Novità dal centro - n. 1 dell'11.1.1999

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Unite

"Ordinamento giudiziario - Magistrati onorari - Giudice di pace - Qualificazione del rapporto - Funzionario onorario - Configurabilità - Trattamento economico - Natura indennitaria e non corrispettiva - Giurisdizione per le relative controversie - Natura giuridica della posizione dedotta in giudizio - Rilevanza - Richiesta di indennità predeterminata per legge - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie relativa a rivendicazione dell'indennità "giudiziaria" ex art. 3 legge n. 27 del 1981.

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere - Giudice di pace - Qualificazione del rapporto - Funzionario onorario - Configurabilità - Trattamento economico - Natura indennitaria e non corrispettiva - Giurisdizione per le relative controversie - Natura giuridica della posizione dedotta in giudizio - Rilevanza - Richiesta di indennità predeterminata per legge - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie relativa a rivendicazione dell'indennità "giudiziaria" ex art. 3 legge n. 27 del 1981".

I giudici di pace sono funzionari onorari e godono di un trattamento economico avente natura indennitaria e non corrispettiva, in assenza di un rapporto professionale di servizio. Ne consegue che la giurisdizione per le controversie relative al loro trattamento economico va stabilita in relazione alla posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio e che, in particolare, va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario quando l'interessato faccia valere il diritto a conseguire un'indennità predeterminata con legge, quale (come nella specie) l'indennità cosiddetta giudiziaria prevista dall'art. 3 legge 19 febbraio 1981 n. 27 e spettante ai magistrati togati. (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 11272 del 9.11.1998).

Sezioni Semplici

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Presupposti di indennizzabilità - Rischio aggravato - Percorso obbligato avente oggettive caratteristiche di pericolosità - Necessità - Esclusione - Rischi collegati a circostanze inconsuete, metereologiche e temporali - Sufficienza - Fattispecie relativa a infortunio occorso a lavoratrice scivolata su strada ghiacciata alle ore cinque di un mattino invernale".

Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la genericità della previsione legale circa il requisito della occasione di lavoro (art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965) lascia ritenere che il "quid pluris" caratterizzante il rischio proprio dell'infortunio "in itinere" sia ravvisabile non solo nel caso di obiettive caratteristiche del percorso obbligato conducente al posto di lavoro, ma anche in presenza di situazioni che, pur potendo teoricamente riguardare la generalità degli utenti della pubblica strada, siano collegate a determinate ed inconsuete circostanze (quali le condizioni meteorologiche particolarmente negative) e comportino un rischio aggravato che l'assicurato é obbligato ad affrontare proprio per necessità dovute all'espletamento del suo lavoro. (Nella specie, la lavoratrice assicurata si era infortunata scivolando sul fondo stradale ghiacciato mentre alle ore cinque circa di un mattino invernale si recava sul posto di lavoro per svolgervi le sue mansioni di addetta alla pulizia degli uffici e il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C. per la violazione del riportato principio di diritto, aveva escluso la operatività della copertura assicurativa per la inesistenza di un rischio superiore a quello comune a tutte le strade nel periodo invernale e per la mancanza di una specificità del rischio collegata ad una comprovata esclusività del percorso stradale).(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 12122 del 28.11.1998).

"Prescrizione civile - In genere - Eccezione di prescrizione - Nozione - Elementi di fatto e di diritto - Distinzione - Conseguenze sul piano processuale - Applicazione di prescrizione breve in caso di deduzione della prescrizione ordinaria - Ammissibilità - Applicazione della prescrizione ordinaria in caso di deduzione di prescrizione breve - Inammissibilità".

L'applicazione all'eccezione di prescrizione - la cui essenza é rappresentata dalla richiesta di accertamento dell'estinzione del diritto vantato dalla controparte per il decorso del tempo - del principio secondo cui la parte ha l'onere nel giudizio di allegare i fatti su cui si basano le sue domande o le sue eccezioni ma non anche quello di specificare le norme applicabili (che possono essere individuate dal giudice anche in maniera diversa rispetto alle eventuali deduzioni delle parti) comporta che, nel caso in cui sia eccepita la prescrizione ordinaria decennale (al quale va equiparata l'ipotesi di mancata specificazione del tipo di prescrizione) il giudice puo' fare applicazione di quella prescrizione più breve che sia effettivamente configurabile (salva l'ipotesi) della previsione di una disciplina particolare riguardo ai fatti interruttivi o sospensivi), poiché pone a base della decisione un fatto ricompreso in quello dedotto (decorso di un periodo di tempo più breve di quello fatto valere dalla parte), mentre, in caso di deduzione di una prescrizione breve (già in primo grado, oppure in appello, con ammissibile ridimensionamento della originaria deduzione della prescrizione ordinaria, il giudice, se la stessa non sia effettivamente applicabile, non puo' applicare una prescrizione di maggiore durata, poiché altrimenti valorizzerebbe un fatto diverso da quello dedotto, con violazione del principio dispositivo.(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 12146 dell'1.12.1998).

Novità dal centro n. 2 del 25.1.1999

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Unite

"Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere - Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 616 cod. proc. civ. di rimessione ad altro giudice o prosecuzione innanzi a sé della causa - Regolamento di competenza - Improponibilità".

Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 cod. proc.civ. - sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione all'esecuzione, a norma degli artt. 175 e seguenti cod. proc. civ. - sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente - costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto tra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non é proponibile il ricorso per regolamento di competenza.(Corte Cass. Sez. U, Sent. n. 7128 del 21.7.1998).

Sezioni Semplici

"Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - In genere - Scadenza in giorno festivo del termine per appellare - Proroga - Scadenza del termine nel giorno della festività del Santo Patrono locale - Estensione - Inammissibilità".

