Sezioni Semplici
"Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Del rapporto a tempo indeterminato - Clausola contrattuale collettiva (illegittima) prevedente la estinzione del rapporto al conseguimento di una determinata anzianità contributiva - Comunicazione da parte del datore di lavoro a fini ricognitivi della intervenuta cessazione del rapporto - Qualificabilità come licenziamento - Esclusione - Art. 18 legge n. 300/1970 - Inapplicabilità - Regole comuni della responsabilità contrattuale - Operatività - Fattispecie relativa al rapporto di lavoro con l'Ente poste italiane.
In presenza di una clausola contrattuale collettiva prevedente l'estinzione automatica del rapporto di lavoro al conseguimento da parte del lavoratore di una determinata anzianità contributiva, non può attribuirsi il valore di un atto di licenziamento, illegittimo in ragione della nullità di detta clausola, alla comunicazione con cui il datore di lavoro non abbia manifestato al lavoratore la volontà di risolvere il rapporto, ma si sia limitato a richiamare, a fini ricognitivi, la presunta cessazione del rapporto determinata dalla clausola contrattuale collettiva; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina giuridica del licenziamento illegittimo di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo novellato dalla legge n. 108 del 1990, e l'operatività invece delle regole comuni della responsabilità contrattuale. (Fattispecie relativa alle previsione della contrattazione collettiva per i dipendenti dell'Ente poste italiane) (Corte Cass., Sez. L, n. 14882 del 17.11.2000)."Previdenza (Assicurazioni sociali) - (Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Revisione delle rendite - Malattie professionali - Termine di complessivi quindici anni in materia di revisione "ex" art. 137 d.P.R. n. 1124/1965 - Funzione - Determinazione del periodo di rilevanza delle modificazioni - Valenza anche come termine di decadenza - Esclusione - Termine di un anno "ex" art. 137 u.c. per la proposizione della domanda di revisione - Funzione - Revisione ad iniziativa dell'INAIL - Applicabilità dello stesso termine".
Il termine, per complessivi quindici anni, per la revisione della rendita per inabilità conseguente a malattia professionale, previsto dall'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (secondo il quale l'ultima revisione può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita), ha natura sostanziale e non comprende implicitamente alcun termine di decadenza; pertanto il decorso del quindicennio dalla data di costituzione della rendita non preclude la revisione ad iniziativa dell'INAIL per miglioramento delle condizioni dell'assicurato, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto quindicennio. Tuttavia, il consolidamento dell'inabilità, che, con presunzione assoluta, si verifica ove l'assicurato non abbia domandato la revisione entro un anno dalla scadenza del suddetto termine di quindici anni, a norma dell'art. 137, ultimo comma, del citato testo unico, si realizza anche nel caso in cui l'Istituto, nello stesso termine di un anno - da ritenersi applicabile anche ad esso, in base ad un'interpretazione rispettosa del principio costituzionale di uguaglianza -, non abbia attivato il procedimento di revisione dell'inabilità. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 14941 del 18.11.2000)."Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Giusta causa - Nozione legale - Specificazioni in sede interpretativa - Rilevanza nel giudizio di cassazione quali norme di diritto - Sussistenza - Accertamento dei fatti e della loro concreta idoneità a costituire giusta causa - Giudizio di fatto - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere - Giusta causa - Nozione legale - Specificazioni in sede interpretativa - Rilevanza nel giudizio di cassazione quali norme di diritto - Sussistenza - Accertamento dei fatti e della loro concreta idoneità a costituire giusta causa - Giudizio di fatto - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Limiti".
La giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 15004 del 21.11.2000).Sezioni Unite
"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere - Privatizzazione del pubblico impiego - Trasferimento al giudice ordinario delle relative controversie - Disciplina transitoria - Criteri interpretativi - Rivendicazione di superiore inquadramento con pretese retributive a cavallo della data del 30 giugno 1998 - Conseguente ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario".
