ritenere, senza il conforto di una indagine accurata ed una ricostruzione complessiva della volontà delle parti stipulanti il contratto collettivo, che il requisito di forma sia previsto nel solo interesse del lavoratore.
(Nella specie,
l'attore aveva chiesto lo speciale trattamento economico contrattualmente
previsto a favore del dirigente che rassegni le dimissioni a causa del
disposto trasferimento e il giudice di merito, con la sentenza annullata
dalla S.C. per violazione di legge e difetto di motivazione, aveva accolto
la domanda, ritenendo provato un provvedimento verbale di trasferimento).
(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 4347 del 28.4.1998).
"Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Sentenze - Di primo grado - Accordo per l'impugnazione immediata della sentenza di primo grado - Forme e termini".
L'accordo diretto
alla immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza
di primo grado (cosiddetto "revisio per saltum), concretandosi nella rinunzia
ad un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche
tramite loro procuratori speciali, mentre non é sufficiente che
esso venga concluso dei rispettivi procuratori "ad litem", e deve altresì
precedere la scadenza del termine per la proposizione dell'appello, avendo
quale oggetto, secondo l'espressa previsione dell'ultimo comma dell'art.
360 cod. proc. civ., una sentenza "appellabile" e non essendo previsto
come mezzo per superare l'intervenuta formazione del giudicato bensì
quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della
legge da parte della Corte di Cassazione. Il suddetto accordo, in quanto
presupposto indeclinabile per l'impugnazione di una sentenza di primo grado
dinanzi al giudice di legittimità, deve inoltre preesistere o quanto
meno esser coevo alla proposizione del ricorso per Cassazione. (Corte Cass.,
Sez. L, Sent. n. 4397 del 29.4.1998).
"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere - Nozione - Rischio collegato direttamente o indirettamente all'attività lavorativa - Rilevanza - Rischio elettivo - Limite della copertura assicurativa - Grado del rischio - Ininfluenza - Conseguenze - Mancanza di mensa aziendale - Percorso a piedi nell'intervallo di pranzo per l'assunzione del pasto - Investimento del lavoratore (infortunio in itinere) - Copertura assicurativa - Operatività".
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il requisito dell'"occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, assumendo così il lavoro il ruolo di "fattore occasionale" del rischio tutelato e il "rischio elettivo" quello di limite della copertura assicurativa, esclusa, invece, ogni rilevanza, di per sé, del grado maggiore o minore del rischio. Ne consegue, nel caso in cui l'organizzazione del lavoro preveda un intervallo per il pranzo ma non assicuri un servizio di mensa, l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia stato investito da un veicolo nel percorso, compiuto a piedi, dallo stabilimento alla sua abitazione (sita nelle vicinanze) o viceversa, al fine della assunzione del pasto (non essendo esigibile, secondo l'attuale modo di vivere, che il lavoratore consumi sul luogo di lavoro cibo portato da casa). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 4535 del 5.5.1998).
Novità dal centro - n. 12 del 15.6.1998
CASSAZIONE CIVILE
Sezioni Unite
"Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere - Medici della medicina generale - Controversie relative alla fase della conclusione delle convenzioni - Giurisdizione - Distinzioni - Determinazione delle zone carenti e formazione delle graduatorie - Poteri discrezionali della P.A. - Sussistenza - Individuazione concreta del medico dopo la formazione delle graduatorie - Discrezionalità - Esclusione - Conseguenze - Azione del medico pretermesso per l'assegnazione dell'incarico a medico asseritamente non legittimato - Giurisdizione del giudice ordinario".