Qualora il giorno di scadenza del termine breve per appellare previsto dall'art. 325 cod. proc. civ. sia festivo, la scadenza viene prorogata, come per tutti i termini processuali, al giorno seguente non festivo, a norma dell'art. 155, ultimo comma, del codice di rito. Peraltro, il carattere di "festività" viene determinato in base alla legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni. La ricorrenza della festa del Santo Patrono della città non é considerata nell'elenco delle festività. Né la circostanza che in tale ricorrenza l'ufficio postale non distribuisca la corrispondenza puo' determinare la eccezionale proroga accordata dal predetto art. 155 cod. proc. civ., in quanto, come affermato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 80 del 1967), l'orario dei pubblici uffici, che il privato ha l'onere di conoscere per una diligente cura dei propri interessi, non incide sul diritto di difesa.(Corte Cass., Sez. 1, Sent. n. 12533 del 14.12.1998).

"Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Clausola di esonero - Leasing finanziario - Richiesta di pagamento dei canoni da parte del concedente - Eccezione dell'utilizzatore ex art. 1463 della mancata consegna dei beni da parte del fornitore - Clausola di esonero della responsabilità del concedente per la mancata consegna dei beni - Validità - Esclusione - Accettazione da parte dell'utilizzatore di consegna incompleta - Diritto a sospendere il pagamento dei canoni - Insussistenza".

Nell'operazione di leasing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell'ammontare convenzionalmente predeterminato e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chiede percio' il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art. 1463 c.c., non puo' trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole. Peraltro, se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli puo' essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non é stata completa né di fondare su cio' il diritto di sospendere il pagamento dei canoni.(Corte Cass., Sez. 3, Sent. n. 10926 del 2.11.1998).

Novità dal centro - n. 4 del 22.2.1999

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Unite

"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi - Parchi e zone di protezione faunistica - Fondi danneggiati dalla selvaggina - Indennizzi a favore degli interessati - Qualificazione giuridica della relativa posizione - Criteri - Localizzazione del fondo all'interno o all'esterno della area tutelata - Decisività - Esclusione - Conformazione dell'interesse protetto da parte del diritto positivo - Rilevanza - Pregiudizi arrecati dalla selvaggina protetta nel Parco lombardo della Valle del Ticino - Diritto al risarcimento del danno ex art. 15 legge n. 395 del 1991 - Sussistenza - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario".

La qualificazione come diritto soggettivo o interesse legittimo delle posizioni giuridiche configurabili a favore degli interessati relativamente ai ristori conseguibili per i pregiudizi arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole non é automaticamente correlata alla ubicazione - all'esterno o all'interno delle zone di protezione - dei fondi danneggiati, e deve invece attribuirsi essenziale rilievo al concreto atteggiarsi della disciplina positiva. In applicazione di tale criterio, deve riconoscersi la natura di diritto soggettivo - comportante la giurisdizione del giudice ordinario - alla pretesa al risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica nell'ambito del Parco lombardo della Valle del Ticino, fondato sull'art. 15 della "legge-quadro" sulle aree protette n. 394 del 1991, che prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'ente parco di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco nel termine di novanta giorni dal loro verificarsi; né portata diversa é attribuibile all'art. 22, comma sesto, della legge regionale della Lombardia n. 33 del 1980 (norme di attuazione del piano territoriale di coordinamento del parco del Ticino), che, nel disciplinare l'aspetto di finanza pubblica (prevedendo finanziamenti regionali), ribadisce l'obbligo del Consorzio di risarcire i danni arrecati dalla selvaggina alle colture all'interno della fascia di silenzio venatorio. (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 12901 del 30.12.1998).

Sezioni Semplici

"Responsabilitàpatrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane - Crediti dei professionisti - Privilegio ex art. 2951 bis n. 2 - Applicabilità - Maturamento del credito nell'ambito di una prestazione d'opera continuativa, coordinata e prevalente personale - Rilevanza ai fini dell'applicazione del privilegio ex art. 2951 bis n. 1 - Esclusione".

Ai compensi dovuti ai professionisti si applica il privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., anche nel caso che gli stessi spettino in base a rapporto di collaborazione caratterizzato da prestazione d'opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., poiché il privilegio di cui al n. 1 del citato art. 2751 - bis (articolo formulato in epoca successiva alla riforma del rito processuale del lavoro) é applicabile, in base alla chiara formulazione della relativa disposizione, solo ai crediti dei prestatori di lavoro subordinato. (Corte Cass., Sez. 1, Sent. n. 92 dell'8.1.1999).

"Responsabilitàpatrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane - Compensi spettanti agli avvocati in materia giudiziale civile - Privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis n. 2 - Crediti per onorari e diritti - Inclusione - Crediti per rimborso di spese anticipate - Esclusione.

Avvocato e procuratore - Onorari - Privilegi".

Ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile é applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., con riferimento alle voci qualificabili quali "diritti" ed "onorari" ed esclusione invece delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non é riconducibile alla nozione di "retribuzione dei professionisti" di cui alla disposizione citata e quindi é sfornito di qualsiasi privilegio. (Corte Cass., Sez. 1, Sent. n. 92 dell'8.1.1999).

Novità dal centro - n. 5 dell'8.3.1999

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Semplici:

"Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - In genere - Clausola limitativa dell'opponibilità della compensazione da parte dell'agente - Operatività dopo la risoluzione del contratto - Esclusione - Fattispecie relativa a contratto risolto per sottoposizione della società mandante a liquidazione coatta amministrativa.

Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione - Compensazione - Casi in cui la compensazione non si verifica - Contratto di agenzia".

