Garanzia per i vizi
Artt. 1490-1495 cod.civ.: rassegna di sentenze.
Cassazione, sez. II, 01-12-2000 n. 15395
In tema di vendita, la riconoscibilità del vizio, rendendo non dovuta la relativa garanzia, esclude che l'acquirente possa ottenere sia la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, sia il risarcimento dei danni che l'art. 1494 cod. civ. gli attribuisce. Quando l'obbligazione di garanzia non sia sorta, come nei casi di esclusione convenzionale (art. 1490 cod. civ.) o di conoscenza o facile riconoscibilità dei vizi da parte del compratore (art. 1491 cod. civ.), non è neppure configurabile un suo inadempimento, sanzionabile con il risarcimento dei danni.
Cassazione, sez. II, 22-11-2000 n. 15104
La rinunzia, accertata dal giudice di merito, del compratore all'azione di risoluzione malgrado la denunzia dei vizi della merce acquistata, non preclude l'esame dell'azione risarcitoria dal medesimo proposta perché detta azione, riconosciuta dall'art. 1494 cod. civ., è autonoma rispetto alle azioni redibitoria e "quanti minoris" e può esser pertanto esercitata anche da sola, purché ricorrano i presupposti - comuni alle altre due azioni - della tempestiva denunzia e dell'esistenza dei vizi, e la colpa del venditore, requisito richiesto per l'azione risarcitoria.
Cassazione, sez. II, 07-06-2000 n. 7718
L'azione di risarcimento danni proposta, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., dall'acquirente non si identifica né con le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 cod. civ., né con l'azione di esatto adempimento. Ed invero, mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l'altro, che essa azione si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo.
Cassazione, sez. II, 15-05-2000 n. 6234
L'azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e ss. cod. civ., ma dalle norme speciali di cui agli artt. 1492 e ss. cod. civ., che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale ed in particolare l'onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492 cod. civ., sia quella di risarcimento dei danni prevista dall'art. 1494 cod. CIV..
Cassazione, sez. II, 26-11-1997 n. 11845
In tema di vizi della cosa venduta la disposizione dell'art. 1494 cod. civ., trova applicazione anche nel campo della grande distribuzione ovvero della rivendita di prodotti industriali di massa, sicché il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce ed a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa, tenendo conto in tale ipotesi che i doveri professionali del rivenditore, se non possono includere l'effettuazione di indagini e riscontri assidui su ogni singolo prodotto, impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione o conservazione.
Cassazione, sez. II, 20-05-1997 n. 4464
Ai fini del risarcimento del danno spettante al compratore per i vizi della cosa venduta, l'art. 1494 cod. civ. pone una presunzione a carico del venditore di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l'obbligo della garanzia è escluso soltanto se il venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi.
Cassazione, sez. II, 19-05-1995 n. 5541
L'azione di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta ex art. 1494 cod. civ. non si identifica con le azioni di garanzia legale di cui all'art. 1492 cod. civ., né con l'azione di esatto adempimento, con la conseguenza che la rinunzia da parte del compratore a far valere il diritto all'eliminazione dei difetti della cosa venduta non comporta l'estinzione del diritto al risarcimento dei danni.
Cassazione, sez. II, 01-02-1995 n. 1153
In relazione ai vizi della cosa venduta il venditore soggiace, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., oltre alle sanzioni proprie della garanzia, anche a quella del risarcimento del danno, estesa a tutto l'interesse positivo: il compratore deve essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse4 stata immune da vizi e non a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto o se lo avesse concluso a prezzo inferiore. Pertanto la circostanza che un determinato prodotto riveli inidoneo ad essere adoperato secondo le modalità indicate dal venditore e possa esserlo solo con modalità più dispendiose (per tempi di lavorazione e quantità da impiegare) ben può esser valutata dal giudice di merito ai fini del risarcimento del danno, oltreché sotto l'aspetto della riduzione del prezzo poiché quest'ultima ristabilisce l'equilibrio patrimoniale solo con riguardo al valore della cosa venduta ma non elimina il danno determinato dal venditore, consistente nel costo delle maggiori quantità di prodotto utilizzato e di manodopera impiegata.