Nella procedura per il conferimento da parte delle unità sanitarie locali degli incarichi ai medici della medicina generale in regime di convenzione, mentre nella fase di individuazione delle zone carenti che l'amministrazione intenda ricoprire e nella formulazione delle graduatorie vi sono spazi per valutazioni discrezionali (per esempio nella valutazione dei titoli fatti valere dai singoli candidati), una volta stabilite tali graduatorie l'amministrazione deve procedere alle convenzioni di diritto privato (costitutive di rapporti di prestazione d'opera professionale connotati dalla collaborazione continuativa e coordinata) sulla base dell'ordine progressivo della graduatoria, senza che residuino spazi per l'esercizio di un potere discrezionale. Ne consegue che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria la controversia promossa dal medico che rivendichi il diritto alla costituzione della convenzione e al risarcimento del danno sulla base della sua posizione nella graduatoria e alla deduzione della non legittimazione del medico prescelto, in quanto già titolare di convenzione per un'altra zona.(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 5202 del 25.5.1998).>
Novità dal centro - n. 13 del 29.6.1998
CASSAZIONE CIVILE
Sezioni Semplici
"Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Accertamenti sanitari - Assenza per infortunio sul lavoro - Fasce di reperibilità ex art. 5 D.L. n. 463/1983 - Applicabilità - Esclusione - Accertamenti sanitari obbligatori - Riserva di legge - Conseguenze - Clausola di contratto collettivo estensiva dell'obbligo delle fasce orarie - Nullità - Fattispecie".
Le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il lavoratore deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia, in caso di assenza dal lavoro, di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, riguardano gli accertamenti relativi a malattie ordinarie e non anche quelli sullo stato di inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro, e, data la riserva di legge in materia di accertamenti sanitari (art. 14 Cost.), non possono essere applicate al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, mentre é correlativamente affetta da nullità - Rilevabile d'ufficio - la clausola del contratto collettivo che estenda l'obbligo del rispetto delle fasce orarie alle infermità dipendente da infortunio sul lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto illegittima la sanzione disciplinare irrogata per il mancato rispetto delle fasce orarie, dichiarando d'ufficio la nullità della clausola contrattuale invocata dal datore di lavoro).(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 5414 del 2.6.1998).
"Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere - Insolvenza del datore di lavoro - Direttiva comunitaria per la tutela della retribuzione n. 987/1980 - Ritardata attuazione - Insussistenza del requisito del rapporto temporale fra mancato pagamento e dichiarazione formale dell'insolvenza (fallimento e altre procedure concorsuali, se applicabili) - Pretese risarcitorie del lavoratore - Infondatezza - Termine di un anno per la dichiarazione formale dell'insolvenza - Difficoltà eccessiva per l'esercizio del diritto - Insussistenza in termini generali - Fattispecie relativa a ipotesi di mancata deduzione dei presupposti di fatto per la concreta rilevanza di detta doglianza".
In relazione alla tutela del lavoratore rispetto al mancato conseguimento della retribuzione per effetto dell'insolvenza del datore di lavoro, é irrilevante la tardiva attuazione da parte dello Stato italiano della direttiva comunitaria n. 987/80, e quindi non sono configurabili pretese risarcitorie del lavoratore, se la tutela non sarebbe stata assicurata neanche nella vigenza della disciplina di cui alla D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, come nel caso in cui le retribuzioni non percepite siano maturate in epoca anteriore all'anno precedente alla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro. Né, in termini generali, é sostenibile la non congruità del requisito della dichiarazione formale dell'insolvenza del datore di lavoro (mediante l'apertura di una delle procedure concorsuali specificate dall' art. 1, comma primo, del D.Lgs. n. 80/1992, per i datori di lavoro che vi siano soggetti) entro il termine di un anno dal mancato pagamento della retribuzione, poiché in linea di principio i tempi richiesti dalla formalizzazione non sono tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto in questione e, d'altra parte, la maggiore lunghezza del termine previsto dalla normativa attuativa italiana (dodici mesi invece di sei della direttiva comunitaria) é astrattamente idonea a compensare la previsione di un accertamento formale dello stato di insolvenza, a cui la direttiva non fa riferimento. (Con riferimento alle specie, la S.C. ha rilevato che doveva escludersi l'astratta rilevanza della eccepita illegittimità, poiché l'interessato non aveva dedotto e provato la determinante anteriorità, nel caso concreto, della situazione di insolvenza rispetto alla relativa formalizzazione giudiziale).(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 5591 del 6.6.1998).
"Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere - Opzione per la prosecuzione del rapporto oltre l'età pensionabile - Licenziamento prima della scadenza degli effetti dell'opzione - Nullità per violazione di norme imperative - Distinzioni - Opzione ex D.L. n. 791 del 1981 - Nullità del licenziamento anche se intimato per la data di scadenza dell'opzione - Opzione ex legge n. 407 del 1990 e D.Lgs. n. 503 del 1992 - Risoluzione di diritto del rapporto alla scadenza dei limiti di età - Fattispecie relativa alla efficacia del sopravvenire della legge n. 407 del 1990 in corso di esecuzione di rapporto dopo l'intimazione di licenziamento nullo per violazione del D.L. n. 791 del 1981 e relativa alle conseguenze economiche di mancato rispetto di opzione "ex legge n. 407 del 1990".
Il licenziamento attuato in violazione del regime di prosecuzione del rapporto, per opzione del lavoratore, oltre la data del conseguimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia, a norma dell' art. 6 D.L. n. 791 del 1981 (convertito con modificazioni dalla legge n. 54 del 1982), oppure fino al compimento dell'atà di 62, a norma dell' art. 6 legge n. 407 del 1990 e dell'età di 65 anni a norma dell' art. 1 D.Lgs. n. 503 del 1992 (che ha così innalzato il limite di età posto dalla precedente legge), é affetto da nullità per violazione di norme imperative; tuttavia, mentre in riferimento alla tutela di cui al D.L. n. 791 del 1981 il licenziamento effettuato in considerazione dell'età del lavoratore é invalido anche se intimato con effetto differito alla data di scadenza della tutela opzionale, la prosecuzione del rapporto a norma della legge n. 407 del 1990, comporta, in base all'art. 6, ultimo comma, la cessazione del rapporto al compimento del previsto limite di età, "senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti", e cioè la risoluzione automatica "de iure" del rapporto di lavoro.
(Sulla base di tali principi, la S.C.: a) ha ritenuto applicabile la legge n. 407 del 1990 a un rapporto di lavoro in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore, benché lo stesso fosse stato intimato per la scadenza di efficacia dell'opzione ex D.L. n. 791 del 1981, e ha altresì ritenuto il lavoratore esonerato dall'onere della preventiva comunicazione dell'esercizio della facoltà di opzione, a norma dell'art. 6, comma terzo, della medesima legge n. 407, essendo integrata la prevista circostanza della prestazione di attività lavorativa al momento della sua entrata in vigore, pur dopo il superamento dell'età pensionabile; b) ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato estinto il rapporto alla data del compimento da parte del lavoratore del sessantaduesimo anno, e, per il periodo intercorrente tra la estromissione del lavoratore e tale data, ormai trascorsa, aveva riconosciuto allo stesso il diritto alle "retribuzioni", senza applicare la disciplina prevista dall'art. 18 legge n. 300 del 1970, pur impropriamente citato nella motivazione, corretta dalla S.C).(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 5787 del 10.6.1998).
"Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Processo disciplinare - Azione disciplinare contro i notai - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Improcedibilità dell'azione disciplinare - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio della sentenza impugnata".
La prescrizione quadriennale dell'azione disciplinare contro i notai non subisce interruzioni per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione dell'infrazione delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale - Un ipotesi di sospensione essendo, invece, configurabile per effetto della pendenza del procedimento penale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1990 n. 40. La prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare che opera "ex lege" e deve quindi essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità, onde deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con preclusione di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso sotto il profilo della violazione di legge.(Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 5463 del 3.6.1998).
Novità dal centro - n. 14 del 13.7.1998
CASSAZIONE CIVILE
Sezioni
Semplici
"Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - In genere - Contratto di formazione e lavoro - Progetto formativo - Presentazione dello stesso alla Commissione regionale per l'impiego prima dell'assunzione - Obbligo del datore - Sussistenza - Assunzione con procedura concorsuale - Mancata presentazione del progetto alla data del bando - Presentazione successiva - Superamento, nelle more dell'approvazione, del limite di età per l'assunzione da parte del candidato selezionato - Responsabilità contrattuale del datore - Configurabilità".