La clausola contrattuale che precluda all'agente di opporre i propri crediti nei confronti del mandante in compensazione dei crediti di quest'ultimo nei suoi confronti non puo' ritenersi operante dopo la risoluzione del contratto (nella specie per effetto della sottoposizione della società mandante a liquidazione coatta amministrativa), a seguito della quale le parti non sono più vincolate dai patti contrattuali e sono semmai vicendevolmente obbligate ad adempiere le reciproche posizioni di debito e credito che siano residuate. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 535 del 21.1.1999).

"Obbligazioni in genere - Adempimento - Luogo dell'adempimento - Di obbligazioni pecuniarie - Al domicilio del creditore - Credito determinabile mediante calcolo sulla base di elementi predeterminati - Inclusione - Conseguenze - "Mora ex re" alla scadenza - Applicabilità - Responsabilità per interessi e maggior danno ex art. 1224 - Sussistenza - Fattispecie relativa a debito di agente di società posta in liquidazione coatta amministrativa da adempiere al domicilio del commissario liquidatore.

Obbligazioni in genere - Inadempimento - Costituzione in mora - "Dies interpellat pro homine" - Obbligazioni pecuniarie - Obbligo di debito al domicilio del creditore.

Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie".

L'art. 1182, comma terzo, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, trova applicazione non solo nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare, ma anche quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, essendo già noti e determinati dalle parti, o dalla legge, o da contratti collettivi, o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta. Ne consegue che in tali casi, alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito, si verifica la mora del debitore senza bisogno di intimazione ("mora ex re"), a norma dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, cod. civ., e per effetto della mora sono applicabili le disposizioni in tema di interessi e di obbligo di risarcimento del maggior danno dettate dall'art. 1224, commi primo e secondo.

    (Nella specie, la S.C., in applicazione dei riportati principi, ha ritenuto, riguardo al debito di un agente di assicurazione nei confronti della compagnia mandante, relativo alle somme incassate per conto della stessa, che, a seguito dell'assoggettamento della mandante a liquidazione coatta amministrativa, il pagamento del debito dovesse avvenire nei confronti del commissario liquidatore, presso il suo domicilio, a far tempo dalla data di pubblicazione del provvedimento di messa in l.c.a. della società, e che quindi dalla stessa data decorressero gli obblighi accessori ex art. 1224 cod. civ.).(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 535 del 21.1.1999).
 
 

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo - Domanda amministrativa proposta anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992 - Ricorso amministrativo proposto successivamente - Termine triennale di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria - Decorrenza - Terzo "dies a quo" aggiunto dall'art. 4 legge n. 438 del 1992 (dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione) - Esclusione - Decadenza decennale - Applicazione".

Nel caso in cui la domanda amministrativa per ottenere la prestazione assicurativa (nella specie integrazione al minimo) sia proposta anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992 (19 settembre 1992), ancorché il ricorso amministrativo sia stato proposto successivamente ad esso, si applica il regime decadenziale decennale previsto dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, mentre non opera il disposto dell'art. 4 dello stesso decreto, il quale - introducendo una ulteriore data di decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria (che si aggiunge alle due date già contemplate dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970) - prevede che il "dies a quo" abbia inizio "dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione". L'assunto si fonda sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 128 del 1996, la quale ha affermato che il termine di decadenza triennale di cui al D.L. n. 384 del 1992 puo' decorrere dalla data suddetta solo ove tutti gli elementi della fattispecie, e quindi anche la domanda amministrativa siano venuti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto legge.(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 536 del 21.1.1999).

Novità dal centro - n. 6 del 22.3.1999

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Unite:

"Atti amministrativi - In genere - Appalti di pubbliche forniture - Gare per le relative aggiudicazioni - Attuazione delle direttive comunitarie - Qualificazione della amministrazione aggiudicatrice come pubblica - Conseguente impugnabilità degli atti del procedimento davanti al giudice amministrativo - Parametri rilevanti - Riferimento al quadro normativo comunitario e alla nozione di amministrazione aggiudicatrice ex art. 1 D.Lgs. n. 358/1992 - Necessità - Interesse perseguito dal soggetto - Rilevanza - Fattispecie relativa a commessa aggiudicata dal Consorzio costituito dai Comuni della Provincia di Bolzano per l'acquisto di materiale scolastico.

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contratti della P.A. - In genere"

In materia di appalti per pubbliche forniture, la qualificazione giuridica del soggetto che deve compiere l'aggiudicazione, ai fini della qualificazione come amministrativi degli atti riguardanti le relative procedure e della loro impugnabilità davanti al giudice amministrativo, va compiuta nel quadro della evoluzione della normativa comunitaria al riguardo (e, in particolare, della nozione di "organismo di diritto pubblico" fornito dalla direttiva n. 89/440 e della formulazione letterale della direttiva n. 92/50) e della stessa definizione data dal D.Lgs. n. 358 del 1992, il cui art. 1, comma terzo, fa riferimento anche alle associazioni tra gli enti pubblici ivi menzionati, con la conseguenza che, ai fini in esame, deve darsi rilievo preminente, al di là della qualificazione formale del soggetto secondo l'ordinamento interno, alla natura degli interessi perseguiti dall'ente. (Nella specie, la S.C., alla luce del riportato principio, ha ritenuto che spettasse la qualificazione di pubblica amministrazione aggiudicatrice al consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, costituito allo scopo di assumere, senza alcuna finalità di lucro, l'organizzazione del comune acquisto di materiale scolastico ai migliori prezzi).(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 24 del 5.2.1999).

Sezioni Semplici

"Professionisti - Previdenza - Dottori commercialisti - Riforma previdenziale ex legge n. 21/1986 - Elevazione dei requisiti contributivi pensionistici - Disciplina transitoria - Interpretazione autentica dell'art. 2 ex legge n. 45/1990 - Soggetti ultrasettantenni con 20 anni di contribuzione - Limiti contributivi previgenti più favorevoli - Ultrattività".

