Impresa Familiare
Rassegna delle recenti sentenze: legittimità - merito.
Cass. civ., sez. Lavoro, 23-09-2002, n. 13849
La continuità dell'apporto richiesto dall'art. 230 bis cod. civ. per la configurabilità della partecipazione all'impresa familiare non esige la continuità della presenza in azienda, richiedendo invece soltanto la continuità dell'apporto.
Cass. civ., sez. I, 23-03-2001, n. 4190
Ove i partecipanti ad un'impresa familiare diano vita ad una società, tale trasformazione non libera il familiare imprenditore, effettivo gestore dell'impresa, dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte nel periodo anteriore alla costituzione del soggetto collettivo.
Cass. civ., sez. I, 24-03-2000, n. 3520
A prescindere dal problema più generale relativo alla natura in sé societaria o meno dell'impresa familiare, in ogni caso, quando il rapporto fra i componenti della stessa si strutturi all'esterno, come un rapporto societario, nell'ambito del quale i soci partecipino agli utili ed alle perdite, intrattengano rapporti con i terzi assumendo le conseguenti obbligazioni, spendano il nome della società, manifestando palesemente, nei rapporti esterni, "l'affectio societatis", si costituisce fra i componenti stessi una società di fatto che si sovrappone al rapporto regolato dall'art. 230 bis. cod. civ., di talché tale rapporto perde di rilevanza esterna, con conseguente applicazione - ad esempio - in relazione alle procedure concorsuali, dei principi generali che regolamentano le società di fatto, tra i quali l'assoggettabilità al fallimento di tutti i soggetti che partecipano al rapporto societario.
Cass. civ., sez. Lavoro, 27-01-2000, n. 901
Nell'ipotesi in cui una farmacia sia gestita in regime di impresa familiare l'attività di studio del familiare (nella specie: coniuge) al fine di conseguire il diploma di laurea in farmacia integra il requisito della partecipazione all'impresa ai fini dell'art. 230 bis cod. civ. in quanto soltanto con il conseguimento della qualifica professionale di farmacista è possibile vendere i farmaci, sicché l'attività in argomento costituisce un investimento nella formazione professionale economicamente valutabile in quanto può escludere la necessità dell'oneroso ricorso dell'impresa familiare alla prestazione di dipendenti farmacisti. Né assume rilievo in contrario la circostanza che di fatto l'impresa non si sia avvantaggiata del suddetto investimento in quanto una tale evenienza, rientrante nel normale rischio di impresa, non esclude che esso sia stato finalizzato all'interesse aziendale.
Cass. civ., sez. Lavoro, 22-10-1999, n. 11921
Il diritto agli utili dell'impresa familiare, previsto dall'art. 230 bis c.c., è condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo) non alla distribuzione tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni; la maturazione di tale diritto - dalla quale decorrono rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c., in relazione alla riconducibilità della collaborazione continuativa all'impresa familiare ad uno dei rapporti di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. - coincide di regola, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell'impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante.
Cass. civ., sez. II, 16-10-1999, n. 11689
Nell'impresa familiare le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi sono adottate da tutti i familiari che partecipano all'impresa stessa, sicché da tanto è dato desumere che vi è una partecipazione paritetica di tutti i suoi componenti all'organizzazione ed all'esercizio della stessa.
Cass. civ., sez. Lavoro, 09-10-1999, n. 11332
La partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis cod. Civ., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione, nonché dell'accrescimento della produttività dell'impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, mentre non può essere utilizzato come parametro l'importo della retribuzione erogata per prestazioni di lavoro subordinato in analoga attività, il cui ammontare prescinde dall'entità dei risultati conseguiti, ai quali è invece commisurato il diritto del componente dell'impresa familiare.
Cass. civ., sez. Lavoro, 11-06-1999, n. 5781
Anche la mera collaborazione familiare tra coniugi, di per sé insufficiente ad integrare il requisito della partecipazione all'impresa disciplinata dall'art. 230 bis cod. civ. ove coincida con l'attività oggetto di uno degli obblighi e doveri dei coniugi di cui all'art. 143 e 147 cod. civ., può valere - soprattutto in caso di preesistenza di un atto costitutivo negoziale - ad individuare nei coniugi la qualità di partecipe a detta impresa, qualora essa risulti strettamente correlata e finalizzata alla gestione della stessa, quale espressione di coordinamento e frazionamento dei compiti nell'ambito del consorzio domestico, in vista dell'attuazione dei fini di produzione o di scambio dei beni e servizi propri dell'impresa familiare.