Il datore di lavoro che intenda procedere ad assunzione con contratto di formazione e lavoro, a norma della legge 19 dicembre 1984 n. 863, di conversione del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, selezionando i futuri dipendenti con procedura concorsuale, incorre in responsabilità contrattuale qualora, per non avere presentato tempestivamente il progetto di formazione lavoro alla commissione regionale per l'impiego prima del bando di concorso, in conformità della sequenza implicitamente prevista dall'art. 3 comma primo della legge 19 dicembre 1984 n. 863, di conversione del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726., che ha riguardo ad assunzioni in attuazione di (e non semplicemente conformi a) un progetto formativo, renda impossibile l'assunzione del candidato positivamente selezionato, quando questi nelle more della approvazione del progetto superato l'età massima prevista a tal fine dalla legge, salvo che della mancata presentazione del progetto egli non abbia messo al corrente i candidati, dandone eventualmente notizia nel bando di concorso. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 5918 del 12.6.1998).
"Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Straordinaria - Periodo intercorrente tra la sospensione dei lavoratori e il provvedimento di ammissione alla c.i.g.s. - Diritto alla retribuzione - Permanenza - Imputazione "a posteriori" al trattamento di cassa integrazione - Configurabilità - Conseguenze - Diritto ad interessi e rivalutazione sulle rate pregresse di cassa integrazione - Esclusione".
In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, in cui il datore di lavoro, dopo avere provveduto unilateralmente alla sospensione dei lavoratori, rimane tenuto, nelle more del procedimento amministrativo, a corrispondere ai lavoratori sospesi la retribuzione, che assume retroattivamente la natura di anticipazione del trattamento previdenziale nel caso in cui intervenga il provvedimento ammissivo, non sussiste il diritto dei medesimi lavoratori - le cui aspettative durante tale periodo sono così adeguatamente tutelate - a conseguire dall'INPS gli interessi e la rivalutazione sul trattamento di cassa integrazione con decorrenza dalle date, anteriori a quella del provvedimento ammissivo, di maturazione delle rate del trattamento previdenziale riconosciuto con effetti retroattivi. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6111 del 18.6.1998).
"Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - Limiti - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Mancato raggiungimento dell'accordo fra le parti - Effetti - Intervento finale della pubblica autorità - Potere del datore di lavoro di sollecitarlo - Sussistenza - Facoltà del datore di contrastare in altro modo lo sciopero - Esclusione - Limiti - Condizioni - Emergenze gravi ed improvvise - Rilevanza quale stato di necessità discriminante della lesione oggettiva del diritto di sciopero".
Nel sistema delineato dalla legge 12 giugno 1990 n. 146 per i servizi pubblici essenziali, quando non sia raggiunto l'accordo fra le parti contrapposte é consentito un intervento della pubblica autorità, restando escluso che il datore di lavoro possa assumere iniziative diverse da quella consistente nel sollecitare tale intervento e volte a contrastare in altro modo - in particolare (come nella specie), mediante il ricorso a lavoratori esterni - gli effetti dell'esercizio dello sciopero, salvo il verificarsi di emergenze improvvise e gravi, in presenza delle quali, per l'astensione dal lavoro, si verrebbe a produrre un pericolo imminente per i diritti dei cittadini, potendo configurarsi in detta ipotesi uno stato di necessità tale da scriminare l'iniziativa datoriale oggettivamente lesiva del diritto di sciopero.
(Nella specie é stato ritenuto che una situazione di siccità estiva che aveva determinato un consorzio di bonifica ad avvalersi di personale esterno per la conduzione degli impianti durante uno sciopero dei lavoratori non investisse carattere improvviso tale da non consentire l'attivazione della procedura di precettazione). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6193 del 22.6.1998).