In relazione alla riforma della normativa previdenziale riguardante i dottori commercialisti dettata dalla legge 29 gennaio 1986 n. 21, il cui art. 2 ha modificato in senso peggiorativo la precedente disciplina di cui alla legge 23 dicembre 1970 n. 1140 relativamente ai requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico, l'art. 26, comma secondo, della medesima legge n. 21/1986, così come integrato e interpretato autenticamente dall'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45, ha fatto salvi i limiti contributivi più favorevoli previsti dall'art. 5, lett. b), della legge n. 1140/1970 per gli iscritti alla relativa Cassa nazionale di previdenza che, anteriormente al primo gennaio 1987, avessero compiuto 70 anni di età con 20 di contribuzione.(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 702 del 26.1.1999).

"Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Recesso - In genere - Per giusta causa - Norma ex art. 2119 cod. civ. - Applicabilità - Specificità del rapporto e della posizione delle parti - Mancato pagamento delle provvigioni - Gravità dell'inadempimento - Configurabilità - Estremi".

Nell'applicare, nell'ambito del rapporto di agenzia, la regola sul recesso per giusta causa dettata dall'art. 2119 cod. civ. in relazione al rapporto di lavoro, l'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto - deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto; in particolare, mentre l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia la gravità dell'inadempimento dell'obbligazione corrispettiva da parte del preponente va commisurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto e all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti, cosicché, a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, é richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo.(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 845 dell'1.2.1999).

"Contratti in genere - Interpretazione - Di buona fede - Violazione del relativo principio da parte del giudice di merito - Deduzione in cassazione - Specificazione del vantaggio ingiusto inerente all'interpretazione adottata - Necessità - Fattispecie relativa a clausola del c.c.n.l. del 1979 per i dirigenti assicurativi prevedente un'indennità supplementare in caso di dimissioni giustificate da grave pregiudizio conseguente a cambio di proprietà aziendale.

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione - Contratti - Interpretazione - Principio di buona fede - Violazione da parte del giudice di merito"

Non é configurabile la violazione da parte del giudice di merito del principio di buona fede nell'interpretazione dei contratti, se l'interessato non specifica, con il ricorso per cassazione, il vantaggio ingiusto, estraneo alla previsione ed all'equilibrio contrattuale, che la decisione impugnata avrebbe attribuito alla parte vincitrice. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto che l'art. 28 del c.c.n.l. 25 maggio 1979 per i dirigente di imprese assicurative - attribuente al dirigente dimissionario un'indennità supplementare in caso di grave pregiudizio derivatogli dal cambiamento di proprietà dell'azienda - potesse trovare applicazione anche in caso di pregiudizio derivante da un provvedimento di carattere generale, quale quello in questione, comportante la sottrazione ai preposti alle agenzie locali della supremazia gerarchica sui dipendenti del settore sinistri).(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 847 dell'1.2.1999).

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere - Titolarità di pensione diretta e di reversibilità a carico di diverse gestioni Inps - Diritto all'integrazione sulla pensione a carico della gestione erogante il trattamento minimo più elevato, ovvero, a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota - Parificazione dei trattamenti minimi di tutte le gestioni ex art. 7 legge 140/85 - Irrilevanza".

Nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico di due diverse gestioni Inps, secondo la regola di cui all'art. 6 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (prima parte del comma terzo), la integrazione al minimo si applica sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota; mentre, in forza della seconda parte della stessa disposizione, la diversa regola per cui l'integrazione al minimo si applica sulla pensione diretta ovvero su quella costituita per effetto di più di 780 contributi settimanali si applica solo al caso in cui entrambe le pensioni facciano carico alla stessa gestione Inps. Resta irrilevante il fatto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985 n. 140, siano stati parificati i trattamenti minimi dei lavoratori autonomi e quelli dei lavoratori dipendenti, poiché non sono state apportate modifiche alle regole sopra citate per l'individuazione della pensione da integrare al minimo.(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 871 del 2.2.1999).

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - In genere - Fondi di previdenza aziendale - Contribuzione previdenziale sui relativi versamenti del datore di lavoro secondo il diritto previgente - Contributo di solidarietà ex art. 1, commi centonovantatre e centonovantaquattro, legge n. 662/1996 (in relazione all'art. 9 bis D.L. n. 103/1991 e a Corte cost. n. 421/1995) - Diversità di natura e funzione - Fattispecie relativa agli effetti sul piano processuale dello "ius superveniens".

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - In genere"

In materia di contribuzione previdenziale sulle somme destinate ai fondi di previdenza aziendali, sussiste diversità di natura e funzione tra l'ordinaria contribuzione, rilevante ai fini della posizione assicurativa dei singoli lavoratori, in passato dovuta sulla base della regola generale, posta dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 (assoggettante a contribuzione previdenziale ed assistenziale ogni erogazione in danaro o natura a favore del lavoratore), e il contributo di solidarietà del 15 per cento, previsto dall'art. 1, commi centonovantatre e centonovantaquattro, della legge n. 662 del 1996 (a carico dei datori di lavoro che non avessero versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle somme in questione nel periodo settembre 1985 - giugno 1991), a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 421/1995) dell'art. 9 bis del D.L. n. 103/1991 (aggiunto dalla legge di conversione n. 166 del 1991), per il fatto che il medesimo non prevedeva - a fronte della sottrazione a contribuzione, con effetti retroattivi, delle somme versate ai fondi previdenziali integrativi - alcuna contropartita analoga al contributo di solidarietà imposto per il futuro dal secondo comma dello stesso articolo. (Nella specie, un lavoratore, prima della esposta evoluzione normativa, aveva chiesto la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva riguardo alle somme relative alla previdenza integrativa, e l'INPS, costituitosi in giudizio, si era al riguardo rimesso a giustizia; la S.C. ha rilevato che la domanda in base allo "ius superveniens" deve essere rigettata, senza che possano rilevare le questioni relative al contributo di solidarietà, estranee all'oggetto del giudizio e ininfluenti sulla posizione contributiva del singolo lavoratore).(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 995 del 4.2.1999).