Il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione della norma transitoria dell'art. 45, comma diciassettesimo, D.Lgs. n. 80 del 1998, circa il passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di pubblico impiego privatizzati, va dato particolare rilievo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia, comporta che, nel caso in cui il lavoratore, sul presupposto dell'affermazione del proprio diritto ad un determinato inquadramento, riferisca le proprie pretese retributive e contributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 - indicata dalla disposizione citata -, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali.(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 1323 del 21.12.2000).Sezioni Semplici
"Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Dispositivo (lettura del) - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa - Collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Insussistenza - Errore materiale del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Impugnazione basata sul contrasto tra dispositivo e motivazione - Inammissibilità.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Correzione - Rito del lavoro".
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata (salvo che non si configuri un caso di inesistenza della sentenza). Tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso é configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, é consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nella specie sussisteva una divergenza relativamente alla data di decorrenza del riconosciuto pensionamento di invalidità, e la data indicata nella motivazione era quella coerente con le risultanze della consulenza tecnica posta a base dell'accertamento giudiziale).(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 300 dell'11.1.2001).Sezioni Unite
"Corte dei conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere - Limiti esterni della giurisdizione contabile - Verifica della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici - Ammissibilità - Sindacato sull'articolazione concreta e minuta delle iniziative - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa alla partecipazione di giornalisti italiani ad una iniziativa di promozione economica all'estero organizzata da un ente locale.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte dei Conti - Limiti esterni della giurisdizione contabile - Verifica della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici - Ammissibilità - Sindacato sull'articolazione concreta e minuta delle iniziative - Inammissibilità- Limiti - Fattispecie relativa alla partecipazione di giornalisti italiani ad una iniziativa di promozione economica all'estero organizzata da un ente locale".
La Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico; ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità (art. 1, comma primo, legge n. 20 del 1994, nel testo di cui all'art. 3 D.L. n. 543 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 639 del 1996), e può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico amministratore solo nell'ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini. (Fattispecie relativa alla spesa sostenuta dal Comune di Milano ai fini della presenza anche di alcuni giornalisti italiani ad una mostra sul disegno industriale italiano organizzata nel 1983 in Cina, nella città di Shanghai, nell'ambito di un patto di gemellaggio; la S.C. ha in particolare ritenuto controvertibili e inerenti al merito delle scelte amministrative i rilievi della sentenza impugnata - annullata senza rinvio - circa la non riconducibilità della partecipazione di detti giornalisti ai fini perseguibili dall'ente pubblico, se si considera l'esigenza di pubblicizzare l'iniziativa anche nel territorio nazionale e, segnatamente, nel mondo industriale e commerciale milanese).(Corte di Cass., Sez. U, Sent. n. 33 del 29.1.2001).Sezioni Semplici
"Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate competenza - Sezioni specializzate agrarie - Istituzione - "Ratio" - Attribuzioni - Questioni di competenza - Configurabilità anche rispetto al locale tribunale - Fattispecie".
In base alla "ratio" fondativa del giudice specializzato agrario, come desumibile dalla normativa in materia anche non più vigente - "ratio consistente nella considerazione sempre attribuita dal legislatore alle specifiche cognizioni tecniche della sezione specializzata agraria, che é integrata da componenti non togati forniti di specifica qualificazione tecnica nella materia -, dall'attribuzione alle sezioni specializzate agrarie (nuovamente costituite presso i tribunali e le corti d'appello in base alla legge 2 marzo 1963 n. 320) di "tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione di contratti associativi in affitto" deriva che si é in presenza di questioni qualificabili come di competenza e non di mero rito anche quando si discute se della causa debba conoscere il tribunale (non importa se con il rito ordinario o con quello del lavoro) oppure la relativa sezione specializzata agraria, benché quest'ultima non risulti specificamente menzionata nell'art. 1 dell'ordinamento giudiziario (30 gennaio 1941 n. 12). (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio richiesto dal Pretore di Latina con ordinanza del maggio 1991 in relazione a causa rimessagli dalla sezione specializzata agraria del locale Tribunale).(Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 736 del 19.1.2001)."Notariato - Disciplina (Sanzioni disciplinari) dei notai - Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - In genere - Divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge - Ambito del divieto - Vizi comportanti nullità assoluta dell'atto - Fattispecie".
