mediazione, agenzia, procacciatore d'affari
di Roberto Lozupone, avvocato in Roma
Cassazione , sez. lavoro, sentenza 22.11.2003 n° 17762 
Nel giudizio promosso dall’agente contro la ditta preponente per l’accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l’agente stesso ha l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione. (Massima non ufficiale)
Testo integrale - Altalex
Cassazione civ., sez. III, 11-01-2001, n. 325
Mediazione - Provvigione - Conclusione dell'affare - Nozione - Costituzione del vincolo giuridico azionabile fra le parti messe in contatto - Sufficienza.
Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando fra le parti poste in relazione dal mediatore siasi costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto.
Cassazione civ., sez. III, 26-05-2000, n. 6959
Mediazione - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Imparzialità del mediatore - Nozione - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 1754 cod. civ., carattere essenziale della figura giuridica del mediatore è la sua imparzialità, intesa come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d'opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al "dominus" l'attività dell'intermediario (nel caso di specie la S.C. ha escluso il requisito dell'imparzialità ritenendo sussistente un mandato costituito dall'affidamento dell'incarico di trattare la vendita dell'immobile in nome e per conto del preponente).
Cassazione civ., sez. II, 06-04-2000, n. 4327
Mediazione - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Procacciatore di affari - Diritto al compenso - Condizioni.
La mediazione (art. 1754 e segg. cod. civ.) ed il contratto atipico di procacciamento d'affari si distinguono sotto il profilo della posizione di imparzialità del mediatore rispetto a quella del procacciatore il quale agisce su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell'affare e dalla quale, pur non essendo a questa legato da un rapporto stabile ed organico (a differenza dell'agente) può pretendere il compenso. I due rapporti hanno in comune l'elemento della prestazione di una attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione degli affari, onde è sufficiente perché il mediatore ed il procacciatore abbiano diritto al compenso che essi abbiano posto in contatto i soggetti interessati e che l'affare, per effetto del loro intervento, si sia concluso, nel senso che quei soggetti abbiano stipulato il contratto da costoro promosso.
Cassazione civ., sez. III, 15-12-2000, n. 15849
Mediazione - Provvigione - Mediatore non iscritto nel ruolo degli agenti "ex lege" 39/89 - Contratto di mediazione - Nullità - Conseguenze - Restituzione della provvigione percepita - Necessità - Soggetto legittimato all'istanza di restituzione - Terzo adempiente a diverso titolo l'obbligazione di pagamento della provvigione - Legittimazione - Sussistenza.
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 39 del 1989, che disciplina la professione di mediatore (ed il cui art. 6 dispone che hanno diritto alla provvigione solo coloro che sono iscritti nei ruoli degli agenti di affari in mediazione), il contratto di mediazione stipulato con soggetti non iscritti negli appositi ruoli è affetto da nullità per contrarietà a norma imperativa, con conseguente obbligo, per il soggetto non iscritto, di restituzione della provvigione percepita. Tale obbligo di restituzione può essere, poi, legittimamente invocato da chiunque vi abbia interesse - e, pertanto, anche dal terzo che abbia adempiuto a diverso titolo l'obbligazione di pagamento della provvigione - , alla luce dei principi generali in tema di azione di nullità.
Cassazione civ., sez. I, 24-11-2000, n. 15175
Associazione in partecipazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Apporti dell'associato - Portata.
Nell'associazione in partecipazione, l'apporto cui è tenuto l'associato ex art. 2549 cod. civ. può essere della più varia natura, patrimoniale od anche personale. Esso può, pertanto, consistere anche nell'attività di intermediazione per la conclusione di determinati affari.
Cassazione civ., sez. III, 25-02-2000, n. 2136
Mediazione - Provvigione - Insorgenza del relativo diritto - Condizioni - Nesso di causalità tra attività del mediatore e conclusione dell'affare - Sufficienza - Intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo - Necessità - Esclusione - Mancata conclusione dell'affare per mancato accordo delle parti - Successiva realizzazione dello stesso a condizioni non del tutto identiche, a seguito dell'intervento di altro mediatore - Incidenza di detta circostanza, da sola, sulla efficienza causale dell'opera del primo mediatore - Esclusione - Fattispecie.
