Tra parentesi [quadre] le note ed i richiami alle stesse.
Legge 24-12-1969, n. 990 Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile.
L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto [1].
L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente [2].
[Note:]
1 Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 e successivamente dall'art. 27, L. 19 febbraio 1992, n. 142.
2 Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.
Art. 1-bis [1]
1. L'assicurazione stipulata ai sensi dell'art. 1 copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
[Note:]
1 Articolo inserito dall'art. 29, L. 19 febbraio 1992, n. 142.
Art. 2
I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.
[1].
Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'art. 1.
[Note:]
1 Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.
Art. 3
Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della presente legge.
L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
Art. 4 [1]
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefìci derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefìci derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'art. 2054, terzo comma, del codice civile;
b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
[Note:]
1 Articolo sostituito dall'art. 28, L. 19 febbraio 1992, n. 142.
Art. 5 [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato, a decorrere dal 15 ottobre 1993, dall'art. 237, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 130, lettera a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 6 [1]
1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione è assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che:
a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato internazionale;
b) sia riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto.
3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 è assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le modalità stabilite con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi.
4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresì assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:
a) da uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunità economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto;
b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunità economica europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.
5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati dai commi precedenti:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge.
9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'art. 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'art. 313 del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.
[Note:]
1 Articolo modificato dall'art. 1, comma 5, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 e successivamente sostituito dall'art. 1, L. 7 agosto 1990, n. 242.
Art. 7
L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
L'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.
Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall'art. 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento della tassa di circolazione.
Il regolamento di esecuzione stabilirà le modalità per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonché le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
Il conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'art. 33 della presente legge.
Art. 8
Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o il natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato relativo al veicolo o natante stesso.
Il regolamento stabilirà le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 9
Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori a quelle stabilite nella tabella A allegata alla presente legge. [1]
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, potranno, quando se ne ravvisi la necessità, essere variate le somme di cui alla predetta tabella A allegata, tenuto conto delle risultanze dell'assicurazione obbligatoria, nonché dell'indice generale dei prezzi di mercato o di quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica.
[Note:]
1 Per le somme, applicabili dal decorrere dal 1° maggio 1993, dei minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, stabiliti per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, vedi l'art. unico, D.P.R. 19 aprile 1993.
Capo II
DELL'ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 10 [1]
1. L'assicurazione obbligatoria può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che di libertà di prestazione di servizi, la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.
[Note:]
1 Articolo sostituito dall'art. 126, comma 1, lettera a), D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Art. 11 [1]
1. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate.
1–bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata. [2]
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, l'impresa stessa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nello stesso comma 2.
[Note:]
1 Articolo sostituito dall'art. 1, comma 6, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 e successivamente dall'art. 126, comma 1, lettera b), D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
2 Comma inserito dall'art. 25, comma 1, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
Art. 11-bis [1]
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento [2], sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo. [3]
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni.
[Note:]
1 Articolo inserito dall'art. 126, comma 1, lettera c), D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
2 Aliquota elevata al 10,5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'art. 38, comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
3 A norma dell'art. 38, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449, il contributo di cui al presente comma non é più dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1999, per il differimento di tale termine vedi, l'art. 45, comma 11, L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'art. 27, comma 13, L. 23 dicembre 1999.
Art. 12 [1]
1. Per le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che potranno essere individuate con provvedimento dell'ISVAP, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato ad risarcimento del danno.
2. L'ISVAP procede all'individuazione delle categorie di veicoli di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di prevenzione.
2–bis. [2]
[Note:]
1 Articolo sostituito dall'art. 126, comma 1, lettera d), D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
2 Comma inserito dall'art. 2, comma 4, D.L. 28 marzo 2000, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2000, n. 137 e successivamente abrogato dall'art. 19, comma 3, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
Art. 12-bis [1]
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica. [2]
2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero territorio nazionale.
3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante siti Internet che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare. [2]
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza
5. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata.
[Note:]
1 Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 5 marzo 2001, n. 57 e successivamente sostituito dall'art. 22, comma 1, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
2 A norma dell'art. 22, comma 3, L. 12 dicembre 2002, n. 273, all'adempimento dell'obblighi di cui al presente comma si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima L. 273/2002.
Art. 12-ter [1]
1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato nonché al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiganato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo [2].
[Note:]
1 Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 5 marzo 2001, n. 57.
2 A norma dell'art. 3, comma 2, L. 5 marzo 2001, n. 57, il decreto di cui al presente comma è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. 57/2001.
Art. 12-quater [1]
1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascun illecito.
2. È fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.
3. L'assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi [2].
[Note:]
1 Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 5 marzo 2001, n. 57.
2 Per la sanzione applicabile in caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 2, L. 5 marzo 2001, n. 57.
Art. 13
Il regolamento di esecuzione potrà stabilire criteri per il controllo della congruità della riserva per sinistri avvenuti e non ancora liquidati alla fine dell'esercizio, che le imprese debbono costituire per le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.
Art. 14
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla valutazione e approvazione delle tariffe premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dall'art. 11, sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli.
Ai fini di tale rilevazione, una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta viene immessa in un conto consortile, da tenersi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto comune delle imprese stesse, secondo i criteri e con gli effetti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione. L'istituto nazionale delle assicurazioni, al termine di ogni esercizio, comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati desumibili dalla gestione del conto consortile, che possono essere utilizzati per gli scopi di cui al primo comma.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto, entro il 30 novembre di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento una dettagliata relazione in base ai dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità della pubblicazione sono stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato [1].
[Note:]
1 Comma aggiunto dall'art. 1, comma 7, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.
Art. 15 [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 126, comma 1, lettera e), D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Art. 16 [1]
1. L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata quando le imprese:
a) rifiutino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto dall'art. 11;
b) omettano o ritardino l'adempimento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31.
[Note:]
1 Articolo sostituito dall'art. 126, comma 1, lettera f), D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Art. 17
[1]
[1]
Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri possono agire, ai sensi dell'art. 18, comma primo, nei confronti dell'impresa assicuratrice cedente, mentre questa è tenuta, se richiesta, a curare per conto dell'impresa subentrante la rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza.
[1]
[1]
[1]
[Note:]
1 Comma abrogato dall'art. 126, comma 1, lettera g), D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Capo III
DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 18
Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
Per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione [1].