Novità dal centro - n. 1 del 12.1.1998

CASSAZIONE CIVILE

SEZIONI SEMPLICI

"Personalità (diritti della) - Identità personale - Nome - Cognome e predicato nobiliare - Azione per usurpazione - Tutela ex art.7 cod. civ. - Presupposti - Specialità - Esclusione.

Personalità (diritti della) - Identità personale - Nome - Tutela - Azione per usurpazione - Tutela ex art.7 cod. civ. - Presupposti - Nel caso di predicati nobiliari "cognomizzati" - Specialità - Esclusione".

I predicati di titoli nobiliari (purché "esistenti" del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ed, in quanto costituenti veri e propri elementi di individuazione e di identità della persona, a queste condizioni "cognomizzati") fanno parte del nome, e, soltanto come "parte" (il cognome appunto) di esso "valgono" (sono cioè validi ed efficaci) nell'ordinamento.

Tale "incorporazione" del predicato di titolo nobiliare "cognomizzato" nel nome, essendo stata costituzionalmente sancita (anche, ma soprattutto) in ossequio al principio di eguaglianza, comporta d'altro canto, che il predicato medesimo, nell'ordinamento giuridico italiano, non può "valere di più", in quanto tale, di quel che "valgono" le "ordinarie" parti del nome e, più specificatamente, del cognome "ordinario" (art.6, comma secondo cod. civ.); e ciò in quanto, altrimenti opinando, resterebbe frustrata la equilibrata ratio emergente dal combinato disposto del comma primo e secondo dell' art.14 Cost.: da un lato, l'abolizione giuridica - mediante il "non riconoscimento" dei titoli nobiliari - di privilegi derivanti dalla nascita o dall'appartenenza ad una determinata classe sociale; dall'altro, la riaffermazione del valore del "nome" come fondamentale diritto inerente alla identità della persona in quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a "valore" giuridico, del predicato di titolo nobiliare "cognomizzato" al nome, e, quindi, di entrambi sul piano della tutela giurisdizionale.

Da ciò consegue l'infondatezza e l'insostenibilità della tesi secondo la quale, allorquando oggetto di tutela ex art.7 cod. civ. sia un nome comprensivo di predicato di titolo nobiliare "cognomizzato", siffatta circostanza inciderebbe sulla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela inibitoria, nel senso che essi - e cioè uso indebito e pregiudizio - sarebbero, per così dire, automaticamente presenti nell'usurpazione del "predicato", a causa della particolare forza individualizzante dello stesso rispetto agli "ordinari" cognomi.

(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 10936 del 7.11.1997).

"Contratti in genere - Effetti del contratto - Esecuzione di buona fede - Pretesa di adempimento coattivo della obbligazione - Frazionamento della stessa, in molteplici e distinte azioni giudiziarie di condanna aventi ciascuna ad oggetto solo parte dell'obbligazione - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Violazione della clausola generale di buona fede - Sussistenza.

Obbligazioni in genere - Comportamento secondo correttezza - Pretesa di adempimento coattivo della obbligazione - Frazionamento della stessa, in molteplici e distinte azioni giudiziarie di condanna aventi ciascuna ad oggetto solo parte dell'obbligazione - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Violazione della clausola generale di buona fede - Sussistenza".

Deve ritenersi contrario a buona fede, e quindi inammissibile, siccome illegittimo per abuso del diritto, il comportamento del creditore il quale, potendo chiedere l'adempimento coattivo dell'intera obbligazione, frazioni, senza alcuna ragione evidente, la richiesta di adempimento in tutta una pluralità di giudizi di cognizione davanti a giudici competenti per le singole parti. Né vale ad escludere questo giudizio di sfavore il fatto che nessun vantaggio economico si profili, in tal modo, per il creditore. Ciò che, infatti, unicamente rileva, ai fini di una corretta impostazione del problema entro i canoni ermeneutici del principio di buona fede, é l'esistenza di un qualsivoglia pregiudizio per il debitore, non giustificato da un corrispondente vantaggio - meritevole di tutela - per il creditore.

(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 11271 del 14.11.1997).

"Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Amministrazione - In genere - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Atto di vendita posto in essere dai coniugi - Accertamento di maggior valore da parte dell'Amministrazione finanziaria - Impugnazione dell'accertamento - Concorso di entrambi i coniugi - Necessità - Mancata successiva proposizione, da parte di uno dei due coniugi, dell'impugnazione avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado - Conseguenze - Formazione del giudicato nei confronti del non ricorrente, per acquiescenza dello stesso - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - In genere - Atto di vendita posto in essere da coniugi in regime di comunione legale dei beni - Accertamento di maggior valore da parte dell'Amministrazione finanziaria, del bene venduto - Impugnazione dell'accertamento - Concorso di entrambi i coniugi - Necessità - Mancata successiva proposizione, da parte di uno dei due coniugi, dell'impugnazione avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado - Conseguenze - Formazione del giudicato nei confronti del non ricorrente, per acquiescenza dello stesso - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Cosa giudicata civile - In genere - Atto di vendita posto in essere da coniugi in regime di comunione legale dei beni - Accertamento di maggior valore da parte dell'Amministrazione finanziaria del bene venduto - Impugnazione dell'accertamento - Concorso di entrambi i coniugi - Necessità - Mancata successiva proposizione, da parte di uno dei due coniugi, dell'impugnazione avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado - Conseguenze - Formazione del giudicato nei confronti del non ricorrente, per acquiescenza dello stesso - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - In genere - Atto di vendita posto in essere da coniugi in regime di comunione legale dei beni - Accertamento di maggior valore da parte dell'Amministrazione finanziaria, del bene venduto - Impugnazione dell'accertamento - Concorso di entrambi i coniugi - Necessità - Mancata successiva proposizione, da parte di uno dei due coniugi, dell'impugnazione avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado - Conseguenze - Formazione del giudicato nei confronti del non ricorrente, per acquiescenza dello stesso - Configurabilità - Esclusione - Fondamento".

