Arti e professioni: beni impignorabili
Rassegna giurisprudenziale.
L'art. 514 c.p.c. ed alcune leggi speciali derogano al principio della responsabilità patrimoniale del debitore (2740 c.c.) sottraendo all'espropriazione determinate categorie di beni mobili: pertanto l'ufficiale giudiziario gode di discrezionalità nel valutare l'eventuale impignorabilità e se del caso non procedere al pignoramento.
Con specifico riguardo ai beni necessari all'esercizio di arti, mestieri e professioni essi risultano impignorabili se essenziali all'esercizio dell'attività suddetta, mentre la presenza (accertata) di redditi ulteriori consentirebbe di escludere tale impignorabilità.
Di seguito riportiamo alcune rilevanti massime giurisprudenziali sull'argomento.
ART. 514 C.P.C.
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
Cass. 20.08.2003, n. 12212
In relazione alle opposizioni all'esecuzione in cui si deduca l'assoluta impignorabilità dei beni pignorati, in quanto strumenti di lavoro assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni, l'impignorabilità degli stessi deve essere connessa ad una concreta ed assoluta indisponibilità di altri mezzi per l'esercizio dell'attività svolta, dovendo essa escludersi nell'ipotesi di beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscano una dotazione decisamente sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo lavoro( in applicazione del su indicato principio di diritto, la S.C. ha confermato la decisione di merito in cui l'opposizione, proposta in relazione al pignoramento di una gru nei confronti di un debitore che esercitava l'attività di marmista, era stata rigettata, non avendo il debitore fornito la prova circa l'indisponibilità, da parte sua, di altri mezzi svolgenti la stessa funzione).
Cass. 01.07.2000, n. 8859
L'impignorabilità prevista dall'art. 514 n. 4 cod. proc. civ., che si riferisce al professionista, all'artista, al lavoratore autonomo e anche all'imprenditore individuale (qualora sul capitale prevalga l'attività personale), avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro, è applicabile anche alla società in nome collettivo, in quanto società di persone caratterizzata dall'autonomia patrimoniale imperfetta, in presenza della responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 cod. civ.), sempre che sul fattore capitale prevalga l'attività personale dei soci.
Cass. 25.10.1994, n. 8756
L'impignorabilità prevista dall'art. 514, n.4, cod. proc. civ., che si riferisce al professionista, all'artista, al lavoratore autonomo, ed anche all'imprenditore individuale (qualora sul fattore capitale prevalga l'attività personale dell'imprenditore medesimo), avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro, e non essendo suscettibile di interpretazione analogica (costituisce infatti eccezione al principio generale - contenuto nell'art. 2740 cod. civ. - secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge) non può trovare applicazione con riferimento a società di capitali.
Cass. 10.02.1994, n. 1356
La disposizione dell'art. 514 primo comma n. 4 cod. proc. civ., che sancisce l'assoluta impignorabilità degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, si riferisce ad un concetto di indispensabilità relativo, perché legato al modo concreto in cui il debitore esercita la sua attività ed alle condizioni di tempo e di luogo che ne giustificano l'esercizio, la cui valutazione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e perciò sottratto al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivato.
Cass. 06.11.1993, n. 11002
Gli strumenti che, ai sensi dell'art. 514 cod. proc. civ., debbono considerarsi impignorabili perché indispensabili per l'esercizio della professione, arte o mestiere del debitore sono quelli il cui impiego (come per i caschi normalmente utilizzati dal parrucchiere) è usuale nella generalità delle persone che esercitano la medesima attività e la cui mancanza determinerebbe pertanto la perdita di clientela e l'impossibilità economica, quindi, di continuare l'attività.
Cass. 06.11.1993, n. 11002
Il limite stabilito dall'art. 514 cod. proc. civ. in ordine all'espropriazione mobiliare presso il debitore si riferisce solo agli strumenti indispensabili per l'esercizio della professione, arte o mestiere dai quali il debitore ricava i propri mezzi di sostentamento e non opera pertanto nel caso in cui il debitore tragga anche da altra attività redditi sufficienti.
Altri precedenti giurisprudenziali:
Sono impignorabili, ai sensi dell'art. 514 n. 4 cod. proc. civ., con riferimento ad un esercizio di macelleria, gli strumenti, che sono indispensabili all'esercizio dell'attività commerciale ed il cui possesso, ai sensi dell'art. 29 del R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298 sulla vigilanza sanitaria delle carni, è considerato necessario per il rilascio dell'autorizzazione stessa all'esercizio delle macellerie; senza che di conseguenza sia necessario che l'indispensabilità di detti beni sia specificamente provata dal debitore esecutato, derivando detta qualità da dati normativi che devono essere conosciuti ed applicati dal giudice al di fuori dei principi che reggono la disponibilità della prova nel giudizio civile (Cass. 09.11.1989, n. 4719).
La sega circolare elettrica, la levigatrice a disco, la levigatrice a nastro ed il depolveratore costituiscono mezzi indispensabili per l'esercizio del mestiere di falegname-intarsiatore; pertanto, a norma dell'art. 514, n. 4, c.p.c., tali strumenti vanno dichiarati impignorabili (Pretura Sorrento, 20.04.1976).