di Roberto Lozupone, avvocato in Roma
Domanda: Un condomino titolare di un'impresa di costruzione può proporre la propria ditta per eseguire lavori volti al rifacimento della facciata dello stabile condominiale?
In caso affermativo il condomino ha diritto ad esprimere il voto (e quindi presumibilmente a votare per sé stesso) ?
Domanda: L'amministratore può rivolgersi ad un'avvocato che è anche condomino, per difendere il condominio?
Oppure ci sono conflitti d'interesse?
Un condomino può certamente proporre la propria impresa per lo svolgimento di lavori su parti comuni: infatti, la decisione finale spetta comunque all'assemblea.
Per quanto riguarda il diritto di voto - in mancanza di una specifica norma relativa all'assemblea condominiale - si ritengono applicabili le norme vigenti in materia societaria (art. 2373 c.c.) : pertanto il condomino in conflitto di interessi non potrà partecipare al voto, ma la votazione è invalida (e dunque impugnabile) solo se il voto di quel condomino è stato determinante per l'approvazione della delibera (cd. prova di resistenza).
In questo modo si vuole evitare che il voto prestato in conflitto d'interessi risulti determinante ai fini dell'ottenimento della maggioranza assembleare.
Pertanto se la mozione proposta dal condomino che vi ha interesse viene comunque approvata per effetto del voto di altri condomini, la delibera risulterà pienamente valida ed efficace, e la mancata astensione costituirà una mera "irregolarità".
Diversamente invece se (escludendo dal computo il voto interessato) non risulti raggiunta la prescritta maggioranza dei voti espressi dai condomini "disinteressati": in tal caso si potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
Occorre però sottolineare che la norma citata trova applicazione ove ci si trovi in presenza di un interesse individuale in "potenziale" conflitto con quello del condominio: potenziale non equivale a "teorico" conflitto, non essendo sufficiente ad invalidare l'assemblea l'esistenza di una generica preferenza del condomino votante (determinata ad es. da rapporti di amicizia, parentela, o da mera simpatia) ma occorre bensì che sia almeno astrattamente configurabile una contrapposizione di interessi patrimoniali.
Da questa interpretazione restrittiva, nella prassi giudiziaria è frequente la tendenza a ridimensionare (anche oltre il dovuto) l'area delle deliberazioni annullabili, riconoscendo l'esistenza di un conflitto d'interessi giuridicamente rilevante solo ove la deliberazione irregolare abbia cagionato al condominio un danno patrimonialmente valutabile. Questa tendenza di fatto rende difficile la proposizione di una impugnazione di carattere "preventivo", ossia diretta ad evitare la consumazione del danno.
In caso di impugnativa giudiziale pertanto, i profili dell'onere della prova dovranno essere valutati con particolare attenzione.
Per quanto riguarda l'incarico a professionisti, ove il conferimento dello stesso non preveda la necessità di una previa delibera assembleare, non vi sono norme che impediscano espressamente all'amministratore di rivolgersi ad un condomino (salvo divieto contenuto nel regolamento).
Il professionista potrebbe però incorrere in responsabilità disciplinare, il che comunque non incide sulla validità ed efficacia della prestazione svolta nell'interesse del condominio.