"Concorrenza (diritto civile) - Lecita - Limiti - Contrattuali (patto di non concorrenza) - In genere - Disciplina ex art. 2 della legge n. 287 del 1990 - Portata - Intese cosiddette "orizzontali" - Ricomprensione - Inconfigurabilità dell'ipotesi di "abuso di posizione dominante" prevista dall'art. 3 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento".

L'art. 2 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 non stabilisce che solo le "intese" cosiddette "verticali" possano dare luogo a distorsioni della concorrenza, né può sostenersi che una "intesa orizzontale" non possa dare luogo a comportamento sanzionabile ai sensi della suddetta disposizione se non si traduca altresì nell'abuso di cosiddetta "posizione dominante" previsto dal successivo art. 3. Ciò che infatti rileva é che tutti i comportamenti, ancorché si traducano in liberi accordi tra soggetti che operano allo stesso livello di mercato, se incidono sulla libertà economica delle imprese del settore, danno luogo ad un cartello. Da ciò consegue che il profilo per cui un accordo tra imprese non abbia presupposto meccanismi di coercizione e non comporti effetti vincolanti nel senso comunemente attribuito ai contratti intesi quali fondi di obbligazioni, non é sufficiente a sottrarlo alla qualifica di "intesa", la cui illiceità deriva - anzitutto - dall'oggetto o dall'effetto anticoncorrenziale.(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 827 dell'1.2.1999).

"Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Procedimento - In genere - Fase rescindente e fase rescissoria - Svolgimento d'entrambe in sede camerale - Ammissibilità".

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, il secondo comma dell'art. 391 bis cod. proc. civ. configura quella camerale come la sede naturalmente volta a tutelare esigenze d'economia d'interventi processuali (come, peraltro, dimostrato dall'introdotto parallelismo tra revocazione e correzione d'errore materiale o di calcolo), senza distinguere la fase rescindente della revocazione da quella rescissoria. Ne consegue che entrambe le fasi sono esperibili in sede camerale, nella quale il collegio, dopo aver pronunziato la revocazione della sentenza della S.C., deve nuovamente esaminare il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito.(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 1000 del 5.2.1999).

"Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico chirurgica - Medico dipendente dal servizio sanitario - Responsabilità - Natura contrattuale - Conseguenze".

L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale.(Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 589 del 22.1.1999).

Novità dal centro n. 7 del 6.4.1999

CASSAZIONE CIVILE

Sezioni Semplici:

"Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Decisioni - Accoglimento (Illegittimità costituzionale) - Accoglimento parziale - In genere - Efficacia - Sui rapporti giuridici preesistenti e non esauriti - Sussistenza - Limiti - Coordinamento con le norme e principi relativi alle conseguenze della pronuncia specificamente dedotte - Necessità - Sentenza Corte cost. n. 369/1985 sull'estensione delle assicurazioni sociali ai lavoratori italiani dipendenti all'estero da impresa italiana - Responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per omissioni contributive (art. 2116 cod. civ.) - Elemento soggettivo (colpa) - Rilevanza - Conseguenze - Responsabilità per omissioni anteriori alla sentenza della Corte costituzionale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Risarcimento - Sentenze della Corte costituzionale di dichiarazione di illegittimità costituzionale".

Il principio secondo cui le sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una legge spiegano effetti anche sui rapporti giuridici sorti anteriormente e non ancora esauriti deve essere coordinato con le norme e i principi dell'ordinamento rilevanti in relazione al tipo di effetti giuridici ipotizzati nel caso concreto; in particolare, nel caso in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 1985 n. 369 - con cui é stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui lascia privi di tutela previdenziale i lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di imprese italiane, - il lavoratore chieda, a norma dell'art. 2116 cod. civ., il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di contribuzione previdenziale, va considerato che, ai fini della responsabilità fatta valere dell'interessato, deve sussistere anche l'elemento soggettivo, consistente nella colpa dell'autore della condotta oggettivamente illecita, e che, d'altra parte, non può ritenersi sussistere una responsabilità colposa, ossia imputabile ex art. 1218 cod. civ., del datore di lavoro il quale, attenendosi al principio all'epoca vigente della territorialità della legislazione sociale, e in mancanza di una convenzione internazionale esecutiva, abbia omesso di assicurare il lavoratore subordinato operante all'estero. (Fattispecie relativa a lavoratore italiano che aveva prestato servizio esclusivamente in Turchia alle dipendenze di istituto di credito italiano negli anni 1938 - 1978, maturando una pensione di anzianità di "assai tenue importo" con le assicurazioni sociali turche).(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 1138 del 10.2.1999).

Novità dal centro n. 8 del 19.4.1999

Sezioni Unite:

"Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) - Passaggio dal sistema delle convenzioni a quello dell'accreditamento (D.Lgs. n. 502/1992) - Qualificazione dei rapporti - Concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico - Configurabilità - "Ratio" - Fattispecie relativa a controversia sulla giurisdizione.

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni - Servizio sanitario nazionale - Istituzioni sanitarie private - Rapporti".

