Mobbing

Rassegna delle recenti sentenze: legittimità - merito.


Cass. civ., sez. Lavoro, 08-01-2000, n. 143

Il comportamento del lavoratore, che - mediante una lettera di diffida comunicata alla dirigenza aziendale e divulgata a mezzo stampa - rivolga al capo del personale accuse, poi non provate, di atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, può configurare - in base ad una valutazione rimessa al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata - un fatto di tale gravità da minare il rapporto di fiducia esistente fra le parti e da legittimare quindi il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 cod. civ.



Cassazione 5539/2003

Il dipendente che subisce un illegittimo demansionamento e che veda peggiorare le proprie condizioni di salute, ha diritto alla riqualificazione ed al risarcimento del danno biologico derivante dal proprio stato depressivo: nel Forum



Tribunale Cassino , 18-12-2002

Il mobbing rappresenta quel fenomeno di violenza morale posto in essere per un apprezzabile lasso di tempo da uno o più soggetti, colleghi o superiori, del lavoratore e finalizzato alla sua espulsione dal contesto lavorativo, mediante una serie di soprusi e condotte tese alla emarginazione, umiliazione e svalutazione dell'immagine e dell'attività lavorativa. Tale condotta è illecita e contraria all'art. 2087 cod. civ., e si differenzia dai normali conflitti interpersonali sorti nell'ambiente lavorativo, i quali non sono caratterizzati da alcuna volontà di emarginare ed espellere il collega o il subordinato dal contesto lavorativo, ma sono legati più che altro a fenomeni di antipatia personale ed ambizione.



Tribunale Pisa , 03-10-2001

Il c.d. mobbing verticale si configura laddove il datore violi l'obbligo di rispettare la personalità del suo lavoratore, evitando ogni comportamento che, pur formalmente corretto, possa risolversi in una forma di "pressione", di "accerchiamento", tale che ogni manifestazione della sua personalità non gradita al datore possa comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano del rapporto contrattuale.



Tribunale Como, 22-05-2001

Il mobbing aziendale, per cui potrebbe sussistere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro è collettivo e comprende l'insieme di atti ciascuno dei quali è formalmente legittimo ed apparentemente inoffensivo; inoltre deve essere posto con il dolo specifico quale volontà di nuocere, o infastidire, o svilire un compagno di lavoro, ai fini dell'allontanamento del mobbizzato dall'impresa.



Tribunale Forlì, 15-03-2001

Il mobbing - riconducibile a quell comportamento reiterato nel tempo da parte di una o più persone, colleghi o superiori della vittima, teso a respingere dal contesto lavorativo il soggetto mobbizzato che a causa di tale comportamento in un certo arco di tempo subisce conseguenze negative anche di ordine fisico - deve individuarsi in base ai requisiti richiesti dalla psicologia del lavoro internazionale e nazionale. Tale fenomeno può dar luogo ad un danno esistenziale o danno alla vita di relazione, di natura sia contrattuale che extracontrattuale, che si realizza ogniqualvolta il lavoratore venga aggredito nella sfera della dignità senza che tale aggressione offra sbocchi per altra qualificazione risarcitoria. Il predetto danno da liquidarsi in via equitativa, ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c., può essere rapportato alla durata della condotta pregiudizievole e ad una percentuale della retribuzione percepita



Tribunale Torino, 30-12-1999

Il c.d. mobbing, ossia il comportamento tenuto dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore e consistente in ripetuti soprusi tendenti ad isolarlo e, nei casi più gravi anche ad espellerlo, è illecito ed obbliga il datore di lavoro a risarcire il danno biologico e da dequalificazione professionale, subiti dal dipendente a causa di tale comportamento.



Tribunale Torino, 16-11-1999

Il mobbing, ossia la pratica attraverso la quale il dipendente è fatto oggetto di numerosi soprusi da parte dei suoi superiori e comunque di pratiche che tendono ad isolarlo dall'ambiente di lavoro ovvero, nei casi più gravi, ad espellerlo, configura un atto illecito di cui il datore di lavoro è responsabile e, qualora cagioni danni all'integrità psicofisica del dipendente, comporta il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno.