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Tra parentesi [quadre] le note ed i richiami alle stesse.

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n.216

Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento

in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,

che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in

materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato

B;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela

della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e

dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato

con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le

pari opportunita', di concerto con il Ministro degli affari esteri,

con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e

delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:


 Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione

della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla

religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'eta' e

dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le

condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinche' tali

fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga

conto anche del diverso impatto che le stesse forme di

discriminazione possono avere su donne e uomini.


 Art. 2.

Nozione di discriminazione

1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto

dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parita' di

trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta

o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali,

degli handicap, dell'eta' o dell'orientamento sessuale. Tale

principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione

diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni

personali, per handicap, per eta' o per orientamento sessuale, una

persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o

sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un

criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento

apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una

determinata religione o ideologia di altra natura, le persone

portatrici di handicap, le persone di una particolare eta' o di un

orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio

rispetto ad altre persone.

2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato

con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del

comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,

posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo

scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare

un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle

convinzioni personali, dell'handicap, dell'eta' o dell'orientamento

sessuale e' considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.


 Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di

religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di

orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore

pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale

secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento

alle seguenti aree:

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che

dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di

assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti

di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione

professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale,

inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di

lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni

professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le

disposizioni vigenti in materia di:

a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione,

all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e

degli apolidi nel territorio dello Stato;

b) sicurezza e protezione sociale;

c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione

dei reati e tutela della salute;

d) stato civile e prestazioni che ne derivano;

e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,

nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di

impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi

dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a

caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali,

all'handicap, all'eta' o all'orientamento sessuale di una persona,

qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o per il contesto in

cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che

costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello

svolgimento dell'attivita' medesima. Parimenti, non costituisce atto

di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove

esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneita' allo svolgimento delle

funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o

di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.

4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono

accertamenti di idoneita' al lavoro per quanto riguarda la necessita'

di una idoneita' ad uno specifico lavoro e le disposizioni che

prevedono la possibilita' di trattamenti differenziati in merito agli

adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con

persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e

dalle legittime finalita' di politica del lavoro, di mercato del

lavoro e di formazione professionale.

5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo

2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una

determinata religione o di determinate convinzioni personali che

siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni

pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni

personali, per la natura delle attivita' professionali svolte da

detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono

espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e

giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita'.

6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi

dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando

indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da

finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e

necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di atti

diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che

riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di

soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati

in via definitiva per reati che concernono la liberta' sessuale dei

minori e la pornografia minorile.


 Art. 4.

Tutela giurisdizionale dei diritti

1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300,

dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di

eta' o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni

personali».

2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di

cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44,

commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286.

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della

sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non

ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai

contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione

ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,

nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche,

ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.

4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un

comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in

giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in

termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi

dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a

provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non

patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta

o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la

rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il

giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un

piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di

cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio

costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero

ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta

ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.

7. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione della sentenza di cui

ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un

quotidiano di tiratura nazionale.

8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il

personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165.


 Art. 5.

Legittimazione ad agire

1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali

maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega,

rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena

di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in

nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della

discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e'

riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.

2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresi',

legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora

non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese

dalla discriminazione.


 Art. 6.

Relazione

1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla

Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative

all'applicazione del presente decreto.


 Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri

aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 9 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche

comunitarie

Maroni, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Prestigiacomo, Ministro per le pari

opportunita'

Frattini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro del-l'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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