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, e poi valorizzata dalle parti. Né, una volta concluso l'affare, assume rilevanza, sotto il profilo della incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell'opera di detto mediatore, la assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata a termine solo successivamente, e con l'intervento di altro mediatore, non essendo un unico elemento di parziale differenziazione, da solo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'attività originariamente svolta dal soggetto che per primo aveva messo le parti in relazione tra loro e l'affare tra le stesse concluso.(Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in difformità dalla decisione di primo grado, aveva escluso la sussistenza del diritto alla provvigione in capo al mediatore che aveva messo in relazione, per la compravendita di un appartamento, due soggetti, i quali, per iniziale disaccordo sul prezzo, avevano concluso l'affare solo in un momento successivo, e dopo aver affidato la trattativa ad altro mediatore, a seguito di una modesta riduzione, da centotrenta a centoventitre milioni, del prezzo dell'immobile).
Cassazione civ., sez. III, 25-02-2000, n. 2135
Mediazione - Provvigione - Disciplina anteriore alla entrata in vigore della legge n. 39 del 1989 - Spettanza del compenso - Condizioni - Iscrizione nell'albo professionale - Esclusione.
In tema di mediazione, la necessità della iscrizione nel ruolo professionale per l'insorgenza del diritto alla provvigione costituisce una innovazione introdotta nella disciplina della materia dalla legge n. 39 del 1989 (art. 6), finalizzata a porre in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore. Pertanto, per il periodo anteriore alla entrata in vigore di detta legge, non può negarsi il diritto alla provvigione in favore del mediatore non iscritto nell'albo professionale in caso di conclusione dell'affare per effetto del suo intervento, non assumendo alcun rilievo in contrario la esistenza della generale previsione di una sanzione penale per le attività svolte senza la necessaria autorizzazione, che si colloca su di un piano diverso da quello privatistico, per il quale, di regola, l'esercizio della mediazione è libero (forme particolari di mediazione essendo regolate da leggi speciali), e non potendosi applicare al mediatore professionale un trattamento irrazionalmente deteriore rispetto a quello riservato al mediatore occasionale non iscritto, pacificamente titolare del diritto al compenso.
Cassazione civ., sez. III, 09-02-2000, n. 1447
Mediazione - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Imparzialità del mediatore - Nozione.
Ai sensi dell'art. 1754 cod. civ., carattere essenziale della figura giuridica del mediatore è la sua imparzialità, intesa come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d'opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al "dominus" l'attività dell'intermediario.
Cassazione civ., sez. III, 04-02-2000, n. 1231
Mediazione - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Compatibilità - Con il rapporto di mandato con una delle parti - Esclusione - Conseguenze - Insussistenza del diritto alla provvigione - Mandato svolto dal mediatore - Ammissibilità - Limiti.
Colui che agisce in rappresentanza di una delle parti nella conclusione di un negozio non può pretendere la provvigione, assumendo di avere svolto anche attività di mediazione, né dalla parte rappresentata, perché ad essa legato da un rapporto di mandato, né dall'altra parte, perché nei confronti di questa agisce in veste di parte, pur se nell'interesse altrui, e non come mediatore. Viceversa il mediatore soltanto ad attività esaurita può esser incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi al contratto concluso con il suo intervento.
Cassazione civ., sez. III, 01-06-2000, n. 7273
Mediazione - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Incarico per un tempo determinato - Previsione del pagamento della provvigione anche in caso di rinuncia della parte preponente a vendere - Condizioni.
In tema di contratto di mediazione per un tempo prestabilito, la parte che conferisce l'incarico può impegnarsi a non concludere l'affare se non per mezzo del mediatore e a pagare la provvigione anche se durante il periodo di mandato rinunci a vendere alle condizioni stabilite. In tal caso perché sorga il diritto alla mediazione occorre che la comunicazione del mediatore di aver trovato persona interessata a concludere il contratto pervenga alla parte prima che il termine di efficacia del contratto di mediazione scada.
