Art. 1892 c.c.: Dichiarazioni inesatte o reticenze

Rassegna giurisprudenziale.


ART. 1892 C.C.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.




Cass. 25-03-1999 n. 2815

In tema di dichiarazioni inesatte o di reticenza dell'assicurato, agli effetti dell'art. 1892 cod. civ., spetta all'assicuratore l'onere di provare l'inesattezza di dette dichiarazioni o la reticenza, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese. Ai fini delle configurabilità del dolo non sono necessari artifici o altri mezzi fraudolenti, ma è sufficiente la coscienza dell'inesattezza o della reticenza e la volontarietà di rendere detta dichiarazione inesatta o reticente. Sussiste poi la coscienza del valore determinante della dichiarazione reticente o falsa sul consenso dell'altra parte in quei casi in cui l'assicuratore ha espressamente detto nell'apposito questionario, richiamando sul punto la specifica attenzione dell'assicurato, che la conoscenza della notizia di pregressi sinistri della stessa natura subiti dall'assicurato sono essenziali ai fini degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.



Cass. 24-11-2003 n. 17840

In tema di assicurazione contro i danni, qualora l'impresa assicuratrice abbia chiesto ed ottenuto dall'assicurato, con apposito questionario, specifiche informazioni sulle circostanze afferenti il rischio dedotto in contratto, la mancata inclusione, fra i quesiti così formulati, di determinati profili di fatto evidenzia un atteggiamento di indifferenza dell'assicuratore medesimo, nel senso di estraneità dei profili stessi all'ambito del proprio interesse di conoscenza, valutabile al fine dell'esclusione a carico dell'assicurato che li abbia taciuti di un comportamento reticente, secondo la previsione degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto nè illogica nè incongrua la motivazione del giudice del merito che, argomentando dalla prassi comune delle compagnie di assicurazione di richiedere all'assicurato di fornire specifiche e dettagliate informazioni in apposito questionario, ha ritenuto in assenza nella parte stampata della proposta e di ogni altra richiesta anche informale, che l'assicuratore avesse nel caso dimostrato indifferenza rispetto a particolari circostanze, delle quali lo stesso assicuratore non aveva saputo dimostrare la potenziale influenza contraria alla determinazione del suo consenso).



Cass. 04-03-2003 n. 3165

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892, cod. civ., quando si verificano, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulle reticenze del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che, in riferimento ad un contratto di assicurazione contro il rischio d'incendio di un immobile, aveva reputato rilevante al fine dell'annullamento del contratto la circostanza che, nonostante una clausola del medesimo prevedesse che tutte le strutture dovevano essere in materiale incombustibile, l'assicurato avesse taciuto l'esistenza di strutture di legno, ed aveva giudicato quindi ininfluente che le stesse erano state trattate con sostanze ignifughe).

Cass. 04-03-2003 n. 3165

L'elemento soggettivo per l'annullamento del contratto di assicurazione nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze da parte dell'assicurato (art. 1892, cod. civ.) non richiede che questi ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti. Pertanto, quanto al dolo, è sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, e, quanto alla colpa grave, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza inerente al momento della coscienza dell'inesattezza o della dichiarazione della notizia, occorrendo che l'assicurato abbia consapevolezza della importanza dell'informazione; a quest'ultimo fine, ed allo scopo di delimitare l'obbligo dell'assicurato, l'assicuratore è, perciò, tenuto ad indicare le circostanze che egli intende conoscere.



Cass. 19-01-2001 n. 784

Il contratto di assicurazione è annullabile, ai sensi dell'art. 1892 cod. civ., quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato (nella specie, l'assicurato con polizza sanitaria aveva richiesto all'assicuratore il pagamento del costo di una operazione di protesizzazione al ginocchio, pagamento rifiutato dall'assicuratore per avere l'assicurato sottaciuto, al momento della stipula, di soffrire di gonalgia; la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito, con cui era stata rigettata la pretesa dell'assicurato).



Cass. 19-05-1989 n. 2396

La reticenza dell'assicurato, al fine dell'annullabilità del contratto a norma dell'art. 1892 cod. civ., richiede un occultamento volontario, ovvero involontario, ma ascrivibile a colpa grave, di informazioni decisive per la determinazione dell'assicuratore a contrattare, e, pertanto, non è ravvisabile in relazione a notizie che l'uno sapeva, od aveva ragionevole motivo di supporre, già in possesso dell'altro, al momento della stipulazione della polizza.



Tribunale Roma 02-12-2002

Nell'assicurazione contro gli infortuni, comprensiva dell'evento morte, non costituisce una reticenza rilevante, ai sensi degli artt. 1892 o 1893 c.c., l'avere sottaciuto all'assicuratore la preesistenza di un fenomeno degenerativo asintomatico (nella specie, una necrosi del miocardio), quando nel questionario anamnestico l'assicuratore abbia domandato all'assicurato di dichiarare unicamente le pregeresse malattie o alterazioni funzionali.