Anche in materia di accertamento di maggior valore ai fini INVIM e di Imposta di registro, in relazione ad un atto di compravendita posto in essere, da coniugi, in relazione a beni facenti parte della comunione legale, trova applicazione la disciplina di cui al secondo comma dell' art.180 cod. civ., che prevede una legittimazione congiunta di entrambi i coniugi, sia per gli atti di straordinaria amministrazione che per le relative azioni. Ne consegue che anche l'eventuale proposizione della contestazione nei confronti dell'applicazione dell'imposta debba avvenire congiuntamente, con la necessità, in caso contrario, di integrazione del contraddittorio, e con l'ulteriore conseguenza per cui, in difetto, l'eventuale acquiescenza di uno dei coniugi alla decisione intervenuta non sia idonea a formare, nei suoi confronti, il giudicato.

(Corte Cost., Sez. I, Sent. n. 11278 del 14.11.1997).
 

"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere - Procedura di mobilità ex art.4 legge n. 223 del 1991 - Attuazione in riferimento a c.i.g.s. autorizzata secondo la precedente normativa - Ammissibilità - Criteri di scelta - Applicazione dei criteri ex art. 5 - Coincidenza necessaria tra il personale sospeso e quello licenziato - Esclusione.

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa - Integrazione guadagni - Procedura di mobilità ex art.4 legge n. 223 del 1991 - Attuazione in riferimento a C.I.G.S. autorizzata secondo la precedente normativa - Ammissibilità - Criteri di scelta - Applicazione dei criteri ex art.5 - Coincidenza necessaria tra il personale sospeso e quello licenziato - Esclusione".

La procedura di mobilità di cui all'art.4 e seguenti della legge n. 223 del 1991 può essere avviata in consecuzione ad un'ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzata prima dell'entrata in vigore della medesima legge e quindi senza l'applicazione delle norme di garanzia al riguardo dettate dagli art1 e art.2, dato che le norme transitorie di cui all'art.22 non escludono l'applicazione della nuova disciplina in materia di mobilità alle fattispecie in essere di C.I.G.S., né può ragionevolmente ipotizzarsi che, a seguito dell'entrata in vigore di detta disciplina, l'impresa che abbia fatto ricorso alla C.I.G.S. - e che abbia perciò in corso un programma di ristrutturazione, riconversione, ecc., o che versi in stato di crisi aziendale - possa azzerare le sospensioni in atto e attivare l'"iter" amministrativo - sindacale previsto dagli artt. 1 e 2 citati. Né i lavoratori posti in mobilità possono a ragione dolersi di una relazione di necessaria consequenzialità tra il loro previo collocamento in cassa integrazione in applicazione della normativa previgente e l'estinzione dei loro rapporti di lavoro, poiché l'applicazione dei criteri di scelta di cui all'art.5 non implica una coincidenza necessaria tra lavoratori sospesi e lavoratori posti in mobilità.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 11569 del 20.11.1997).
 

"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere - Procedura di mobilità ex art.4 legge n. 223 del 1991 - Preavviso da concedere con la comunicazione del recesso - Decorrenza per il lavoratore in cassa integrazione - Sussistenza".

Il periodo di preavviso che l'impresa, nel collocare i suoi dipendenti in mobilità, deve riconoscere al singolo lavoratore in occasione della comunicazione del recesso, secondo quanto prescrive l'art.4, nono comma, della legge n. 223 del 1991, decorre anche quando il rapporto di lavoro sia sospeso per il ricorso ancora in atto alla cassa integrazione guadagni, poiché sarebbe irragionevole la temporanea restituzione dei lavoratori alle loro mansioni nella fase conclusiva della procedura di mobilità e, d'altra parte, il lavoratore in cassa integrazione può utilmente impiegare il periodo di tempo intercorrente tra la comunicazione del recesso e la data effettiva dello stesso alla ricerca di un'altra occupazione.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 11569 del 20.11.1997).
 

"Comunità europea - Direttive - Efficacia - Direttive della Comunità europea con disposizioni precise e incondizionate - Efficacia cogente - Solo nei confronti dello Stato membro - Principi del diritto comunitario sull'inammissibilità di un divieto del lavoro notturno delle sole donne (art.5 Direttiva n. 76-207) - Operatività nei confronti dell'Italia - Decorrenza - Solo a seguito della denuncia della Convenzione OIL in materia - Influenza degli stessi principi sui diritti ed obblighi delle parti di un rapporto di lavoro (cosiddetta efficacia orizzontale della direttiva comunitaria) - Esclusione.

Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - In genere - Direttive della Comunità europea con disposizioni precise e incondizionate - Efficacia cogente - Solo nei confronti dello Stato membro - Principi del diritto comunitario sull'inammissibilità di un divieto del lavoro notturno delle sole donne (art.5 direttiva n. 76-207) - Operatività nei confronti dell'Italia - Decorrenza - Solo a seguito della denuncia della Convenzione OIL in materia - Influenza degli stessi principi sui diritti ed obblighi delle parti di un rapporto di lavoro (cosiddetta efficacia orizzontale della direttiva comunitaria) - Esclusione".

Le direttive comunitarie, le cui disposizioni abbiano un contenuto precettivo incondizionato e suscettibile di immediata applicazione, hanno efficacia cogente solo nei confronti degli Stati membri, cui esse, per loro natura, sono rivolte. Ne consegue che, in materia di lavoro notturno delle donne, non sono idonei di per sé a creare obblighi e diritti tra le parti di un rapporto di lavoro, in contrasto con le previsioni dell'art.5 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, l'art.5 della direttiva n. 76-207 sulla attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di condizioni di lavoro, e, in particolare, l'inerente obbligo degli Stati membri di non stabilire come principio legislativo il divieto di lavoro notturno delle sole donne (sentenza della Corte di giustizia 5 luglio 1991, n. 245 del 1989, Stoeckel), obbligo comunque da ritenersi operativo nei confronti dell'Italia solo a seguito della denuncia, intervenuta nel 1992, della Convenzione OIL 9 luglio 1948 n. 89 (ratificata con legge 2 agosto 1952 n. 1305), stante il principio dell' art.234 del Trattato CEE facente salva l'osservanza degli obblighi internazionali precedentemente contratti dagli Stati membri.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 11571 del 20.11.1997).
 