Cass. civ., sez. Lavoro, 06-03-1999, n. 1917
Nell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. i diritti dei collaboratori non toccano la titolarità dell'azienda e rilevano solo sul piano obbligatorio senza comportare alcuna modifica nella struttura dell'impresa facente capo al titolare della stessa, che solo ha la qualifica di imprenditore ed al quale spettano i poteri di gestione e di organizzazione del lavoro implicanti la subordinazione dei familiari che lo coadiuvano. Consegue, da una parte, che in sede di ripartizione degli utili in favore dei familiari compartecipanti non deve tenersi conto degli incrementi del capitale né delle spese del relativo ammortamento; d'altra parte, che nella quantificazione dell'apporto lavorativo il giudice del merito ben può differenziare quello dell'imprenditore, ove più gravoso per le maggiori responsabilità assunte, da quello del familiare che ha prestato la sua attività in posizione di subordinazione.
Cass. civ., sez. Lavoro, 04-08-1998, n. 7655
Con riferimento alla disciplina dell'impresa familiare, ove la ripartizione degli utili sia stata predeterminata tra le parti con atto scritto, come richiesto dalla normativa fiscale in materia (art. 3, comma dodicesimo, D.L. 19 dicembre 1984 n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985 n. 17), il giudice non può disattendere il valore probatorio di tale scrittura, accertando l'insussistenza dell'impresa familiare, senza motivare adeguatamente sul carattere simulato dell'atto stesso.
Cass. civ., sez. Lavoro, 09-08-1997, n. 7438
L'istituto dell'impresa familiare ha natura residuale o suppletiva, in quanto è diretto ad apprestare una tutela minima e inderogabile a quei rapporti di lavoro che si svolgono nell'ambito degli aggregati familiari; consegue che tale istituto non può configurarsi nell'ipotesi in cui il rapporto tra i componenti della famiglia sia riconducibile a uno specifico rapporto giuridico, quale quello del rapporto di lavoro subordinato.
Cass. civ., sez. Lavoro, 01-07-1997, n. 5875
Le controversie aventi ad oggetto i diritti patrimoniali riconosciuti ai familiari dall'art. 230 bis c.c. appartengono alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma dell'art. 409 n.3 c.p.c. vertendosi in tema di collaborazione tra i diversi componenti della famiglia, ed attesa la sussistenza del carattere della parasubordinazione nell'attività svolta dai medesimi.
Cass. civ., sez. Lavoro, 13-05-1997, n. 4171
La volontà dei partecipanti alla comunione tacita familiare può essere manifestata anche attraverso un comportamento tacito concludente e non richiede uno specifico atto di conferimento di beni patrimoniali, essendo sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa in comune, che è idonea di per sé anche all'espressione della volontà negoziale indirizzata al compartecipe.
Cass. civ., sez. Lavoro, 12-02-1997, n. 1304
Qualora l'impresa familiare prevista dall'art. 230 bis cod. civ., sia stata costituita a seguito di negozio ritualmente formalizzato mediante atto scritto, chi intenda contestare la configurabilità in concreto di siffatta impresa per essere rimasto ineseguito l'accordo che vi ha dato origine, ha l'onere di dimostrare rigorosamente tale inesecuzione, provando che è in realtà mancata quella effettiva collaborazione che dell'impresa familiare costituisce elemento essenziale.
Cass. civ., sez. Lavoro, 02-11-1995, n. 11374
La controversia avente ad oggetto i diritti patrimoniali spettanti ai familiari ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ. appartiene alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., vertendosi in tema di collaborazione fra i diversi componenti della famiglia e sussistendo il requisito della c.d. parasubordinazione.
Cass. civ., sez. Unite, 04-01-1995, n. 89
Ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., la concreta collaborazione del partecipante all'impresa familiare - istituto la cui costituzione non può essere automatica, senza alcuna volontà degli interessati, ma al contrario, quando non avvenga mediante atto negoziale, deve sempre risultare da fatti concludenti, e cioè da fatti volontari dai quali si possa desumere l'esistenza della fattispecie, ben potendo l'imprenditore rifiutare la partecipazione del familiare all'impresa, opponendosi all'esercizio di attività lavorativa nell'ambito di essa -, se, in mancanza di accordi convenzionali, non può ridursi, nel caso del coniuge, all'adempimento dei doveri istituzionalmente connessi al matrimonio, non viene tuttavia meno qualora l'attività dallo stesso svolta, sebbene diretta, in via immediata, a soddisfare le esigenze domestiche e personali della famiglia, assuma rilievo nella gestione dell'impresa, in quanto funzionale ed essenziale all'attuazione dei fini propri di produzione o di scambio di beni o di servizi. Infatti, se è vero che l'art. 230 bis cod. civ. considera titolo per partecipare a detta impresa la prestazione, in modo continuativo, dell'attività di lavoro nella famiglia, tuttavia, dovendosi tale attività tradurre (in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato) in una quota di partecipazione agli utili ed agli incrementi dell'azienda, tale quota non può che essere determinata in relazione all'accrescimento della produttività dell'impresa, procurato dall'apporto dell'attività del partecipante.