Con il passaggio dei rapporti tra istituzioni sanitarie private e servizio sanitario nazionale dal sistema della convenzione a quello cosiddetto dell'accreditamento (D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive norme di attuazione ed integrazione) non é venuta meno la qualificabilità degli stessi rapporti come concessori, salva la particolarità che ora si é in presenza di concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico (con la conseguenza che la disciplina delle stesse é dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado o regionali), dato che é in questione lo svolgimento da parte dello Stato di uno dei suoi compiti fondamentali - la realizzazione dell'interesse pubblico alla salute -, che esso continua ad adempiere sia mediante strutture pubbliche, sia con altre a titolarità privata, con il necessario ricorso a controlli anche preventivi in relazione alla particolare rilevanza della materia e alla rilevantissima incidenza economico-finanziaria del settore. (La S.C. ha enunciato il riportato principio al fine di dirimere questioni di giurisdizione, risolte sulla base anche di considerazioni più specifiche).(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 88 del 20.2.1999).
 

"Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) - Ricoveri di malati di mente presso case di cura neuropsichiatriche private - Configurazione quali concessioni "ex lege" dei rapporti intercorrenti tra Servizio sanitario nazionale e istituzioni sanitarie private secondo il sistema dell'"accreditamento" introdotto dal D.Lgs. n. 502 del 1992 - Controversia sui corrispettivi pretesi dalla casa di cura - Questione pregiudiziale inerente alla necessità di autorizzazione del ricovero da parte della struttura operativa di igiene mentale della A.S.L. ai sensi della normativa nazionale, della legge regionale Campania 3 novembre 1994 n. 32, allegato D, e dei provvedimenti della A.S.L. - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie.

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni".

In materia di ricoveri di malati di mente presso case di cura neuropsichiatriche private, nel quadro della configurazione quali concessioni "ex lege" dei rapporti intercorrenti tra Servizio sanitario nazionale e istituzioni sanitarie private secondo il sistema dell'"accreditamento" introdotto dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (cfr. la prima massima tratta dalla medesima sentenza), e in particolare della regola (art. 8, comma quinto, D.Lgs. cit., sia nel testo originario che in quello ex art. 9, lett. e), D.Lgs. n. 517/1993) secondo cui le prestazioni specialistiche sono erogate (a seconda dei casi) in base ad "apposita prescrizione, proposta o richiesta" (laddove il termine proposta - riferibile tra l'altro ai ricoveri - presuppone la possibile previsione di una valutazione affidata alle competenti strutture pubbliche), nonché della previsione da parte del D.P.R. 7 aprile 1994 di approvazione del progetto-obiettivo "tutela della salute mentale 1994 - 1996" di un ruolo dei centri di salute mentale nella limitazione e controllo dei ricoveri presso le case di cura private, recepita dalla legge regionale Campania 3 novembre 1994 n. 32, allegato D, deve ritenersi che appartenga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di servizi pubblici la controversia riguardo ai corrispettivi pretesi, nei confronti della competente Azienda sanitaria locale, da una casa di cura neuropsichiatrica, la quale involga la questione pregiudiziale (di cui nella specie era già stato investito il giudice amministrativo) relativa alla validità e agli effetti del provvedimento con cui la medesima A.S.L. abbia affermato la necessità di sottoporre le richieste di ospedalizzazione formulate dal medico di base al preventivo filtro della unità operativa di salute mentale, dato che tale questione attiene al contenuto della convenzione e attrae nella giurisdizione amministrativa anche la controversia sul pagamento dei corrispettivi.(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 88 del 20.2.1999).

 Sezioni Semplici:

"Vendita - Patto di esclusiva - Contratto di concessione di vendita - Obbligazioni del concedente - Oggetto - Di non pregiudicare il prestigio del proprio marchio - Configurabilità - Portata".

E' connaturato con le caratteristiche proprie della "concessione di vendita" l'obbligo, per il concedente, di non pregiudicare, con la propria condotta nell'esecuzione del contratto, il prestigio del proprio marchio, sì da evitare che il concessionario possa subire danni economici. E tale pregiudizio può indubbiamente verificarsi per la reiterata fornitura di prodotti affetti da vizi di produzione, che, pregiudicando l'immagine del marchio si risolva in fattore negativo per la produttività dell'impresa e del concessionario e, conseguentemente, per la sua redditività.(Corte Cass., Sez. II, Sent. n. 1469 del 22.2.1999).

Novità dal centro  n. 9 del 3.5.1999

Sezioni Unite:

"Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - In genere - Istituzione delle Aziende U.S.L. - Soppressione delle U.S.L. - Successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza degli enti soppressi - Gestioni stralcio radicate presso gli uffici competenti delle U.S.L. - Attribuzioni riguardo a tali rapporti - Sussistenza - Proroga della soggettività delle U.S.L. - Configurabilità - Rappresentanza da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie quali commissari liquidatori - Sussistenza - Giudizi in corso - Legittimazione processuale delle U.S.L. - Permanenza - Impugnazioni - Inclusione - Fattispecie".

Per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si é realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte U.S.L., con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle A.S.L. alle preesistenti U.S.L.; poiché, però, tale successione delle Regioni é caratterizzata da una procedura di liquidazione che é affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale é strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante ed individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed é rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il processo instaurato nei confronti di una U.S.L. prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie  - salva l'ipotesi di intervento o chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a titolo particolare -, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva di detto organo di rappresentanza della gestione stralcio ai fini della proposizione delle impugnazioni.
(Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla originaria U.S.L. e il successivo ricorso per cassazione proposto nei confronti della stessa). (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 102 del 26.2.1999).

 "Avvocatura dello Stato - Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e delle regioni - Cassa ufficiali dell'esercito - Personalità giuridica autonoma - Sussistenza - Rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato - Esclusione - Disposizioni in tal senso ex D.L. n. 313/1996 - Carattere innovativo".