"Avvocato e procuratore - Albo - Speciale - Enti pubblici - Privatizzazione e trasformazione in società per azioni - Dipendenti - Salvezza dei diritti quesiti - Conseguenze - Avvocati interni - Diritto di iscrizione all'albo speciale e di rappresentanza e difesa della società - Persistenza.

Enti pubblici - In genere - Privatizzazione e trasformazione in società per azioni - Dipendenti - Salvezza dei diritti quesiti - Conseguenze - Avvocati interni - Diritto di iscrizione all'albo speciale e di rappresentanza e difesa della società - Persistenza".

In relazione alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni, l'applicazione (in base al D.L. 21 giugno 1993 n. 198, convertito nella legge 9 agosto 1993, n. 292, che ha altresì fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge) della disposizione dell' art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990 n. 218, che, a favore dei dipendenti, fa salvi "i diritti acquisiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza", comporta il diritto degli avvocati e procuratori cosiddetti interni di mantenere l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati e procuratori, con la relativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l'ente pubblico si é trasformato e alle cui dipendenze ora si trovano.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 12286 del 3.12.1997).
 

"Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Comunicazione ai sindacati dei criteri di scelta - Omissione - Conseguenze - Invalidità del procedimento o dei singoli atti sospensivi - Esclusione - Diritto del lavoratore al risarcimento dei danni - Insussistenza - Limiti - Sanzione configurabile - Repressione della condotta antisindacale su richiesta del sindacato".

L'omissione da parte del datore di lavoro, a seguito della sua ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, della comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dall'art.5 della legge n. 164 del 1975, richiamato dall'art.1 della legge n. 223 del 1991, non comporta l'illegittimità del procedimento o dei singoli atti sospensivi, in difetto di previsione in tal senso da parte di tale ultima legge e stante la non applicabilità in via di analogia delle disposizioni di cui all' art.17 in tema di mobilità: la sanzione per detta omissione é desumibile dal sistema - in coerenza con il carattere collettivo dell'istituto della cassa integrazione e della titolarità in capo al solo sindacato dell'interesse alla comunicazione in questione - nella facoltà del sindacato di far valere l'antisindacalità del relativo comportamento, mentre il singolo lavoratore, in difetto di violazione nei suoi confronti dei limiti interni del potere di sospensione (coerenza con le finalità tipiche dell'istituto della sospensione unilaterale dei rapporti) e del divieto di atti discriminatori o dei precetti generali di correttezza e buona fede, non può far valere l'omessa comunicazione in questione neanche sul piano risarcitorio.

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 12406 del 6.12.1997).

Novità dal centro - n. 2 del 26.1.1998

CASSAZIONE CIVILE

SEZIONI SEMPLICI

"Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Relazione e compenso - Procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso - Carattere autonomo - Rappresentanza della parte interessata ad opera del procuratore costituito nell'altro giudizio in difetto di nuova costituzione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione - Notificazione al procuratore costituito nel giudizio precedentemente instaurato - Inesistenza giuridica.

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere - Consulenza tecnica".

La notificazione del ricorso per cassazione contro l'ordinanza conclusiva del procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico, previsto dall'art.11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, é giuridicamente inesistente - con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione - qualora, in caso di mancata costituzione dei resistenti in detto giudizio di opposizione, essa sia avvenuta nei confronti non già degli stessi personalmente, ma dei loro procuratori costituiti nel giudizio civile nel corso del quale era stata disposta la consulenza tecnica e pronunciato il decreto di liquidazione poi opposto.

Infatti tale giudizio di opposizione, disciplinato mediante richiamo dell'art.29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 relativo alla liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali civili, si caratterizza per una propria autonomia e non costituisce una mera fase del giudizio che ha dato occasione alla liquidazione del compenso, sicché la costituzione in questo primo giudizio, se può evitare alla parte interessata la necessità di conferire un nuovo mandato al proprio procuratore per la costituzione nell'ulteriore procedimento, non esclude una specifica iniziativa processuale ai fini di questa costituzione, in difetto della quale non sussiste un nesso rilevante, ai fini della esistenza giuridica della notificazione in questione, tra difensore nel procedimento precedente e parte del giudizio ex art. 11 legge 319 del 1980.

(Corte Cass., sez. L, sent. n. 12572 del 12.12.1997).
 

"Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Nullità del termine - Conclusione del rapporto alla scadenza - Decorso di tempo rilevante prima dell'azione in giudizio del lavoratore - Risoluzione consensuale - Configurabilità - Esclusione - Impugnativa nei termini ex art.6 legge 604/1966 - Necessità - Esclusione - Fattispecie".

Il fatto che il lavoratore, assunto con una serie di successivi contratti a termine, solo dopo un rilevante periodo di tempo dalla conclusione dell'ultimo periodo di prestazione lavorativa (nella specie dopo oltre undici anni) abbia fatto valere l'illegittimità delle clausole relative al termine e la natura a tempo indeterminato del rapporto, chiedendo il ripristino del medesimo, non giustifica di per sé la tesi che sia intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto.

Né é configurabile la decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, per la mancata impugnativa del licenziamento, se il rapporto ha avuto conclusione non in base ad un atto unilaterale risolutivo del datore di lavoro, ma solo per la scadenza del termine illegittimamente apposto.

(Corte Cass., sez. L, sent. n. 12665 del 15.12.1997).
 

"Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Nullità del termine - Dichiarazione giudiziale della natura a tempo indeterminato del rapporto - Apparato sanzionatorio ex art.18 legge n. 300/1970 e reintegrazione nel posto di lavoro - Applicabilità - Limiti - Retribuzione per il periodo successivo alla cessazione di fatto del rapporto - Spettanza - Costituzione in mora del creditore - Necessità - Pregressa precarietà del rapporto - Incidenza sul non decorso della prescrizione dei crediti retribuiti - Sussistenza".

L'apparato sanzionatorio dell'art.18 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), e in particolare la reintegrazione nel posto di lavoro, previsti dalla lettera della legge per l'ipotesi di licenziamento, sono applicabili anche agli altri casi in cui l'interruzione del sinallagma funzionale sia imputabile al datore di lavoro, come quando la continuità del rapporto sia venuta meno per la scadenza di un termine dal medesimo illegittimamente apposto, considerato anche che la tutela reale del rapporto di lavoro costituisce applicazione dei principi costituzionali di tutela del lavoro.

Tuttavia, cessata di fatto la prestazione lavorativa alla scadenza del termine, non é dovuta la retribuzione per il periodo successivo, nonostante la illegittimità del termine, se non a partire dal momento in cui il lavoratore, con l'offerta delle sue prestazioni, abbia costituito in mora il datore di lavoro, creditore delle medesime; resta fermo, inoltre, che la conversione operata "ex post" dal giudice riguardo alla durata del rapporto, dichiarato a tempo indeterminato, non esclude la rilevanza, ai fini della non decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, della precedente situazione di precarietà di fatto del rapporto medesimo, dipendente dalla sua qualificazione a termine.

(Corte Cass., sez. L, sent. n. 12665 del 15.12.1997).
 

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità - Indennità di malattia e di maternità - Pagamento - Obbligo giuridico del datore di lavoro - Sussistenza - Azione in giudizio del lavoratore nei suoi confronti oltre che contro l'INPS - Ammissibilità".

L'art.1 del D.L. n. 663 del 1979, convertito in legge n. 33 del 1980, ha previsto non la mera facoltà, ma l'obbligo giuridico del datore di lavoro di corrispondere ai suoi dipendenti le indennità di malattia e maternità, e quindi il lavoratore interessato può convenire in giudizio il datore di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento della indennità dovutagli, senza che a ciò sia di ostacolo il diritto del lavoratore di pretendere il pagamento delle indennità in questione direttamente dall'INPS.

(Corte Cass., sez. L, sent. n. 12673 del 15.12.1997).
 

"Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria - Controversie previdenziali - Crediti dell'assicurato non relativi a tipiche prestazioni previdenziali - Disciplina della rivalutazione e degli interessi ex Corte Cost.n.156 del 1991 e delle spese giudiziali ex art.152disp.att.cod.proc.civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a credito di dipendente ex INAM transitato ad una USL per contributi previdenziali risultanti eccedenti.

Procedimenti speciali - Procedimento per le controversie previdenziali (disposizioni particolari) - Procedimento - Spese giudiziali".

La disciplina degli interessi e della rivalutazione di cui all'art.429cod.proc.civ., estesa ai crediti previdenziali per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, e così pure la norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in materia di spese del giudizio, sono applicabili solo alle prestazioni dovute all'assicurato che abbiano una ontologica caratterizzazione previdenziale, in quanto dirette a rimuovere una situazione di difficoltà del lavoratore, mentre si applica la disciplina ordinaria delle conseguenze della mora nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, e quella generale sulle spese giudiziali, in riferimento a crediti di altra natura, benché rivendicati dall'assicurato nell'ambito di una controversia previdenziale.

(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva applicato i riportati principi - non riconoscendo il cumulo di interessi e rivalutazione e compensando le spese del giudizio - nel giudizio promosso da ex dipendente dell'INAM trasferito ad una Unità sanitaria locale, contro il Ministero del Tesoro e l'INADEL per la restituzione, a norma dell'art.76 del d.p.r.n.761 del 1979, dei contributi previdenziali relativi al trattamento di fine rapporto risultanti eccedenti).

(Corte Cass., sez. L, sent. n. 12913 del 20.12.1997).

Novità dal centro - n. 3 del 9.2.1998

CASSAZIONE CIVILE

SEZIONI UNITE

"Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Reversibilità - Coniuge - Diritti dell'ex coniuge superstite - In assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità - Diritto alla pensione di reversibilità - Sussistenza - Condizioni - Natura autonoma e previdenziale del diritto - Configurabilità - Conseguenze.

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Pensione dell'obbligato".

Il diritto al trattamento di reversibilità, previsto dall'art.9, comma secondo, della legge n. 898 del 1970 nel testo novellato dall'art.13 legge 6 marzo 1987, n. 74, a favore del coniuge divorziato, in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, purché il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio, e purché sussistano gli ulteriori requisiti della titolarità dell'assegno di divorzio e del mancato passaggio a nuove nozze, sorge nel coniuge divorziato, in via autonoma ed automatica, nel momento della morte del pensionato, in forza di un'aspettativa maturata, sempre in via autonoma e preventiva, nel corso della vita matrimoniale, sicché é insuscettibile di essere vanificato dal successivo decorso degli eventi relativi al rapporto matrimoniale.

Esso - inoltre - non rappresenta la continuazione - mutato il debitore - del diritto all'assegno divorzile del quale era titolare nei confronti dell'ex coniuge avanti la sua morte, ma un autonomo diritto di natura squisitamente previdenziale, alla pensione di reversibilità, collegato automaticamente alla fattispecie legale, di modo che prescinde da ogni pronuncia giurisdizionale che, ove necessaria, ha natura meramente dichiarativa.

(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 159 del 12.1.1998).
 

"Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Pensione dell'obbligato - Diritti dell'ex coniuge superstite - Nel caso di concorso con coniuge superstite avente diritto al trattamento di reversibilità - Diritto autonomo ad una quota della pensione di reversibilità - Criteri di determinazione - Della durata del matrimonio - Natura esclusiva ed assorbente del criterio - Configurabilità - Conseguenze - Durata del matrimonio - Nozione - Durata legale - Conseguenze".

Nel caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, ai fini della determinazione (ex art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) della quota da attribuirsi al "coniuge divorziato" (o - più puntualmente - ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato) non possono essere utilizzati criteri diversi da quello della "durata del rapporto" matrimoniale, ossia dal semplice dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto: e tale durata del rapporto matrimoniale non può essere intesa che come coincidente con la durata legale del medesimo, e pertanto non possono assumere rilevanza, in pregiudizio del "coniuge divorziato", la eventuale cessazione della convivenza matrimoniale ancora prima della pronuncia del divorzio, o (in favore - questa volta - del "coniuge superstite") l'eventuale periodo di convivenza "more uxorio" con l'ex coniuge deceduto, che abbia preceduto la stipulazione del nuovo matrimonio.

Ne consegue che la quota della pensione di reversibilità spettante a ciascuno dei coniugi, non può che essere data dal rapporto tra la durata legale del suo matrimonio con l'ex coniuge e la misura costituita dalla somma dei due periodi matrimoniali, e che rimane preclusa l'adozione di qualsiasi altro criterio di valutazione, anche se in funzione di mera emenda o di mera correzione del risultato conseguito.

(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 159 del 12.1.1998).
 
 

SEZIONI SEMPLICI
 

"Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria - Diritto a (maggiore) prestazione previdenziale spettante "ex lege" - Domanda amministrativa non richiesta - Interessi e rivalutazione - Decorrenza - Dopo centoventi giorni dalla maturazione del diritto - Fattispecie relativa a riliquidazione della pensione ex art.5 legge n. 233 del 1990".

Nel caso in cui il diritto ad una (maggiore) prestazione previdenziale sorga dalla data di entrata in vigore della legge che lo prevede, e non vi sia necessità di presentazione della domanda amministrativa per il suo conseguimento, gli interessi e la rivalutazione maturano, a norma dell'art.442 cod. proc. civ. come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, dopo il decorso del termine di 120 giorni computato a partire dalla data stessa di entrata in vigore della nuova legge.

(Fattispecie relativa a riliquidazione della pensione ex art.5, comma decimo, legge 2 agosto 1990 n. 233; la S.C. ha confermato la sentenza di merito, impugnata dall'INPS, che aveva riconosciuto gli interessi e la rivalutazione con decorrenza dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione al diritto ai singoli ratei).

(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 251 del 13.1.1998).

Novità dal centro - n. 4 del 23.2.1998

CASSAZIONE CIVILE

SEZIONI SEMPLICI
 

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile - Rapporto di lavoro a tempo parziale ("part-time") - Minimale retributivo ai fini contributivi - Disciplina anteriore al D.L. n. 726 del 1984 - Proporzionamento all'orario ridotto - Mancanza - Disciplina ex art.5, quinto comma, D.L. 726 del 1984 - Minimale contributivo superiore a quello della prestazione ad orario normale - Questione di legittimità costituzionale ex artt.3, 4, primo comma, e 36 primo comma Cost. - Non manifesta infondatezza".

Non é manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3, commi primo e secondo, all'art. 4, comma primo, e all'art. 36, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale della disciplina degli importi minimi di retribuzione su cui calcolare i contributi per le assicurazioni sociali (e specificamente del combinato disposto degli artt. 20 legge 21 dicembre 1978 n. 843, 14 D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, 1 legge 30 dicembre 1980 n. 895, 1 D.L. 29 luglio 1981 n. 402 convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981 n. 537, 7 D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, 5 comma 5 D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1984 n. 863),

nella parte in cui, con riferimento al lavoro a tempo parziale, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 726/1984 non consentiva di ragguagliare all'orario ridotto i limiti minimi di retribuzione giornaliera,

e nella parte in cui successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 726/1984 (e nella vigenza della originaria formulazione del suo art. 5, quinto comma, poi modificato ad opera dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989 n. 389) prevedeva per ciascuna ora di lavoro prestato a tempo parziale un minimale retributivo penalizzante, pari ad un sesto del minimale giornaliero, con violazione del principio di uguaglianza, evidenziata in particolare dalla differenziata disciplina delle posizioni dei lavoratori espletanti lo stesso orario complessivo di lavoro presso un solo datore di lavoro oppure presso più datori di lavoro, e dalla comparazione con categorie, quali quelle dei lavoratori domestici, per cui era rispettata la proporzionalità tra orario di lavoro e contribuzione; con violazione dell'art. 3, secondo comma, e 4, primo comma, Cost. per la conseguente disincentivazione del ricorso a forme di lavoro a tempo parziale, con violazione dell'art. 36 Cost. per la riduzione della retribuzione goduta dal lavoratore a causa del maggior importo della quota di contributi a suo carico a parità di lavoro. (Corte Cass., Sez. L., Ord. n. 32 del 19.1.1998).
 
 

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità - Presupposti - Utilizzazione di mezzi di trasporto - Aggravamento del rischio generico - Condizioni - Mezzo di trasporto pubblico - Impiego necessario per il tragitto residenza posto di lavoro - Coinvolgimento del lavoratore in incidente stradale - Infortunio indennizzabile - Sussistenza".

L'infortunio "in itinere" é indennizzabile quale infortunio sul lavoro nei limiti in cui tra l'esposizione al rischio della strada ed il lavoro vi sia un rapporto di stretta connessione, per essere il rischio reso indispensabile dalla prestazione lavorativa e non determinato da libera scelta del lavoratore; quindi il rischio generico connesso all'utilizzazione dei mezzi di trasporto può ritenersi aggravato per la connotazione eziologica professionale, ed é coperto dall'assicurazione, quando l'impiego di tali mezzi sia necessario per raggiungere il posto di lavoro.

Ne consegue che, se un lavoratore, per raggiungere il posto di lavoro dalla sua residenza, situata in luogo anche lontano da quello di lavoro, purché nei limiti di una distanza ragionevole, deve fare uso di un mezzo di trasporto pubblico (cioè al mezzo costituente lo strumento normale di mobilità delle persone e comportante il grado minimo di esposizione al rischio della strada), negli stretti limiti in cui esso sia necessario e in particolare attenendosi al percorso ordinario per raggiungere il posto di lavoro, é indennizzabile l'infortunio occorsogli in conseguenza del sinistro stradale che abbia coinvolto tale mezzo di trasporto.

(Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto indennizzabile il gravissimo infortunio che aveva colpito un lavoratore che stava compiendo su un autobus di linea il percorso Agira - Catania - richiedente poco più di un'ora -, al fine specifico di recarsi al lavoro, in orario al riguardo confacente, e attenendosi all'itinerario normale). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 455 del 19.1.1998)

Novità dal centro - n. 5 del 9.3.1998

CASSAZIONE CIVILE

SEZIONI SEMPLICI
 

"PREVIDENZA (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Prescrizione breve triennale ex art. 112 del testo unico - Norme del codice civile sulla prescrizione - Applicabilità - Cause di interruzione diverse dalla proposizione della domanda giudiziale - Efficacia".

L'art. 112, primo comma, del d.p.r. n. 1124 del 1965, che prevede, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la prescrizione triennale relativamente alle prestazioni a favore degli assicurati, dà luogo ad un'ipotesi di vera e propria prescrizione breve, non sottratta alla disciplina generale dettata per la prescrizione dal codice civile poiché una opposta conclusione non trova idonea conferma né in elementi testuali, né nella "ratio" della disposizione, mentre ha una funzione estensiva e non restrittiva la previsione di una speciale causa di interruzione da parte del quarto comma dell'art. 112 (disposizione peraltro inapplicabile a seguito dell'attribuzione all'INAIL della gestione dell'assicurazione anche per il settore agricolo e quindi rappresentante un relitto storico già al momento del suo inserimento nel testo unico del 1965); ne consegue che rispetto a tale prescrizione assumono rilievo interruttivo le varie cause di interruzione della prescrizione previste dal codice civile e non la sola proposizione dell'azione in giudizio. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 516 del 21.1.1998).
 

"PREVIDENZA (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere - Prepensionamento nel settore siderurgico - Estensione a categorie di lavoratori diverse da quelle ex art. 1, secondo comma, legge n. 193 del 1984 - Inammissibilità - Risoluzione del rapporto per dimissioni prima dell'entrata in vigore della legge - Irrilevanza".

In relazione alla disciplina in tema di prepensionamento nel settore siderurgico di cui all'art.1, secondo comma, legge 31 maggio 1984 n. 193, il relativo beneficio dell'aumento dell'anzianità contributiva può spettare solo alle categorie espressamente previste, e cioè ai lavoratori fruenti del trattamento straordinario di integrazione salariale al momento dell'entrata in vigore della legge e ai lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al primo gennaio 1981 (previsione da coordinare con molteplici successive proroghe dei termini), senza che, in contrasto con la discrezionale valutazione del legislatore, si possano assimilare, neanche sul piano delle valutazioni di legittimità costituzionale - come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 456 del 1990 -, alle categorie previste altre categorie di lavoratori, la cui situazione, seppure apparentemente analoga, presenti elementi di rilevante diversità, come specificamente deve ritenersi in riferimento ai soggetti che abbiano presentato le dimissioni volontarie prima dell'entrata in vigore della legge, sia pure mentre fruivano del trattamento di cassa integrazione.

(Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio nei confronti di lavoratrice che si era dimessa volontariamente prima dell'entrata in vigore della normativa speciale, ottenendo il pensionamento di vecchiaia secondo la normativa generale in età compresa tra i cinquantacinque e i sessanta anni). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 593 del 22.1.1998).
 

"PREVIDENZA (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Prestazioni economiche in caso di inabilità - Inabilità permanente - Inabilità indennizzabile - Grado minimo - Inabilità superiore al 10 per cento ma inferiore all'11 per cento - Indennizzabilità - Sussistenza - Arrotondamento all'11 per cento per il computo della rendita - Necessità".

In materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, in relazione all'apparente discordanza tra la parte dell'art.74, secondo comma, del testo unico (d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124), che richiede la riduzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento, per l'indennizzabilità delle inabilità permanenti derivanti sia da infortunio sul lavoro, sia anche da malattia professionale (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1977, che ha dichiarato illegittima la previsione di una soglia superiore per questo secondo tipo di eventi assicurati), e la parte successiva dello stesso comma, che fa riferimento a gradi di inabilità a partire dall'undici per cento, nel dettare, per scaglioni, le modalità di determinazione della rendita spettante all'assicurato, va valorizzato ai fini interpretativi il tenore letterale della prima parte della disposizione e deve, quindi, ritenersi indennizzabile l'inabilità che superi anche di un decimo di punto (o di frazione minore) la percentuale del dieci per cento; correlativamente, la seconda parte del comma va intesa nel senso che tutte le inabilità comprese tra il 10 e l'11 per cento vanno arrotondate a quest'ultima misura ai fini della quantificazione della rendita. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 704 del 24.1.1998).
 

"LAVORO - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Contratto per sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto - Termine fissato "per relationem" (con riferimento alla data di rientro del lavoratore assente) - Legittimità - Mutamento della causale di assenza indicata nel contratto a termine - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa ad assenze per malattia, maternità e ferie".

Nel caso di assunzione a termine ai fini della sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, é legittima la fissazione di un termine determinato con riferimento alla non prefissata data di rientro del lavoratore sostituito (termine "incertus quando"), così come la prosecuzione del rapporto in occasione del mutamento del titolo dell'assenza indicato nel contratto é legittima, e non determina la trasformazione del medesimo a tempo indeterminato, sempreché anche per la nuova causale sia consentita la stipulazione del contratto a termine.