Cass. civ., sez. Lavoro, 18-04-2002, n. 5603
Ai fini del riconoscimento dell'istituto - residuale - della impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni, e cioè, che sia fornita la prova sia dello svolgimento, da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi).
Cass. civ., sez. Lavoro, 19-10-2000, n. 13861
Il coniuge che svolga attività di lavoro familiare in favore del titolare di impresa ha diritto alla tutela prevista dall'art. 230 bis cod. civ. (al pari degli altri soggetti indicati dal terzo comma di tale articolo), anche se l'impresa sia esercitata non in forma individuale ma in società di fatto con terzi, in tale ipotesi applicandosi la disciplina di cui al citato art. 230 bis cod. civ. nei limiti della quota societaria.
Cass. civ., sez. Lavoro, 18-12-1992, n. 13390
La cessazione dell'impresa familiare può verificarsi, nonostante il perdurare della qualità di familiare (nella specie, coniuge), per la manifestazione di volontà di recesso del collaboratore, desumibile anche da un comportamento concludente.
Cass. civ., sez. Lavoro, 18-12-1992, n. 13390
In relazione al disposto dell'art. 230 bis cod. civ., l'ipotesi di impresa familiare realizzata mediante la partecipazione del coniuge all'attività aziendale si differenzia dalla fattispecie dell'azienda coniugale prevista dall'art. 177 lett. d) cod. civ., in cui la collaborazione dei coniugi si attua con la gestione comune dell'impresa; ai fini di tale distinzione non ha alcuna rilevanza diretta il regime di comunione dei beni vigente tra i coniugi, che può spiegare effetti solo sul piano della tutela, ex art. 178 cod. civ., dei diritti sui beni destinati all'esercizio di impresa.
Cass. civ., sez. Lavoro, 25-07-1992, n. 8959
La disciplina dettata per l'esclusione del socio dalla società semplice dall'art. 2287 cod. civ. trova applicazione per l'impresa collettiva appartenente per quote (uguali o diverse) a più persone ma non per l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ., che appartiene sempre al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno diritto solo ad una quota degli utili.
Cass. civ., sez. Lavoro, 02-04-1992, n. 4057
Il diritto alla quota di utili dell'impresa familiare (art. 230 bis cod. civ.) è autonomo rispetto al diritto al mantenimento del partecipante all'impresa medesima, ma il calcolo di essi va effettuato al netto (e non al lordo) delle spese di mantenimento, che gravano parimenti sul reddito d'impresa.
Cass. civ., sez. Lavoro, 22-05-1991, n. 5741
L'esclusione della sussistenza dell'impresa familiare prevista dall'art. 230 bis cod. civ., che è istituto a carattere cosiddetto residuale, presuppone la prova dell'esistenza di un diverso rapporto - che si pone come eccezione alla figura tipica prevista dalla norma con riguardo all'ipotesi dell'esistenza di una famiglia nel cui ambito venga gestita un'attività produttiva con la collaborazione dei suoi componenti - e pertanto non può essere fatta discendere unicamente dall'esistenza di una clausola contrattuale in contrasto con il principio maggioritario previsto dal primo comma del citato articolo per le decisioni ivi indicate, derivando da tale circostanza solo la nullità della stessa clausola e l'automatica sostituzione della medesima ad opera dell'indicata norma di legge.
Cass. civ., sez. Lavoro, 22-05-1991, n. 5741
La configurabilità di un'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., ove sussista il presupposto dell'esistenza di una attività imprenditoriale nella famiglia, non può essere esclusa per il fatto che l'attività di lavoro continuativamente svolta dal coniuge sia stata diretta a soddisfare le esigenze domestiche e personali della famiglia, avendo tale attività rilievo come adempimento di obbligazioni attinenti all'impresa in una sorta di divisione del lavoro o distribuzione dei compiti, o per il fatto che la stessa attività (utile, sia pure mediatamente, ai fini della impresa) coincida con quella oggetto di uno degli obblighi o dei doveri di cui agli artt. 143 e 147 cod. civ., restando altresì escluso che la separazione personale dei coniugi costituisca di per sé causa del venir meno dell'impresa familiare ove la separazione stessa non abbia comportato la cessazione dello svolgimento della attività lavorativa predetta.