Cassazione civ., sez. III, 18-02-1998, n. 1719
Mandato - In genere (nozione, caratteri, distinzione e differenze tra mandatario e nunzio) - Mediazione - Differenze.
Mediazione - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Mandato - Differenze.
il mandato si distingue dalla mediazione perche' chi accetta l'incarico, nel mandato, ha l'obbligo giuridico di curarne la esecuzione ed acquista il diritto al compenso indipendentemente dal risultato raggiunto, mentre a tale obbligo non e' tenuto il mediatore il quale, interponendosi in maniera neutrale ed imparziale fra i due contraenti, ha soltanto l'onere di metterli in relazione, con diritto al compenso solo in caso di effettiva conclusione dell'affare.
Cassazione civ., sez. III, 09-10-1997, n. 9818
Mediazione - In Genere (Nozioni, Caratteri, Distinzioni) - Contratto Di Mediazione - Obblighi Delle Parti - Obbligo per la parte conferente l'incarico di concludere l'affare propostogli dal mediatore - Sussistenza - Esclusione.
La conclusione di un contratto di mediazione non comporta l'obbligo, per la parte che abbia conferito l'incarico al mediatore, di concludere l'affare propostole da quest'ultimo, pur se esso risulti del tutto conforme alle richieste originariamente avanzate, salvo il caso in cui, all'atto della convenzione negoziale di cui all'art. 1754 cod. civ., ed in deroga al disposto di cui al successivo art. 1755, non sia stato concertato l'obbligo di corresponsione della provvigione, da parte del cliente, indipendentemente dalla conclusione dell'affare e per effetto della semplice acquisizione, da parte del mediatore, di un offerta omogenea a quella indicatagli.
Cassazione civ., sez. Lavoro, 16-02-1993, n. 1916
Agenzia (contratto di) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Agenzia e mediazione - Differenze - Provvigioni all'agente e compenso al mediatore ed al procacciatore di affari - Spettanza - Condizioni rispettive.
Mediazione - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Agenzia e mediazione - Differenze - Provvigioni all'agente e compenso al mediatore ed al procacciatore di affari - Spettanze - Condizioni rispettive.
La differenza fra la mediazione e l'agenzia, anche quando gli incarichi sono conferiti dalla stessa parte, consiste nel fatto che l'incarico di mediazione riguarda un singolo affare, mentre l'incarico di agenzia riguarda un numero indefinito di prestazioni della stessa specie da svolgere in una determinata zona, derivando dalla stabilità dell'incarico nell'ambito di tale zona - in alternativa alla quale può indicarsi, ai sensi della direttiva C.E.E. n. 653 del 1986 attuata con D. Lgs. n. 303 del 1991, un determinato gruppo di persone - l'esclusiva a vantaggio dell'agente (cui spetta altresì il trattamento di fine rapporto) e l'obbligo del preponente di corrispondere le provvigioni anche per gli affari da lui conclusi direttamente, mentre il compenso al mediatore - come al procacciatore di affari (il cui rapporto è caratterizzato dalla mancanza di esclusiva e di vincolo di stabilità) - spetta solo quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Cassazione civ., sez. III, 19-07-1975, n. 2866
Mediazione - In genere - Procacciamento d'affari - Differenze - Conseguenze - Prescrizione breve ex art. 2950 Cod. civ. - Applicabilità al procacciamento di affari - Esclusione - Causa promossa dal procacciatore contro l'incaricante - Testimonianza dell'altra parte del contratto principale - Ammissibilità.
La differenza tra il rapporto di mediazione e quello, atipico, di procacciamento d'affari sta nell'imparzialità del mediatore, il quale può pretendere la provvigione da entrambe le parti del negozio principale, di fronte alla parzialità del procacciatore, il quale riceve l'incarico, e può pretendere la provvigione, da una sola parte. Dalla diversità di tali rapporti deriva: a) che al procacciamento d'affari non si applica la prescrizione breve di cui all'art. 2950 Cod. civ.; b) che, nella causa promossa dal procacciatore contro l'incaricante, per ottenere il pagamento della provvigione, ben può essere sentita, come testimone, l'altra parte del contratto principale, la quale non ha nella causa un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio.