(Nella specie la S.C. ha respinto il motivo di ricorso relativamente al mutamento della causale di assenza da malattia a maternità, mentre ha annullato la sentenza impugnata per non avere preso in considerazione la doglianza dell'appellante relativa alla prosecuzione del contratto a termine anche durante l'assenza per ferie, non legittimante il contratto a termine). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 625 del 23.1.1998).
 

"FAMIGLIA - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - In genere - Casa familiare - Assegnazione - Criterio della convivenza con figlio maggiorenne non autosufficiente - Applicabilità - Prova della non autosufficienza economica del figlio - Onere a carico del richiedente - Esclusione - Fondamento".

L'art. 6, sesto comma della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall' art. 11 della legge n. 74 del 1987, dispone che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale essi convivono oltre la maggiore età. Il genitore che invoca a suo favore il criterio preferenziale previsto dalla legge può limitarsi, dunque, a provare la convivenza con il figlio maggiorenne, perché tale circostanza fa presumere la non autosufficienza economica incolpevole, mentre l'indipendenza economica del figlio maggiorenne o la colpa per il mancato conseguimento di tale indipendenza deve essere provata dal genitore che allega dette circostanze. (Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 565 del 22.1.1998).

Novità dal centro - n. 6 del 23.3.1998

CASSAZIONE CIVILE

SEZIONI SEMPLICI

"Avvocato e Procuratore - Previdenza - Redditi costituenti base di calcolo delle pensioni - Rivalutazione secondo gli indici ISTAT - Modificazione con decreto ministeriale della percentuale di rivalutazione - Efficacia temporale - Redditi prodotti a partire dall'anno successivo - Rilevanza esclusiva".

Nell'ambito della previdenza forense, le variazioni, disposte con decreto ministeriale emanato a norma degli artt. 15 e 13 della legge 20 settembre 1980 n. 576, della percentuale dell'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita secondo cui va effettuata la rivalutazione dei redditi professionali da prendere a base per il calcolo della pensione (e specificamente l'elevazione di tale percentuale da 75 a 100 disposta con D.M. 25 settembre 1990) ha effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data di adozione del provvedimento modificativo, come specificato dall'art. 13, secondo comma, e riguarda solo i redditi prodotti a partire da tale data, deponendo in tal senso la lettera della legge, la logica del sistema (che fa riferimento al bilancio consultivo della Cassa e ad una verifica quadriennale sull'equilibrio della gestione), la vistosa disparità di trattamento che si verificherebbe tra assicurati andati in pensione a brevissima distanza di tempo ove a partire dall'entrata in vigore della nuova percentuale si modificasse il sistema di calcolo della pensione con riferimento a tutti i redditi a tal fine rilevanti (ed anche, con riferimento al D.M. del 25 settembre 1990, il tenore della richiesta motivata di variazione del Consiglio di amministrazione della Cassa e la mancanza di una diversa indicazione nella motivazione del decreto). (Corte Cass., Ssez. L, Sent. n. 1311 del 7.2.1998).

"Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente - Assoggettabilità a licenziamento disciplinare soggetto alla procedura ex art. 7 legge n. 300 del 1970 - Limiti - Distinzione tra soggetti in posizione apicale ("top manager" o "alter ego") e pseudo-dirigenti - Rilevanza - Conseguenza - Applicabilità delle garanzie procedimentali ai secondi e non ai primi.

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Forma - Licenziamento disciplinare dei dirigenti - Procedimento ex art. 7 legge n. 300 del 1970 - Distinzione tra soggetti in posizione apicale ("top manager" o "alter ego") e pseudo-dirigenti - Necessità - Applicabilità delle garanzie procedimentali ai secondi e non ai primi.

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare - Dei dirigenti - Procedimento ex art. 7 legge n. 300 del 1970 - Applicabilità - Limiti - Distinzione tra soggetti in posizione apicale ("top manager o "alter ego") e pseudo-dirigenti - Rilevanza - Conseguenze - Applicabilità delle garanzie procedimentali ai secondi e non ai primi".

Il principio della non applicabilità al rapporto di lavoro dei dirigenti delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 dello statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970) che devono essere osservate anche in occasione dei licenziamenti disciplinari, quali la preventiva contestazione per iscritto degli addebiti e la concessione di un termine a difesa, si riferisce solo al dirigente di azienda industriale che si trovi in posizione apicale nell'ambito dell'impresa e sia muniti di ampio potere gestorio tanto che lo stesso possa essere propriamente definito "alter ego" dell'imprenditore e che nei suoi confronti non sia ipotizzabile una dipendenza gerarchica e la sottoposizione al potere disciplinare dell'imprenditore; la procedura di cui all'art. 7 trova invece applicazione nei confronti del personale della media e bassa dirigenza che sia legalmente ascrivibile alla categoria del personale direttivo (c.d. pseudo-dirigenti o dirigenti meramente convenzionali). (Corte Cass., Sez. L., Sent. n. 1434 dell'11.2.1998).

"Contratti bancari - Deposito bancario - Di denaro - A risparmio - Libretto di deposito a risparmio - In genere - Perfezionamento del contratto - Requisiti - Versamento della somma all'interno dei locali della banca, sottoscrizione da parte del Presidente dell'istituto di credito, e contabilizzazione dell'operazione - Necessità - Esclusione - Fondamento".

In tema di deposito bancario, perché il deposito possa dirsi effettuato "presso" una banca, come richiede l'art. 1834 cod. civ., non é necessario che il versamento della somma di danaro avvenga all'interno dei locali dell'istituto, ma é sufficiente che la sua consegna sia fatta a persona incaricata di riceverla per conto della banca, rendendosi decisivo, per la configurabilità dell'operazione, non il luogo dove la stessa é compiuta, ma la qualità della persona che ha ricevuto materialmente la somma di danaro.

