La grande diffusione dei mezzi di comunicazione telematica e - conseguentemente - delle transazioni commerciali online ci conduce spesso a dover fornire i nostri dati personali al fine di usufruire delle prestazioni o dei servizi promessi: spesso però l'atteggiamento dell'utente medio - avveduto e consapevole dei potenziali rischi legati alla diffusione di informazioni personali - è quello di rimanere sconcertato innanzi alla gran mole di form e questionari che gli vengono sottoposti come condizione indispensabile per ottenere l'accesso ad un determinato bene o utilità (il più delle volte definito come "gratuito") .
Conseguentemente si è portati spesso a chiedersi cosa nasconda tutta questa mole di avvertenze, informazioni e richiami a diverse disposizioni normative, e se offra una reale tutela dei nostri diritti o se - piuttosto - non si tratti di una messinscena priva di reali contenuti, e che serva piuttosto a mettere in pace il cuore degli operatori commerciali mentre maliziosamente si intrufolano nei nostri segreti più inconfessabili violando sordidamente la nostra privacy.
Vediamo pertanto in breve quale sia la tutela di ciascun cittadino, in relazione a quello che (nei paesi anglosassoni) viene definito come diritto ad essere lasciati in pace: e - conseguentemente - quali sono i doveri che incombono a chi intenda provvedere ad un'operazione di raccolta di informazioni rilevanti riguardanti altri soggetti:
La normativa
in tema di tutela dei dati personali impone una fitta serie di adempimenti
e cautele ai soggetti che intendono effettuarne il trattamento, differenziando
modalità e natura di tali obblighi in base alle qualità personali
ed anche all'ubicazione geografica del soggetto che effettua le operazioni,
nonché in base alla qualità dei dati raccolti. In breve
tali adempimenti possono così essere riassunti:
Giova
sottolineare che, essendo l'obbligo di notificazione presidiato da sanzioni
penali, nei casi dubbi è consigliabile
provvedervi senz'altro, posto che si tratta di attività da svolgersi
una-tantum e minimamente onerosa.
Infine, spesso ci si chiede se la normativa sulla privacy tuteli anche dall'abuso che altri facciano del nostro pseudonimo o username: in proposito occorre chiarire che una sigla non è certamente riconducibile alla categoria dei dati "personali", mentre è molto discussa la natura dell'indirizzo e-mail: pertanto (mentre per quest'ultima ipotesi si è in attesa di un imminente provvvedimento normativo che faccia chiarezza) anche in questo caso è consigliabile la via della massima prudenza nella raccolta di queste informazioni, equiparando il trattamento dell'e-mail a quello degli altri dati.
In conclusione, da quanto sopra emerge che la complessità delle disposizioni in materia (e la gravità delle sanzioni previste) impongono comunque un'analisi approfondita del contesto in cui avviene la raccolta dei dati onde adeguare gli adempimenti previsti dalla legge alle specifiche necessità del caso concreto, come descritto in premessa. E' pertanto buona norma per gli operatori commerciali dotarsi di una adeguato supporto legale di carattere preventivo nel pianificare le operazioni di "trattamento" nonché nell'archiviazione dei dati raccolti.
I consumatori potranno invece ottenere più facilmente la tutela della propria sfera privata, a condizione che non riempiano qualsiasi form che gli viene sottoposto durante le navigazioni in Rete, al fine di usufruire del nuovo e sensazionale servizio "gratuito": oggi tutto ha un prezzo, anche la nostra riservatezza!
