Contenzioso inutile
Un caso concreto: avviso di accertamento nullo.
dr. Vincenzo PISAPIA
Trattasi della proroga del
termine di decadenza previsto dall'articolo 57, comma 2, secondo
periodo, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, riguardante
l'accertamento nelle imposte indirette, disposta con decorrenza dal 2
febbraio 1992 dall'art. 6 del D.L. 1° febbraio 1992 n. 47,
entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/1992.
In relazione a
tanto, la decadenza prevista dall'art. 52, comma 2, del DPR n. 131
del 1986 è sospesa ( melius prorogata ) nell'intervallo di
tempo compreso tra il 2 febbraio 1992 ed il 31/12/93.
Con la
sentenza n. 242 del 7 maggio 2001, la Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli, sez 14^, ha stabilito che la proroga de qua ha
effettivamente inizio il 2 febbraio 1992 e termine il 31 dicembre
1993.
Per atto di compravendita di due piccoli immobili, registrato in
data 14 febbraio 1991, l'Ufficio del registro in data 24 gennaio 1995
rettifica l'importo delle spese dichiarate nella dichiarazione
IN.V.IM., emettendo avviso di accertamento notificato ai sette
comproprietari, costituenti la parte venditrice, in date successive
al 12 gennaio 1995.
LE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NEL RICORSO
L'avviso di accertamento è nullo in quanto notificato dopo
la scadenza del termine di decadenza.
Com'è noto, l'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,
per quanto concerne l'accertamento, la liquidazione e la riscossione
dell'imposta Invim e per i relativi termini di decadenza e
prescrizione, rimanda alle disposizioni relative all'imposta di
registro.
L'art. 52 comma 2 del T.U. sull'imposta di registro, D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, stabilisce che l'avviso di accertamento deve
essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal
pagamento dell'imposta proporzionale ( cioè dalla data di
registrazione: 14/02/1991).
Nel caso di specie però per effetto dell'articolo 57 della
L 413/ 91, dopo la modifica apportata dal decreto legge 47/92, la
decadenza venne sospesa per l'intervallo di tempo compreso tra il 2
febbraio 1992 ed il 31 dicembre 1993 e pertanto l'avviso di
accertamento - per risultare tempestivo - sarebbe dovuto essere
notificato entro il 12 gennaio 1995.
Invece l'avviso di accertamento venne emesso in data 24 gennaio
1995, con un ritardo di 12 giorni rispetto al termine finale della
decadenza comprensivo della suddetta proroga e ovviamente notificato
in data successiva.
Poiché non sortirono esito positivo le istanze presentate
all'ufficio periferico ed a quello regionale intese ad ottenere con
l'adozione di criteri di autotutela l'annullamento dell'avviso di
accertamento nell'interesse dell'Erario, venne depositato formale
ricorso alla Commissione Provinciale di Napoli che pronunciò
la seguente sentenza.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
NAPOLI - SEZ. XIV
Sentenza n. 242 del 07/05/2001,depositata il
25/05/2001
Decisione resa in Camera di Consiglio dopo
discussione in pubblica udienza.
Fatto
_____ , ricorre avverso l'avviso
di accertamento dell'Ufficio Registro di______n.___________, relativo
all'atto Notaio ____________ reg.to il 14/02/1991, serie_____al n.
______, notificato il 01/02/1995 chiedendo dichiarazione di nullità
e l'inesistenza per avvenuta prescrizione.
In data 11/04/01, ric.
n, ________ si costituisce l'Ufficio Registro di ______________
impugnando tutto quanto dedotto da controparte e chiedendo la
conferma del proprio operato, ritenendo che l'atto registrato il
14.02.91, in considerazione della sospensione dei termini dal
01.01.1992 al 31.12.1993, la prescrizione si maturava il 14.02.1995.
Diritto
La Commissione, letto ed
esaminato il ricorso, la costituzione dell'Ufficio e tutti gli atti
relativi al procedimento , osserva che la legge 413/91 ha sospeso
tutti i termini di prescrizione e decadenza dal 02.02.1992 al
31.12.1993, pari ad anni uno, mesi 10 e gg. 28 per cui tenuto conto
che l'atto in questione è stato registrato il 14.02.1991 e
tenuto conto della sospensione di cui alla legge 413/91 (02.02.1992 -
31.12.1993) la scadenza del temine, per la notifica
dell'accertamento, comprensivo della sospensione, è venuto a
cadere il 12.01.1995 per cui deve ritenersi la notifica dello
01/02/1995 fuori dai termini previsti per la notifica dell'avviso di
accertamento.
Per tutto quanto innanzi, ogni contraria istanza
respinta ed eccezione rigettata, la Commissione, decide come in
dispositivo.
DISPOSITIVO DEL PRONUNCIAMENTO EMESSO A FRONTE
DEL RICORSO R.G.R._______ PROPOSTO DA___________ CONTRO : AGENZIA
ENTRATE REGISTRO DI_______________
P. Q. M.
Accoglie il ricorso e compensa le
spese.
Così deciso in Napoli il 07 maggio 2001
COMMENTO
Con la pronuncia della suddetta sentenza, la C.T.P. di Napoli,
dopo aver precisato che "la scadenza del temine, per la notifica
dell'accertamento, comprensivo della sospensione, è venuto a
cadere il 12.01.1995 per cui deve ritenersi la notifica dello
01/02/1995 fuori dai termini previsti per la notifica dell'avviso di
accertamento", ha accolto il ricorso e quindi annullato il detto
avviso emesso il 24.01.1995.
Il caso in esame, a parere dello scrivente, va inquadrato nella
categoria del 'contenzioso inutile '.
Fin dagli anni '90, l'attività parlamentare è
orientata ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti
tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, con particolare
riguardo alle apposite modalità di eliminazione dei
comportamenti che determinano le inutili ed onerose creazioni di
contenzioso da parte degli uffici periferici; basta ricordare la
legge 165 del 1990 di conversione del D.L. n. 90 del 1990, che
modificando l'articolo 22 dell'allora vigente DPR n. 636/72
introdusse il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente
competente sugli atti di appello principale proposti dall'ufficio
tributario se l'ammontare complessivo dei tributi ed accessori non
superva £. 5.000.000. Tale orientamento è stato recepito
dalla più volte citata legge n. 413 del 1991 nella parte in
cui delega il potere esecutivo a riformare il contenzioso ed infine
dall'art. 52 del D.Lgs n. 546/92 che estende a tutte le controversie
la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio
contenzioso della competente direzione regionale delle entrate alla
proposizione dell'appello principale da parte degli uffici
periferici.
In relazione alle preventive istanze presentate,
sia all'Ufficio periferico che alla DRE, intese ad ottenere - con
l'adozione di criteri di autotutela - l'annullamento dell'avviso di
accertamento ovviamente nell'esclusivo interesse dell'Erario, si
ritiene censurabile la suddetta sentenza laddove prevede la
compensazione delle spese.
La condanna alle spese, recuperabili nei confronti del
responsabile, avrebbe concorso validamente all'eliminazione dei
comportamenti che determinano le inutili ed onerose creazioni di
contenzioso.