Cass. civ., sez. Lavoro, 04-03-1989, n. 1211
Nel caso di attività lavorativa svolta da uno dei familiari considerati dall'art. 230 bis c.c. e nella situazione prevista da tale norma, le circostanze che il prestatore non abbia partecipato né a decisioni sulla vita dell'impresa familiare né alla divisione degli utili relativi sono indicative della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato solo se conseguenti ad una espressa pattuizione delle parti volta ad inquadrare in tale rapporto la detta attività, potendo altrimenti le circostanze stesse considerarsi come mere violazioni della norma citata e restando esclusa, in mancanza di una simile pattuizione, anche la decisività, ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato, del fatto che l'attività lavorativa sia stata svolta nell'osservanza di ruoli ed orari prestabiliti, atteso che anche nell'impresa familiare è ravvisabile un titolare della medesima al quale spettano poteri di gestione ed organizzazione del lavoro implicanti una subordinazione dei familiari che lo coadiuvano.
Cass. civ., sez. I, 01-03-1988, n. 2138
L'art. 230 bis cod. civ. riconoscendo al familiare che effettui prestazioni lavorative nell'impresa familiare un diritto di partecipazione agli utili e la liquidazione in denaro alla loro cessazione (o in caso di alienazione dell'azienda), esclude una presunzione di gratuità delle dette prestazioni lavorative, sicché l'asserita gratuità richiede la prova di una causa affectionis vel benevolentiae, la quale non può desumersi dalla mera circostanza negativa che il familiare non abbia avanzato, in costanza del rapporto, pretese retributive.
Cass. civ., sez. Lavoro, 23-11-1984, n. 6069
La costituzione dell'impresa familiare, di cui all'art. 230 bis cod. civ., richiede una manifestazione di volontà, espressa o tacita, dei partecipanti, i quali devono essere muniti della qualità di coniuge, di parente entro il terzo grado o di affine entro il secondo grado. Pertanto, come la nascita di detta impresa non deriva dalla mera qualità di familiare, nei termini specificati, così la cessazione dell'impresa stessa può verificarsi nonostante il perdurare della qualità di familiare (nella specie, qualità di coniuge, non esclusa dalla sopravvenienza di separazione personale), qualora intervenga una manifestazione di volontà contraria a quella che ne determinò la costituzione (ad esempio, recesso).
Cass. civ., sez. I, 09-06-1983, n. 3948
Nell'impresa familiare non è configurabile una retribuzione in senso tecnico giuridico, la quale è incompatibile con il riferimento all'entità dei risultati conseguiti, cui è commisurato il diritto di partecipazione del componente l'impresa familiare, ed è necessariamente indipendente da tali risultati, atteso il principio della proporzionalità e sufficienza che la caratterizza nel lavoro subordinato (artt. 2099 cod. civ. e 36 cost.).
Tribunale Cassino , 23-01-2001
Sussiste una società di fatto tra coniugi allorquando un coniuge compia ripetuti atti di amministrazione, gestione e finanziamento con riferimento all'impresa dell'altro coniuge, apparendo all'esterno come contitolare della stessa, non potendo tali condotte giustificarsi né nell'adempimento di obblighi nascenti dal rapporto di coniugio, né alla stregua di apporto all'impresa familiare altrui, posto che in quest'ultimo caso l'unica persona legittimata ad agire nei confronti dei terzi è il titolare dell'impresa.
Corte d'Appello Messina, 16-02-2000
Posto che il significato letterale dell'art. 230 bis c.c., che richiede l'instaurazione del rapporto di parentela con una persona fisica e non anche con un organismo societario, deve cedere dinanzi al profilo sostanziale dell'interesse protetto, che tutela il lavoro familiare nell'impresa, a prescindere dalla struttura prescelta da chi ne sia capo, è ammissibile la fattispecie dell'impresa familiare gestita da una società di persone.
Pretura Milano, 20-07-1999
Al familiare che partecipa all'impresa ex art. 230 bis c.c. spettano i diritti contemplati dalla norma in presenza di una prestazione di lavoro resa in via continuativa, anche se non necessariamente prevalente.
Tribunale Torino, 07-03-1988
Il lavoro che si svolge nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., dà luogo ad un vero e proprio rapporto giuridico; per conseguenza viene meno la presunzione di gratuità delle prestazioni espletate nell'ambito suddetto da considerarsi remunerate in quanto fanno sorgere in capo al lavoratore il diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili, nonché agli acquisti e agli incrementi aziendali.
Tribunale Cassino, 23-01-2001
La cogestione di un piccolo negozio da parte di due coniugi costituisce una società di fatto, e non un'impresa familiare, allorché ambedue assumano obbligazioni nei confronti dei terzi fornitori, e si comportino nei confronti di questi in modo tale da ingenerare il legittimo convincimento dell'esistenza d'un vincolo sociale; a nulla rilevando, in questi casi, che titolare dell'impresa sia uno solo dei due coniugi.