Cass. civ., sez. Unite, 21-02-2002, n. 2515

Danno morale - Risarcibilità - Presupposti - Disastro colposo.

In caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 cod. pen.), il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi abitano e/o svolgono attività lavorativa), provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale.

NOTA: Secondo Cass. 5530/97 il danno morale soggettivo è (come il danno patrimoniale in senso stretto) danno-conseguenza, risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell'integrità fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale. Pertanto nel caso di disastro colposo, il turbamento psichico subito dalla popolazione costretta a sottoporsi a periodici controlli sanitari a seguito dell'esposizione a sostanze nocive non è risarcibile in via autonoma quale danno morale sopportato in eguale misura da ciascuno dei soggetti coinvolti nel disastro, ove non costituisca conseguenza della menomazione specificamente subita da ciascuno di essi nella propria integrità psico-fisica.
Nel senso delle S.U. invece si rilevava (Cass. 7713/200) che, poiché l'articolo 2043 c.c. va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza).

Cass. civ., sez. Unite, 10-04-2002, n. 5121

Prescrizione breve - Fatto dannoso costituente reato - Risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli - Difetto di querela - Decorrenza.

In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima.

Al contrario Cass. 9928/2000 aveva stabilito che, nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applicasse anche all'azione di risarcimento dei danni (a condizione che il giudice civile accertasse la sussistenza di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi).
Invece Cass. 4919/2000 si esprimeva per l'interpretazione ora fatta propria dalle S.U.