Legge 07-10-1969, n. 742
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
[In evidenza le esplicazioni relative al procedimento civile.]
Art. 1
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo [1].
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall' art. 201 del codice di procedura penale.
NOTE:
1. La Corte Costituzionale, con sentenza 7 febbraio 1985, n. 40, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all' art. 4, primo e secondo comma, della legge 25 giugno 1865, numero 2359 [ abrogato ]". Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio 1987, n. 255 ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all' art. 19, comma primo della legge 22 ottobre 1971, n. 865 nel testo sostituito dall' art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 [ abrogato ]". Con sentenza 23 luglio 1987, n. 278 la Corte Costituzionale, ha inoltre dichiarato l' illegittimità costituzionale, in riferimento all' art. 3, primo comma, Cost., del presente articolo "nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace ". La Corte Costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990 n. 49, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all' art. 1137 del c.c., per l' impugnazione delle delibere dell' assemblea di condominio . Infine la Corte Costituzionale, con sentenza 29 luglio 1992, n. 380 ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del presente articolo, "nella parte in cui non dispone che l' istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti" .
Art. 2
In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata.
Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l' urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell' ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l' urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall' articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell' urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall' articolo 360 del codice di procedura penale.
Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell' ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall' articolo 467 del codice di procedura penale.
Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell' articolo 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell' articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.
Art. 2 bis
Nei procedimenti per l' applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell' art. 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari con ordinanza motivata non impugnabile, l' urgenza del procedimento.
Art. 3
In materia civile, l'art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell' ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12 [ cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonchè quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti ], nonché alle controversie previste dagli artt. 409 e 459 del codice di procedura civile [1].
NOTE:
1. V. ora gli artt. 409 [ controversie individuali di lavoro ] e 442 [ controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie ] c.p.c.
Art. 4
Le norme degli artt. 2 e 3 si applicano alle cause prevedute dagli artt. 91 e 92 dell' ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate dall'art. 92, anche a quelle di competenza del conciliatore [1].
NOTE:
1. L' espressione "conciliatore" si intende ora sostituita da quella di " giudice di pace ".
Art. 5
In materia amministrativa, l'art. 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.