Cass. civ., sez. Unite, 10-04-2002, n. 5119

Assicurazione - Contro gli infortuni non mortali - Natura indennitaria - Art. 1910 cod. civ. - Contro gli infortuni mortali - Assicurazione sulla vita - Inapplicabilità.

Alla assicurazione contro le disgrazie accidentali non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, si applica l'art. 1910, primo e secondo comma, c.c., il quale - imponendo, in caso di stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l'onere per l'assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell'avviso, l'esonero degli assicuratori dal pagamento dell'indennità - mira ad evitare che l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento.

Detta norma, invece, non trova applicazione in caso di assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all'assicurazione sulla vita.

NOTA: In senso favorevole alla cumulabilità delle indennità nell'assicurazione contro i danni fino all'ammontare del danno Cass. 23 agosto 1999 n. 8826, che rileva come l'assicurato sia tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto.
Secondo Cass. 19.3.1980 n. 1832 è legittima la clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che statuisca l'obbligo dell'assicurato di comunicare all'assicuratore l'eventuale stipulazione di un altro contratto di assicurazione e che importi in caso di omissione - ancorché non dolosa - l'esclusione dell'obbligo dell'indennizzo.