La Cassa ufficiali dell'esercito fino all'entrata in vigore dell'art. 1, comma terzo, del D.L.10 febbraio 1996 n. 54 (non convertito in legge e rinnovato con D.L. 11 giugno 1996 n. 416, convertito con legge 8 agosto 1996 n. 416, la quale fece altresì salvi gli effetti del decreto n. 54) - avente carattere innovativo - non era difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, la quale in base alla legge n. 1611 del 1933 rappresenta in giudizio le Amministrazioni statali, anche se a ordinamento autonomo (art. 1), e perciò non anche gli istituti dotati di personalità giuridica, come la Cassa (art. 1, secondo comma, della legge istitutiva 29 dicembre 1930 n. 1712). (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 155 del 18.3.1999).

 Sezioni Semplici:

"Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere - Annullamento per violazione di legge - Accertamento del fatto da parte del giudice di rinvio - Nuova valutazione delle prove - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie relativa a riesame del fatto presupposto dalla sentenza di rinvio".

Anche nel caso in cui nel giudizio di cassazione la sentenza impugnata sia stata annullata per il vizio di violazione di legge, si deve ritenere che il giudice di rinvio abbia il potere di procedere nuovamente all'accertamento del fatto, nell'ambito delle conclusioni precedentemente assunte dalle parti, valutando liberamente le prove già raccolte, come si desume dalle circostanze che l'art. 394 cod. proc. civ. in realtà non pone il divieto di immutare la base di fatto presupposta dal principio di diritto enunciato nella sentenza d'annullamento, che una simile conclusione é indiscutibile nell'ipotesi di efficacia del principio di diritto in un nuovo giudizio, dopo l'estinzione di quello in corso, e, infine, che nuovi accertamenti di fatto nel giudizio di rinvio sono implicitamente presupposti dal nuovo testo dell'art. 384 sulla decisione della causa nel merito "qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto".
(Nella specie la S.C., nel confermare la impugnata sentenza del giudice di rinvio, ha osservato che gli accertamenti compiuti dal medesimo giudice trovavano giustificazione nella stessa sentenza di annullamento con rinvio, che, in un giudizio sui criteri di scelta dei dipendenti da collocare in cassa integrazione, aveva censurato la carente considerazione da parte del giudice di merito dei limiti al potere di scelta indicati dalla giurisprudenza costituzionale e la erronea ripartizione dell'onere della prova, e aveva quindi devoluto al giudice "ad quem" un nuovo e libero esame del merito della controversia). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 2436 del 17.3.1999).

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Indebitamente versati - Apertura di posizione contributiva - Incidenza immediata sulle posizioni di diritto soggettivo dell'interessato - Sussistenza - Conseguenze - Potere ispettivo dell'INPS di verifica dei presupposti dei versamenti contributivi - Prescrizione decennale - Applicabilità.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Prescrizione - In genere".

L'attività propedeutica alle erogazioni di prestazioni previdenziali e, in particolare, l'apertura della posizione contributiva a favore di un soggetto, si pone come momento che incide direttamente su situazioni giuridiche di diritto soggettivo e quindi il potere ispettivo dell'INPS volto alla verifica della effettiva sussistenza dei presupposti di versamenti contributivi e all'eventuale annullamento della posizione contributiva é sottoposto alla ordinaria prescrizione decennale, in armonia del resto con il principio secondo cui gli atti degli istituti previdenziali in materia di rapporti assicurativi hanno carattere non autoritativo ma paritetico e oggetto dei giudizi in materia sono le posizioni di diritto-obbligo delle parti. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 2748 del 23.3.1999).

"Assistenza e beneficenza pubblica - In genere - Lavoratori subordinati - Assistenza a familiare handicappato - Diritto alla scelta alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - Limiti - Previa interruzione della convivenza al momento dell'assunzione - Applicabilità del diritto di scelta - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti".

In materia di assistenza alle persone handicappate, la norma di cui all'art. 33, quinto comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, non é applicabile nel caso in cui la convivenza sia stata interrotta per effetto dell'assegnazione, al momento dell'assunzione, della sede lavorativa e il familiare tenda successivamente a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 3027 del 29.3.1999).

"Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione - Novazione - Oggettiva - In genere - Oggetto di eccezione in senso proprio - Esclusione - Rilievo d'ufficio in base ai fatti comunque introdotti nel processo - Ammissibilità".

La novazione non forma oggetto di una eccezione in senso proprio, come si può dedurre dalla sua nozione e dalla sua disciplina quali delineate negli artt. 1230 - 1235 cod. civ., poste a raffronto con la espressa previsione della non rilevabilità d'ufficio della compensazione (art. 1242 cod. civ.), e quindi il giudice può rilevare d'ufficio il fatto corrispondente, comunque introdotto nel processo. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 3026 del 29.3.1999).

"Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo - Contratti di conto corrente bancario - Previsione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi - Uso normativo - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Nullità della previsione - Fondamento".

Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi. (Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 2374 del 16.3.1999).

"Impiego pubblico - Impiegati di enti pubblici in genere - Rapporto di impiego - Trattamento economico e di quiescenza - Emolumenti a favore dei dipendenti pubblici - Divieto di sequestro, pignoramento e cessione - Portata - Cedibilità nei limiti di un quinto ex art. 5 D.P.R. n. 180/1950 - Oggetto - Erogazioni periodiche in attività di servizio - Inclusione - Indennità di fine rapporto - Esclusione - Fattispecie relativa a dipendente di azienda autonoma di soggiorno e turismo".