In tema di responsabilità disciplinare dei notai il divieto imposto dall'art. 28, comma primo, n. 1, della legge 16 febbraio 1913 n. 89 di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto ovvero la stessa nullità relativa. Pertanto, incorre nella violazione disciplinare di cui all'art. 28 citato il notaio che abbia ricevuto un atto di compravendita privo della dichiarazione prevista a pena di nullità dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, articolo 3, comma tredicesimo ter (dichiarazione dell'alienante di avere ottemperato agli obblighi fiscali).(Corte Cass., Sez. 3, Sent. n.1394 dell'1.2.2001).Sezioni Semplici
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - In genere - Insolvenza del datore di lavoro - Tutela dei dipendenti ex D.Lgs. n. 80 del 1992 - Pagamento della retribuzione non percepita negli ultimi tre mesi da parte del Fondo di garanzia - Massimale correlato a tre mensilità dell'integrazione salariale - Quote di retribuzione ricevute in acconto - Computo globale ai fini del superamento del massimale - Dubbi di difformità rispetto alla Direttiva comunitaria n. 987 del 1980 - Sussistenza - "Fine sociale" perseguito dalla norma comunitaria - Significato ed estensione - Interpretazione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Necessità".
In materia di tutela dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro, assicurata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 in attuazione della Direttiva comunitaria 20 ottobre 1980 n. 987, e con riferimento alla garanzia del pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto, nei limiti del massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo, secondo cui "il pagamento non é cumulabile fino a concorrenza degli importi massimi con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco degli ultimi tre mesi del rapporto", se interpretata nel senso che il Fondo di garanzia é tenuto al pagamento della somma che eventualmente residua dopo la sottrazione dal massimale degli acconti sulle retribuzioni effettivamente percepiti, consente di sacrificare una parte del credito per quei lavoratori che, essendo l'ammontare della loro retribuzione superiore al massimale, abbiano ricevuto negli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo anticipi di importo pari o superiore al suddetto massimale; riguardo a tale eventualità, la disposizione suscita dubbi di difformità rispetto all'art. 4, terzo comma, della citata Direttiva comunitaria, relativamente alla parte in cui quest'ultima prevede che gli Stati membri, per evitare di travalicare il fine sociale della direttiva stessa, possono fissare un massimale inerente al pagamento dei crediti dei lavoratori subordinati non soddisfatti e relativi agli ultimi tre mesi, sussistendo dubbi interpretativi - dei quali é obbligatorio investire la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ex art. 150, ultimo comma, legge 14 ottobre 1957 n. 1203 - circa la effettiva estensione che la normativa comunitaria intende assegnare al concetto di "fine sociale" e, in particolare, se la stessa intenda tutelare il diritto di credito "reale" del lavoratore (pur nell'ambito del periodo temporale prefissato e delle esigenze di bilancio degli Stati) o se, invece, intenda garantire a tutti i lavoratori una quota massima di soddisfazione del credito, a prescindere dall'importo effettivo dello stesso. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 38 del 18.1.2001).Arbitrato - Competenza - In genere - Arbitrato rituale - Appartenenza di una controversia alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri - Accertamento - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Regolamento di competenza - Inammissibilità. Competenza civile - Determinazione della competenza - Criterio
Posto che anche nell'arbitrato rituale la pronuncia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale patto di rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri (i quali, non svolgendo una forma sostitutiva della giurisdizione, non sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato) costituisce una questione, non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che, rispetto a siffatta questione, é inammissibile l'istanza di regolamento (necessario o facoltativo) di riferimento alle questioni di competenza riconducibili al paradigma di cui all'art. 38 cod. proc. civ.. (Corte Cass., Sez. 1, Sent. n. 1403 dell'1.2.2001).Sezioni Semplici "Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni) - Cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario - Giudicato relativo alla spettanza dell'assegno divorzile - Portata - Conseguenze - Sopravvenienza di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - Incidenza - Esclusione. Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere - Matrimonio concordatario - Giudicato relativo alla spettanza dell'assegno divorzile - Portata - Conseguenze - Sopravvenienza di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - Incidenza - Esclusione".