La mediazione si conclude anche tacitamente, con la semplice accettazione della presentazione del mediatore, da cui la parte interessata trae vantaggio.
Trib. Frosinone, 20 gennaio 2000
Nuovo Dir., 2000, 850, nota.
Il conferimento dell'incarico al mediatore non presuppone in colui che lo affida la titolarità del bene oggetto dell'affare da concludere.
Trib. Frosinone, 20 gennaio 2000
Nuovo Dir., 2000, 850, nota.
Il contratto con il quale una parte sottoscriva una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile e si impegni a pagare all'agenzia immobiliare il compenso ed il rimborso spese per l'attività svolta anche allorchè la proposta non sia accettata dal promissario, costituisce contratto atipico, diverso dalla mediazione e dal mandato, che è meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.
Trib. Venezia, 5 marzo 1998
Foro Padano, 1999, I, 76, nota.
Il diritto alla provvigione sorge soltanto qualora l'opera prestata dal mediatore abbia rivestito carattere determinante ai fini della conclusione dell'affare. Pertanto, esso resta escluso allorchè questi si sia limitato alla indicazione della possibile controparte, disinteressandosi delle trattative.
Trib. Napoli, 16 maggio 1995
Giur. Comm., 1997, II, 687, nota.
Il diritto al compenso spetta al mediatore anche in mancanza di uno specifico incarico, essendo sufficiente che la parte, anche "per facta concludentia", abbia accettato l'attività d'interposizione del mediatore.
Trib. Catania, 11 gennaio 1997
Giur. Comm., 1997, II, 725
La revoca anticipata della proposta non dà luogo al sorgere del diritto del mediatore alla provvigione, ma soltanto all'eventuale rimborso delle spese da questi sostenute, poichè prima della conclusione dell'affare non sussiste un contratto di mediazione già perfezionato, ma soltanto un'offerta contrattuale, che non vincola alla conclusione dell'affare colui che abbia sottoscritto proposta irrevocabile di accettazione, non essendo configurabile altro obbligo a suo carico che quello generale alla correttezza nelle trattative.
Trib. Napoli, 9 giugno 1995
Giur. Comm., 1997, II, 687, nota.
Il diritto alla provvigione deve essere negato, qualora l'affare venga concluso tra soggetti differenti da quelli messi in relazione dal mediatore, a meno che non si provi la specifica volontà fraudolenta delle parti originarie, che si sono avvalse di prestanomi al fine di eludere l'obbligo del compenso al mediatore.
Trib. Napoli, 16 maggio 1995
Giur. Comm., 1997, II, 687, nota.
Il mediatore ha l'obbligo, ulteriore rispetto a quello di mettere in contatto le parti dell'affare, di svolgere un'attività di verifica della fattibilità giuridica e della regolarità formale dell'affare, propedeutica al suo naturale sbocco contrattuale.
Trib. Roma, 19 giugno 1996
Foro It., 1997, I, 1995
Il contratto di mediazione non richiede la forma scritta, nè è necessario il consenso delle parti per il sorgere del diritto del mediatore alla provvigione, rilevando a tal fine la mera utilizzazione della sua opera.
Trib. Genova, 2 aprile 1994
Giur. Comm., 1995, II, 222
Il mediatore ha l'obbligo, a norma dell'art. 1759 c.c. di comunicare alla parte lo stato di insolvenza a lui noto dell'altra parte ed è responsabile dei danni che il suo inadempimento ha provocato.
Trib. Genova, 29 gennaio 1992
Dir. Maritt., 1993, 1110
Il rifiuto all'accettazione della vendita proposta dal mediatore è legittimo, e crea in favore dello stesso solo il diritto al rimborso delle spese ex art. 1756 c. c.
Trib. Roma, 15 marzo 1989
Temi Rom., 1990, 191