Tale necessità - d'altronde - non potrebbe essere sostenuta neppure con riferimento al secondo comma dello stesso art. 1834 cod. civ., in quanto una tale norma é dettata ad altri fini, e, precisamente, allo scopo di derogare alla regola generale sancita dall'art. 1182, terzo comma, cod. civ. (secondo cui le obbligazioni pecuniarie debbono essere adempiute al domicilio del creditore), e di "localizzare" il rapporto presso la sede della banca presso la quale esso é stato costituito.

Del pari inidonee ad escludere la regolarità dell'operazione e la sua riferibilità alla Banca si rendono l'assenza della sottoscrizione del Presidente (non essendo tale requisito richiesto dall'art. 1835 cod. civ., o da altra norma di legge, ma da mere consuetudini operative delle banche, prive, in quanto tali, di efficacia vincolante nei confronti di terzi), o la mancata contabilizzazione dell'operazione (dal momento che tale omissione comporta la violazione di disposizioni riguardanti il funzionamento dell'impresa bancaria e non la disciplina dei rapporti da essa instaurati con i terzi). (Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 1224 del 6.2.1998).

Novità dal centro - n.7 del 6.4.1998

CASSAZIONE CIVILE
 

Sezioni Unite

"Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere - Immobile adibito ad attività caratterizzata tipicamente da contatti con il pubblico - Negazione del diritto all'indennità sulla base della mancata prova di tali contatti - Valorizzazione a tal fine di circostanze non significative (quali l'assenza di segni esterni idonei a localizzare la sede dell'attività) - Inammissibilità - Prova presuntiva di tali contatti - Ammissibilità - Condizioni".

Nel caso di immobile dato in locazione per essere destinato ad un'attività che secondo le sue modalità tipiche comporta contatto diretto con il pubblico (come quella di intermediazione immobiliare se rivolta a soddisfare le esigenze non di singoli soggetti direttamente contattati o di singoli altri operatori economici, ma della indistinta generalità degli interessati, raggiunti attraverso la diffusione di messaggi tipici per tale genere di attività, come inserzioni sui giornali, cartelli affissi all'esterno degli immobili da vendere, manifesti etc., pur nella mancata segnalazione della presenza, nell'immobile locato, della sede dell'azienda), qualora il locatore convenuto per il pagamento dell'indennità di avviamento non neghi l'effettivo svolgimento, nell'immobile, dell'attività contrattualmente prevista, la domanda del conduttore non può essere respinta sul rilievo della mancanza di prova del contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, per non essere stata dimostrata l'utilizzazione dei locali come fonte di procacciamento di clienti, non risultando apposti all'esterno dei locali stessi i consueti elementi di attrazione per il pubblico (quali insegne, vetrine etc), trattandosi di circostanze di per sé non significative, che non possono costituire impedimento ad una prova per presunzioni della sussistenza di tali contatti, tratta, secondo un criterio di normalità, ed in assenza di contrari elementi di giudizio, dalla circostanza che essi sono connaturati ad una attività della quale é certo l'avvenuto svolgimento. (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 2646 del 10.3.1998).
 

Sezioni Semplici

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento - Lavoratori migranti - Disciplina comunitaria - Pagamento a residente in Italia di pensione estera tramite l'INPS - Decesso del pensionato - Ratei maturati e insoluti - Disciplina - Accreditamento all'INPS - Efficacia liberatoria per la istituzione estera - Art.90 R.D. n. 1422 del 1924 - Applicabilità - Conseguenze - Diritto dei congiunti o eredi al pagamento da parte dell'INPS - Sussistenza".

Nel quadro della disciplina dei regimi di sicurezza sociale a favore dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità europea, in caso di pagamento a lavoratore residente in Italia di pensione dovuta da parte di istituzione di altro paese della Comunità secondo la procedura prevista dagli artt.53 e seguenti del regolamento CEE n. 574/72 (procedura applicabile in difetto di diversi accordi tra gli Stati o le autorità competenti), il versamento effettuato dall'istituzione debitrice su apposito conto dell'istituzione del luogo di residenza del beneficiario incaricata del pagamento a quest'ultimo ha efficacia liberatoria per la prima (art. 55), mentre ai pagamenti al beneficiario si applicano le modalità previste dalla normativa vigente per l'organismo locale pagatore (art. 56, punto 1).

Ne consegue che, in caso di morte del pensionato, i congiunti o gli eredi aventi titolo ai ratei già maturati a norma dell'art. 90 del R.D. n. 1422 del 1924 hanno diritto al pagamento degli stessi da parte dell'INPS, a cui l'istituzione estera abbia versato le relative somme, mentre nessun argomento in senso contrario può trarsi dalle disposizioni del citato regolamento comunitario (art. 56, punti 2 e 3) che regolano l'avviso che l'ente designato per il pagamento deve dare della conseguita notizia della morte del pensionato o di altre circostanze che giustifichino la sospensione o la soppressione dei pagamenti. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 1582 del 14.2.1998).
 

"Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile - Agenti di commercio - Contributi pensionistici - Minimo contributivo annuale - Conseguente conguaglio contributivo a carico del preponente - Presupposti - Maturazione da parte dell'agente di qualche compenso nell'anno - Necessità - Retribuzione fissa a favore dell'agente - Insussistenza. Agenzia (contratto di) - Diritti dell'agente - Provvigione - In genere".

In materia di contribuzione pensionistica a favore degli agenti di commercio, la norma dell'art.6, primo comma, della L. 2 febbraio 1973 n. 12, che, nel caso di mancata maturazione a favore dell'agente di compensi dell'ammontare annuo corrispondente al contributo minimo di legge, prevede il versamento, a totale carico del preponente, della "differenza tra il minimale e l'entità dei contributi maturati", presuppone la maturazione di un diritto, sia pur minimo, dell'agente a compensi provvigionali, cioè collegati al compimento di affari o alla conclusione di contratti (essendo esclusa nel rapporto di agenzia la previsione di una retribuzione fissa, svincolata dal rapporto con la quantità e l'ammontare degli affari. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 1737 del 19.2.1998).