Una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell'assegno di divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. (Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 4202 del 23.3.2001).Sezioni Unite
"Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere - Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali - Rifiuto di assegnazione dell'iscritto all'ente territoriale nominante - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Limiti temporali".
Il rifiuto da parte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali di assegnare un iscritto all'ente territoriale che lo abbia nominato é atto inerente all'attribuzione di funzioni nell'ambito di un rapporto d'impiego pubblico con l'Agenzia medesima e, quindi, ove posteriore al 30 giugno 1998, é impugnabile davanti al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 29 e 45 del D.Lgs. n. 80 del 1998. (Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 205 del 14.5.2001).Sezioni Semplici
"Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - In genere - Azione di risarcimento danni - Sentenze di primo grado emesse a mente dell'art. 5 bis legge 39/77 e legge 990/69 anteriormente all'entrata in vigore della modifica al cod. proc. civ. di cui alla legge 353/90 - Provvisoria esecuzione - Limiti - Nei confronti del solo assicuratore".
Poiché a mente della disposizione dell'art. 5 bis del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado emesse a norma di tale legge e della legge 24 dicembre 1969 n. 990 nei giudizi di risarcimento del danno da incidente stradale, riguarda la sola ipotesi di condanna pronunciata contro l'assicuratore convenuto con l'azione diretta e non anche quella di condanna del responsabile del danno, sino all'entrata in vigore della novella al cod. proc. civ. di cui alla legge 353/90, la pronunzia nei confronti di quest'ultimo era provvisoriamente esecutiva solo se espressamente dichiarata tale ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ.. (Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 5827 del 19.4.2001)."Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Scissione di società - Scissione totalitaria - Successione a titolo universale a favore delle nuove società - Configurabilità - Conseguenze in materia di competenza per territorio nel rito del lavoro - Lavoratore cessato prima della scissione - Foro della dipendenza - Applicabilità nei confronti della società incorporante il settore aziendale relativo al cessato rapporto di lavoro - Condizioni. Società - Trasformazione - In genere".
In caso di scissione totalitaria di una società per azioni a norma dell'art. 2504 - "septies" cod. civ., con contestuale costituzione di una pluralità di società, si verifica una successione a titolo universale tra la società oggetto di scissione - che si estingue senza prima passare attraverso la fase di liquidazione -, e le nuove società, con frazionamento tra queste ultime del patrimonio della società scissa e dei relativi rapporti. Ne consegue che il lavoratore che abbia cessato di lavorare alle dipendenze della società poi scissa, prima della sua estinzione, nell'instaurare una controversia di lavoro nei confronti della società di nuova costituzione che abbia acquisito il settore aziendale presso cui lavorava, può convenire la stessa, in applicazione dell'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., davanti al foro della dipendenza a cui egli era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che sia passata nell'ambito dell'organizzazione di detta nuova società; infatti, nel quadro del fenomeno successorio che caratterizza la scissione societaria, alla nuova società si trasferisce anche la situazione di fatto e diritto rilevante ai fini della competenza processuale, né in senso contrario si puo' richiamare il disposto dell'art. 413, terzo comma, anche perché il trasferimento di azienda cui fa riferimento questa disposizione consiste nella dislocazione territoriale della sede dell'azienda, e non nel trasferimento di un complesso aziendale da un soggetto a un altro. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6143 del 27.4.2001).Sezioni Semplici
"Stampa - Giornalista - Rapporto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato) - Configurabilità - Elementi qualificanti - Fattispecie relativa all'integrazione della figura del collaboratore fisso".
Per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica, in cui l'elemento della subordinazione risulta attenuato, prevalendo quello della collaborazione, sono aspetti qualificanti (in particolare ai fini, come nella specie, dell'integrazione della figura del collaboratore fisso di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del settore) la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando in contrario né la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, né l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, né la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6727 del 16.5.2001)."Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere - Licenziamento - Prova - Onere gravante sul lavoratore - Dimostrazione della cessazione delle prestazioni o del rifiuto o mancata accettazione delle medesime (cosiddetto estromissione dal rapporto) - Sufficienza - Esclusione - Valutazione di tali circostanze - Necessità - Carenza di prova del licenziamento - Sufficienza ai fini della prova delle dimissioni o della risoluzione consensuale - Esclusione - Permanenza del rapporto di lavoro - Configurabilità - Conseguenze in merito alle domande proposte nel giudizio di impugnazione del licenziamento".
Nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, ai fini della prova di quest'ultimo - il cui onere grava sul lavoratore, non può ritenersi sufficiente la prova della cessazione di fatto delle prestazioni lavorative o, di per se stesse, di circostanze quali il rifiuto o la mancata accettazione delle prestazioni da parte del datore di lavoro, ferma restando la necessità della adeguata valutazione della incidenza sostanziale o probatoria di queste circostanze, sotto il profilo dell'integrazione di un licenziamento per fatti concludenti o della prova della sussistenza di un precedente atto risolutivo del datore di lavoro. La mancata prova del licenziamento, peraltro, non comporta di per sé l'accoglibilità della tesi - eventualmente sostenuta dal datore di lavoro - della sussistenza delle dimissioni del lavoratore o di una risoluzione consensuale, e, ove manchi la prova adeguata anche di tali altri atti estintivi, deve darsi rilievo agli effetti della perdurante sussistenza del rapporto di lavoro, per quanto di ragione (in relazione anche al principio della non maturazione del diritto alla retribuzione in difetto di prestazioni lavorative, salvi gli effetti della eventuale "mora credendi" del datore di lavoro rispetto alle stesse), tenuto presente anche che, quando é chiesta la tutela (cosiddetto reale) di cui all'art. 18 legge n. 300 del 1970 o all'art. 2 della legge n. 604 del 1966, l'impugnativa del licenziamento comprende la richiesta di accertamento di inesistenza di una valida estinzione del rapporto di lavoro, della vigenza del medesimo e di condanna del datore di lavoro alla sua esecuzione e al pagamento di quanto dovuto per il periodo di mancata attuazione. (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 6727 del 16.5.2001)Sezioni Semplici "Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione non negoziale - Per destinazione del padre di famiglia - Servitù apparente e discontinua - Costituzione in epoca anteriore al vigente codice civile - Esclusione - Acquisto mediante titolo - Necessità".
Quando il momento costitutivo di una servitù prediale apparente e discontinua risale ad epoca precedente alla vigenza dell'attuale codice civile (nella specie, servitù di passaggio pretesamente costituita nel 1924), detta servitù deve essere necessariamente stabilita mediante un titolo, ai sensi dell'art. 630 del codice civile del 1865, non prevedendo detta norma la costituzione delle servitù continue non apparenti e di quelle discontinue, siano o non siano apparenti, mediante usucapione o per destinazione del padre di famiglia. (Corte Cass., Sez. II, Sent. n. 7911 del 12.6.2001)."Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - In genere - lavoratori stranieri (extracomunitari) - Scadenza del permesso di lavoro o di soggiorno - Divieto per il datore di lavoro di "occupare" il lavoratore - Conseguenze - Impossibilità della prestazione di lavoro - Sospensione di ogni effetto giuridico ed economico del rapporto - Configurabilità - Risoluzione di diritto - Insussistenza - Disciplina in ordine al giustificato motivo di licenziamento - Applicabilità".
La scadenza del permesso di lavoro o di soggiorno determina l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (o una situazione alla stessa assimilabile), in relazione al divieto per il datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari sprovvisti di autorizzazione al lavoro (art. 12, comma secondo, legge 30 dicembre 1986 n. 943), oppure privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma decimo, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286), divieto che non osta alla mera pendenza del rapporto di lavoro, ma ne preclude l'esecuzione. Detta impossibilità, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza per altri casi di impossibilità della prestazione lavorativa, non determina la risoluzione di diritto del rapporto, ma la sua sospensione ad ogni effetto economico e giuridico, e può costituire giustificato motivo di licenziamento ex art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604 (restando escluso il diritto alla retribuzione durante il periodo di preavviso, nel perdurare della mancata prestazione). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9407 dell'11.7.2001)."Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Lavoratori stranieri (extracomunitari) - Disciplina relativa ai contratti a termine - Applicabilità - Forma scritta - Surrogabilità da atti relativi al rilascio dei permessi di lavoro o soggiorno - Esclusione".
