Tra parentesi [quadre] le note ed i richiami alle stesse.
Legge 27-07-1978, n. 392 Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Titolo I
Del contratto di locazione
Capo I
Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione
Art. 1 - Durata della locazione [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 2 - Disciplina della sublocazione
[1] Il conduttore non può sublocare totalmente l'immobile, n è può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.
[2] Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati.
Art. 3 - Rinnovazione tacita [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 4 - Recesso del conduttore
[1] E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
[2] Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Art. 5 - Inadempimento del conduttore
[1] Salvo quanto previsto dall'art. 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 del Codice civile.
Art. 6 - Successione nel contratto [1]
[1] In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi [2].
[2] In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest' ultimo.
[3] In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto [3].
[Note:]
1 La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.
2 La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio.
3 La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto
Art. 7 - Clausola di scioglimento in caso di alienazione
[1] E' nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata.
Art. 8 - Spese di registrazione
[1] Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
Art. 9 - Oneri accessori
[1] Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
[2] Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
[3] Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
[4] Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [1].
[5] La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi [1].
[Note:]
1 Comma aggiunto dall'art. 67, comma 11, D.L. 30 agosto 1993 n. 331.
Art. 10 - Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini
[1] Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d' aria.
[2] Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
[3] La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.
[4] In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.
[5] Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.
Art. 11 - Deposito cauzionale
[1] Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.
Art. 12 - Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione [1]
[Note:]
1 Articolo modificato dall'art. 1, comma 10, D.L. 13 settembre 1991, n. 299 e, successivamente, abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 13 - Superficie convenzionale [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431..
Art. 14 - Costo base [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 15 - Coefficienti correttivi del costo base [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 16 - Tipologia [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 17 - Classe demografica dei comuni [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 18 - Ubicazione [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 19 - Livello di piano [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 20 - Vetustà [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 21 - Stato di conservazione e manutenzione [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 22 - Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975 [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 23 - Riparazioni straordinarie [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 24 - Aggiornamento del canone [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 25 - Adeguamento del canone [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art. 26 - Ambito di applicazione [1]
[Note:]
1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Capo II
Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
Art. 27 - Durata della locazione
[1] La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate:
1) industriali, commerciali e artigianali;
2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.
[2] La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
[3] La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere.
[4] Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.
[5] Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.
[6] Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. l'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.
[7] E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
[8] Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Art. 28 - Rinnovazione del contratto
[1] Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.
[2] Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti
Art. 29 - Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza
[1] Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:
a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'art. 27, o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;
c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;
d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'art. 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c) [1].
[2] Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis del D.L. 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c). Il locatore può altresì negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4bis del D.L. 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628.
[3] Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27 e per le attività alberghiere.
[4] Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata.
[5] Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s' intende rinnovato a norma dell'articolo precedente.
[Note:]
1 La Corte costituzionale, con sentenza 9 ottobre 1998, n. 348, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultima parte della presente lettera, in relazione all'ultima parte della precedente lettera c), nel punto in cui prevede che la scadenza, nel corso del processo, del termine per l'inizio dei lavori, indicato nella licenza o concessione, impedisce l'emanazione del provvedimento di rilascio.
Art. 30 - Procedura per il rilascio
[1] Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 29 e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'art. 447 bis del Codice di procedura civile [1].
[2] [2]
[3] Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è posto l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.
[4] Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'art. 29.
[5] l'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.
[6] Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione.
[7] Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell'art. 420 e segg. del Codice di procedura civile.
[8] Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre il rilascio dell'immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.
[Note:]
1 Comma modificato dall'art. 89, comma 4, L. 26 novembre 1990, n.353
2 Comma abrogato dall'art. 6, L. 30 luglio 1984, n. 399 e dall'art. 89, comma 3, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 31 - Sanzioni
[1] Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'art. 29 e che, nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l'immobile ad esercizio in proprio di una delle attività indicate all'art. 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto attiene l'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto, oltre alle indennità previste ai sensi dell'art. 34.
[2] Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della presente legge.
Art. 32 - Aggiornamento del canone [1]
[1] Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
[2] Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
[3] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale.
[Note:]
1 Articolo sostituito dall'art. 1, comma 9-sexies, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12.