DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n.216
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Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
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in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
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Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
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che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in
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materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
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Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato
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B;
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Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela
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della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
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dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
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collocamento»;
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Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
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dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
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con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
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adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
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Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e
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del Senato della Repubblica;
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
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riunione del 3 luglio 2003;
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Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del
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Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le
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pari opportunita', di concerto con il Ministro degli affari esteri,
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con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e
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delle finanze;
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Emana
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il seguente decreto legislativo:
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Art. 1.
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Oggetto
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1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione
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della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
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religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'eta' e
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dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le
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condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinche' tali
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fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga
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conto anche del diverso impatto che le stesse forme di
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discriminazione possono avere su donne e uomini.
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Art. 2.
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Nozione di discriminazione
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1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto
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dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parita' di
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trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta
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o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali,
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degli handicap, dell'eta' o dell'orientamento sessuale. Tale
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principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione
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diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:
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a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni
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personali, per handicap, per eta' o per orientamento sessuale, una
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persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
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sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
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b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un
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criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
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apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una
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determinata religione o ideologia di altra natura, le persone
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portatrici di handicap, le persone di una particolare eta' o di un
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orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio
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rispetto ad altre persone.
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2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del
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testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
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dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
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con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del
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comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,
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posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo
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scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare
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un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
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4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle
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convinzioni personali, dell'handicap, dell'eta' o dell'orientamento
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sessuale e' considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.
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Art. 3.
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Ambito di applicazione
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1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di
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religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di
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orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore
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pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale
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secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento
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alle seguenti aree:
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a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che
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dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di
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assunzione;
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b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti
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di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
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c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
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professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale,
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inclusi i tirocini professionali;
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d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di
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lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni
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professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.
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2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le
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disposizioni vigenti in materia di:
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a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione,
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all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e
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degli apolidi nel territorio dello Stato;
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b) sicurezza e protezione sociale;
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c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione
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dei reati e tutela della salute;
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d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
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e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap.
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3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
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nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di
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impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi
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dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a
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caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali,
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all'handicap, all'eta' o all'orientamento sessuale di una persona,
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qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o per il contesto in
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cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che
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costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
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svolgimento dell'attivita' medesima. Parimenti, non costituisce atto
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di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove
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esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneita' allo svolgimento delle
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funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o
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di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.
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4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono
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accertamenti di idoneita' al lavoro per quanto riguarda la necessita'
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di una idoneita' ad uno specifico lavoro e le disposizioni che
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prevedono la possibilita' di trattamenti differenziati in merito agli
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adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con
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persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e
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dalle legittime finalita' di politica del lavoro, di mercato del
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lavoro e di formazione professionale.
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5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo
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2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una
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determinata religione o di determinate convinzioni personali che
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siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni
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pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni
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personali, per la natura delle attivita' professionali svolte da
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detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono
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espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e
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giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita'.
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6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi
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dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando
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indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da
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finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e
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necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di atti
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diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che
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riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di
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soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati
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in via definitiva per reati che concernono la liberta' sessuale dei
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minori e la pornografia minorile.
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Art. 4.
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Tutela giurisdizionale dei diritti
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1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
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dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di
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eta' o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni
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personali».
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2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di
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cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44,
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commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni
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concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
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dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
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286.
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3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della
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sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non
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ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
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contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione
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ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,
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nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche,
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ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
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165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.
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4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un
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comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in
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giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in
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termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi
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dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
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5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a
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provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non
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patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta
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o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la
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rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il
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giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un
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piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
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6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di
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cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio
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costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero
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ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta
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ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
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7. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione della sentenza di cui
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ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un
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quotidiano di tiratura nazionale.
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8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il
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personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
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30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 5.
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Legittimazione ad agire
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1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali
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maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega,
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rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena
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di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in
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nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della
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discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e'
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riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
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2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresi',
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legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora
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non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese
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dalla discriminazione.
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Art. 6.
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Relazione
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1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla
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Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative
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all'applicazione del presente decreto.
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Art. 7.
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Copertura finanziaria
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1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri
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aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
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nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
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italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
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osservare.
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Dato a Roma, addi' 9 luglio 2003
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CIAMPI
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Berlusconi, Presidente del Consiglio
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dei Ministri
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Buttiglione, Ministro per le politiche
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comunitarie
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Maroni, Ministro del lavoro e delle
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politiche sociali
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Prestigiacomo, Ministro per le pari
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opportunita'
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Frattini, Ministro degli affari esteri
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Castelli, Ministro della giustizia
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Tremonti, Ministro del-l'economia e
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delle finanze
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Visto, il Guardasigilli: Castelli
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