La tutela dei dati personali

Breve analisi dei principali adempimenti richiesti agli operatori commerciali
nei confronti dei consumatori.

di Roberto Lozupone, avvocato in Roma.

La grande diffusione dei mezzi di comunicazione telematica e - conseguentemente - delle transazioni commerciali online ci conduce spesso a dover fornire i nostri dati personali al fine di usufruire delle prestazioni o dei servizi promessi: spesso però l'atteggiamento dell'utente medio - avveduto e consapevole dei potenziali rischi legati alla diffusione di informazioni personali - è quello di rimanere sconcertato innanzi alla gran mole di form e questionari che gli vengono sottoposti come condizione indispensabile per ottenere l'accesso ad un determinato bene o utilità (il più delle volte definito come "gratuito") .

Conseguentemente si è portati spesso a chiedersi cosa nasconda tutta questa mole di avvertenze, informazioni e richiami a diverse disposizioni normative, e se offra una reale tutela dei nostri diritti o se - piuttosto - non si tratti di una messinscena priva di reali contenuti, e che serva piuttosto a mettere in pace il cuore degli operatori commerciali mentre maliziosamente si intrufolano nei nostri segreti più inconfessabili violando sordidamente la nostra privacy.

Vediamo pertanto in breve quale sia la tutela di ciascun cittadino, in relazione a quello che (nei paesi anglosassoni) viene definito come diritto ad essere lasciati in pace: e - conseguentemente - quali sono i doveri che incombono a chi intenda provvedere ad un'operazione di raccolta di informazioni rilevanti riguardanti altri soggetti:

La normativa in tema di tutela dei dati personali impone una fitta serie di adempimenti e cautele ai soggetti che intendono effettuarne il trattamento, differenziando modalità e natura di tali obblighi in base alle qualità personali ed anche all'ubicazione geografica del soggetto che effettua le operazioni, nonché in base alla qualità dei dati raccolti.  In breve tali adempimenti possono così essere riassunti:
 
 

A) al momento della raccolta dei dati, occorre fornire all'utente l'informativa prevista ai sensi art. 10 L. 675/96: in particolare è necessaria l'esposizione dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 13. Invece non è richiesto il consenso al trattamento di cui all'art. 11 quando lo stesso è implicito nella richiesta di informative precontrattuali.
 
B) Il trattamento, la conservazione e la distruzione dei dati personali raccolti devono avvenire secondo gli standard minimi di sicurezza (anche informatica) previsti dall'art.15 e successiva normativa di attuazione. In particolare è importante sottolineare che le misure di sicurezza richieste sono proporzionali alla complessità della struttura che deve effettuare il trattamento.
 
C) Il trattamento dev'essere inoltre notificato all'Autorità Garante ai sensi dell'art.7 : la notificazione può però essere omessa in alcune ipotesi particolari, tra cui possono assumere rilievo nel caso in esame quella di raccolta di "dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" (art. 7, c. 5-ter B) e nei trattamenti effettuati "dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime" (art. 7, c.5-ter G), nonché quello di dati concernenti persone giuridiche (art. 26). Anche nei casi di esonero dalla notificazione, il titolare deve comunque fornire i relativi dati a chiunque ne faccia richiesta.


Giova sottolineare che, essendo l'obbligo di notificazione presidiato da sanzioni penali, nei casi dubbi è consigliabile provvedervi senz'altro, posto che si tratta di attività da svolgersi una-tantum e minimamente onerosa.

Infine, spesso ci si chiede se la normativa sulla privacy tuteli anche dall'abuso che altri facciano del nostro pseudonimo o username: in proposito occorre chiarire che una sigla non è certamente riconducibile alla categoria dei dati "personali", mentre è molto discussa la natura dell'indirizzo e-mail: pertanto (mentre per quest'ultima ipotesi si è in attesa di un imminente  provvvedimento normativo che faccia chiarezza) anche in questo caso è consigliabile la via della massima prudenza nella raccolta di queste informazioni, equiparando il trattamento dell'e-mail a quello degli altri dati.

In conclusione, da quanto sopra emerge che la complessità delle disposizioni in materia (e la gravità delle sanzioni previste) impongono comunque un'analisi approfondita del contesto in cui avviene la raccolta dei dati onde adeguare gli adempimenti previsti dalla legge alle specifiche necessità del caso concreto, come descritto in premessa. E' pertanto buona norma per gli operatori commerciali dotarsi di una adeguato supporto legale di carattere preventivo nel pianificare le operazioni di "trattamento" nonché nell'archiviazione dei dati raccolti.

I consumatori potranno invece ottenere più facilmente la tutela della propria sfera privata, a condizione che non riempiano qualsiasi form che gli viene sottoposto durante le navigazioni in Rete, al fine di usufruire del nuovo e sensazionale servizio "gratuito": oggi tutto ha un prezzo, anche la nostra riservatezza!