Contenzioso inutile

Un caso concreto: avviso di accertamento nullo.

Comm.Trib.Prov. Napoli, sent. 25.5.01 n. 242 - Commento

dr. Vincenzo PISAPIA


Trattasi della proroga del termine di decadenza previsto dall'articolo 57, comma 2, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, riguardante l'accertamento nelle imposte indirette, disposta con decorrenza dal 2 febbraio 1992 dall'art. 6 del D.L. 1° febbraio 1992 n. 47, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/1992.

In relazione a tanto, la decadenza prevista dall'art. 52, comma 2, del DPR n. 131 del 1986 è sospesa ( melius prorogata ) nell'intervallo di tempo compreso tra il 2 febbraio 1992 ed il 31/12/93.

Con la sentenza n. 242 del 7 maggio 2001, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez 14^, ha stabilito che la proroga de qua ha effettivamente inizio il 2 febbraio 1992 e termine il 31 dicembre 1993.

Per atto di compravendita di due piccoli immobili, registrato in data 14 febbraio 1991, l'Ufficio del registro in data 24 gennaio 1995 rettifica l'importo delle spese dichiarate nella dichiarazione IN.V.IM., emettendo avviso di accertamento notificato ai sette comproprietari, costituenti la parte venditrice, in date successive al 12 gennaio 1995.

LE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NEL RICORSO

L'avviso di accertamento è nullo in quanto notificato dopo la scadenza del termine di decadenza.

Com'è noto, l'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per quanto concerne l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta Invim e per i relativi termini di decadenza e prescrizione, rimanda alle disposizioni relative all'imposta di registro.

L'art. 52 comma 2 del T.U. sull'imposta di registro, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale ( cioè dalla data di registrazione: 14/02/1991).

Nel caso di specie però per effetto dell'articolo 57 della L 413/ 91, dopo la modifica apportata dal decreto legge 47/92, la decadenza venne sospesa per l'intervallo di tempo compreso tra il 2 febbraio 1992 ed il 31 dicembre 1993 e pertanto l'avviso di accertamento - per risultare tempestivo - sarebbe dovuto essere notificato entro il 12 gennaio 1995.

Invece l'avviso di accertamento venne emesso in data 24 gennaio 1995, con un ritardo di 12 giorni rispetto al termine finale della decadenza comprensivo della suddetta proroga e ovviamente notificato in data successiva.

Poiché non sortirono esito positivo le istanze presentate all'ufficio periferico ed a quello regionale intese ad ottenere con l'adozione di criteri di autotutela l'annullamento dell'avviso di accertamento nell'interesse dell'Erario, venne depositato formale ricorso alla Commissione Provinciale di Napoli che pronunciò la seguente sentenza.



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI - SEZ. XIV
Sentenza n. 242 del 07/05/2001,depositata il 25/05/2001


Decisione resa in Camera di Consiglio dopo discussione in pubblica udienza.

Fatto



_____ , ricorre avverso l'avviso di accertamento dell'Ufficio Registro di______n.___________, relativo all'atto Notaio ____________ reg.to il 14/02/1991, serie_____al n. ______, notificato il 01/02/1995 chiedendo dichiarazione di nullità e l'inesistenza per avvenuta prescrizione.
In data 11/04/01, ric. n, ________ si costituisce l'Ufficio Registro di ______________ impugnando tutto quanto dedotto da controparte e chiedendo la conferma del proprio operato, ritenendo che l'atto registrato il 14.02.91, in considerazione della sospensione dei termini dal 01.01.1992 al 31.12.1993, la prescrizione si maturava il 14.02.1995.

Diritto



La Commissione, letto ed esaminato il ricorso, la costituzione dell'Ufficio e tutti gli atti relativi al procedimento , osserva che la legge 413/91 ha sospeso tutti i termini di prescrizione e decadenza dal 02.02.1992 al 31.12.1993, pari ad anni uno, mesi 10 e gg. 28 per cui tenuto conto che l'atto in questione è stato registrato il 14.02.1991 e tenuto conto della sospensione di cui alla legge 413/91 (02.02.1992 - 31.12.1993) la scadenza del temine, per la notifica dell'accertamento, comprensivo della sospensione, è venuto a cadere il 12.01.1995 per cui deve ritenersi la notifica dello 01/02/1995 fuori dai termini previsti per la notifica dell'avviso di accertamento.
Per tutto quanto innanzi, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Commissione, decide come in dispositivo.

DISPOSITIVO DEL PRONUNCIAMENTO EMESSO A FRONTE DEL RICORSO R.G.R._______ PROPOSTO DA___________ CONTRO : AGENZIA ENTRATE REGISTRO DI_______________

P. Q. M.


Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 07 maggio 2001

COMMENTO

Con la pronuncia della suddetta sentenza, la C.T.P. di Napoli, dopo aver precisato che "la scadenza del temine, per la notifica dell'accertamento, comprensivo della sospensione, è venuto a cadere il 12.01.1995 per cui deve ritenersi la notifica dello 01/02/1995 fuori dai termini previsti per la notifica dell'avviso di accertamento", ha accolto il ricorso e quindi annullato il detto avviso emesso il 24.01.1995.

Il caso in esame, a parere dello scrivente, va inquadrato nella categoria del 'contenzioso inutile '.

Fin dagli anni '90, l'attività parlamentare è orientata ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, con particolare riguardo alle apposite modalità di eliminazione dei comportamenti che determinano le inutili ed onerose creazioni di contenzioso da parte degli uffici periferici; basta ricordare la legge 165 del 1990 di conversione del D.L. n. 90 del 1990, che modificando l'articolo 22 dell'allora vigente DPR n. 636/72 introdusse il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente sugli atti di appello principale proposti dall'ufficio tributario se l'ammontare complessivo dei tributi ed accessori non superva £. 5.000.000. Tale orientamento è stato recepito dalla più volte citata legge n. 413 del 1991 nella parte in cui delega il potere esecutivo a riformare il contenzioso ed infine dall'art. 52 del D.Lgs n. 546/92 che estende a tutte le controversie la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio contenzioso della competente direzione regionale delle entrate alla proposizione dell'appello principale da parte degli uffici periferici.

In relazione alle preventive istanze presentate, sia all'Ufficio periferico che alla DRE, intese ad ottenere - con l'adozione di criteri di autotutela - l'annullamento dell'avviso di accertamento ovviamente nell'esclusivo interesse dell'Erario, si ritiene censurabile la suddetta sentenza laddove prevede la compensazione delle spese.

La condanna alle spese, recuperabili nei confronti del responsabile, avrebbe concorso validamente all'eliminazione dei comportamenti che determinano le inutili ed onerose creazioni di contenzioso.