Cass. civ., sez. Unite, 19-02-2002, n. 2420

Spese giudiziali civili - Lite temeraria - Mancata deduzione e dimostrazione di un danno - Irrilevanza.

La condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 primo comma c.p.c. può essere emessa anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, a carico di chi abbia proposto la relativa istanza con la consapevolezza o con l'ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità; né è necessario che la controparte deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo provocato dal ricorso sulla decisione della causa, atteso che la Corte di cassazione, avendo facoltà di desumere siffatto danno da nozioni di comune esperienza, può fare riferimento anche al pregiudizio che detta controparte abbia subito di per sé per essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario neppure compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso.

NOTA: Il principio affermato è costante nella giurisprudenza della Corte con riguardo all'ammissibilità della condanna in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.
Peraltro secondo Cass. 3941/2002 la liquidazione del danno per lite temeraria, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Invece secondo Cass. 10731/2001 una volta accertata la ricorrenza della responsabilità aggravata non è necessario che l'interessato deduca e dimostri uno specifico danno, potendo desumersi detto danno da nozioni di comune esperienza.

Cass. civ., sez. Unite, 13-05-2002, n. 6877

Obbligazioni - Quietanza - Simulazione - Prova testimoniale.

Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 cod. civ., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.

Cass. 2716/1988 affermava che l'espressione "documento" usata negli artt. 2722 e 2723 cod. civ. va intesa nel senso di atto scritto avente un contenuto convenzionale, con la conseguenza che i limiti alla prova testimoniale stabiliti dalle norme suddette non operano nel caso di quietanze, che sono atti unilaterali non racchiudenti una convenzione.