La previsione, da parte dell'art. 5 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, della cedibilità, ai fini della estinzione di prestiti ottenuti alle condizioni stabilite dalla legge, "di quote di stipendio o salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti", costituente una delle eccezioni alla regola generale, posta dall'art. 1, del divieto di fare oggetto di sequestro, pignoramento o cessione gli emolumenti di ogni tipo erogati nell'ambito del pubblico impiego, si riferisce, come evidenziato dalla chiara e restrittiva lettera della norma, alle sole erogazioni periodiche, percepite con continuità dal dipendente in attività di servizio, e quindi non trova applicazione con riferimento all'indennità di fine rapporto. (Fattispecie relativa a dipendente di azienda autonoma di soggiorno e turismo). (Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 1428 del 20.2.1999).

Novità dal centro  n.11 del 31.5.1999

Sezioni Semplici:

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Minimo di contribuzione - Neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo ex art. 37 d.P.R. n. 818/1957 - Espressione di un principio generale di valorizzazione di situazioni impeditive incolpevoli - Configurabilità - Conseguenze - Verificazione dell'impedimento in costanza di rapporto di lavoro - Necessità - Esclusione - Infermità ostativa della prosecuzione della contribuzione - Rilevanza in sede di verifica del requisito contributivo specifico per il pensionamento di invalidità - Fattispecie".

L'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, nel prevedere la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio che derivino da talune situazioni obiettive impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata, ecc.), ai fini dell'esclusione dei periodi stessi in sede di verifica dei requisiti contributivi previsti a taluni fini e, in particolare, del requisito del prescritto numero di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità, é espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili, senza che sia necessario - sempreché sussista una posizione assicurativa - che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro in atto correlativamente sospeso. Conseguentemente, nel caso in cui la mancata maturazione del requisito contributivo cosiddetto specifico (contribuzione nel quinquennio precedente la domanda) per il pensionamento di invalidità sia imputabile all'infermità da cui é affetto l'assicurato (nella specie dall'aggravarsi di un'oligofrenia), deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo generico.(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 3826 del 16.4.1999).

"Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Prestazioni di invalidità civile - Conversione in pensione sociale al sessantacinquesimo anno di età - Diversità dei presupposti reddituali dei due trattamenti - Conseguente dipendenza della pensione sociale dai presupposti sanitari dell'invalidità - Revoca del trattamento per l'insussistenza dei requisiti sanitari - Legittimazione passiva per la relativa contestazione in giudizio - Del Ministero dell'Interno (almeno per provvedimenti anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. n. 698/1994) - Fattispecie.

Assistenza e beneficenza pubblica - Pensione sociale - In genere".

In caso di trasformazione della pensione o dell'assegno di invalidità civile in pensione (oggi assegno) sociale al compimento dell'età di sessantacinque anni del beneficiario, prevista dall'art. 19 della legge n. 118 del 1971, il diritto alla prestazione assistenziale rimane subordinato alla permanenza del requisito sanitario del trattamento di invalidità civile ogni volta che quest'ultimo sia basato su requisiti reddituali diversi e più favorevoli rispetto a quelli della pensione sociale. Ne consegue che, in caso di contestazione in giudizio della revoca del trattamento assistenziale per ragioni inerenti al requisito sanitario in materia di invalidità civile, deve ritenersi passivamente legittimato - anche se é intervenuta la suindicata conversione del trattamento - il Ministero dell'Interno, unico soggetto al quale apparteneva il potere di concessione del beneficio assistenziale, e ciò specificamente per i provvedimenti emessi prima del 7 gennaio 1995, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994, che ha riconfigurato poteri e legittimazioni in materia di minorazioni civili. (Nella specie, il Ministero del Tesoro aveva testualmente revocato "le provvidenze economiche di invalidità civile").(Corte Cass, Sez. L, Sent. n. 3973 del 21.4.1999).

"Fideiussione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto autonomo di garanzia - Impiego delle parole "a prima richiesta" o "a semplice richiesta" - Necessità - Insussistenza - Esclusione della facoltà di opporre le eccezioni relative all'obbligazione principale - Rilevanza - Fattispecie relativa a polizza cauzionale".

Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia, oppure di un contratto di fideiussione, non é decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o a "prima richiesta del creditore", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Infatti la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione é l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ. (fattispecie relativa a polizza "fideiussoria" cauzionale; il giudice di merito, con la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto il carattere autonomo della garanzia prestata, valorizzando la clausola secondo cui la società garante avrebbe dovuto pagare entro un breve termine dalla richiesta del creditore, dopo semplice avviso al debitore principale, di cui non era richiesto il consenso e che nulla avrebbe potuto eccepire in merito al pagamento, anche in sede di rivalsa del garante).(Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 3964 del 21.4.1999).

"Fideiussione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto autonomo di garanzia - Art. 1957 cod. civ. - Onere di tempestive iniziative nei confronti del debitore principale - Inapplicabilità.

Fideiussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale".

Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché la norma citata si collega al carattere accessorio della obbligazione fideiussoria.(Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 3964 del 21.4.1999).

"Fideiussione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto autonomo di garanzia - Azione contro il garante per inadempimento del garantito - Onere della prova dell'inadempimento - Insussistenza a carico del creditore - "Exceptio doli" - Opponibilità da parte del garante - Prova incontestabile dell'esatto adempimento dell'obbligato principale - Necessità.

Fideiussione - Rapporto tra creditore e fideiussore - In genere - Beneficio di escussione - Litisconsorzio".

Poiché nel contratto autonomo di garanzia al garante non é consentito opporre al creditore eccezioni che traggano origine dal rapporto principale, salvo l'"exceptio doli", formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento risulti "prima facie" abusiva o fraudolenta, deve altresì escludersi, se la richiesta nei confronti del garante sia fondata sull'inadempimento dell'obbligazione principale, l'onere del creditore di allegare e provare le specifiche inadempienze del debitore principale; é invece il garante che per escludere la propria responsabilità deve fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento da parte del garantito.(Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 3964 del 21.4.1999).