Cass. civ., sez. Unite, 03-10-2002, n. 14218

Azioni a difesa del possesso - Amministrazione pubblica - Azioni contro la P.A. - Attività della P.A.esecutiva di un provvedimento amministrativo, ancorché viziato - Tutela possessoria - Ammissibilità - Esclusione - Difetto di giurisdizione.

Vi è difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda possessoria proposta nei confronti della pubblica amministrazione per comportamenti da quest'ultima posti in essere in esecuzione di atti amministrativi, ancorché viziati, giacché gli eventuali provvedimenti di reintegrazione o di manutenzione del possesso, ripristinando la situazione modificata o turbata dall'attività denunciata, andrebbero ad elidere gli effetti dell'azione amministrativa, in contrasto con il divieto sancito per il giudice ordinario dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Tale principio non opera, invece, con riguardo ai meri atti materiali della pubblica amministrazione, in quanto essi non sono in alcun modo ricollegabili, neppure implicitamente, all'esercizio di un potere amministrativo.

NOTA: Cass. S.U. 404/2000 aveva per gli stessi motivi dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda possessoria proposta dal proprietario dell'area adiacente ad una strada comunale (il quale lamentava turbative al possesso) in quanto i lavori di sistemazione della strada erano stati compiuti in esecuzione di specifica delibera consiliare.
Cass. S.U. 924/99 ha affermato che l'azione possessoria contro la P.A. è esperibile sia se questa agisca "iure privatorum", sia se ponga in essere un'attività "sine titulo", cioè in assenza di qualsiasi potere giuridico ad essa conferito dalla legge: in questi casi si ha un comportamento meramente materiale e non opera il divieto previsto dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E.