Cass. civ., sez. Unite, 28-01-2002, n. 1006 |
Relata di notifica del provvedimento opposto - Allegazione al ricorso - Omissione.
In tema di opposizione all'ordinanza/ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, di per sé, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, per effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata "in limine litis", ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, perché tale provvedimento postula, pur sempre, l'esistenza di una prova certa ed inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività. Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile.
NOTA: In senso conforme la S.C. aveva deciso (sent. 8276\99) che la legge 24 novembre 1981 n. 689 non prevede alcuna sanzione per il caso di mancato deposito della relata contestualmente al ricorso. Altra sentenza invece stabiliva che la tempestività dell'opposizione alla ordinanza-ingiunzione deve essere provata, indipendentemente da contestazioni dell'Amministrazione, da colui che la propone, allegando copia dell'ordinanza notificata, con la conseguenza che, in difetto di tempestivo deposito, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.(sent. 2898/93)