La disciplina relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato trova piena applicazione anche nei confronti dei lavoratori stranieri e il requisito della fissazione del termine con atto scritto non può essere surrogato dagli atti dell'autorità amministrativa relativi al rilascio dei permessi di lavoro o di soggiorno (anche in caso di permessi per lavoro stagionale). (Corte Cass., Sez. L, Sent. n. 9407 dell'11.7.2001)."Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Procedimenti concorsuali a carico dell'assicuratore (Effetti) - Sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa - Impresa cessionaria del portafoglio - Pagamento degli indennizzi in relazione a sinistri successivi alla pubblicazione del decreto di liquidazione - Polizze relative - Precedente riscossione da parte della società divenuta insolvente dei relativi premi o frazioni di essi - Diritto di rivalsa nei confronti del Fondo di garanzia delle vittime della strada - Sussistenza - Conseguente diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti della società in Lca - Sussistenza - Fondamento".
In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa a norma del D.L. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, la quale abbia pagato indennizzi, in quanto soggetta all'obbligo di anticipazione nei limiti del massimale di polizza in relazione anche a sinistri verificatisi dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione e riguardanti polizze per le quali l'impresa assicuratrice, poi divenuta insolvente, abbia già riscosso i premi, non avendo percepito i relativi premi, ha diritto di rivalsa verso il Fondo di garanzia delle vittime della strada per le somme stabilite per legge, altrimenti resterebbe depauperata senza causa (con conseguente indebito arricchimento dell'impresa in liquidazione). Quest'ultimo, poi, provvedendo a tenere indenne l'impresa cessionaria di quanto corrisposto agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 576 del 1978, a sua volta assume un debito non proprio ed ha, quindi, diritto di rivalsa verso la liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della stessa ex art. 29 legge n. 990 del 1969 e, più in generale, ex art. 1203, n. 3, cod. civ.. (Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 10489 dell'1.8.2001)."Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Invalidi civili - Requisito reddituale - Prova - Mediante autocertificazione - Ammissibilità - Base normativa - Estremi - Condizioni - Produzione della dichiarazione di autocertificazione già nel procedimento amministrativo - Necessità - Valutabilità di tale prova da parte del giudice ex art. 116, primo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Autocertificazione prodotta direttamente nel giudizio - Valutabilità quale mero indizio.
Prova civile - In genere - Autocertificazioni - Valore probatorio nel giudizio - Presupposti - Invalidi civili - Requisito reddituale - Prova - Mediante autocertificazione - Ammissibilità - Base normativa - Estremi - Condizioni - Produzione della dichiarazione di autocertificazione già nel procedimento amministrativo - Necessità - Valutabilità di tale prova da parte del giudice ex art. 116, primo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Autocertificazione prodotta direttamente nel giudizio - Valutabilità quale mero indizio".
I requisiti reddituali per il riconoscimento delle prestazioni a favore degli invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971 n. 118, possono essere provati in sede amministrativa con autocertificazione dell'interessato, a norma prima dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e, successivamente, dell'art. 1, comma primo, lett. b), del d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403 (ora sostituito dall'art. 46, comma primo, lett. o), del testo univo di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445), e l'atto di autocertificazione - se non contrastato dalle risultanze certificative acquisite dalla pubblica amministrazione - ha l'efficacia di una prova valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a norma, a norma dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., anche nell'eventuale successivo giudizio, se concorre l'essenziale condizione della sua produzione già nell'ambito del procedimento amministrativo, salva, in caso di produzione direttamente in giudizio della dichiarazione di autocertificazione, la valutabilità della stessa con mero elemento indiziario, a norma dell'art. 2729 cod. civ., in concorso con altri indizi o elementi di prova (compresi quelli eventualmente acquisiti d'ufficio). ( Corte Cass., Sez. L., Sent. n. 11031 del 10.8.2001 )