Cassazione, sez. II, 06-02-1992 n. 1325
In tema di risoluzione del contratto di compravendita per l'esistenza di vizi redibitori sono distinte e vanno considerate autonomamente l'obbligazione di restituzione del prezzo e quella di risarcimento del danno; la prima, infatti, rappresenta l'effetto restitutorio della cosiddetta azione redibitoria che prescinde totalmente dalla colpa del venditore e configura un debito di valuta, giacché fin dall'origine ha per oggetto una somma di danaro; l'azione di risarcimento del danno, invece, può essere esercitata anche da sola, sul presupposto che sussistano tutti i requisiti della garanzia per i vizi e che ricorra inoltre la colpa del venditore e configura un debito di valore.
Cassazione, sez. II, 06-11-1991 n. 11834
Anche nella vendita di cose di genere quali gli animali che siano indicati in contratto con riferimento al loro numero, il difetto di qualità può costituire "vizio" se si riferisca alle dimensioni, peso, misura, od alle caratteristiche dei singoli capi ("corpora certa"); quando invece gli animali, pur avendo le caratteristiche pattuite, vengano consegnati in numero inferiore a quello convenuto, il venditore incorre in inadempimento parziale ed il compratore ha diritto, a seconda delle particolarità concrete, o alla consegna del quantitativo mancante o alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, ferma restando l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., senza che a dette azioni siano applicabili le condizioni ed i termini di cui all'art. 1495 cod. CIV..
Cassazione, sez. II, 17-08-1990 n. 8336
In tema di vendita, e con riguardo alla responsabilità del venditore per vizi alla stregua dell'art. 1494 cod. civ., l'interessato può chiedere, in alternativa ovvero in cumulo con le azioni tese all'adempimento del contratto in via specifica ed alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi del bene a lui fornito, trattandosi di risarcimento per equivalente, in una somma riconosciuta indipendentemente dalla effettiva eliminazione dei vizi a cura del creditore ed insuscettibile di variazioni in rapporto alla concreta entità della relativa spesa. Pertanto sono coevamente proponibili dal compratore la domanda di eliminazione dei vizi ad opera del venditore e quella, subordinata alla mancata esecuzione specifica della condanna alla eliminazione dei vizi, intesa al risarcimento dei danni in misura pari all'importo della spesa per detta eliminazione.
Cassazione, sez. II, 14-08-1986 n. 5062
La norma dell'art.. 1492 cod. civ. prevede l'irrevocabilità della scelta operata con la domanda giudiziale tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, ma lascia impregiudicato in ogni caso il diritto del compratore a norma dell'art.. 1494 cod. civ. al risarcimento del danno, ove sia dovuta la garanzia per i vizi della cosa a norma dell'art.. 1490 cod. CIV..
Cassazione, sez. II, 19-07-1983 n. 4980
L'azione di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta, concessa al compratore dall'art. 1494 cod. civ., va tenuta distinta dalle azioni di garanzia di cui al precedente art. 1492 e, pur essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione del contratto che con quella di riduzione del prezzo, può essere esercitata anche da sola, sul presupposto che sussistano tutti i requisiti della garanzia per i vizi e che ricorra, inoltre, la colpa del venditore, la quale, invece, esula dalla garanzia vera e propria.
Cassazione, sez. III, 14-05-1981 n. 3190
Poiché l'azione di risarcimento dei danni per i vizi della cosa venduta, concessa al compratore dall'art 1494 cod civ, ha presupposti e finalità in parte diversi dalle azioni di garanzia di cui all'art 1492 cod civ, ed è comunque distinta da esse, il compratore che abbia sofferto un danno a causa di vizi o mancanza di qualità della res vendita, ben può astenersi dal chiedere la risoluzione del contratto, ed anche la riduzione del prezzo, e domandare, invece, il risarcimento del danno.
Cassazione, sez. II, 15-07-1980 n. 4581
Le azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta riguardano esclusivamente i vizi anteriori alla conclusione del contratto, mentre i vizi posteriori a tale conclusione possono dar luogo solo ad inesatto adempimento dell'obbligazione di consegnare e rendono esperibile solo l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, che è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione, cui è invece soggetta l'azione di garanzia.
Cassazione, sez. III, 13-03-1980 n. 1696
I termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 Cod. civ. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa venduta e, pertanto, anche l'azione di risarcimento del danno prevista dall'art. 1494 Cod. civ., che è correlativa ad una responsabilità avente natura contrattuale in entrambe le ipotesi rispettivamente considerate al primo ed al secondo comma dello stesso articolo.